Erwägungen (3 Absätze)
E. 26 marzo 2019 prodotta da controparte è successiva alla data di emissione della
decisione impugnata (del 21 settembre 2018). Per tali ragioni, l’UAI ha
ribadito che “un eventuale peggioramento dello stato di salute della signora RI
1 (a far tempo dal 20 ottobre 2018) esula comunque dalla presente disputa
davanti al TCA e dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo” (doc. XII).
1.10. In data 29 aprile 2019 il
patrocinatore dell’assicurata ha contestato le osservazioni presentate
dall’amministrazione, sottolineando che “da un lungo periodo l’assicurata si
trova in incapacità lavorativa per i suoi problemi di pelle e, in quest’ottica,
la decisione della __________ non è per nulla nuova”, aggiungendo che, in caso
di dubbio, spetta all’UAI “determinare a partire da quando l’allergia della
signora RI 1 le abbia causato un’invalidità quasi totale” (doc. XIV).
1.11. In data 31 luglio 2019 il
patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che lo stato di salute dell’interessata
ha subito una evoluzione, allegando la decisione del 12 aprile 2019 di __________
concernente il diritto a prestazioni dell’interessata per la malattia
professionale del 16 maggio 2003 (XVI + C1).
1.12. Con osservazioni del 6 agosto
2019 l’Ufficio AI ha ancora una volta confermato la validità del rapporto
finale del SMR del 12 aprile 2018 posto a fondamento della decisione impugnata,
ritenendo l’attestazione del dr. __________ e le decisioni emesse in ambito
infortunistico ininfluenti nel caso di specie, essendo successive alla data di
emissione della decisione impugnata (doc. XVIII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurata (doc. XXI), per conoscenza.
1.13. In data 7 agosto 2019, l’avv. RA
1 ha trasmesso al TCA la decisione del 31 luglio 2019 con la quale __________
ha riconosciuto all’interessata una rendita di invalidità del 25% a partire dal
1° luglio 2019 per i postumi infortunistici al ginocchio sinistro (doc. XIX +
1).
Tale scritto del
patrocinatore dell’assicurato è stato inviato all’amministrazione (doc. XX),
per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
E. 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI abbia assegnato all’assicurata una mezza
rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI,
per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (
metodo generale del raffronto dei redditi
; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3.
Per quanto concerne l’aspetto medico,
il medico del SMR dr. D.
__________, nel rapporto finale del 12 aprile 2018, riprendendo le indicazioni
poste dal dermatologo curante, dr. __________, e quanto valutato nel referto
peritale fiduciario del dr. __________ redatto per conto dell’assicuratore __________,
ha posto quale diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità lavorativa
quella di “eczema allergo-alcalitossico da contatto alle mani di natura professionale,
dal 1997, caso __________” e, quali ulteriori diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, quelle di “15.9.2015 artroscopia spalla sinistra con
ricostruzione cuffia rotatori, tenodesi t. bicipite lungo e acromioplastica e
resezione articolazione AC (caduta del 16.2.2015); gonartrosi secondaria in
esiti da lesione intraarticolari post-traumatiche complesse comprendenti
l’apparato ligamentare e i menischi il 13.1.1998: stato dopo meniscectomia il
21.1.1998; 5.1.2016 caduta con trauma distorsivo ginocchio sinistro:
attivazione transitoria di gonartrosi posttraumatica (infortunio del 1998 con
rottura del LCA e successiva plastica) con condropatia grado III-IV” (doc. 91).
Il
dr. __________ del SMR ha considerato l’assicurata dapprima inabile al lavoro
al 100% dal 15 settembre 2015 e poi inabile al lavoro al 50% a partire dal 1°
aprile 2016, sia nella professione abituale, sia nello svolgimento di attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91).
In
sede di osservazioni contro il progetto di attribuzione di una mezza rendita di
invalidità il patrocinatore dell’assicurata ha contestato le risultanze mediche
del rapporto del SMR, in quanto a suo avviso non avrebbero tenuto conto delle
conseguenze che l’insieme delle patologie dell’interessata hanno sulla sua
capacità lavorativa, ritenuto che alla ridotta capacità lavorativa del 50% per
motivi dermatologici non è stata sommata l’incapacità lavorativa in ragione
delle difficoltà fisiche dovute ai problemi alle articolazioni (doc. 101).
Preso atto di queste critiche, l’amministrazione
ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.
Al riguardo, con annotazioni
del 19 giugno 2018, il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni del
proprio rapporto finale, sottolineando di avere elencato l’insieme dei disturbi
presentati dall’interessata e i relativi limiti funzionali e aggiungendo che
“sia la problematica cutanea che la problematica osteoarticolare sono ben
compatibili con un’attività lavorativa al 50% come stabilito. Faccio presente
che l’impedimento reumatologico risulta solo essere del 25%. Trattandosi di
affezioni distinte una cumulabilità non è presente” (doc. 102).
In sede ricorsuale, il
patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le proprie obiezioni, presentando, a
supporto delle stesse, la valutazione dell’11 giugno 2018 redatta dalla dr.ssa __________
per conto dell’assicuratore Helsana.
Quest’ultima, preso atto della
riduzione al 40% dell’attività di infermiera stabilita dal dr. __________, ha
puntualizzato che a suo parere, dal profilo della medicina del lavoro,
un’attività di infermiera potrebbe essere ancora possibile unicamente presso __________,
laddove i contatti con sostanze nocive sono meno intensi, e nella misura
massima di uno-due giorni alla settimana.
La dr.ssa __________ ha infatti
indicato che:
"
(…)
Aus meiner arbeitsmedizinischen Sicht ist eine solche Limitierung
möglich respektive rnögIich zu machen. Die Pflegekontakte sind bei der __________
deutlich weniger intensiv pro Patient und es sind pro Zeiteinheit deutlich weniger
Patienten zu betreuen als in der Klinik oder im Pflegeheim. Die Versicherte ist
pro Zeiteinheit somit deutlich weniger gegenüber irritativtoxischen Substanzen
und Feuchtarbeit ausgesetzt und kann diesen noch besser ausweichen und sich schützen.
In diesem Sinne kann eine bedingte Eignungsverfügung für die Tätigkeit als
Krankenschwester bei der __________ erlassen werden. Für die Tätigkeit bei der __________
ist aber ebenfalls nicht mit einem vollen Einsatz zu rechnen, sondern es müsste
mit einer maximalen Einsetzbarkeit von ein bis zwei Tagen gerechnet werden bei
dieser Patientin; dies wird der weitere Verlauf zeigen.
Im Falle, dass die Versicherte weiterhin bei der __________ tätig
bleibt, sollen auch regelmässige dermatologische Kontrollen bei Herrn Dr. __________
fortgeführt werden um allfällige Exazerbationen dieses Ekzems frühzeitig zu
behandeln und auch um weitere die Eignung zu beurteilen. Eine nächste Kontrolle
empfehle ich jedenfalls Ende 2018 oder spontan im Falle eines Rezidivs.
Bitte besprechen Sie mit der Versicherten den Erlass einer
bedingten Eignungsverfügung für die Tätigkeit als Krankenschwester bei der __________.
Bitte erläutern Sie der Versicherten diesen Wortlaut und
informieren Sie Frau RI 1 bitte über sämtlich mit der bedingten Eignungsverfügung
im Zusammenhang stehenden Rechte
und Pflichten, wie die Notwendigkeit sich bei der IV und bei der
Arbeitslosenkasse anzumelden sowie über die ihr zustehenden Versicherungsleistungen.
Wir werden nach diesem Gespräch
die bedingte Eignungsverfügung in diesem Wortlaut erlassen.”
(Doc. A4)
A fronte delle nuove obiezioni
sollevate con il ricorso, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 25
ottobre 2018, ha ribadito la correttezza del proprio rapporto finale del 12
aprile 2018, sottolineando che “l’assicurata non è stata visitata dalla dr.ssa __________;
l’esigibilità dermatologica è stata finora stabilita sulla base della
certificazione del dermatologo curante dr. __________; faccio notare che vi
sono anche delle attività infermieristiche in ospedale non sollecitanti per la cute
tipo ambulatorio di pneumologia o cardiologia o tipo day hospital” (doc. IV/1).
In corso di causa, il
patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso il rapporto d’incontro del 6
novembre 2018 presso __________, dal quale a proposito dell’abilità lavorativa
risulta che “contratto presso l’__________ ridotto al 40%. Ma già da aprile
2016 lavorava per l’__________ al 40%. Dal 20.10.2018 il dottor __________,
dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________, l’ha dichiarata inabile
all’80%. Per lo __________ continua a lavorare al 20%” (doc. B2).
Al riguardo, l’Ufficio AI
ha più volte evidenziato che l’inabilità lavorativa dell’80% attestata dal dr. __________
a partire dal 20 ottobre 2018 si riferisce ad un periodo posteriore alla data
della decisione impugnata (del 21 settembre 2018), motivo per il quale la
questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurata
(a far tempo dal 20 ottobre 2018) “esula dalla presente disputa davanti al TCA
e dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo”
(doc. VIII; XII; XVIII).
Analoghe conclusioni l’amministrazione ha tratto anche riguardo
alla decisione del 26 marzo 2019 con la quale il dr. __________ della Divisione
__________ della __________ ha comunicato di assoggettare l’assicurata alla
prevenzione nel settore della medicina del lavoro, dichiarandola idonea
all’attività di infermiera “a condizione che gli impieghi siano limitati
all’ambito __________; durante gli impieghi vengano utilizzati guanti di
protezione e questa attività venga svolta per un massimo di un giorno a
settimana” (doc. X1).
2.4. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art.
44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al
valore probatorio delle
perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e
della parità delle armi vedi la
DTF 136 V 376
.
Nella
DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di
accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato
che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid.
3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353
)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi
approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile
2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.
Il
TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato
l’assicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come
attestato dal dr. __________, specialista curante.
Ora,
al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la
valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il
dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che
“fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e
l’impegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per
esigenze sue personali (
oggettivamente sarebbe inabile al 100%
)” (cfr.
doc. 59, corsivo della redattrice).
Già
solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare
quindi che, da un profilo oggettivo, l’abilità lavorativa dell’assicurata,
tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50%
fissato dall’Ufficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto
anche delle altre limitazioni dell’interessata da un profilo reumatologico).
Tale
conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato
di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato un’inabilità lavorativa notevolmente
maggiore, dell’80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).
A
tale proposito, il TCA non condivide il parere dell’amministrazione secondo il
quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in
quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli
dalla presente vertenza e debba essere valutato nell’ambito di un nuovo
provvedimento amministrativo.
Va,
infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto d’incontro del 6
novembre 2018 presso __________, “dal 20 ottobre 2018 il dr. __________
dopo
aver visto il rapporto della dr.ssa __________
l’ha dichiarata inabile
all’80%” (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).
Ora,
il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________,
con l’indicazione di un’abilità massima di uno-due giorni alla settimana quale
infermiera unicamente presso __________, è datato
11 giugno 2018
(cfr.
doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindi
precedente
alla data di
emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).
Inoltre, con decisione del 26 marzo 2019, il dr. Tschannen della
Divisione __________ della __________ ha comunicato di assoggettare
l’assicurata alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro,
dichiarandola idonea all’attività di infermiera “a condizione che gli impieghi
siano limitati all’ambito __________; durante gli impieghi vengano utilizzati
guanti di protezione e questa attività venga svolta p
er un massimo di un
giorno a settimana
” (doc. X1, corsivo della redattrice).
Alla luce di tutti questi
elementi, il TCA reputa che l’amministrazione avrebbe dovuto acclarare gli
aspetti relativi alla patologia dermatologica dell’assicurata e alla sua eventuale
esacerbazione
prima
dell’emanazione della decisione impugnata, ben
potendo infatti un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata
essere subentrato nel periodo
precedente
l’emanazione della decisione
impugnata - la quale
delimita temporalmente
il
potere cognitivo
del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui,
il
21 settembre 2018
), quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa
(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b)
).
Si impone pertanto un
rinvio degli atti all’amministrazione affinché predisponga gli approfondimenti
peritali del caso, atti a valutare l’impatto esercitato dall’insieme delle
patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua.
Va qui, infatti,
sottolineato che, come del resto indicato anche nel rapporto finale del SMR posto
a fondamento della decisione impugnata, l’assicurata, oltre alle patologie di
natura dermatologica che devono essere approfondite tramite esame peritale, è
pure affetta da disturbi di origine reumatologica, da ultimo investigati, in
ambito infortunistico, dal dr. __________.
Quest’ultimo, nel referto
peritale del 6 marzo 2018, ha valutato che i soli disturbi al ginocchio
sinistro giustificano un’inabilità lavorativa del 25%, aggiungendo che tale
apprezzamento non considera però
la difficoltà dell’interessata
nell’elaborare un dolore cronico
(cfr. doc. C2, corsivo della redattrice).
Spetterà quindi all’UAI, nell’ambito dei nuovi accertamenti
peritali indispensabili per chiarire l’effettiva capacità lavorativa residua
dell’interessata, tenere conto anche degli aspetti messi in luce dal dr. __________,
verificando in particolare, da una parte, se il sospetto disturbo di
elaborazione del dolore segnalato dal perito reumatologo ha una ripercussione
(e, nell’affermativa, di che entità) sulla valutazione dell’incapacità
lavorativa dell’assicurata e, dall’altra, se l’inabilità lavorativa per ragioni
reumatologiche vada cumulata (eventualmente anche solo in misura parziale)
oppure no, e per quali ragioni, con quella derivante dalle patologie
dermatologiche da determinare in sede peritale.
Analogamente
a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017,
pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il
rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi
espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può
quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.
2.6.
V
isto
l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
E. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito alvalore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi laDTF 136 V 376.
NellaDTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5.Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dallamministrazione prima dellemissione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile 2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.
Il TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato lassicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come attestato dal dr. __________, specialista curante.
Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e limpegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per esigenze sue personali (oggettivamente sarebbe inabile al 100%) (cfr. doc. 59, corsivo della redattrice).
Già solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare quindi che, da un profilo oggettivo, labilità lavorativa dellassicurata, tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50% fissato dallUfficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto anche delle altre limitazioni dellinteressata da un profilo reumatologico).
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato uninabilità lavorativa notevolmente maggiore, dell80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).
A tale proposito, il TCA non condivide il parere dellamministrazione secondo il quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli dalla presente vertenza e debba essere valutato nellambito di un nuovo provvedimento amministrativo.
Va, infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto dincontro del 6 novembre 2018 presso __________, dal 20 ottobre 2018 il dr. __________dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________lha dichiarata inabile all80% (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).
Ora, il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________, con lindicazione di unabilità massima di uno-due giorni alla settimana quale infermiera unicamente presso __________, è datato11 giugno 2018(cfr. doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindiprecedentealla data di emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).
Analogamente a quanto valutato dallAlta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI.
Dispositiv
- Visto lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2018.173
cr
Lugano
10 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 21 settembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
in diritto
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenzaU 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3.Per quanto concerne laspetto medico,il medico del SMR dr. D. __________, nel rapporto finale del 12 aprile 2018, riprendendo le indicazioni poste dal dermatologo curante, dr. __________, e quanto valutato nel referto peritale fiduciario del dr. __________ redatto per conto dellassicuratore __________, ha posto quale diagnosi principale con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di eczema allergo-alcalitossico da contatto alle mani di natura professionale, dal 1997, caso __________ e, quali ulteriori diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di 15.9.2015 artroscopia spalla sinistra con ricostruzione cuffia rotatori, tenodesi t. bicipite lungo e acromioplastica e resezione articolazione AC (caduta del 16.2.2015); gonartrosi secondaria in esiti da lesione intraarticolari post-traumatiche complesse comprendenti lapparato ligamentare e i menischi il 13.1.1998: stato dopo meniscectomia il 21.1.1998; 5.1.2016 caduta con trauma distorsivo ginocchio sinistro: attivazione transitoria di gonartrosi posttraumatica (infortunio del 1998 con rottura del LCA e successiva plastica) con condropatia grado III-IV (doc. 91).
Il dr. __________ del SMR ha considerato lassicurata dapprima inabile al lavoro al 100% dal 15 settembre 2015 e poi inabile al lavoro al 50% a partire dal 1° aprile 2016, sia nella professione abituale, sia nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91).
In sede di osservazioni contro il progetto di attribuzione di una mezza rendita di invalidità il patrocinatore dellassicurata ha contestato le risultanze mediche del rapporto del SMR, in quanto a suo avviso non avrebbero tenuto conto delle conseguenze che linsieme delle patologie dellinteressata hanno sulla sua capacità lavorativa, ritenuto che alla ridotta capacità lavorativa del 50% per motivi dermatologici non è stata sommata lincapacità lavorativa in ragione delle difficoltà fisiche dovute ai problemi alle articolazioni (doc. 101).
Preso atto di queste critiche, lamministrazione ha ritenuto indispensabile una presa di posizione da parte del SMR.
Al riguardo, con annotazioni del 19 giugno 2018, il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni del proprio rapporto finale, sottolineando di avere elencato linsieme dei disturbi presentati dallinteressata e i relativi limiti funzionali e aggiungendo che sia la problematica cutanea che la problematica osteoarticolare sono ben compatibili con unattività lavorativa al 50% come stabilito. Faccio presente che limpedimento reumatologico risulta solo essere del 25%. Trattandosi di affezioni distinte una cumulabilità non è presente (doc. 102).
In sede ricorsuale, il patrocinatore dellassicurata ha ribadito le proprie obiezioni, presentando, a supporto delle stesse, la valutazione dell11 giugno 2018 redatta dalla dr.ssa __________ per conto dellassicuratore Helsana.
Questultima, preso atto della riduzione al 40% dellattività di infermiera stabilita dal dr. __________, ha puntualizzato che a suo parere, dal profilo della medicina del lavoro, unattività di infermiera potrebbe essere ancora possibile unicamente presso __________, laddove i contatti con sostanze nocive sono meno intensi, e nella misura massima di uno-due giorni alla settimana.
La dr.ssa __________ ha infatti indicato che:
A fronte delle nuove obiezioni sollevate con il ricorso, il dr. __________ del SMR, con annotazioni del 25 ottobre 2018, ha ribadito la correttezza del proprio rapporto finale del 12 aprile 2018, sottolineando che lassicurata non è stata visitata dalla dr.ssa __________; lesigibilità dermatologica è stata finora stabilita sulla base della certificazione del dermatologo curante dr. __________; faccio notare che vi sono anche delle attività infermieristiche in ospedale non sollecitanti per la cute tipo ambulatorio di pneumologia o cardiologia o tipo day hospital (doc. IV/1).
In corso di causa, il patrocinatore dellassicurata ha trasmesso il rapporto dincontro del 6 novembre 2018 presso __________, dal quale a proposito dellabilità lavorativa risulta che contratto presso l__________ ridotto al 40%. Ma già da aprile 2016 lavorava per l__________ al 40%. Dal 20.10.2018 il dottor __________, dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________, lha dichiarata inabile all80%. Per lo __________ continua a lavorare al 20% (doc. B2).
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito alvalore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi laDTF 136 V 376.
NellaDTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5.Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dallamministrazione prima dellemissione della decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti nuovi approfondimenti, ritenere pienamente probante il rapporto finale del 12 aprile 2018 del dr. __________ del SMR, posto a fondamento della decisione impugnata.
Il TCA constata, infatti, che nel proprio rapporto finale il medico del SMR ha considerato lassicurata, dal profilo dermatologico, abile al lavoro al 50%, così come attestato dal dr. __________, specialista curante.
Ora, al riguardo, questo Tribunale rileva che già nel rapporto medico per la valutazione del diritto a prestazioni AI redatto in data 21 febbraio 2017, il dr. __________, esprimendosi a proposito della prognosi, aveva evidenziato che fondamentalmente sfavorevole, visto la persistenza della sensibilizzazione e limpegno della paziente a voler continuare malgrado tutto il lavoro al 50% per esigenze sue personali (oggettivamente sarebbe inabile al 100%) (cfr. doc. 59, corsivo della redattrice).
Già solo alla luce di questa chiara indicazione dello specialista curante, appare quindi che, da un profilo oggettivo, labilità lavorativa dellassicurata, tenuto conto dei soli aspetti dermatologici, fosse minore rispetto al 50% fissato dallUfficio AI nella decisione impugnata (tenendo oltretutto conto anche delle altre limitazioni dellinteressata da un profilo reumatologico).
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che nel certificato di infortunio LAINF il dr. __________ ha poi attestato uninabilità lavorativa notevolmente maggiore, dell80%, a partire dal 20 ottobre 2018 (cfr. doc. A5).
A tale proposito, il TCA non condivide il parere dellamministrazione secondo il quale il peggioramento dal 20 ottobre 2018 certificato dal dr. __________, in quanto successivo alla data di emissione della decisione qui impugnata, esuli dalla presente vertenza e debba essere valutato nellambito di un nuovo provvedimento amministrativo.
Va, infatti, sottolineato che così come riportato nel rapporto dincontro del 6 novembre 2018 presso __________, dal 20 ottobre 2018 il dr. __________dopo aver visto il rapporto della dr.ssa __________lha dichiarata inabile all80% (cfr. doc. B2, corsivo della redattrice).
Ora, il rapporto della dr.ssa __________ della Divisione __________ della __________, con lindicazione di unabilità massima di uno-due giorni alla settimana quale infermiera unicamente presso __________, è datato11 giugno 2018(cfr. doc. A4, corsivo della redattrice) ed è quindiprecedentealla data di emanazione della decisione qui impugnata (del 21 settembre 2018).
Analogamente a quanto valutato dallAlta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata del 21 settembre 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5..
2. Visto lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti