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32.2018.104

Nel caso concreto non vi sono motivi per una sospensione della rendita in via provvisionale perché necessitano accertamenti (manca la convalida medica della videosorveglianza) e l'interesse dell'assicurato al versamento della rendita è preponderante rispetto a quello dell'Ufficio AI di sospenderla

Ticino · 2018-05-15 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti). Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 - 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale. Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti). Nella fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato (cfr. consid. 1.4). Inoltre, siccome la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso. 2.3.   Analogamente ai casi in cui è stato ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a). Siccome nella procedura di revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a ed. 2009, n. 34 ad § 17). In effetti, come riportato nella STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 (consid. 2.4), in una sentenza U 238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria. Secondo l’Alta Corte, dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni. Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario grado di verosimiglianza. Il TF ha quindi ritenuto che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a proseguire con il pagamento della prestazione in questione (sottolineatura del redattore; in questo senso, si vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazione del Canton Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa, nonché la STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16.). 2.4.   Nella fattispecie concreta, con riferimento alla giurisprudenza di cui al precedente considerando, questo TCA rileva come non possa essere confermata la sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI durante la procedura di accertamento. L’amministrazione ritiene invece, sulla base del rapporto della videosorveglianza, che l’assicurato effettivamente presenti una residua capacità lavorativa maggiore di quella accertata nell’ambito della decisione del 13 febbraio 2007 e di quella risultante dal recente accertamento professionale e che vi sia un interesse pubblico preponderante alla sospensione delle prestazioni sino al termine della pendente procedura di revisione d’ufficio. Ora, è la stessa amministrazione a ricordare che le risultanze di un’accurata sorveglianza, unitamente a un rapporto medico allestito in base agli atti, possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e riferimenti), mentre nel caso in esame non vi è alcun rapporto medico di conferma. Va altresì ricordato che un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF 8C_132/2018 del 27 giugno 2018 consid. 2.2.1 e la STCA 32.2017.143 e 32.2018.39-40 del 7 maggio 2018, consid. 2.5). A titolo informativo – e qualora ciò dovesse avere delle ripercussioni per la valutazione della fattispecie – si rileva che la base legale per la sorveglianza degli assicurati (cfr. modifica del 16 marzo 2018 della LPGA; FF 2018 1231 ss.) è stata accolta dalla maggioranza del popolo nella votazione del 25 novembre 2018, con probabile entrata in vigore prima del 2020 (in tal senso le dichiarazioni rese dal Consigliere federale Berset alla conferenza stampa del 25 novembre 2018 cfr. ad esempio https://www.swissinfo.ch/ita/sorveglianza-assicurati--entrata-in-vigore-possibile-prima-di-2020/44570744 ). Va infine evidenziato che in data 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare volta ad approfondire lo stato di salute dell’assicurato dal 2008 (doc. VIII/1). In queste circostanze, con riferimento alla citata sentenza U 238/06, non si può affermare che il probabile esito degli accertamenti ancora da svolgere possa giustificare la soppressione della rendita, motivo per cui l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita è preponderante rispetto a quello dell`Ufficio AI di sospendere immediatamente il versamento e di continuare a versare le prestazioni. Venendo quindi a mancare un requisito per l’emissione in via cautelare della decisione impugnata, la stessa va annullata e l’amministrazione è condannata a ripristinare il pagamento della rendita dal momento in cui è stato sospeso Ne consegue che il ricorso è accolto. 2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

$Raccomandata

Incarto n.32.2018.104

BS/sc

Lugano

24 gennaio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 15 maggio 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

consideratoin diritto

Va altresì ricordato che un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF 8C_132/2018 del 27 giugno 2018 consid. 2.2.1 e la STCA 32.2017.143 e 32.2018.39-40 del 7 maggio 2018, consid. 2.5).

A titolo informativo – e qualora ciò dovesse avere delle ripercussioni per la valutazione della fattispecie – si rileva che la base legale per la sorveglianza degli assicurati (cfr. modifica del 16 marzo 2018 della LPGA; FF 2018 1231 ss.) è stata accolta dalla maggioranza del popolo nella votazione del 25 novembre 2018, con probabile entrata in vigore prima del 2020 (in tal senso le dichiarazioni rese dal Consigliere federale Berset alla conferenza stampa del 25 novembre 2018 cfr. ad esempiohttps://www.swissinfo.ch/ita/sorveglianza-assicurati--entrata-in-vigore-possibile-prima-di-2020/44570744).

Va infine evidenziato che in data 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare volta ad approfondire lo stato di salute dell’assicurato dal 2008 (doc. VIII/1).

In queste circostanze, con riferimento alla citata sentenza U 238/06, non si può affermare che il probabile esito degli accertamenti ancora da svolgere possa giustificare la soppressione della rendita, motivo per cui l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita è preponderante rispetto a quello dell`Ufficio AI di sospendere immediatamente il versamento e di continuare a versare le prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti