Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.68
rg/gm
Lugano
19 giugno 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 7 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 7 aprile 2017 (confermativa del progetto di decisione 2 febbraio 2017 contro cui non erano state presentate osservazioni) nellambito della procedura si revisione avviata nellottobre 2016 lUfficio AI ha soppresso la rendita di cui RI 1 beneficiava dallagosto 2009, non avendo lassicurata compilato, malgrado le sollecitazioni, il questionario relativo alla revisione della rendita (doc. AI 89-93);
- con il gravame in oggetto insorge dinanzi al TCA lassicurata personalmente. Sostenendo di non aver potuto dar seguito alla richiesta dellamministrazione a causa di una grave depressione (sclerosi multipla)e precisando che la rendita AI è la fonte che mi permette di vivere, linsorgente chiede che venga sospesa la decisione;
- con la risposta di causa lamministrazione ha osservato:
- richiesta a prendere posizione su quanto osservato dallam-ministrazione nella risposta di causa e quindi anche sulla pro-posta di retrocessione ivi contenuta, linsorgente è rimasta silente;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale lUfficio AI ha soppresso la rendita sia giustificata. Si tratta dunque di stabilire se a ragione lUfficio AI ha soppresso la rendita quale sanzione per non aver lassicurata fornito le informazioni di cui lamministrazione abbisognava, nellambito della procedura di revisione, per adempiere ai suoi compiti legali. Per ammissione dellassicurata medesima le informazioni richieste non sono effettivamente state fornite e ciò a motivo di un asserito grave stato depressivo;
- lart. 28 cpv. 2 LPGA suscettibile di ricadere nel campo dapplicazione dellart. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, lammi-nistrazione non risulta tuttavia aver fatto uso dellart. 43 cpv. 3 LPGA [come indicato nella decisione impugnata] avendo statuito, per quanto è dato di capire e come indicato nel progetto di decisione del 2 febbraio 2017, il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non avendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia) stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative;
- secondo lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga allart. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se lassicurato non fornisce allufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem-piere i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dellassicurato. Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale sullas-sicurazione per linvalidità (5a revisione dellAI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pp. 3989-4130) si legge cheil capoverso 2 e-numera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura davvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nellarticolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come lobbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche lottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dellAI. Il capoverso 3 descrive, come nellassicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dellassicurato(FF N 30 del 2 agosto 2005,
p. 4090);
- circa il nuovo tenore dellart. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sullassicurazione per linvalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (FF N. 12 del 30 marzo 2010 pp. 1603-1722) si legge checonformemente allarticolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dellobbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. Lattuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dellassicurato». In base alla DTF 114 V 316 lufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità dellinfrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dellassicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. Lesplicita menzione di questo criterio gli conferisce unim-portanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 va adeguato(FF N 12 del 30 marzo 2010, p. 1671);
- nel caso in esame, con scritto 19 ottobre 2016 lUfficio AI, nellambito della procedura di revisione del diritto alla rendita, ha chiesto allassicurata di rispondere alle domande elencate nel questionario per la revisione (doc. AI 89). Con lettera raccomandata 6 dicembre 2017, non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta semplice, lamministrazione ha sollecitato linteressata a voler dar seguito nel termine di 10 giorni alla precedente richiesta, rimasta inevasa, facendo presente che in caso contrario sarebbero state applicate le sanzioni di cui lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI (riduzione e rifiuto di prestazioni (doc. 90-92). Con progetto di decisione 2 febbraio 2017 (spedito per lettera raccomandata, non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta semplice) lUfficio AI ha prospettato a RI 1 la soppressione della rendita per mancata collaborazione in applicazione dellart. 7b cpv. 1 LAI dando la possibilità allinteressata di presentare nel termine di 30 giorni eventuali osservazioni (doc. AI 93; agli atti AI non vè traccia alcuna degli ulteriori solleciti di data 8 e 22 novembre 2016 menzionati dallUfficio AI nel progetto ed in seguito anche nella decisione formale). Con decisione formale 7 aprile 2017 lUfficio AI ha confermato la soppressione della rendita per mancata collaborazione richiamando al proposto lart. 43 LPGA. Pendente la presente procedura ricorsuale, il medico curante dr. __________, neurologo, ha trasmesso allamministra-zione due rapporti datati 2 rispettivamente 3 maggio 2017, nonché un referto radiologico del Servizio di radiologia dell__________ datato 20 aprile 2017 (cfr. doc. AI 101);
- viste le risultanze suesposte, questo Tribunale deve concludere che omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni (rilevanti ai fini dellesame del diritto a prestazioni) richie-ste a più riprese dallamministrazione (in particolare con scritto 6 dicembre 2016 contenente la comminatoria relativa alle conseguenze in caso di mancata trasmissione (anche se lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI prevede espressamente una deroga allart. 21 cpv. 4 LPGA), lassicurata non ha fornito allUfficio AI le informazioni che questultimo abbisognava per adempiere ai propri compiti legali;
- in sé non emergono dagli atti elementi che permettano in ma-niera chiara ed inequivocabile avuto riguardo a quanto stabilito allart. 7b cpv. 3 LAI di prescindere dalla sanzione pre-vista allart. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI. Non appare infatti debitamente comprovato che lo stato di depressione invocato nel ricorso (lassicurata soffre effettivamente, oltre che di una sclerosi multipla, di una depressione cronica; cfr. in particolare doc. AI 86, 102) le abbia in effetti impedito di evadere tutta la posta e quindi di dar seguito in tempo utile alle surriferite richieste dinformazione. Notasi al riguardo che lassicurata risulta aver ritirato linvio raccomandato contenente la decisione impugnata che in tempo utile ha personalmente impugnato. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se quanto riportato dal neurologo curante nel suo rapporto 3 maggio 2017 (La paz. che vive sola, mi segnala pure che da settimane non aveva più raccolto né propria posta e né i giornali in quanto«non se la sentiva più di farlo» Molto sorpreso che in una paziente a voi nota per un disturbo depressivo, un disturbo cognitivo, in caso di mancata risposta alle vostre sollecitazioni scritte non sia stato coinvolto nessuno dei medici curanti;doc. AI 101) permetta di ipotizzare nel caso concreto un grado di colpa ai sensi del summenzionato disposto di legge suscettibile di mettere validamente in discussione la fondatezza della decisione di soppressione per mancata collaborazione. La questione può tuttavia rimanere indecisa da un lato giustificandosi, come anche evidenziato dallUfficio AI nella risposta di causa, la completazione dellistruttoria sulla base della documentazione prodotta pendente lite, daltro lato risultando opportuno prescindere nelle circostanze concrete dal prelievo di spese di procedura;
- stante quanto sopra, pur giustificandosi la reiezione del ricorso, gli atti AI (che già contengono la nuova refertazione medica prodotta dopo lemanazione del querelato provvedimento) vengono trasmessi allUfficio AI perché proceda ad accertamenti nel senso indicato nella risposta di causa e si pronunci in seguito nuovamente sulla revisione avviata nellottobre 2016. Come osservato dallUfficio AI, durante lesecuzione dei nuovi accertamenti allassicurata viene ripristinato il versamento della rendita intera dinvalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti