Erwägungen (2 Absätze)
E. 42 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta lart. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nellorganizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nellorganizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata digrado elevatose l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dellart. 37 OAI, la grande invalidità è digrado mediose l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è digrado lievese l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b.non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c.rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Laccompagnamento di cui allart. 38 cpv. 1 lett. a OAI non comprende né laiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la sorveglianza personale. Si tratta invece di un elemento di aiuto complementare e autonomo (DTF 133 V 450; STF9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 2.2).
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI, lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1.
E. 46 Si les conditions de prise en charge par l'assurance prioritaire ne sont pas remplies, il peut arriver qu'une assurance sociale de rang inférieur ait à intervenir . De telles situations devraient se presenter rarement en pratique.” (Frésard-Fellay/Frésard, op. cit., art. 66 n. 45 s. - il corsivo è del redattore) Sulla scorta di quanto precede, posto che soltanto nell’assicurazione per l’invalidità viene considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana - concetto quest’ultimo sconosciuto, invece, nell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_994/2010 succitata consid. 6.3) – questa Corte non può condividere la posizione dell’UAI che ha negato a priori il proprio obbligo a prestazioni, rifacendosi alla regola di coordinamento tra sistemi di assicurazione sociale prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA per evitare un cumulo ingiustificato di prestazioni. Infatti, non essendo in presenza di pari condizioni che, se adempiute in base alle disposizioni della singola legge interessata (qui la LAI e la LAINF), darebbero diritto alla medesima prestazione (AGI) prevista da entrambi gli ordinamenti, non vi è spazio per l’applicazione, ex art. 66 cpv. 3 LPGA, della regola della priorità assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sull’assicurazione per l’invalidità, venendo a mancare la ragione d’essere stessa del coordinamento intersistemico. In queste condizioni, la giurisprudenza e la dottrina citate dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. V), non possono essere considerate decisive ai fini della risoluzione del caso di specie. Se, infatti, appare indubbio che il danno alla salute e, di conseguenza, la necessità di aiuto da parte di terzi è imputabile unicamente all’infortunio occorso il 10 agosto 2013, ciò non basta per escludere automaticamente un obbligo a prestazioni da parte dell’AI, come lo sostiene l’amministrazione. Questa tesi sarebbe pertinente soltanto nel caso in cui – ma così non è, come sopra esposto e come meglio dimostrato nella procedura parallela in materia di assicurazione contro gli infortuni (inc. n. 35.2019.9) - la grande invalidità dell’interessato fosse causata dalla necessità, per il grado elevato , di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiedesse inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale; per il grado medio , dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisognasse di una sorveglianza personale permanente o, per il grado esiguo , dell’aiuto di terzi regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, in modo durevole di una sorveglianza personale permanente, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità oppure a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica potesse mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole. Se così fosse, infatti, trattandosi di condizioni previste sia in ambito LAINF (cfr. art. 38 cpv. 2-4 OAINF) che in ambito LAI (cfr. art. 37 cpv. 1, cpv. 2 lett. a-b, cpv. 3 lett. a-d OAI), il diritto all’AGI andrebbe accordato dall’assicuratore contro gli infortuni, ad esclusione dell’assicuratore per l’invalidità, in ossequio alla norma di coordinamento prevista dall’art. 66 cpv. 3 LPGA. Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, anche nel rispetto del principio dell’uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.), questo Tribunale ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata, nella misura in cui l’UAI vi ha negato il diritto a un AGI esclusivamente fondandosi sulla norma di coordinamento di cui all’art. 66 cpv. 3 LPGA, in realtà qui inapplicabile. Gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione affinché esamini se l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana di cui necessita l’insorgente, possa essere ritenuto regolare ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 OAI e, in ultima analisi, se all’assicurato possa essere attribuito un AGI di grado lieve (da notare che l’ammessa necessità di aiuto per compiere l’atto ordinario del vestirsi/svestirsi, nulla muterebbe al riguardo), così come da lui preteso.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.186
mm
Lugano
2 dicembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
1.6. LUAI, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto (cfr. doc. V).
in diritto
2.3. Lart. 42 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta lart. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nellorganizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nellorganizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata digrado elevatose l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dellart. 37 OAI, la grande invalidità è digrado mediose l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è digrado lievese l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b.non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c.rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Laccompagnamento di cui allart. 38 cpv. 1 lett. a OAI non comprende né laiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita, né le cure o la sorveglianza personale. Si tratta invece di un elemento di aiuto complementare e autonomo (DTF 133 V 450; STF9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 2.2).
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI, lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti