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32.2017.82

Restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Violazione del diritto di essere sentito per non aver l'amministrazione indicato il motivo della restituzione. Perenzione del diritto di restituzione di parte delle rendite. Ricorso parzialmente accolto

Ticino · 2017-04-13 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èparzialmente accolto. §    La decisione del 13 aprile 2017 è annullata. §§ RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--. 2.-   Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa). 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2017.82

rg/gm

Lugano

4 agosto 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 13 aprile 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 13 aprile 2017 l’Ufficio AI, nell’ambito del riesa-me delle rendite percepite da RI 1, ha ordinato a quest’ultima la restituzione di fr. 16’632.--(im-porto corrispondente alle prestazioni versate da maggio 2012), togliendo inoltre l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. A);

-   contro suddetta decisione insorge l’assicurata dinanzi al TCA per il tramite dell’avv. RA 1. Evidenziando l’assenza di motivazione della richiesta di rimborso, la non chiarezza e l’in-comprensibilità del calcolo nonché la tardività dell’ordine di restituzione, l’insorgente – istando per il ripristino dell’effetto sospensivo – postula l’annullamento della decisione;

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:

-   con osservazioni 30 giugno 2017 l’insorgente si è dichiarata d’accordo con la richiesta di versamento di fr. 3'164.-- formu-lata dall’amministrazione (cfr. VIII);

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);



-   nel caso concreto, con la decisione impugnata l’ammini-strazione ha stabilito l’obbligo di RI 1 – al beneficio di una rendita d’invalidità (con rendita per figli) da ottobre 1998 (doc. AI 29) – alla restituzione delle rendite percepite a far tempo da maggio 2012 (fr. 16'632.--), limitandosi ad indicare di aver“costatato che il calcolo della sua rendita d’invalidità non era corretto. Per tale motivo, siamo costretti a chiederle le prestazioni versate a torto con effetto 1° maggio 2012 (5 anni di retroattività)”ed esponendo in seguito il calcolo delle prestazioni indebitamente percepite;

-   come detto, con il gravame l’insorgente lamenta, tra l’altro, u-na violazione del diritto di essere sentiti per aver l’ammini-strazione emesso una decisione non motivata;

-   l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito anche l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per contro li-mitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (DTF 133 III 439 consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e ivi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa);

-   nel caso in esame, nella decisione impugnata non viene neppur succintamente indicato il motivo giustificante il riesame (riconsiderazione) del diritto alla rendita alla base della richiesta di restituzione. Si è pertanto confrontati con una palese violazione del diritto di essere sentiti che l’insorgente giustamente invoca con il gravame;

-   come detto, con la risposta di causa l’autorità intimata ha tuttavia proposto di stabilire in fr. 3'164.-- (in luogo dei fr. 16’632.-- indicati nella decisione impugnata) l’importo da restituire, esponendone i motivi ed illustrando il relativo calcolo;

-l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318consid. 5.2 p. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 eDTF 119 V 431consid. 2 p. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33

p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in argomento cfr. STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013);

-   nel caso in disamina, come visto, nella risposta di causa l’amministrazione ha indicato nel dettaglio i motivi che l’hanno indotta a riconsiderare l’ammontare della rendita a partire da maggio 2012 (errore nella ripartizione dei redditi a seguito di divorzio). L’Ufficio AI ha altresì ammesso che essa avrebbe potuto accorgersi dell’errore già nel febbraio 2013 nell’ambito del calcolo previsionale di rendita richiesto dall’assicurata. Precisa quindi che avendo emanato la decisione di restituzione delle prestazioni solo nell’aprile 2017, il diritto alla restituzione risulta perento eccezione fatta per le prestazioni versate nell’anno che precede l’emanazione della decisione qui impugnata, ossia quelle relative al periodo da aprile 2016 a aprile 2017 per un totale di fr. 3'614.--. Postula di conseguenza il parziale accoglimento del gravame;

-   l’insorgente medesima, per il tramite del suo patrocinatore, si è dichiarata d’accordo con la richiesta di giudizio formulata dall’Ufficio AI (cfr. VI);

-   alla luce degli atti all’inserto e della normativa applicabile, le motivazioni addotte con la risposta di causa e la conseguente proposta di giudizio paiono effettivamente condivisibili. Infatti, prestando la dovuta attenzione e diligenza (il termine annuo di perenzione comincia infatti normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione [DTF 124 V 380 consid. 2] e ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona [DTF 111 V 17])nell’ambito della previsione del calcolo di rendita chiesta dall’assicurata nel febbraio 2013 (doc. AI 126-132) l’amministrazione avrebbe dovuto rendersi conto del-l’errore di calcolo della rendita (segnatamente nella determinazione del periodo di contribuzione; cfr. risposta di causa pp. 3 - 4) commesso in occasione dell’emissione delle precedenti decisioni del 15 maggio 2002;

-   stante quanto sopra, in parziale accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata e l’importo da restituire cifrato in fr. 3'164.--, quando si consideri che non vi è perenzione del diritto di richiedere la restituzione di prestazioni erogate nell’anno che precede l’emanazione della relativa decisione (in casu aprile 2017), il termine annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non potendo cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate(STCA 32.2014.183 del 7 ottobre 2015 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale);

-   l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo formulata con il gravame;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008) ritenuto che le spese vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012);

-   visto l’esito del ricorso e considerato che la censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato sollevata con il gravame meritava in sé, come accennato, pieno accoglimento, le spese di procedura di fr. 500.-- vanno poste interamente a carico dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre all’insorgente, patrocinata in causa da un avvocato, ripetibili per fr. 1'500.--;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èparzialmente accolto.

§    La decisione del 13 aprile 2017 è annullata.

§§ RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--.

2.-   Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti