Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccoltoe la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono retrocessi allUfficio AI conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico dellUfficio AI che rifonderà allassicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto listanza di gratuito patrocinio. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.4
rg/sc
Lugano
9 marzo 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 14 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - con decisione 16 settembre 2010 lUfficio AI, accertata, dopo raffronto dei redditi, una perdita di guadagno dello 0%, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre 2009 per assenza dinvalidità pensionabile (doc. AI 38);
- dopo aver presentato una seconda domanda nel febbraio 2012 per la quale lamministrazione aveva deciso la non entrata in materia (doc. AI 42), nellagosto 2016 lassicurato ha presentato unulteriore nuova richiesta di prestazioni;
- con decisione 14 novembre 2016 preavvisata il 4 ottobre 2016 sulla base del parere medico SMR lamministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo lassicurato dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente allemanazione del precedente provvedimento (doc. AI 53);
- con il ricorso in rassegna, datato 9 gennaio 2017, rappresentato dallavv. RA 1 lassicurato insorge dinanzi al TCA contro suddetta decisione. Istando per la concessione del gratuito patrocinio, nel merito rimprovera allamministrazione di non averdato seguito allindicazione di rappresentanza, sottra-endo alla persona a lui vicino la potenzialità di seguirlo nelli-ter procedurale; ciò malgrado il sottoscritto abbia suoi personali problemi di salute, che però non gli avrebbero impedito di consigliare al proprio rappresentato di rivolgersi ad altro rappresentante, nel caso si fosse reso conto di non riuscire a se-guire adeguatamente la presente vertenza. Ancora lAI TI, ap-profittando di questo sviamento procedurale, ha tentato di de-pistare lassicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni presso i medici curanti indicati e chiamando lassi-curato medesimo per una valutazione del grado dinvalidità aggiornato, risp. di determinare lev. grado di capacità lavorativa residua. Ciò rappresenta oltre che motivo didenegata giustizia,anche una violazione dellart. 87 OAI, che di per sè già richiedeva allAI TI di riaprire la revisione DUFFICIO. Ancora lAI TI ha omesso di proporre allassicura-to, previa attribuzione e colloquio con uno dei propri consulenti, misure alternative di reinserimento professionale o anche di riorientamento professionale ()(doc. I) e conclude chiedendo, previa convocazione in Tribunale per un udienza, lannullamento della decisone impugnata con condanna dellamministrazione allaccettazione del caso, avviando una regolare e completa procedura come di rito, con ogni spesa relativa;
- con la risposta di causa lamministrazione evidenzia la tardività del gravame, la decisione essendo stata notificata il 18 novembre 2016 e il gravame essendo stato inoltrato il 9 gennaio 2017, mentre che il termine di 30 giorni per ricorrere, sospeso per ferie giudiziarie, è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. Osserva inoltre che la decisione è stata correttamente notificata allassicurato personalmente, e non al suo patrocinatore, in assenza di una valida procura agli atti. Nel merito conferma la correttezza della propria decisione;
- si pone anzitutto la questione della tempestività del ricorso quale presupposto processuale, il cui esame deve essere effettuato dufficio dal Tribunale (Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 19 n. 8), ritenuto che nel caso concreto il fascicolo contiene sufficienti elementi per una siffatta disamina;
- la decisione impugnata, spedita per invio raccomandato il 14 novembre 2016, è stata notificata allassicurato personalmente in data 18 novembre 2016 (cfr. tracciamento invii sub V/2). Il termine di 30 giorni per ricorrere ex art. 60 LPGA ha quindi iniziato a decorrere il 19 novembre 2016 e, considerata la sospensione dei termini per ferie natalizie dal 18 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017 compresi (art. 38 cpv. 4 LPGA), è venuto a scadenza il 3 gennaio 2017. Latto di ricorso, consegnato alla posta il 9 gennaio 2017 (cfr. busta dimpostazione agli atti), risulterebbe pertanto tardivo;
- tuttavia, dalle tavole processuali risulta che nella domanda di prestazioni presentata nel maggio 2016 personalmente dal-lassicurato utilizzando gli appositi formulari, questi ha (a due riprese) indicato di essere rappresentato dallavv. ERA 1 (doc. AI 46 e 47). Risulta inoltre che successivamente, il 30 agosto 2017, vi è stato un colloquio telefonico tra un funzionario dellAI e il rappresentante dellassicurato. In quelloc-casione questultimo ha comunicato che avrebbe trasmesso ulteriore documentazione medica allamministrazione (cfr. an-notazione sub doc. AI 48).
In simili circostanze, lassicurato avendo comunicato allam-ministrazione di essere rappresentato dallavv. RA 1 e di tale rapporto di rappresentanza lamministrazione avendo avuto successivamente conferma, atteso che per il rapporto di rappresentanza non è richiesta una particolare forma (una procura scritta peraltro può ma non deve essere obbligatoriamente richiesta giusta lart. 37 cpv. 2 LPGA) e che tale rapporto può pertanto sorgere o per atti concludenti o anche oralmente (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 37 n. 12), ritenuto inoltre che se le circostanze lo giustificano, come in casu (dichiarazione scritta di rappresentanza nel formulario di richiesta e di fatto successiva conferma il 30 agosto 2016), quando il conferimento del potere di rappresentanza emerge dai fatti a un assicurato non potrebbe essere richiesto di ulteriormente presentare una procura scritta (Kieser, op. cit., art. 37 n. 12), lUfficio AI non poteva non considerare lassicurato siccome rappresentato. La decisione di non entrata in materia avrebbe dovuto di conseguenza essere intimata al rappresentante e non allassicurato personalmente. Infatti, la notifica di una decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta al rappresentante dellassicurato fintanto che il potere di rappresentanza non venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003);
- ora, secondo lart. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per linteressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991
p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale violazione del diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) ad eccezione dellassenza totale di notifica non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF129 I 364,122 V 194,122 I 97,111 V 150;STFA I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001;Rhinow/Koller/Kiss,öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996,
n. 380s).
Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157;Moor,Droit administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann,Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p. 426; STFAI 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di notifica consiste quindi nel fatto che allinteressato la comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne viene a conoscenza (VPB1978 Nr. 96;Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Ver-waltungsrecht, 2006,p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3);
- stante quanto precede, nel caso di specie appare giustificato ritenere che (del contenuto) della decisione notificata erroneamente allassicurato venerdì 18 novembre 2016 il suo rappresentante ne sia venuto con ogni verosimiglianza a conoscenza (non prima di) lunedì 21 novembre 2016. In simili circostanze, lultimo giorno del termine ricorsuale di 30 giorni differito ai sensi della surriferita giurisprudenza e sospeso per ferie natalizie essendo stato venerdì 6 gennaio 2017, il termine è scaduto lunedì 9 gennaio 2017. Presentato entro tale termine (cfr. busta dimpostazione agli atti) il ricorso è pertanto da ritenere tempestivo;
- giova ancora osservare con riferimento allargomento sollevato dallamministrazione secondo cui linsorgente non ha in ogni caso fatto valere motivi di restituzione in intero del termine di ricorso che in caso di irregolare notifica lautorità di ricorso deve interpretare un ricorso depositato oltre il termine quale domanda implicita di restituzione in intero (Moor, op. cit., p. 374);
- nel merito, linsorgente non contesta in sé la non entrata in materia sancita dallamministrazione in assenza di prova di u-na rilevante modifica della situazione invalidante, bensì rimprovera allUfficio AI di non aver dato seguito allindicazione di rappresentanza, sottraendo alla persona a lui vicino la potenzialità di seguirlo nelliter procedurale e di avere tentato di depistare lassicurato, omettendo di raccogliere le adeguate informazioni presso i medici curanti indicati e chiamando lassicurato medesimo per una valutazione e di aver proposto allassicurato misure di reintegrazione professionale;
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86);
- con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nellambito di una nuova domandadi prestazioni,lassicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado dinvalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno farriferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione atti a rendere verosimile lasserita modifica. In questo secondo caso lammini-strazione deve impartire allinteressato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2).
In STF I 734/05 dell8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF ha tra laltro rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado dinvalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi allobbligo per lamministrazione di fissare un termine allassicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unica-mente laddove lassicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede allamministra-zione di acquisire dufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, lamministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui allart. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nellambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in esame, come accennato, dal fascicolo emerge che dopo aver presentato la (nuova) domanda di prestazioni (producendo due certificati medici, allevidenza non idonei a documentare una rilevante modifica della situazione invalidante, circostanza, questa, non contestata dallinsorgente; cfr. doc. AI 50) pervenuta allamministrazione nellagosto 2016, nello stesso mese il rappresentante dellassicurato ha avuto un colloquio telefonico con un funzionario dellUfficio AI al quale lavv. RA 1 ha comunicato che avrebbe inviato nei giorni successivi ulteriore documentazione medica (doc. AI 48).
In simili circostanze lamministrazione, non ricevendo la pre-annunciata documentazione medica, avrebbe dovuto fissare al rappresentante dellassicurato un termine per produrre il/i mezzo/i di prova in questione e non emanare una decisione di non entrata in materia in base agli atti presenti allinserto. Infatti, come da surriferita giurisprudenza(DTF 130 V 69 consid. 5.2;STF I 734/05 dell8 marzo 2006), nellambito della nuova richiesta di prestazioni linteressato deve rendere verosimile che il grado dinvalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o perlomeno deve farriferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti atti a rendere verosimile lasserita modifica. In questo secondo caso lamministrazione deve impartire un ter-mine per produrre il mezzo di prova in questione con lavver-tenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso concreto (non corretta risulta quindi lindicazione del funzionario nella già citata nota telefonica del 30 agosto 2016, secondo cui se non arriva nulla entro il 10.09.2016, uscire con una non entrata in materia);
- per violazione di un obbligo procedurale da parte dellammini-strazione lassicurato non è stato messo nelle condizioni di poter suffragare, nellambito della procedura amministrativa, la propria nuova richiesta con la produzione di ulteriori mezzi probatori (al riguardo giova ricordare che atti medici, idonei a dimostrare una rilevante modifica, prodotti per la prima volta in sede ricorsuale sono tardivi e da considerare quindi nel-lambito di una (ulteriore) nuova domanda e non giustificano di conseguenza laccoglimento del ricorso; STF8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
- in accoglimento del gravame la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti retrocessi allamministra-zione affinché ponga rimedio a tale vizio procedurale e renda in seguito una nuova decisione;
- lesito del presente gravame rende superfluo procedere allu-dienza richiesta dallinsorgente;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà inoltre al ricorrente, vittorioso e patrocinato in causa, fr. 1'500 per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccoltoe la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono retrocessi allUfficio AI conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico dellUfficio AI che rifonderà allassicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto listanza di gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti