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32.2018.129

Interessi di mora. Obbligo di collaborazione. Ricorso accolto

Ticino · 2018-07-06 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. § La decisione del 6 luglio 2018 è annullata. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2018.129

rg/sc

Lugano

27 agosto 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 luglio 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 6 luglio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 6 luglio 2018 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 il rimborso degli interessi di mora versati in eccesso – per un totale di fr. 973 – in relazione all’assegnazione retroattiva di una rendita intera per il periodo maggio 2012 - dicembre 2013, riconosciuta con provvedimento del 4 aprile 2017;

-   con il ricorso in oggetto, patrocinata dall’avv. RA 1 insorge l’assicurata postulando l’annullamento della suddetta decisione di rimborso. Rimprovera all’amministrazione una non corretta motivazione del provvedimento e sostiene di non essere incorsa in una violazione – posta alla base della richiesta di rimborso – del proprio obbligo di collaborare;

-   con la risposta di causa l’amministrazione, sulla scorta del-l’annotazione 30 luglio 2018 del giurista AI (cfr. IV-1), ha osservato:

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-   secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. L’art. 7 OPGA disciplina il tasso e le modalità di calcolo degli interessi;

-   nel caso concreto, pendente lite, nell’accennata annotazione 30 luglio 2018 il giurista AI ha in particolare pertinentemente evidenziato:

-   in simili circostanze, essendo da ritenere che l’assicurata non ha violato il proprio obbligo di collaborazione e come sia di conseguenza dato il diritto al versamento di interessi di mora giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA – per altro già riconosciuto nel-l’ambito della già menzionata decisione di attribuzione retro-attiva di prestazione del 4 aprile 2017 – si giustifica senz’al-tro l’accoglimento del gravame e l’annullamento del querelato provvedimento;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   stante l’esito del gravame, laricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§ La decisione del 6 luglio 2018 è annullata.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti