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32.2017.72

Diritto alla rendita. Rinvio degli atti all'amministrazione per accertamenti psichiatrici

Ticino · 2017-03-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §  La decisione del 21 marzo 2017 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1800.-- per ripetibili (IVA Inclusa); 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2017.72

rg/sc

Lugano

7 settembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 21 marzo 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 21 marzo 2017 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti del caso – in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del__________– ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. ottobre 2015 e ad una mezza rendita (grado d’invalidità dell’55%) dal 1. agosto 2016, con versamento delle prestazioni a decorrere solo da gennaio 2016 la domanda di prestazioni essendo stata presentata nel luglio 2015;

-   contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Evidenzia la lacunosità degli accertamenti peritali eseguiti (in particolare quelli psichiatrici) e la conseguente valutazione dell’incapacità lavorativa, postulando l’attribuzione di una rendita intera continua dopo annullamento del provvedimento impugnato. A sostegno della propria tesi ricorsuale produce nuova refertazione medica, segnatamente un rapporto della psichiatra curante dr.ssa __________e una valutazione psicologica della psicologa __________ (doc. C e D);

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta della presa di posizione del__________del 27 luglio 2017 in merito alla documentazione prodotta col gravame (doc. X/1) e della relativa annotazione SMR del 28 luglio 2017 (doc. X/6) – entrambi concludenti per una rivalutazione dal profilo psichiatrico – postula la retrocessione degli atti “per procedere alla valutazione di decorso proposta in ambito psichiatrico motivata dalla diagnosi posta dalla dr.ssa __________, la quale cura l’assicurato da dicembre del 2016, per determinare la capacità lavorativa residua dell’assicurato ed i limiti funzionali ed il conseguente grado d’invalidità” (cfr. X);

-   con scritto 28 agosto 2017, preso atto della risposta di causa il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato che“ad evasione della Vostra ordinanza del 9 agosto 2017, notificatami in data 16 agosto 2017, Vi comunico, entro il termine a tal fine impartito (cfr. art. 38 cpv. 1 e cpv. 3 + 39 cpv. 1 LPGA), che il signor RI 1 aderisce alla proposta dell’Ufficio assicurazione invalidità, volta alla retrocessione degli atti all’amministrazione per una nuova valutazione a livello psichiatrico. Si chiede che le spese dovute sulla base dell’art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI vengano, visto l’esito della vertenza, poste a carico dell’Ufficio AI, con protesta di congrue ripetibili. Per il resto, mi corre l’obbligo di evidenziare come quanto indicato nel documento “Annotazione da SMR”, allegato alla risposta dell’8 agosto 2017, riguardo alla formazione scolastica del signor RI 1, non è corretto: in effetti, nel suddetto documento si legge, cito, “Formazione: Scuola maggiore”, quando, come già sottolineato a pagina 7 del ricorso del 5 maggio 2017, l’assicurato non ha neppure terminato le scuole dell’obbligo”(cfr. XII);

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31  agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-   se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bisè applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137);

-   nel caso concreto, considerate le risultanze della perizia pluridisciplinare__________del 15 settembre 2016, alla luce delle suevocate certificazioni mediche prodotte col gravame, in particolare della valutazione della dr.ssa __________ – concludente per“Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici ICD10; F 33). Sindrome somatoforme da dolore cronico ICD10; F 45.4). Lo stato psichico è molto grave caratterizzato da anedonia, clinofilia, umore gravemente depresso con ruminazioni pessimistiche e ideazione suicidale, insonnia, abulia. Confermo inoltre, una totale incapacità lavorativa da punto di vista psichiatrico dal momento in cui seguo il paziente (13.12.2016), probabilmente presente anche prima, che perdura ancora e che, vista la comorbilità fisica, ha una prognosi sfavorevole per il futuro”(doc. C) – e della relativa presa di posizione__________del 27 luglio 2017, in particolare del perito psichiatra dr.ssa __________ la quale ha evidenziato che:

-   appare effettivamente evidente la necessità di procedere ad una valutazione di decorso in ambito psichiatrico come proposto dal__________e confermato dal SMR pendente lite. Per quanto riguarda le altre affezioni di cui l’assicurato è portatore (a livello reumatologico, neurologico e gastroentereologico) gli accertamenti e le valutazioni espresse dal__________mantengono la loro piena validità ai fini istruttori non essendovi agli atti elementi idonei a metterne in dubbio la fedefacenza (cfr. presa di posizione__________del 27 luglio 2017 pp. 4-5);

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti già eseguiti dall’amministrazione, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché proceda ad una valutazione di decorso come indicato in risposta di causa, in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, unanuova decisione impugnabileai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§  La decisione del 21 marzo 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1800.-- per ripetibili (IVA Inclusa);

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti