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32.2018.57

Rendita d'invalidità limitata nel tempo. Rinvio per ulteriori accertamenti (psichiatrici)

Ticino · 2018-03-28 · Italiano TI
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Rendita d'invalidità limitata nel tempo. Rinvio per ulteriori accertamenti (psichiatrici)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4.   Nella presente fattispecie occorre

innanzitutto esaminare la validità della valutazione medico-teorica operata dal

profilo psichiatrico (la patrocinatrice dell'insorgente non contesta infatti -

a ragione - che il suo cliente

non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo somatico) dall'UAI

successivamente al 1° febbraio 2017, data a partire dalla quale l'assicurato è

stato considerato abile al 100% sia in attività abituale quale assistente

sociale sia in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

dall'amministrazione sulla base del rapporto finale del 15 novembre 2017 (pag.

315-317 incarto AI) e delle annotazioni del 1° marzo 2018 (pag. 347 incarto AI)

e del 9 aprile 2018 (pag. 369 incarto AI) del medico SMR, __________.

2.5.   Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.

2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti,

compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve

,

a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico,

determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.

SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;

DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere

dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294;

D. Cattaneo

, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT

II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629;

D. Cattaneo

, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

Mosimann

,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6.   In due sentenze 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418,

il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “

resistenza

alle terapie

” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esa

me complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al

consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e

4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8

agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7.   Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti

peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell'UAI, giusta le quali

a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% dal profilo

psichiatrico sia nella sua attività abituale quale assistente sociale sia in attività

adeguate, per le ragioni qui di seguito esposte.

2.8.   Dalle tavole processuali

emerge che l'UAI ha riconosciuto per motivi psichiatrici un'incapacità

lavorativa in qualsiasi attività (abituale e adeguata) al 100% dal 27 maggio

2014, al 50% dal 30 giugno 2014, al 100% dal 30 settembre 2015 al 50% dal 1°

settembre 2016 sino al 31 gennaio 2017 sulla base dei periodi di malattia

indicati dal datore di lavoro e giustificati dai certificati medici (diagnosi:

"F.32.1", ovvero episodio depressivo di media gravità secondo la

ICD-10, "con prognosi incerta") allestiti dal dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

L'assicurato è in cura presso

questo specialista dal 3 luglio 2014, a causa di disturbi psichiatrici insorti

in seguito dell'apertura a suo carico nel corso del 2013 di un procedimento

penale in relazione alla funzione di operatore sociale da lui svolta in seno

all'Amministrazione Cantonale (cfr., in particolare, pag. 129, 137-142,

173-179, 234-239, 150-255, 263 incarto AI; pag. 2-14 e 16-38, 40-53

"incarto diverso").

Agli atti figura in effetti un certificato medico del 10 gennaio 2017 dello

psichiatra curante che ha attestato una inabilità lavorativa del 50% dal 1° al

31 gennaio 2017 ed ha indicato una ripresa del lavoro al 100% a decorrere dal

1° febbraio 2017 (cfr. pag. 53 "incarto diverso").

In data 13 luglio 2017

l'UAI ha invitato il medico di famiglia e lo psichiatra curante a descrivere,

mediante l'apposito formulario, l'evoluzione della situazione dell'assicurato

da gennaio 2017 in poi (pag. 279-286 e 288-293 incarto AI).

Il 21 luglio 2017 il dr.

med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di compilare il

rapporto medico inviatogli, avendo visto il paziente l'ultima volta il 14 marzo

2017 (pag. 287 incarto AI).

Il 22 agosto 2017 il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie infettive, ha

informato l'UAI che, per quanto concerneva le malattie non somatiche, in

assenza dello psichiatra curante dell'assicurato, aveva visitato il 18 maggio

2017 l'assicurato e aveva certificato una IL al 100% dal 15 al 26 maggio 2017

per esacerbazione della sindrome depressiva.

Nel rapporto finale del 15

novembre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver indicato quale

diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa "F.32.1"

(come attestato dalla presa a carico nel luglio 2014 dallo psichiatra curante),

ha

fissato le predette incapacità lavorative in qualsiasi attività (abituale e

adeguata) sulla base dei periodi di malattia indicati dal datore di lavoro e

giustificati dai certificati medici allestiti dal dr. med. __________ (pag.

315-317 incarto AI).

Il 21 febbraio 2018 il dr.

med. __________, che aveva visto l'ultima volta l'assicurato il 22 agosto 2017,

ha ribadito all'UAI la presenza di una sindrome depressiva importante, in parte

reattiva al vissuto del paziente negli ultimi anni, che comportava sicuramente

una riduzione della sua capacità lavorativa, la cui valutazione competeva allo

psichiatra curante (pag. 340 incarto AI).

Il 23 febbraio 2018 il dr.

med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di pronunciarsi sullo

stato di salute psichica dell'assicurato, avendolo visto l'ultima volta il 23

agosto 2017 (pag. 341 incarto AI).

Interpellato in merito

alla precitata documentazione, il 1° marzo 2018 il medico SMR, __________, ha

confermato il rapporto finale del 15 novembre 2017, in assenza di elementi

medici che lo mettessero in forse (pag. 347 incarto AI).

Il 29 marzo 2018

l'assicurato è stato condannato dalla Corte delle assise criminali ad una pena

detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 anni,

violazione del dovere di assistenza e educazione, ripetuta e consumata, e al

versamento di fr. 10'000.- a titolo di indennità per torto morale (pag. 359-365

incarto AI).

Il 30 marzo 2018 il dr.

med. __________ ha attestato di avere  visto l'assicurato "in data

odierna" e che a "seguito dell'esito delle vicissitudini giudiziarie,

il quadro clinico depressivo è improvvisamente e drasticamente peggiorato. Si

rende indispensabile una terapia antidepressiva e sarebbe auspicabile, da

valutare a partire da quando, un periodo di cure in ambito stazionario. La

prognosi a questo punto risulta, a mio avviso, sfavorevole" (pag. 358 incarto

AI).

Interpellato in merito

alla precitata documentazione, il 9 aprile 2018 il medico SMR, __________, ha

osservato quanto segue: "(…) Attuale peggioramento stato di salute dal

momento della sentenza del tribunale, quindi da fine marzo 2018. La prognosi

dovrebbe essere buona nel corso dei prossimi mesi. Fino alla data della

sentenza il rapporto finale del 15.11.2017 rimane valido" (pag. 369

incarto AI).

Il TCA constata che, per

il periodo dal 27 maggio 2014 al 31 gennaio 2017, l'aspetto psichiatrico ha

determinato una significativa incapacità lavorativa in qualsiasi attività, che

è stata attestata dallo psichiatra curante, condivisa dal medico del personale

del Cantone Ticino (in seno al quale l'assicurato ha lavorato sino al 31 maggio

2017) fatta propria anche dal medico SMR.

Per il periodo successivo –

e cioè da 1° febbraio 2017 sino al 28 marzo 2018 (data decisiva del

provvedimento in lite che delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. DTF

130 V 140 e 129 V 4) – si impongono le seguenti considerazioni.

Il dr. med. __________ interpellato nei mesi di luglio 2017 e di febbraio 2018

dall'UAI in merito al decorso dello stato di salute psichico dell'assicurato a

far tempo dal 1° gennaio 2017, ha dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi

al riguardo.

In particolare nel

certificato del 21 luglio 2017 lo specialista psichiatra che il 10 gennaio 2017

aveva attestato una ripresa del lavoro al 100% dal 1° febbraio 2017 ha

affermato di avere visto l’assicurato “l’ultima volta in data 14 marzo 2017

(cfr. doc. 287).

Per costante giurisprudenza,

se ad una perizia

allestita

esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante

nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che,

a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988

U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

Il TCA ritiene che la

questione di sapere se realmente dal 1° febbraio 2017 è avvenuto un

miglioramento durevole della situazione psichica dell’assicurato avrebbe dovuto

essere ulteriormente approfondita, chiedendo innanzitutto al dottor __________

se, quando ha visto, RI 1 il 14 marzo 2017 la capacità lavorativa era completa

oppure no.

Lo psichiatra curante ha del

resto osservato il 22 maggio 2018 che "dopo un temporaneo miglioramento,

la sintomatologia depressiva ed ansiosa è purtroppo nuovamente peggiorata a

seguito del  persistere delle vicende giudiziarie. Le stesse non si

risolveranno a breve. Questo rende la prognosi perlomeno incerta" (doc. C)

ed il 21 giugno 2018 che l'assicurato "è in cura presso il mio studio dal

E. 3 luglio 2014. Gli incontri sono avvenuti con regolarità mediamente una volta

al mese. A seguito di un transitorio miglioramento dello stato di salute gli

appuntamenti si sono diradati per un breve periodo e successivamente sono

ripresi con assiduità per una ricaduta legata alle vicissitudini giudiziarie

tuttora non risolte" (doc. VIII e VIII-1).

Le valutazioni mediche

agli atti non consentono al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità,

che a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% nell'attività

abituale quale assistente sociale sia in attività adeguate,

così come ritenuto dall'UAI nella decisione impugnata.

Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale

volto a stabilire se successivamente al 31 gennaio 2017 l'assicurato presentava

ancora dei disturbi psichici e, in caso di risposta affermativa, quale incidenza

avessero sulla sua capacità lavorativa nell'attività abituale e/o adeguata.

2.9.   La decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia

psichiatrica per il periodo dal 1° febbraio 2017 e per eventuali ulteriori

necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto.

Va

ancora

rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma (cfr. consid. 2.2) de

l diritto a mezza rendita

d'invalidità dal 1° maggio 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28

LAI), intera dal 1° dicembre 2015 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) e nuovamente mezza

rendita dal 1° dicembre 2016 al 30 aprile 2017, con versamento della

prestazione a decorrere dal 1° luglio 2016 (per tardività della domanda ex art.

29 cpv. 1 LAI),

non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.

anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii

ivi citati).

2.10.   Il Tribunale rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato

che, q

uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

All’insorgente, patrocinato

in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

E. 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Va ancorarammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

Va qui ricordatoche, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.3c con riferimenti).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2019 32.2018.57 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2019 32.2018.57 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2019 32.2018.57

Rendita d'invalidità limitata nel tempo. Rinvio per ulteriori accertamenti (psichiatrici)

Raccomandata Incarto n. 32.2018.57 PC /DC/ sc Lugano 18 marzo 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Paola Carcano, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 28 aprile 2018 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 28 marzo 2018 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   In data 18 gennaio 2016 RI 1, nato il __________ 1968, attivo in qualità di assistente sociale dal 1° agosto 2005 nell'__________ - già al beneficio di una rendita intera (con un grado di invalidità del 75%) dal 1° ottobre 1992 al 30 novembre 2005 e inabile al lavoro al 100% dal 27 maggio 2014, al 50% dal 30 giugno 2014, al 100% dal 30 settembre 2015 - ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per “ una depressione reattiva in seguito ad un procedimento penale nell'ambito della mia funzione di assistente sociale. Inchiesta iniziata nel 2013 e tutt'ora in corso ” (pag. 80, 124-132 e 263). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'UAI, con progetto di decisione del 4 dicembre 2017, ha preavvisato all'assicurato il riconoscimento del diritto alla mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), intera dal 1° dicembre 2015 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) e nuovamente mezza rendita dal 1° dicembre 2016 limitatamente al 30 aprile 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di  invalidità nullo a seguito dello stato di salute migliorato a partire dal 1° febbraio 2017. L’amministrazione ha puntualizzato che, essendo stata presentata tardivamente la domanda, "la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal 01.07.2016 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 14.01.2016 - art. 29 cpv. 1 LAI)" (pag. 318-322 incarto AI). Nel frattempo l'__________ ha sciolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017 (pag. 309 incarto AI). 1.3.   In seguito alle osservazioni inoltrate il 15 gennaio ed il 23 febbraio 2018 dall'assicurato, patrocinato dall’avv. __________ (pag. 335-336 e 342-343 incarto AI), il 28 marzo 2018 - dopo aver raccolto le annotazioni del 1° marzo 2018 (pag. 347 incarto AI) e del 9 aprile 2018 (pag. 369 incarto AI) del medico SMR, __________, - ha confermato i contenuti del precedente progetto di decisione (pag. 349-357). 1.4.   Contro la decisione del 28 marzo 2018, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I), postulandone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti all'amministrazione " affinché esperisca gli accertamenti medici necessari e renda una nuova decisione " (doc. I, pag. 6). La patrocinatrice dell'insorgente ribadisce anche in questa sede la contestazione alla valutazione del medico SMR, giusta il quale il suo cliente sarebbe abile al 100% in qualsiasi attività a far tempo dal 1° febbraio 2017. A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 22 maggio 2018 del medico curante, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. C). 1.5. Nella risposta del 15 giugno 2018, l ’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI). 1.6.   In data 18 giugno 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VII). 1.7.   In data 2 luglio 2019 la patrocinatrice dell'insorgente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, trasmettendo al TCA il certificato medico del 21 giugno 2018 dello psichiatra curante (doc. VIII e VIII-1). 1.8. Nelle osservazioni dell'11 luglio 2018, l ’UAI ha postulato nuovamente la reiezione del ricorso (doc. X). 1.9.   Il doc. X è stato inviato alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XI). in diritto 2.1.   Oggetto del contendere è sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al 30 aprile 2017. Il TCA rileva infatti che la patrocinatrice non contesta - a ragione - che il suo cliente ha diritto, per motivi medici di carattere prettamente psichiatrico, a mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2015 al 30 novembre 2015, a una rendita intera dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 e nuovamente a mezza rendita dal 1° dicembre 2016 (per lo meno, sino al 30 aprile 2017) e che la prestazione va versata dal 1° luglio 2016 a fronte di una domanda tardiva. 2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). 2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65). 2.4.   Nella presente fattispecie occorre innanzitutto esaminare la validità della valutazione medico-teorica operata dal profilo psichiatrico (la patrocinatrice dell'insorgente non contesta infatti - a ragione - che il suo cliente non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo somatico) dall'UAI successivamente al 1° febbraio 2017, data a partire dalla quale l'assicurato è stato considerato abile al 100% sia in attività abituale quale assistente sociale sia in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali dall'amministrazione sulla base del rapporto finale del 15 novembre 2017 (pag. 315-317 incarto AI) e delle annotazioni del 1° marzo 2018 (pag. 347 incarto AI) e del 9 aprile 2018 (pag. 369 incarto AI) del medico SMR, __________. 2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b). Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254). Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.). Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001). 2.6.   In due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “ resistenza alle terapie ” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale. Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esa me complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata. Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3). Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5). 2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dell'UAI, giusta le quali a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% dal profilo psichiatrico sia nella sua attività abituale quale assistente sociale sia in attività adeguate, per le ragioni qui di seguito esposte. 2.8.   Dalle tavole processuali emerge che l'UAI ha riconosciuto per motivi psichiatrici un'incapacità lavorativa in qualsiasi attività (abituale e adeguata) al 100% dal 27 maggio 2014, al 50% dal 30 giugno 2014, al 100% dal 30 settembre 2015 al 50% dal 1° settembre 2016 sino al 31 gennaio 2017 sulla base dei periodi di malattia indicati dal datore di lavoro e giustificati dai certificati medici (diagnosi: "F.32.1", ovvero episodio depressivo di media gravità secondo la ICD-10, "con prognosi incerta") allestiti dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. L'assicurato è in cura presso questo specialista dal 3 luglio 2014, a causa di disturbi psichiatrici insorti in seguito dell'apertura a suo carico nel corso del 2013 di un procedimento penale in relazione alla funzione di operatore sociale da lui svolta in seno all'Amministrazione Cantonale (cfr., in particolare, pag. 129, 137-142, 173-179, 234-239, 150-255, 263 incarto AI; pag. 2-14 e 16-38, 40-53 "incarto diverso"). Agli atti figura in effetti un certificato medico del 10 gennaio 2017 dello psichiatra curante che ha attestato una inabilità lavorativa del 50% dal 1° al 31 gennaio 2017 ed ha indicato una ripresa del lavoro al 100% a decorrere dal 1° febbraio 2017 (cfr. pag. 53 "incarto diverso"). In data 13 luglio 2017 l'UAI ha invitato il medico di famiglia e lo psichiatra curante a descrivere, mediante l'apposito formulario, l'evoluzione della situazione dell'assicurato da gennaio 2017 in poi (pag. 279-286 e 288-293 incarto AI). Il 21 luglio 2017 il dr. med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di compilare il rapporto medico inviatogli, avendo visto il paziente l'ultima volta il 14 marzo 2017 (pag. 287 incarto AI). Il 22 agosto 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie infettive, ha informato l'UAI che, per quanto concerneva le malattie non somatiche, in assenza dello psichiatra curante dell'assicurato, aveva visitato il 18 maggio 2017 l'assicurato e aveva certificato una IL al 100% dal 15 al 26 maggio 2017 per esacerbazione della sindrome depressiva. Nel rapporto finale del 15 novembre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver indicato quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa "F.32.1" (come attestato dalla presa a carico nel luglio 2014 dallo psichiatra curante), ha fissato le predette incapacità lavorative in qualsiasi attività (abituale e adeguata) sulla base dei periodi di malattia indicati dal datore di lavoro e giustificati dai certificati medici allestiti dal dr. med. __________ (pag. 315-317 incarto AI). Il 21 febbraio 2018 il dr. med. __________, che aveva visto l'ultima volta l'assicurato il 22 agosto 2017, ha ribadito all'UAI la presenza di una sindrome depressiva importante, in parte reattiva al vissuto del paziente negli ultimi anni, che comportava sicuramente una riduzione della sua capacità lavorativa, la cui valutazione competeva allo psichiatra curante (pag. 340 incarto AI). Il 23 febbraio 2018 il dr. med. __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di pronunciarsi sullo stato di salute psichica dell'assicurato, avendolo visto l'ultima volta il 23 agosto 2017 (pag. 341 incarto AI). Interpellato in merito alla precitata documentazione, il 1° marzo 2018 il medico SMR, __________, ha confermato il rapporto finale del 15 novembre 2017, in assenza di elementi medici che lo mettessero in forse (pag. 347 incarto AI). Il 29 marzo 2018 l'assicurato è stato condannato dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 anni, violazione del dovere di assistenza e educazione, ripetuta e consumata, e al versamento di fr. 10'000.- a titolo di indennità per torto morale (pag. 359-365 incarto AI). Il 30 marzo 2018 il dr. med. __________ ha attestato di avere  visto l'assicurato "in data odierna" e che a "seguito dell'esito delle vicissitudini giudiziarie, il quadro clinico depressivo è improvvisamente e drasticamente peggiorato. Si rende indispensabile una terapia antidepressiva e sarebbe auspicabile, da valutare a partire da quando, un periodo di cure in ambito stazionario. La prognosi a questo punto risulta, a mio avviso, sfavorevole" (pag. 358 incarto AI). Interpellato in merito alla precitata documentazione, il 9 aprile 2018 il medico SMR, __________, ha osservato quanto segue: "(…) Attuale peggioramento stato di salute dal momento della sentenza del tribunale, quindi da fine marzo 2018. La prognosi dovrebbe essere buona nel corso dei prossimi mesi. Fino alla data della sentenza il rapporto finale del 15.11.2017 rimane valido" (pag. 369 incarto AI). Il TCA constata che, per il periodo dal 27 maggio 2014 al 31 gennaio 2017, l'aspetto psichiatrico ha determinato una significativa incapacità lavorativa in qualsiasi attività, che è stata attestata dallo psichiatra curante, condivisa dal medico del personale del Cantone Ticino (in seno al quale l'assicurato ha lavorato sino al 31 maggio

2017) fatta propria anche dal medico SMR. Per il periodo successivo – e cioè da 1° febbraio 2017 sino al 28 marzo 2018 (data decisiva del provvedimento in lite che delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4) – si impongono le seguenti considerazioni. Il dr. med. __________ interpellato nei mesi di luglio 2017 e di febbraio 2018 dall'UAI in merito al decorso dello stato di salute psichico dell'assicurato a far tempo dal 1° gennaio 2017, ha dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi al riguardo. In particolare nel certificato del 21 luglio 2017 lo specialista psichiatra che il 10 gennaio 2017 aveva attestato una ripresa del lavoro al 100% dal 1° febbraio 2017 ha affermato di avere visto l’assicurato “l’ultima volta in data 14 marzo 2017 (cfr. doc. 287). Per costante giurisprudenza, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8). Il TCA ritiene che la questione di sapere se realmente dal 1° febbraio 2017 è avvenuto un miglioramento durevole della situazione psichica dell’assicurato avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondita, chiedendo innanzitutto al dottor __________ se, quando ha visto, RI 1 il 14 marzo 2017 la capacità lavorativa era completa oppure no. Lo psichiatra curante ha del resto osservato il 22 maggio 2018 che "dopo un temporaneo miglioramento, la sintomatologia depressiva ed ansiosa è purtroppo nuovamente peggiorata a seguito del  persistere delle vicende giudiziarie. Le stesse non si risolveranno a breve. Questo rende la prognosi perlomeno incerta" (doc. C) ed il 21 giugno 2018 che l'assicurato "è in cura presso il mio studio dal 3 luglio 2014. Gli incontri sono avvenuti con regolarità mediamente una volta al mese. A seguito di un transitorio miglioramento dello stato di salute gli appuntamenti si sono diradati per un breve periodo e successivamente sono ripresi con assiduità per una ricaduta legata alle vicissitudini giudiziarie tuttora non risolte" (doc. VIII e VIII-1). Le valutazioni mediche agli atti non consentono al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che a partire dal 1° febbraio 2017 l'assicurato è abile al 100% nell'attività abituale quale assistente sociale sia in attività adeguate, così come ritenuto dall'UAI nella decisione impugnata. Non si può quindi prescindere dal disporre un approfondimento peritale volto a stabilire se successivamente al 31 gennaio 2017 l'assicurato presentava ancora dei disturbi psichici e, in caso di risposta affermativa, quale incidenza avessero sulla sua capacità lavorativa nell'attività abituale e/o adeguata. 2.9.   La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento di una perizia psichiatrica per il periodo dal 1° febbraio 2017 e per eventuali ulteriori necessari accertamenti derivanti dalle risultanze del nuovo referto. Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma (cfr. consid. 2.2) de l diritto a mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2015 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), intera dal 1° dicembre 2015 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) e nuovamente mezza rendita dal 1° dicembre 2016 al 30 aprile 2017, con versamento della prestazione a decorrere dal 1° luglio 2016 (per tardività della domanda ex art. 29 cpv. 1 LAI), non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati). 2.10.   Il Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Va qui ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI. All’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1’800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a mezza rendita dal 1° maggio 2015 al 30 novembre 2015, a una rendita intera dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 e a mezza rendita dal 1° dicembre 2016 fino al 30 aprile 2017, con versamento della prestazione a decorrere dal 1° luglio 2016.

2.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti