Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Giusta l'art. 40 cpv. 3 OAI l'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura. Appare innegabile che l'intera procedura è stata svolta dall'Ufficio AI del Cantone Ticino. La constatazione dell'incompetenza dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, l'annullamento della decisione impugnata e l'invio dell'intero incarto al Canton __________, apparirebbe oltre che sproporzionato e lesivo del diritto della signora RI 1 di ricevere una decisione in tempi accettabili, anche in violazione del principio dell'economia di procedura. Si chiede quindi che codesto lodevole TCA abbia a decidere, nel merito.
E. 6 Se questo Tribunale dovesse aderire alla richiesta dell'Ufficio AI, si chiede che la signora RI 1 non abbia a patire in alcun modo, quantomeno finanziariamente, e che quindi le spese legali vengano assunte dall'ufficio AI. Si allega a questo proposito la fattura del sottoscritto legale per l'attività svolta sino ad oggi, così come l'estratto pratica che riporta ogni singola prestazione.” (doc. VIII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- sulla base degli atti all’inserto è da ritenere che al momento della richiesta di prestazioni (dicembre 2015) l’assicurata, per i pertinenti motivi illustrati nella risposta di causa dall’ammini-strazione ai quali va fatto quindi riferimento (cfr. supra), avesse il proprio domicilio nel Canton __________, ossia nel Cantone dove – ai sensi degli artt. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 CC ed in applicazione della relativa giurisprudenza federale – essa aveva (ed ha) il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali;
- non spettava pertanto all’Ufficio AI del Canton Ticino, bensì all’Ufficio AI del Canton __________, ricevere la domanda di prestazioni presentata l’11 dicembre 2015 e, dopo istruttoria, pronunciarsi nel merito della richiesta;
- secondo giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre, per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione: “(…) Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97 E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1) (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1, SVR 2005 IV Nr. 39, STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, STFA U 152/02 del 18 febbraio 2003 e DFT 139 II 384 consid. 2.3);
- ne consegue che, nel caso concreto la decisione 22 marzo 2018 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino deve essere annullata perché emanata da un’autorità incompetente ai sensi dell’art 55 cpv. 1 LAI e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________ affinché, dopo esperimento dei necessari ulteriori atti i-struttori e nel rispetto della procedura di preavviso di cui al-l’art. 57a LAI, si pronunci sulla domanda di prestazioni di RI 1. La vertenza in oggetto non è infatti suscetti-bile di essere decisa nel merito in considerazione del fatto che la fattispecie necessita di essere ulteriormente istruita e non essendo quindi data la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul diritto o meno dell’assicurata a prestazioni AI (in specie a provvedimenti d’ordine professionale). Al riguardo giova riportare le considerazioni espresse pendente lite dal giurista AI e dal consulente AI: " Per quanto concerne l'aspetto medico, dalla perizia psichiatrica 27 gennaio 2017 effettuata dal __________ è emerso – fra le altre cose – quanto segue: "(...) Vista anche la giovane età, l'assenza di deficit cognitivi è indicata la messa in atto di provvedimenti professionali da parte dell'Al indirizzati inizialmente verso un orientamento professionale e in seguito verso una prima formazione adeguata ai limiti funzionali esposti. (...) (...) L'assicurata sta ora iniziando un lavoro nell'ambito della ristorazione che non appare adeguato visti i ritmi e lo stress descritto che a mio avviso sono alla base dell'attuale psicopatologia con riattivazione del disturbo alimentare sotto forma ora di abbuffate ricorrenti. La prognosi appare abbastanza positiva: vista la cronicità del disturbo sono possibili ancora fasi di riacutizzazione anche importanti, tuttavia come segnalato dai curanti vi sono stati dei progressi che hanno portato ad una migliore consapevolezza e anche alla capacità di riuscire a controllare l'ultima fase restrittiva con importante sottopeso anche senza un ricovero. (...)". Da parte sua, lo psichiatra SMR Dr. med. __________ – all'interno del proprio rapporto finale 11 febbraio 2017 – ha precisato che: "(...) Il perito ritiene opportuna la messa in atto di misure integrative/reintegrative in una assicurata che ha già ripreso una attività lavorativa, nell'ambito della ristorazione, non ritenuta dal perito indicata alle patologie dell'assicurata e al suo stato di salute. Sulla base di quanto argomentato, la probabilità che insorga un'incapacità al guadagno è preponderante. Sussiste minaccia d'invalidità. (…)”. Come detto sopra, l'assicurata ha iniziato – nel mese di gennaio 2017 – un'attività quale barista presso lo __________ di __________ (cfr. in tal senso gli scritti della Signora RI 1 sub. doc. 66 e 68 incarto Al). Il consulente in integrazione professionale __________ – dopo aver incontrato l'assicurata il 9 agosto 2017 – ha specificato che l'assicurata "vorrebbe in futuro, ma non ora, intraprendere una nuova professione ma solo quando si sentirà sicura" rispettivamente che "vorrebbe iniziare una nuova formazione ma si rende conto che non è II momento. Non saprebbe neppure cosa fare. Le ho consigliato di interpellare un orientatore professionale quando se la sentirà" (cfr. il rapporto sub. doc. 82 incarto Al). Nell'annotazione del 4 settembre 2017 agli atti, il consulente in integrazione professionale – dopo aver avuto un colloquio telefonico con l'assicurata e con l'assistente sociale della stessa – ha scritto che: "In data odierna sono stato contattato dall'assicurata e dalla sua assistente sociale che mi comunicano che da una settimana l'assicurata è in malattia al 100% causa burn-out. Dico loro di inviarmi certificati medici di IL e chiedo di essere contattato dal medico curante che ha emesso II certificato di inabilità. Al momento chiedo al segretario ispettore di non uscire con il progetto.". Nella successiva annotazione del 12 settembre 2017 agli atti, il consulente Al ha inoltre ritenuto opportuno chiudere il proprio mandato ESA (ovverosia il mandato per valutare l'eventuale diritto a provvedimenti professionali da parte dell'assicurata) chiedendo il trasferimento del dossier – per esame e competenza – all'Ufficio Al del Canton __________. Circa tre settimane dopo, l'amministrazione – contrariamente a quanto suggerito dal consulente in integrazione professionale – ha tuttavia emesso il progetto di decisione (cfr. il doc. 87 incarto Al). Alla luce di quanto precede, detto progetto (come pure la successiva decisione formale del 22 marzo 2018) risulta pertanto prematuro (nel senso che il mandato ESA di cui sopra non è mai stato chiuso ed il consulente Al di __________ deve ancora valutare l'eventuale diritto a provvedimenti professionali da parte dell'assicurata (soprattutto in seguito al bornout patito dalla stessa alla fine del mese di agosto 2017)). In effetti, come già pronosticato dal __________ e dal SMR dell'Al, l'attività di barista svolta presso lo __________ di __________ è stata interrotta il 28 agosto 2017 a causa del riacutizzarsi della malattia (cfr. i doc. 93-97 incarto Al). Di conseguenza, come del resto richiesto sia dall'assicurata (cfr. il doc. 91 incarto Al nonché il ricorso dell'8 maggio
2018) sia dai propri medici curanti (cfr. in tal senso i doc. 101 e 106 incarto Al), il competente Ufficio Al del Canton __________ – per il tramite di un proprio consulente in integrazione professionale – dovrà esaminare il diritto o meno della Signora RI 1 a provvedimenti professionali da parte dall'Al (segnatamente per quanto concerne l'orientamento professionale e la prima formazione professionale). Nel merito, la decisione formale del 22 marzo 2018 – essendo prematura – va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi – per competenza – all'Ufficio Al del Canton __________ affinché un consulente in integrazione professionale di questo Cantone (dato che l'assicurata vive a __________ da quasi 10 anni) valuti il diritto a provvedimenti professionali da parte della stessa e possa – se del caso – intraprendere un percorso professionale con quest'ultima.” (doc. IV/1) - secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa e patrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca); - l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua, per le pratiche senza valore determinato o determinabile, una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in percento dell’onorario;
- ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (IVA inclusa) per fr. 2'500 (di cui fr. 274 per spese). L’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositiv
- Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. § La decisione del 22 marzo 2018 dellUfficio AI del Canton Ticino è annullata. §§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI del Canton __________, per ragione di competenza.
- Le spese di procedura di CHF 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI del Canton Ticinoche rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.67
rg/sc
Lugano
5 luglio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell8 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 22 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 22 marzo 2018 lUfficio AI del Cantone Ticino esperiti accertamenti medici ed economici ha respinto la do-manda di prestazioni presentata da RI 1 nel dicembre 2015, non essendo adempiuto il presupposto di cui allart. 28 cpv. 1 lett. b LAI (incapacità lavorativa almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione) per il riconoscimento del diritto alla rendita e non essendo neppure realizzate le condizioni per ladozione di provvedimenti professionale ex art. 17 LAI;
- avverso la succitata decisione insorge lassicurata, rappresentata dallavv. RA 1, dinanzi al TCA, postulandone lan-nullamento e chiedendo il riconoscimento di una prima forma-zione giusta lart. 16 cpv. 2 lett. b LAI;
- con la risposta di causa lUfficio AI prendendo anzitutto posizione, come richiesto dal TCA, sulla competenza ad emanare il querelato provvedimento, ha osservato:
- interpellato da questa Corte a voler formulare osservazioni sulla risposta di causa, con scritto 18 giugno 2018 postulan-do in via principale quanto chiesto nel gravame ed in via subordinata lannullamento del provvedimento con conseguente riconoscimento di unindennità per spese legali di fr. 3'352.85 il patrocinatore dellinsorgente ha comunicato:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta lart. 55 cpv. 1 LAI, per principio, lUfficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dellassicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e lesame delle richieste è competente lufficio AI nel cui campo dattività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Lufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- sulla base degli atti allinserto è da ritenere che al momento della richiesta di prestazioni (dicembre 2015) lassicurata, per i pertinenti motivi illustrati nella risposta di causa dallammini-strazione ai quali va fatto quindi riferimento (cfr. supra), avesse il proprio domicilio nel Canton __________, ossia nel Cantone dove ai sensi degli artt. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 CC ed in applicazione della relativa giurisprudenza federale essa aveva (ed ha) il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali;
- non spettava pertanto allUfficio AI del Canton Ticino, bensì allUfficio AI del Canton __________, ricevere la domanda di prestazioni presentata l11 dicembre 2015 e, dopo istruttoria, pronunciarsi nel merito della richiesta;
- secondo giurisprudenza,di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell11 marzo 2014 consid. 5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre, per motivi di economia processuale si può prescindere dallannullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti allautorità competente se leccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione:( )Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16.Juli 2002 E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1)( ) (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1, SVR 2005 IV Nr. 39, STFA I 8/02 del 16 luglio2002, STFA U 152/02 del 18 febbraio 2003 e DFT 139 II 384 consid. 2.3);
- ne consegue che, nel caso concreto la decisione 22 marzo 2018 dellUfficio AI del Cantone Ticino deve essere annullata perché emanata da unautorità incompetente ai sensi dellart 55 cpv. 1 LAIe gli atti trasmessi allUfficio AI del Canton __________ affinché, dopo esperimento dei necessari ulteriori atti i-struttori e nel rispetto della procedura di preavviso di cui al-lart. 57a LAI, si pronunci sulla domanda di prestazioni di RI 1. La vertenza in oggetto non è infatti suscetti-bile di essere decisa nel merito in considerazione del fatto che la fattispecie necessita di essere ulteriormente istruita e non essendo quindi data la possibilità per il Tribunale di pronunciarsi sul diritto o meno dellassicurata a prestazioni AI (in specie a provvedimenti dordine professionale). Al riguardo giova riportare le considerazioni espresse pendente lite dal giurista AI e dal consulente AI:
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causa epatrocinata da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
-limporto delle ripetibili è determinato in base allimportanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). Lart. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua, per le pratiche senza valore determinato o determinabile, una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il resto allapplicazione analogica dellart. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anchesso riferimento al criterio della difficoltà e dellimportanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pp. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto), lart. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in percento dellonorario;
- ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (IVA inclusa) per fr. 2'500 (di cui fr. 274 per spese).
Lassegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22 marzo 2018 dellUfficio AI del Canton Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI del Canton __________, per ragione di competenza.
2. Le spese di procedura di CHF 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI del Canton Ticinoche rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti