Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 23 maggio 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1'000 per ripetibili (IVA inclusa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2018.110
rg/sc
Lugano
21 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - con decisione 1. dicembre 2009 lUfficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2009. La rendita intera è poi stata ridotta a mezza rendita a seguito di revisione avviata nel giugno 2001. Il diritto a mezza rendita è stato successivamente confermato con comunicazione 16 marzo 2016;
- nel marzo 2018 lassicurato ha presentato una domanda di revisione (doc. AI 175). Dopo aver raccolto il parere del medico SMR cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta dallassicurato, il 23 maggio 2018 lamministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia (confermativa del progetto decisionale del 30 marzo
2018) non essendo stata oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute;
- contro la suddetta decisione lassicurato, rappresentato dal consulente RA 1, insorge al TCA contestando la valutazione medica operata dallamministrazione e chiedendo che lincarto venga rinviato a questultima per lespletamento di una perizia medica;
- con la risposta di causa lUfficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 12 luglio 2018 (Dopo una seconda lettura della documentazione medica agli atti (0001 34 pagine) possiamo ammettere che vi siano nuovi elementi clinici che giustificano una rivalutazione clinica, contrariamente a quanto asserito nella nostra nota del 29 marzo 2018;doc. IV/1),ha osservato:
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimo-strare che il grado dinvalidità (o di grande invalidità o il bisogno dassistenza o di aiuto dovuto allinvalidità) è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante mo-difica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).In DTF 130 V 64, lAlta Corte ha precisato che nel caso in cui lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella domanda di revisione lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
-nellambito dellart. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosi-mile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nellambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere lamministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto allultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per u-na simile modifica, anche se permane la possibilità che una-nalisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata;SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (()Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(),riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3);
- nel caso concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR (cfr. supra), lamministrazione ha (rettamente) evidenziato come,adifferenza di quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della certificazione medica prodotta dallassicurato con la domanda di revisione (e nuovamente prodotta con il gravame, doc. A/7-12) risultino adempiute le premesse per len-trata in materia. In effetti, sulla scorta della refertazione sub doc. AI 175, è da ritenere essere verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;
- in simili condizioni si giustifica senzaltro, come espressamente chiesto in risposta di causa, la retrocessione degli atti affinché lamministrazione entri nel merito della domanda ed esa-mini quindi,tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica (per ora resa verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sulla situazio-ne invalidante dellassicurato;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 so-no poste a carico dell'Ufficio AI, che dovrà inoltre rifondere al-linsorgente, rappresentato in causa da persona cognita in materia,un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'000. Lamministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione medica che ha reso verosimile una rilevante modifica essendo già stata prodotta dallassicurato con la domanda di revisione e non per la prima volta nellambito della presente procedura ricorsuale (in caso contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr. sul puntoSTF8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.2, 8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell8 marzo 2006).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 23 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1'000 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti