Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 13 giugno 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.119
rg/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 13 giugno 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - con decisione 26 maggio 2009 lUfficio AI, in relazione alla domanda di prestazioni presentata nellaprile 2007, aveva ne-gato a RI 1 il diritto a provvedimenti professionali ritenendo questultima integrata in modo confacente visto che dopo il periodo di accertamento dal 01.12.2007 al 31.05.2008 le sono state modificate le mansioni con pieno recupero della capacità di guadagno;
- nellaprile 2018 lassicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 13 giugno 2018 lamministrazione ha e-messo una decisione di non entrata in materia (preavvisata il 2 maggio 2018) non avendo lassicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente allemana-zione del precedente provvedimento di diniego;
- con il ricorso in oggetto insorge lassicurata dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione contestando la valutazione me-dica operata dallamministrazione;
- con scritto 8 luglio 2018 linsorgente ha prodotto un rapporto della psichiatra dr.ssa Carmela Sorgesa datato 4 luglio 2018 (cfr. IV-1);
- con la risposta di causa lUfficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 13 agosto 2018(Ho preso visione del rapporto medico della dr.ssa Sorgesa (GED 06.07.2018) che descrive un peggioramento dello stato di salute dellassicurata, documentando anche un ricovero in ambito stazionario psichiatrico presso la CPC di Mendrisio. Dal punto di vista medico psichiatrico lentrata in materia appare giustificata, cfr. VI/1), ha osservato:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado dinvalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado dinvalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 3 e 4 OAI (ora art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba co-stantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86).Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
-nellambito dellart. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nellambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere lamministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto allultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che unanalisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata;SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (()Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kur-ze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(),riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3);
- nel caso concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, lammi-nistrazione ha rettamente evidenziato come paiano adempiute le premesse per entrare nel merito della nuova domanda presentata nellaprile 2018. In effetti, sulla scorta della referta-zione medica prodotta in sede ricorsuale (attestante in parti-colare una modifica dello stato di salute e documentando un ricovero in ambito stazionario presso la CPC di Mendrisio) e con riferimento anche alla documentazione medica già presente nel fascicolo AI (cfr. in particolare i doc. 21, 23 e 29 del-linc. Cassa malati attestanti una totale incapacità lavorativa rispettivamente il ricovero dellassicurata presso la CPC di Mendrisio), è da ritenere essere verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;
- in simili condizioni si giustifica senzaltro, come espressamente chiesto in risposta di causa, la retrocessione degli atti affinché lamministrazione entri nel merito della domanda ed esa-mini quindi,tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sulla situazione invalidante dellassicu-rata;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Lamministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione prodotta col gravame non avendo fatto altro che confermare le certificazioni mediche già presenti negli atti AI (in caso contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul puntoSTF8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2, 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell8 marzo 2006).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 13 giugno 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti