Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 6 luglio 2018 è annullata. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.129
rg/sc
Lugano
27 agosto 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 6 luglio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 6 luglio 2018 lUfficio AI ha chiesto a RI 1 il rimborso degli interessi di mora versati in eccesso per un totale di fr. 973 in relazione allassegnazione retroattiva di una rendita intera per il periodo maggio 2012 - dicembre 2013, riconosciuta con provvedimento del 4 aprile 2017;
- con il ricorso in oggetto, patrocinata dallavv. RA 1 insorge lassicurata postulando lannullamento della suddetta decisione di rimborso. Rimprovera allamministrazione una non corretta motivazione del provvedimento e sostiene di non essere incorsa in una violazione posta alla base della richiesta di rimborso del proprio obbligo di collaborare;
- con la risposta di causa lamministrazione, sulla scorta del-lannotazione 30 luglio 2018 del giurista AI (cfr. IV-1), ha osservato:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Lart. 7 OPGA disciplina il tasso e le modalità di calcolo degli interessi;
- nel caso concreto, pendente lite, nellaccennata annotazione 30 luglio 2018 il giurista AI ha in particolare pertinentemente evidenziato:
- in simili circostanze, essendo da ritenere che lassicurata non ha violato il proprio obbligo di collaborazione e come sia di conseguenza dato il diritto al versamento di interessi di mora giusta lart. 26 cpv. 2 LPGA per altro già riconosciuto nel-lambito della già menzionata decisione di attribuzione retro-attiva di prestazione del 4 aprile 2017 si giustifica senzal-tro laccoglimento del gravame e lannullamento del querelato provvedimento;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante lesito del gravame, laricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 6 luglio 2018 è annullata.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti