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32.2018.74

Ricorso contro decisione di diniego di prestazioni, accolto con attribuzione di una mezza rendita

Ticino · 2018-04-10 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2018.74

rg/sc

Lugano

4 luglio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 10 aprile 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 10 aprile 2018 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici e messe in atto misure di reintegrazione professionale, ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita e ad ulteriori provvedimenti professionali. A mente dell’amministrazio-ne l’assicurato presenta infatti un grado d’invalidità nullo, il reddito da invalido risultando superiore a quello in precedenza conseguito senza il danno alla salute;

-   contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato pa-trocinato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l’insorgente contesta sia la valutazione medica sia quella economica e chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (pluridisciplinari);

-   con la risposta di causa l’amministrazione, producendo l’e-stratto conto individuale AVS dell’assicurato (cfr. IV-1) e una nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno residua (cfr. IV-3), sulla scorta dell’annotazione SMR del 24 maggio 2018 (cfr. IV-2) ha in particolare comunicato:

-   con scritto 13 giugno 2018 la rappresentante dell’insorgente ha osservato:

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-   nel caso concreto va anzitutto rilevato che effettivamente il reddito da valido dell’insorgente deve essere quantificato su base statistica e non – come erroneamente stabilito dall’am-ministrazione nel querelato provvedimento – considerando i redditi conseguiti in precedenza dall’assicurato e risultanti dall’estratto conto AVS, il cui esiguo ammontare è da ritenere essere imputabile al danno alla salute già presente da diverso tempo, come rettamente evidenziato dal SMR pendente lite secondo cui“un disturbo di personalità inizia a formarsi durante l’infanzia/adolescenza e può comportare ridotta regolazione degli impulsi e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Questo tipo di disturbo psichico comporta sovente problemi sul posto di lavoro rendendo quindi un inserimento lavorativo difficoltoso. Ritengo quindi con verosimiglianza preponderante che l’assicurato presentava un danno alla salute soggiacente già diversi anni prima dell’inoltro della domanda AI”(doc. IV-2). Come da proposta (accettata dall’insorgente) formulata dall’amministrazione nella risposta di causa, a RI 1–dovendosi determinare un reddito da valido di fr. 67'148 sulla base delle tabelle statistiche (TA1 2014_skill level) e stante un reddito da invalido di fr. 30'216.70 (stabilito su base statistica nella decisione impugnata tenendo rettamente conto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate)–va quindi riconosciuto un grado d’invalidità del 55% con conseguente diritto ad una mezza rendita a contare da gennaio 2016, ossia dopo un anno di ininterrotta incapacità lavorativa del 50% (cfr. perizia psichiatrica sub doc. AI 15, cfr. anche annotazione SMR del gennaio 2015 in doc. A 79);

-   il ricorso merita pertanto accoglimento nel senso sopra indicato;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   stante l’esito del gravame, ilricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§     La decisione del 10 aprile 2018 è annullata.

§§   RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. gennaio 2016.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti