opencaselaw.ch

32.2018.173

Rifiuto delle prestazioni stabilito da UAI sulla base della valutazione del SMR non può essere confermata. Necessità di ulteriori approfondimenti peritali in ambito dermatologico e reumatologico. Rinvio atti per accertamenti

Ticino · 2018-09-21 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 marzo 2019 prodotta da controparte è successiva alla data di emissione della

decisione impugnata (del 21 settembre 2018). Per tali ragioni, l’UAI ha

ribadito che “un eventuale peggioramento dello stato di salute della signora RI

1 (a far tempo dal 20 ottobre 2018) esula comunque dalla presente disputa

davanti al TCA e dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento

amministrativo” (doc. XII).

1.10.   In data 29 aprile 2019 il

patrocinatore dell’assicurata ha contestato le osservazioni presentate

dall’amministrazione, sottolineando che “da un lungo periodo l’assicurata si

trova in incapacità lavorativa per i suoi problemi di pelle e, in quest’ottica,

la decisione della __________ non è per nulla nuova”, aggiungendo che, in caso

di dubbio, spetta all’UAI “determinare a partire da quando l’allergia della

signora RI 1 le abbia causato un’invalidità quasi totale” (doc. XIV).

1.11.   In data 31 luglio 2019 il

patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che lo stato di salute dell’interessata

ha subito una evoluzione, allegando la decisione del 12 aprile 2019 di __________

concernente il diritto a prestazioni dell’interessata per la malattia

professionale del 16 maggio 2003 (XVI + C1).

1.12.   Con osservazioni del 6 agosto

2019 l’Ufficio AI ha ancora una volta confermato la validità del rapporto

finale del SMR del 12 aprile 2018 posto a fondamento della decisione impugnata,

ritenendo l’attestazione del dr. __________ e le decisioni emesse in ambito

infortunistico ininfluenti nel caso di specie, essendo successive alla data di

emissione della decisione impugnata (doc. XVIII).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurata (doc. XXI), per conoscenza.

1.13.   In data 7 agosto 2019, l’avv. RA

1 ha trasmesso al TCA la decisione del 31 luglio 2019 con la quale __________

ha riconosciuto all’interessata una rendita di invalidità del 25% a partire dal

1° luglio 2019 per i postumi infortunistici al ginocchio sinistro (doc. XIX +

1).

Tale scritto del

patrocinatore dell’assicurato è stato inviato all’amministrazione (doc. XX),

per conoscenza.

in diritto

in ordine

2.1.   La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

E. 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia assegnato all’assicurata una mezza

rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI,

per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (

metodo generale del raffronto dei redditi

; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza

U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3.

Per quanto concerne l’aspetto medico,

il medico del SMR dr. D.

__________, nel rapporto finale del 12 aprile 2018, riprendendo le indicazioni

poste dal dermatologo curante, dr. __________, e quanto valutato nel referto

peritale fiduciario del dr. __________ redatto per conto dell’assicuratore __________,

ha posto quale diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità lavorativa

quella di “eczema allergo-alcalitossico da contatto alle mani di natura professionale,

dal 1997, caso __________” e, quali ulteriori diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa, quelle di “15.9.2015 artroscopia spalla sinistra con

ricostruzione cuffia rotatori, tenodesi t. bicipite lungo e acromioplastica e

resezione articolazione AC (caduta del 16.2.2015); gonartrosi secondaria in

esiti da lesione intraarticolari post-traumatiche complesse comprendenti

l’apparato ligamentare e i menischi il 13.1.1998: stato dopo meniscectomia il

21.1.1998; 5.1.2016 caduta con trauma distorsivo ginocchio sinistro:

attivazione transitoria di gonartrosi posttraumatica (infortunio del 1998 con

rottura del LCA e successiva plastica) con condropatia grado III-IV” (doc. 91).

Il

dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurata dapprima inabile al lavoro

al 100% dal 15 settembre 2015 e poi inabile al lavoro al 50% a partire dal 1°

aprile 2016, sia nella professione abituale, sia nello svolgimento di attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91).

In

sede di osservazioni contro il progetto di attribuzione di una mezza rendita di

invalidità il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze mediche

del rapporto del SMR, in quanto a suo avviso non avrebbero tenuto conto delle

conseguenze che l’insieme delle patologie dell’interessata hanno sulla sua

capacità lavorativa, ritenuto che alla ridotta capacità lavorativa del 50% per

motivi dermatologici non è stata sommata l’incapacità lavorativa in ragione

delle difficoltà fisiche dovute ai problemi alle articolazioni (doc. 101).

Preso atto di queste critiche, l’amministrazione

ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.

Al riguardo, con annotazioni

del 19 giugno 2018, il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni del

proprio rapporto finale, sottolineando di avere elencato l’insieme dei disturbi

presentati dall’interessata e i relativi limiti funzionali e aggiungendo che

“sia la problematica cutanea che la problematica osteoarticolare sono ben

compatibili con un’attività lavorativa al 50% come stabilito. Faccio presente

che l’impedimento reumatologico risulta solo essere del 25%. Trattandosi di

affezioni distinte una cumulabilità non è presente” (doc. 102).

In sede ricorsuale, il

patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le proprie obiezioni, presentando, a

supporto delle stesse, la valutazione dell’11 giugno 2018 redatta dalla dr.ssa __________

per conto dell’assicuratore Helsana.

Quest’ultima, preso atto della

riduzione al 40% dell’attività di infermiera stabilita dal dr. __________, ha

puntualizzato che a suo parere, dal profilo della medicina del lavoro,

un’attività di infermiera potrebbe essere ancora possibile unicamente presso __________,

laddove i contatti con sostanze nocive sono meno intensi, e nella misura

massima di uno-due giorni alla settimana.

La dr.ssa __________ ha infatti

indicato che:

"

(…)

Aus meiner arbeitsmedizinischen Sicht ist eine solche Limitierung

möglich respektive rnögIich zu machen. Die Pflegekontakte sind bei der __________

deutlich weniger intensiv pro Patient und es sind pro Zeiteinheit deutlich weniger

Patienten zu betreuen als in der Klinik oder im Pflegeheim. Die Versicherte ist

pro Zeiteinheit somit deutlich weniger gegenüber irritativtoxischen Substanzen

und Feuchtarbeit ausgesetzt und kann diesen noch besser ausweichen und sich schützen.

In diesem Sinne kann eine bedingte Eignungsverfügung für die Tätigkeit als

Krankenschwester bei der __________ erlassen werden. Für die Tätigkeit bei der __________

ist aber ebenfalls nicht mit einem vollen Einsatz zu rechnen, sondern es müsste

mit einer maximalen Einsetzbarkeit von ein bis zwei Tagen gerechnet werden bei

dieser Patientin; dies wird der weitere Verlauf zeigen.

Im Falle, dass die Versicherte weiterhin bei der __________ tätig

bleibt, sollen auch regelmässige dermatologische Kontrollen bei Herrn Dr. __________

fortgeführt werden um allfällige Exazerbationen dieses Ekzems frühzeitig zu

behandeln und auch um weitere die Eignung zu beurteilen. Eine nächste Kontrolle

empfehle ich jedenfalls Ende 2018 oder spontan im Falle eines Rezidivs.

Bitte besprechen Sie mit der Versicherten den Erlass einer

bedingten Eignungsverfügung für die Tätigkeit als Krankenschwester bei der __________.

Bitte erläutern Sie der Versicherten diesen Wortlaut und

informieren Sie Frau RI 1 bitte über sämtlich mit der bedingten Eignungsverfügung

im Zusammenhang stehenden Rechte

und Pflichten, wie die Notwendigkeit sich bei der IV und bei der

Arbeitslosenkasse anzumelden sowie über die ihr zustehenden Versicherungsleistungen.

Wir werden nach diesem Gespräch

die bedingte Eignungsverfügung in diesem Wortlaut erlassen.”

(Doc. A4)

A fronte delle nuove obiezioni

sollevate con il ricorso, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 25

ottobre 2018, ha ribadito la correttezza del proprio rapporto finale del 12

aprile 2018, sottolineando che “l’assicurata non è stata visitata dalla dr.ssa __________;

l’esigibilità dermatologica è stata finora stabilita sulla base della

certificazione del dermatologo curante dr. __________; faccio notare che vi

sono anche delle attività infermieristiche in ospedale non sollecitanti per la cute

tipo ambulatorio di pneumologia o cardiologia o tipo day hospital” (doc. IV/1).

In corso di causa, il

patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il rapporto d’incontro del 6

novembre 2018 presso __________, dal quale a proposito dell’abilità lavorativa

risulta che “contratto presso l’__________ ridotto al 40%. Ma già da aprile

2016 lavorava per l’__________ al 40%. Dal 20.10.2018 il dottor __________,

dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________, l’ha dichiarata inabile

all’80%. Per lo __________ continua a lavorare al 20%” (doc. B2).

Al riguardo, l’Ufficio AI

ha più volte evidenziato che l’inabilità lavorativa dell’80% attestata dal dr. __________

a partire dal 20 ottobre 2018 si riferisce ad un periodo posteriore alla data

della decisione impugnata (del 21 settembre 2018), motivo per il quale la

questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata

(a far tempo dal 20 ottobre 2018) “esula dalla presente disputa davanti al TCA

e dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo”

(doc. VIII; XII; XVIII).

Analoghe conclusioni l’amministrazione ha tratto anche riguardo

alla decisione del 26 marzo 2019 con la quale il dr. __________ della Divisione

__________ della __________ ha comunicato di assoggettare l’assicurata alla

prevenzione nel settore della medicina del lavoro, dichiarandola idonea

all’attività di infermiera “a condizione che gli impieghi siano limitati

all’ambito __________; durante gli impieghi vengano utilizzati guanti di

protezione e questa attività venga svolta per un massimo di un giorno a

settimana” (doc. X1).

2.4.   Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art.

44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al

valore probatorio delle

perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e

della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376

.

Nella

DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato

che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353

)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi

approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile

2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.

Il

TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato

l’assicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come

attestato dal dr. __________, specialista curante.

Ora,

al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la

valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il

dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che

“fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e

l’impegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per

esigenze sue personali (

oggettivamente sarebbe inabile al 100%

)” (cfr.

doc. 59, corsivo della redattrice).

Già

solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare

quindi che, da un profilo oggettivo, l’abilità lavorativa dell’assicurata,

tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50%

fissato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto

anche delle altre limitazioni dell’interessata da un profilo reumatologico).

Tale

conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato

di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato un’inabilità lavorativa notevolmente

maggiore, dell’80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).

A

tale proposito, il TCA non condivide il parere dell’amministrazione secondo il

quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in

quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli

dalla presente vertenza e debba essere valutato nell’ambito di un nuovo

provvedimento amministrativo.

Va,

infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto d’incontro del 6

novembre 2018 presso __________, “dal 20 ottobre 2018 il dr. __________

dopo

aver visto il rapporto della dr.ssa __________

l’ha dichiarata inabile

all’80%” (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).

Ora,

il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________,

con l’indicazione di un’abilità massima di uno-due giorni alla settimana quale

infermiera unicamente presso __________, è datato

11 giugno 2018

(cfr.

doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindi

precedente

alla data di

emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).

Inoltre, con decisione del 26 marzo 2019, il dr. Tschannen della

Divisione __________ della __________ ha comunicato di assoggettare

l’assicurata alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro,

dichiarandola idonea all’attività di infermiera “a condizione che gli impieghi

siano limitati all’ambito __________; durante gli impieghi vengano utilizzati

guanti di protezione e questa attività venga svolta p

er un massimo di un

giorno a settimana

” (doc. X1, corsivo della redattrice).

Alla luce di tutti questi

elementi, il TCA reputa che l’amministrazione avrebbe dovuto acclarare gli

aspetti relativi alla patologia dermatologica dell’assicurata e alla sua eventuale

esacerbazione

prima

dell’emanazione della decisione impugnata, ben

potendo infatti un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata

essere subentrato nel periodo

precedente

l’emanazione della decisione

impugnata - la quale

delimita temporalmente

il

potere cognitivo

del giudice

delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui,

il

21 settembre 2018

), quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)

).

Si impone pertanto un

rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga gli approfondimenti

peritali del caso, atti a valutare l’impatto esercitato dall’insieme delle

patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua.

Va qui, infatti,

sottolineato che, come del resto indicato anche nel rapporto finale del SMR posto

a fondamento della decisione impugnata, l’assicurata, oltre alle patologie di

natura dermatologica che devono essere approfondite tramite esame peritale, è

pure affetta da disturbi di origine reumatologica, da ultimo investigati, in

ambito infortunistico, dal dr. __________.

Quest’ultimo, nel referto

peritale del 6 marzo 2018, ha valutato che i soli disturbi al ginocchio

sinistro giustificano un’inabilità lavorativa del 25%, aggiungendo che tale

apprezzamento non considera però

la difficoltà dell’interessata

nell’elaborare un dolore cronico

(cfr. doc. C2, corsivo della redattrice).

Spetterà quindi all’UAI, nell’ambito dei nuovi accertamenti

peritali indispensabili per chiarire l’effettiva capacità lavorativa residua

dell’interessata, tenere conto anche degli aspetti messi in luce dal dr. __________,

verificando in particolare, da una parte, se il sospetto disturbo di

elaborazione del dolore segnalato dal perito reumatologo ha una ripercussione

(e, nell’affermativa, di che entità) sulla valutazione dell’incapacità

lavorativa dell’assicurata e, dall’altra, se l’inabilità lavorativa per ragioni

reumatologiche vada cumulata (eventualmente anche solo in misura parziale)

oppure no, e per quali ragioni, con quella derivante dalle patologie

dermatologiche da determinare in sede peritale.

Analogamente

a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017,

pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il

rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può

quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.

2.6.

V

isto

l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.7.   Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

E. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito alvalore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi laDTF 136 V 376.

NellaDTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5.Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile 2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.

Il TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato l’assicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come attestato dal dr. __________, specialista curante.

Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che “fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e l’impegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per esigenze sue personali (oggettivamente sarebbe inabile al 100%)” (cfr. doc. 59, corsivo della redattrice).

Già solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare quindi che, da un profilo oggettivo, l’abilità lavorativa dell’assicurata, tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50% fissato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto anche delle altre limitazioni dell’interessata da un profilo reumatologico).

Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato un’inabilità lavorativa notevolmente maggiore, dell’80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).

A tale proposito, il TCA non condivide il parere dell’amministrazione secondo il quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli dalla presente vertenza e debba essere valutato nell’ambito di un nuovo provvedimento amministrativo.

Va, infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto d’incontro del 6 novembre 2018 presso __________, “dal 20 ottobre 2018 il dr. __________dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________l’ha dichiarata inabile all’80%” (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).

Ora, il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________, con l’indicazione di un’abilità massima di uno-due giorni alla settimana quale infermiera unicamente presso __________, è datato11 giugno 2018(cfr. doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindiprecedentealla data di emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).

Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.

2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2018.173

cr

Lugano

10 settembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 21 settembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenzaU 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3.Per quanto concerne l’aspetto medico,il medico del SMR dr. D. __________, nel rapporto finale del 12 aprile 2018, riprendendo le indicazioni poste dal dermatologo curante, dr. __________, e quanto valutato nel referto peritale fiduciario del dr. __________ redatto per conto dell’assicuratore __________, ha posto quale diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “eczema allergo-alcalitossico da contatto alle mani di natura professionale, dal 1997, caso __________” e, quali ulteriori diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “15.9.2015 artroscopia spalla sinistra con ricostruzione cuffia rotatori, tenodesi t. bicipite lungo e acromioplastica e resezione articolazione AC (caduta del 16.2.2015); gonartrosi secondaria in esiti da lesione intraarticolari post-traumatiche complesse comprendenti l’apparato ligamentare e i menischi il 13.1.1998: stato dopo meniscectomia il 21.1.1998; 5.1.2016 caduta con trauma distorsivo ginocchio sinistro: attivazione transitoria di gonartrosi posttraumatica (infortunio del 1998 con rottura del LCA e successiva plastica) con condropatia grado III-IV” (doc. 91).

Il dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurata dapprima inabile al lavoro al 100% dal 15 settembre 2015 e poi inabile al lavoro al 50% a partire dal 1° aprile 2016, sia nella professione abituale, sia nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91).

In sede di osservazioni contro il progetto di attribuzione di una mezza rendita di invalidità il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze mediche del rapporto del SMR, in quanto a suo avviso non avrebbero tenuto conto delle conseguenze che l’insieme delle patologie dell’interessata hanno sulla sua capacità lavorativa, ritenuto che alla ridotta capacità lavorativa del 50% per motivi dermatologici non è stata sommata l’incapacità lavorativa in ragione delle difficoltà fisiche dovute ai problemi alle articolazioni (doc. 101).

Preso atto di queste critiche, l’amministrazione ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.

Al riguardo, con annotazioni del 19 giugno 2018, il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni del proprio rapporto finale, sottolineando di avere elencato l’insieme dei disturbi presentati dall’interessata e i relativi limiti funzionali e aggiungendo che “sia la problematica cutanea che la problematica osteoarticolare sono ben compatibili con un’attività lavorativa al 50% come stabilito. Faccio presente che l’impedimento reumatologico risulta solo essere del 25%. Trattandosi di affezioni distinte una cumulabilità non è presente” (doc. 102).

In sede ricorsuale, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le proprie obiezioni, presentando, a supporto delle stesse, la valutazione dell’11 giugno 2018 redatta dalla dr.ssa __________ per conto dell’assicuratore Helsana.

Quest’ultima, preso atto della riduzione al 40% dell’attività di infermiera stabilita dal dr. __________, ha puntualizzato che a suo parere, dal profilo della medicina del lavoro, un’attività di infermiera potrebbe essere ancora possibile unicamente presso __________, laddove i contatti con sostanze nocive sono meno intensi, e nella misura massima di uno-due giorni alla settimana.

La dr.ssa __________ ha infatti indicato che:

A fronte delle nuove obiezioni sollevate con il ricorso, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 25 ottobre 2018, ha ribadito la correttezza del proprio rapporto finale del 12 aprile 2018, sottolineando che “l’assicurata non è stata visitata dalla dr.ssa __________; l’esigibilità dermatologica è stata finora stabilita sulla base della certificazione del dermatologo curante dr. __________; faccio notare che vi sono anche delle attività infermieristiche in ospedale non sollecitanti per la cute tipo ambulatorio di pneumologia o cardiologia o tipo day hospital” (doc. IV/1).

In corso di causa, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il rapporto d’incontro del 6 novembre 2018 presso __________, dal quale a proposito dell’abilità lavorativa risulta che “contratto presso l’__________ ridotto al 40%. Ma già da aprile 2016 lavorava per l’__________ al 40%. Dal 20.10.2018 il dottor __________, dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________, l’ha dichiarata inabile all’80%. Per lo __________ continua a lavorare al 20%” (doc. B2).

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito alvalore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi laDTF 136 V 376.

NellaDTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5.Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile 2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.

Il TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato l’assicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come attestato dal dr. __________, specialista curante.

Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che “fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e l’impegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per esigenze sue personali (oggettivamente sarebbe inabile al 100%)” (cfr. doc. 59, corsivo della redattrice).

Già solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare quindi che, da un profilo oggettivo, l’abilità lavorativa dell’assicurata, tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50% fissato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto anche delle altre limitazioni dell’interessata da un profilo reumatologico).

Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato un’inabilità lavorativa notevolmente maggiore, dell’80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).

A tale proposito, il TCA non condivide il parere dell’amministrazione secondo il quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli dalla presente vertenza e debba essere valutato nell’ambito di un nuovo provvedimento amministrativo.

Va, infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto d’incontro del 6 novembre 2018 presso __________, “dal 20 ottobre 2018 il dr. __________dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________l’ha dichiarata inabile all’80%” (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).

Ora, il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________, con l’indicazione di un’abilità massima di uno-due giorni alla settimana quale infermiera unicamente presso __________, è datato11 giugno 2018(cfr. doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindiprecedentealla data di emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).

Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.

2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione impugnata del 21 settembre 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5..

2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti