Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 28 maggio 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che verserà al ricorrente fr. 1800 per ripetibili (IVA inclusa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.113
rg/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 28 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 28 maggio 2018 lUfficio AI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita dinvalidità) non presentando egli un grado dinvalidità pensionabile (doc. A);
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurato patrocinato dallavv. RA 1. Contesta la valutazione medica o-perata dallamministrazione producendo al riguardo nuova documentazione medica (doc. A/3-19 di cui si dirà nel prosieguo) e sostenendo come il rifiuto di prestazioni si riveli prematuro postula lannullamento del provvedimento impugnato;
- con la risposta di causa, preso atto della nuova refertazione prodotta col gravame e sulla base dellannotazione SMR del 20 luglio 2018 (che non è stata tuttavia prodotta), lUfficio AI postula la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici:
- con scritto 28 giugno 2018 la patrocinatrice dellinsorgente ha comunicato:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti AI e la refertazione specialistica prodotta con il gravame (cfr. il rapporto 1. giugno 2018 del dr. __________, FMH medicina interna, ematologia e onco-ematologia e il rapporto 7 maggio 2018 del Servizio di Neurochirurgia dell__________, doc. A/3 e A/4; cfr. anche le inabilità lavorative attestate nella Carta dinden-nità giornaliera __________, doc. A-6), vi è da ritenere che, stante lattestata incapacità lavorativa del 50% a partire dal 23 febbraio 2018 e sino almeno ad agosto 2018, le conclusioni (circa lesistenza di una capacità lavorativa dell80% nellattività abituale a partire dal 14 febbraio 2018) riportate nella decisio-ne impugnata e basate su refertazione medica risalente al mese di gennaio 2018 (su cui il SMR ha a sua volta fondato la propria valutazione del 12 aprile 2018, cfr. doc. AI 14, AI
20) non possono validamente essere prese in considerazione. La fattispecie deve di conseguenza essere rivalutata dal profilo medico;
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dallamministrazione, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché proceda a nuovi accertamenti medici in esito ai quali, effettuate anche le eventuali valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione impugnabileai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- lamministrazione, per i motivi indicati nella risposta di causa (cfr. supra), sostiene che, malgrado la formale sua soccombenza, le spese di procedura debbano essere accollate al ricorrente al quale non vanno quindi neppure riconosciute ripetibili.
A torto.
Come accennato, il SMR, sul cui parere (doc. AI 20) lammi-nistrazione ha fondato la propria decisione di diniego emessa il 28 maggio 2018, ha basato la propria valutazione sul rapporto medico del 24 gennaio 2018 del dr. __________ capoclinica dello __________ (doc. AI 14). Ora, ritenuto il tempo trascorso tra lul-tima valutazione specialistica (gennaio 2018) e lemanazione della decisione formale (maggio 2018), atteso che oggetto di valutazione deve essere lo stato di fatto che si realizza sino al momento dellemanazione della decisione, in considerazione anche come rettamente rilevato dallinsorgente nel gravame di quanto attestato dal dr. __________ medesimo nel gennaio 2018 secondo cui ilrischio di recidiva e trasformazione rimane elevato e il follow up oncologico deve essere continuato e considerato non da ultimo come nella domanda di prestazioni lassicurato stesso ha indicato la __________ quale assicuratore dindennità giornaliera cui si era annunciato in relazione al medesimo danno alla salute (doc. AI 4), lamministrazione non poteva prescindere dallistruire ulteriormente dufficio la causa tramite aggiornamento della situazione medica(in particolare, ma non solo, richiamando gli atti medici aggiornati dellassicuratore dindennità giornaliera contenenti, per quel che risulta dal fascicolo e per quel che è dato di capire, per lo meno parte della refertazione medica prodotta in seguito col gravame; la questione dellaggiornamento della documentazione medica dellassicuratore dindennità giornaliera era per altro rettamente stata sollevata dal medico SMR nel suo rapporto del 12 aprile 2018, ma non risulta tuttavia essere stata considerata dallamministrazione, cfr. rapporto SMR sub doc. AI 20 p. 5). In simili circostanze, il fatto di non aver presentato osservazioni al progetto di decisione del 16 aprile 2018 non può integrare gli estremi di una violazione dellobbligo di collaborare atta a far venir meno lobbligo di accertare dufficio i fatti (la fattispecie avrebbe segnatamente potuto e dovuto essere acclarata anche senza la (ulteriore) collaborazione del-lassicurato);
- stante quanto sopra, le spese di procedura di complessivi fr. 500 sono quindi poste a carico dell'Ufficio AI che dovrà rifondere allinsorgente, patrocinato in causa da un avvocato,un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 28 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che verserà al ricorrente fr. 1800 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti