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32.2018.10

Prima domanda di rendita di un consulente immobiliare. Confermata la valutazione medica per quel che concerne l'attività svolta in ufficio. Rinvio per un complemento peritale per definire la residua capacità lavorativa nelle mansioni fuori dall'ufficio

Ticino · 2017-12-14 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.32.2018.10

BS/sc

Lugano

12 dicembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.1.   RI 1, classe 1960, consulente immobiliare presso la propria ditta __________, nel maggio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. 1 inc. AI).

Esperiti gli accertamenti medici, concludenti per un’inabilità in qualsiasi attività del 100% dal 1° gennaio 2010 e del 70% dal 1° febbraio 2011, ed economici (cfr. inchiesta per assicurati con attività professionale indipendente del 16 settembre 2011 in doc. 60 inc. AI), con decisione del 27 novembre 2011, preavvisata il 27 settembre 2011, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2011 (doc. 63 e per le motivazioni doc. 612 inc. AI).

La rendita è stata confermata, dopo revisione d’ufficio, con comunicazione del 31 agosto 2012 (doc. 68 inc. AI).

1.2.   Avviata d’ufficio nel 2014 una nuova revisione, al fine di approfondire l’aspetto medico l’Ufficio AI ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di procedere ad una perizia pluridisciplinare. Nel relativo rapporto 30 giugno 2016 i periti hanno valutato un’abilità lavorativa del 60% nell’abituale attività di consulente immobiliare ed in attività adeguate dal dicembre 2012 (doc. 102 inc. AI), confermata con complementi peritali del 25 ottobre 2016 e 17 ottobre 2016 (doc. 115 e doc. 117 inc. AI).

Dopo aver eseguito un’altra inchiesta economica per persone con attività indipendente (cfr. rapporto 7 dicembre 2016 in doc. AI 119), con progetto di decisione del 10 febbraio 2017 l’Ufficio AI, determinato un grado d’invalidità del 40%, ha ridotto la rendita intera ad un quarto (doc. 122, per le motivazioni doc. 121 inc. AI).

Con osservazioni del 10 aprile, 24 maggio 2017 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, ritenendo in particolare come la sua attività attualmente svolta non sia da considerare come leggera, allegando inoltre un certificato del suo medico curante (doc. 129 e 133 inc. AI).

Dopo aver ricevuto la presa di posizione del SAM e dei singoli periti specialistici, datata 17 agosto 2017, al succitato certificato (doc. 137 inc. AI), preso atto che non vi sono nuovi elementi clinici determinanti per una diversa valutazione medica (cfr. annotazioni 1° settembre 2017 del SMR, doc. 138 inc. AI), con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la riduzione della rendita da intera ad un quarto.

1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo di essere ritenuto inabile al lavoro in ogni attività nella misura del 60% con diritto ad una rendita del 75%. Ribadendo come la sua attività d’immobiliarista non sia da considerare come leggera, necessitando infatti di un certo impegno fisico ed intellettivo che non viene svolta solo in ufficio ma in gran parte al di fuori dello stesso, contesta la valutazione medica operata dall’Ufficio AI.

1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.

2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera ad un quarto.

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3.Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4.   Nella presente fattispecie, nell’ambito dell’ultima revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare eseguita del SAM.

Dal referto datato 30 giugno 2016 (doc. 102 incarto AI) risulta che i periti hanno proceduto al consueto riassunto degli atti (punto no. 2 della perizia), all’anamnesi (punto no. 3 perizia). Essi hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. ssa med. __________), reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), pneumologica (dr. __________) e oncologica (dr.ssa med. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa:

Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di discussione (punto no. 6 della perizia) i periti hanno accertato globalmente“una capacità lavorativa globale del 60% come consulente immobiliare (attività d’ufficio) e dello 0% in attività svolte nel passato (cameriere e tapezziere) e in attività pesanti”(pag. 405 inc. AI).

Quali deficit funzionali essi hanno accertato:

I periti hanno precisato che tale percentuale è da intendersi come riduzione di rendimento in una giornata lavorativa di tutto il giorno (punto no. 8.1.2). Quali attività adeguate sono state individuate “attività senza impegno fisico, da svolgere senza impegno fisico, da svolgere preferibilmente in posizione seduta e rispettando le prescrizione per l’igiene dell’aria ambientale”(punto no. 9.1.1.), con una capacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione di rendimento (punto no. 9.1.2 e 9.1.2.1). Il tutto con decorrenza dal dicembre 2012 (perizia punto no. 9.1.3).

Con scritti del 25 ottobre e 17 novembre 2016 i periti hanno fornito le richieste delucidazioni del SMR. In particolare con l’ultimo complemento essi hanno riassunto le valutazioni medici della fattispecie:

2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale non può confermare la valutazione medico-teorica del SAM, senza l’allestimento di un complemento peritale peri seguenti motivi.

2.6.1.L’assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________, la quale nel referto 29 ottobre 2016, poste le diagnosi d’ordine psichiatrico riportate al consid. 2.4, dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione, in merito ai motivi della ridotta capacità lavorativa ha evidenziato:

Raccomandando la presa a carico psichiatrica, la specialista ha concluso per un’inabilità lavorativa del 40% in qualsiasi attività, ridotta a 20% quale casalingo (pag. 422 inc. AI).

2.6.2.   L’aspetto reumatologico è stato esaminato dal dr. med. __________. Poste le diagnosi reumatologiche di cui al consid. 2.4, nel rapporto 3 febbraio 2016 lo specialista ha concluso:

2.6.3.Con rapporto 20 gennaio 2016 Il perito neurologo dr. med. __________ ha valutato:

2.6.4.   Dal punto di vista pneumologico l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________. Nel referto 28 gennaio 2016 egli ha posto, quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, stato dopo pneumectomia destra per carcinoma bronchiale con severo difetto restrittivo della ventilazione. Il perito ritiene che “per il lavoro in ufficio, se di tipo sedentari (per esempio al computer) non risulta una diminuzione della capacità lavorativa”, mentre in attività che necessitano di un lavoro fisico maggiore, quale cameriere, ha valutato una totale inabilità lavorativa del 100%.

L’assicurato può svolgere solo lavori senza impegno fisico, preferibilmente seduto e sotto osservazioni delle prescrizioni per l’igiene dell’aria ambientale. Per quel che concerne invece l’attività casalinga, lo specialista ha valutato un’abilità del 20% poiché tale attività necessita di un certo impegno fisico, tranne quelle mansioni che posso essere svolte in posizione sedentaria (pag. 434 inc. AI).

2.6.5.   L’assicurato è stato visitato dalla dr. ssa med. __________, la quale nel rapporto 11 aprile 2016, attestata una completa remissione della patologia oncologica, ha valutato una piena abilità lavorativa poiché“il paziente svolge l’attività di venditore di immobili e può svolgere unicamente professioni che non richiedono attività fisica oltre quelle di un lavoro di ufficio” (pag. 437). Essa ha pertanto concluso che le limitazioni funzionali permettono un lavoro sedentario in ufficio e non lavori fisicamente più pesanti che richiedono maggiori capacità respiratorie.

2.6.6.   Globalmente, come visto al consid. 2.4, i periti hanno pertanto ritenuto l’assicurato abile al 60% nella sua precedente attività di consulente immobiliare ed in quelle attività senza impegno fisico, da svolgere

Orbene, da un lato questa Corte concorda nel ritenere che dal punto di vista somatico l’assicurato possa svolgere pienamente l’attività d’immobiliarista nella misura in cui la stessa sia svolta prevalentemente in ufficio, in particolare, come sostenuto dal perito reumatologo, dove “può alternare le varie posizioni, può organizzare il lavoro a suo piacimento e può usufruire anche di aiuti esterni da parte della moglie” (pag. 432 inc. AI). In attività con uno sforzo maggiore, come l’attività di cameriere, il perito pneumologo ha valutato una piena inabilità lavorativa. Egli ha pertanto valutato un’abilità del 20% in attività casalinghe che notoriamente necessitano di un certo sforzo. In questo contesto va inserita la valutazione oncologica secondo la quale l’assicurato è ritenuto totalmente inabile in attività casalinghe che di fatto sono state equiparate ad attività pesanti.

Premesso quanto sopra, l’attività di immobiliarista necessariamente si svolge esclusivamente in un ufficio. Difatti, nella prima inchiesta economica del 16 settembre 2011 è risultato che, prima del danno alla salute, l’assicurato si occupava nella misura del 70% in mansioni esterne,“di acquisizione clientela, incontro con la stessa per visitare, valutare gli immobili da vendere/acquistare, pianificare, effettuare trattative ecc. “(pag. 257).

In tale contesto, con scritto 15 maggio 2017 il dr. __________, medico curante, ha sostenuto:

Vero che nel complemento 17 agosto 2017 il SAM ed i singoli periti hanno confermato le loro valutazioni. Ciononostante va fatto presente che il dr. med. __________ ha risposto:

Ora, la suddetta valutazione individuale non è stata effettuata.

Un certo sforzo fisico nell’esercizio dell’abituale professione dell’assicurato nella misura in cui è svolta fuori dall’ufficio può essere ammesso, ma sicuramente non tale da giustificare una piena inabilità lavorativa, come è stato valutato per l’attività di cameriere.

L’aspetto legato allo stress sostenuto dall’assicurato, va piuttosto preso in considerazione nella riduzione di rendimento psichiatrico dell’ordine del 40%.

Non può inoltre trovare conferma la valutazione dell’incapacità lavorativa del 60% fatta dal ricorrente (cfr. punto no. 2 del ricorso), difettando di una valutazione globale (somatica e psichiatrica).

Visto quanto sopra, un complemento peritale risulta essere necessario affinché, nell’ambito dell’abituale attività dell’assicurato, possa essere stabilita la capacità lavorativa in quelle mansioni svolte fuori dall’ufficio, quantificate nella misura del 70% dell’insieme dell’attività stessa, tenuto anche conto della riduzione di rendimento per motivi psichiatrici.

Sulla base delle risultanze, l’amministrazione procederà poi alla determinazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario, metodo rimasto incontestato.

2.7.   Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.8.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell'Ufficio AI.

2.Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA inclusa).