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32.2018.139

Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'AI. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per accertamenti medici

Ticino · 2018-06-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §    La decisione del 21 giugno 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2018.139

rg/sc

Lugano

15 ottobre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 21 giugno 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   con decisione 6 febbraio 2012 l’Ufficio AI, esperiti gli accerta-menti del caso tra cui una perizia pluridisciplinare SAM, ave-va respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel settembre/ottobre 2010, non attingendo il grado d’invalidità dell’assicurata il minimo pensionabile (40%) e neppure il minimo richiesto per l’adozione di provvedimenti professionali (20%) (doc. AI 71);

-   nel maggio 2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 76). Dopo aver raccolto il parere del medico SMR cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta dall’assicurata, il 21 giugno 2018 l’ammini-strazione ha emesso una decisione di non entrata in materia (confermativa del progetto decisionale del 14 maggio 2018) non essendo stata oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute;

-   con il presente ricorso insorge al TCA l’assicurata personalmente contestando la valutazione medica posta alla base del-l’avversato provvedimento e chiedendo di “considerarmi incapace al lavoro in misura totale”;

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI propone di ritornare gli atti all’amministrazione affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni osservando al riguardo come“() Giusta l’art. 87 cpv 3 OAI qualora la rendita sia stata negata perchè il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. In base all’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Nello specifico, rilevato che ai sensi delle disposizioni citate è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento, osservato il tempo trascorso dalla precedente perizia media svolta nel 2011, la prognosi ivi indicata a livello extra-somatico, gli elementi clinici formulati dal dr. med. __________ che ha in cura l’assicurata da ottobre 2017, lo scrivente Ufficio AI reputa assolte le condizioni per entrare nel merito della richiesta di prestazioni formulata dalla signora RI 1 ()”(cfr. IV);

-   con scritto 20 settembre 2018 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione;

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);

-   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è ri-esaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il gra-do d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (ora art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86).Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

-nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata;SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“()Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kur-ze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) ()”,riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3);

-   nel caso concreto, nelle more della presente procedura, a differenza di quanto indicato nella decisione contestata e quindi  contrariamente a quanto in un primo tempo sostenuto dal me-dico SMR nella sua annotazione del 20 giugno 2018 (doc. AI 80), l’amministrazione ha (rettamente) evidenziato come sulla base della certificazione medica prodotta dall’assicurata (rapporto 2 giugno 2018 dello psichiatra e psicoterapeuta dr. __________, in doc. AI 79) nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 14 maggio 2018, risultino adempiute le condizioni per l’entrata in materia. In suddetto rapporto lo psichiatra curante ha segnatamente evidenziato:

-   in simili condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda ed esa-mini quindi,tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze (resa verosimile per quanto riguarda lo stato valetudinario extra-somatico [cfr. il sopra citato rapporto 2 giugno 2018 dello psichiatra curante; cfr. la valutazione psichiatrica, con diagnosi senza influsso sulla CL, operata nel-l’ambito della suevocata perizia SAM dell’8 agosto 2011 e po-sta alla base del precedente diniego di prestazioni, doc. AI 47]) sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sulla situazione invalidante dell’assicurata;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 so-no poste a carico dell'Ufficio AI. L’amministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione medica che ha reso verosimile una rilevante modifica essendo già stata prodotta dall’assicurata prima dell’emanazione della decisione avversata e non per la prima volta nell’ambito della procedura ricorsuale (in caso contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul puntoSTF8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2, 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§    La decisione del 21 giugno 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti