Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 p. 81).” Val qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro " (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco , in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.). Si osservi anche che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009). Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2). Nella STF 9 C_359/2014 del 5 settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4). L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1. Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro non trascurabile - decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, il quale può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata, con limitazioni fisiche non oltremodo gravose. Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b). In effetti, va detto che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non ne sono state addotte né del resto emergono dagli atti all’inserto. Ne segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata. Del resto, come meglio si illustrerà al consid. 2.7.3, anche volendo per pura ipotesi di lavoro ridurre il reddito da invalido del 25%, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita. 2.6.3. Visto quanto precede, l’amministrazione ha determinato in fr. 59'553.-- il reddito da invalido (90% di 66'169). Sulla base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità r affrontando il reddito da valido di fr. 68 '802 (cfr. consid. 2.6.1) con il reddito da invalido di fr. 59'553, ottenendo un grado d’invalidità (non pensionabile) del 13% ( 68 '802 – 59'553 .-- x 100 : 68 '802 ) che non dà diritto a una rendita . Sia detto a titolo abbondanziale che nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di una deduzione (massima) del 25%, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 68’802 con quello da invalido di fr. 49'626 (ridotto del 25%), si otterrebbe un grado d’invalidità del 28% che pure non darebbe diritto a una rendita. È dunque a ragione che l’UAI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità. Sia ancora osservato che, considerando che è nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233), a ragione l’amministrazione ha quantificato un grado di invalidità del 13%. 2.7. 2.7.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI). Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI). Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%. Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede: " 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile. (…) 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.” Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che: " (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6) D’altra parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale. L’art. 18 LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. L’applicazione di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85). Infine, secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI 2003 pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598). D’altra parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro. 2.7.2. Nella fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato sembra postulare di essere posto al beneficio di una riformazione professionale sebbene in ogni modo dichiari di ritenere “ ridicola e denigrante ” la proposta di “attuazione di provvedimenti professionali ” (doc. I). Ora, come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in proposito occorre ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dal perito dr. ______________ (perizia del 10 novembre 2008, doc. AI 110) e dal SMR (rapporto finale del 16 febbraio 2009, doc. Al 124) concludenti per una completa abilità lavorativa in attività adeguate dall'ottobre 2003 e un’inabilità al 40% nell'attività in precedenza svolta, con rapporto del 17 dicembre 2009 (doc. Al
129) il Servizio integrazione professionale (SIP) aveva riconosciuto la misura del collocamento (cfr. comunicazione del 18 febbraio 2010, doc. AI 140). Tale mandato non era tuttavia stato concluso con successo per mancato interesse da parte dell’assicurato (cfr. rapporto del SIP del 2 agosto 2010, doc. AI 148). D’altro canto con la decisione del 3 marzo 2010, rimasta incontestata e divenuta quindi vincolante, l’amministrazione non solo aveva correttamente negato il diritto alla rendita, ma anche quello a provvedimenti professionali in considerazione del grado d'invalidità insufficiente (16%; cfr. doc. AI 141). Nell’ambito dell’evasione della nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2011, il competente Ufficio Al del Canton __________ (UAI __________), luogo di domicilio, ha concesso l'aiuto al collocamento (cfr. comunicazione del 6 dicembre 2011, doc. Al 165) e altre misure di orientamento e di riallenamento al lavoro in virtù delle quali l’interessato ha potuto ricevere un’adeguata preparazione e di conseguenza una formazione quale aiuto informatico (cfr. comunicazioni del 13 febbraio, 30 aprile e 27 luglio 2012, doc. Al 173, 180). Considerato quindi come l’assicurato avesse acquisito competenze nell'ambito dell'informatica quale autodidatta, il SIP competente aveva osservato che "(...) Nous allons continuer à le former sur le terrain afin qu'il décroche un emploi dans cette branche, mais surtout que sur ses offres puissent figurer les stages et les certificats de travail dans cette branche " (cfr. rapporto del SIP del Canton __________ del 27 luglio 2012, inc. Al, doc. 189). Il medesimo Ufficio ha in seguito riconosciuto la misura del lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) presso la ditta __________ (cfr. comunicazione del 24 settembre e 18 dicembre 2012, doc. AI 196, 198, 206) e l'assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI; cfr. comunicazione del 22 aprile 2013, doc. Al. 214), così come pure sono state erogate le relative indennità giornaliere. Presso tale ditta in seguito l’assicurato è stato assunto (doc. AI 215), e quindi di conseguenza il SIP ha potuto concludere la pratica dell’assicurato (cfr. annotazione del SIP del 7 ottobre 2013, doc. AI 220; cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 12 aprile 2013, doc. Al 215). Tuttavia successivamente l’assicurato ha disdetto tale contratto lavorativo per il 31 gennaio 2014 (doc. Al 222) ed è rientrato in Ticino, presentando domanda di prestazioni dell'Al nel giugno 2014. Nell’ambito dell’istruttoria della pratica a seguito della sentenza del TCA del 24 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1), sulla base delle conclusioni medico teoriche sulla capacità lavorativa tratte dal perito dr. __________ e dal SMR (doc. AI 262, 272), e quindi ammessa un’inabilità lavorativa del 70% quale operaio in ambito di manutenzione stradale e del 30% quale aiuto informatico, ma un’abilità completa in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali da maggio 2014, nell’ottobre 2016 l’assicurato è stato invitato ad un incontro con il consulente per l’integrazione professionale al fine di discutere il procedere. Nel rapporto 7 ottobre 2016 si legge quanto segue: " (…) Situazione professionale All'inizio dell'incontro l'A. parla apertamente di ciò che ha fatto nella sua vita. Mi spiega come abbia trovato un posto di aiuto informatico e tramite UAI lo hanno formato ad hoc presso il posto di lavoro. Ha sempre avuto la passione per l’informatica anche se attualmente non se la sentirebbe più di essere reintegrato in questo contesto. Racconta che si occupava di montaggi computer e manutenzione, era solo lui e il proprietario. Per sua scelta ha deciso di lasciare il posto di lavoro e di trasferirsi in Ticino. Dopo un periodo di disoccupazione è ora a beneficio della pubblica assistenza. All'A. si propone l'attuazione di PPR. Dapprima un percorso al Centro Professionale di __________ (al Centro di Accertamento Professionale) per poi effettuare delle misure nel mercato del lavoro. Vi è altresì la possibilità di essere seguito per l'aiuto al collocamento. L'A. appare da subito scettico. Dichiara che ha fatto molto durante la sua vita (corsi, lavori, ecc.) e che ora si sente stanco di "lottare" considerando inoltre tutti i limiti dovuti al danno alla salute. Concordiamo che valuterà la proposta e che ci sentiremo entro venerdì. Oggi l'A. mi contatta e mi comunica che non si sottopone ad alcun provvedimento ma che farà opposizione alla decisione Al. Provvedimenti Professionali: Si tratta di un uomo di 52 anni che, a causa del danno alla salute, risulta abile nella misura del 70% in attività adeguate. Si è incontrato l'A. per valutare dei provvedimenti professionali ma dopo una sua riflessione desidera chiudere la pratica Al e valuterà di fare un'opposizione al progetto. Alla luce di quanto sopra esposto si chiude quindi il mandato di integrazione.” (doc. AI 278) A seguito del rifiuto dell’assicurato di accogliere la proposta di misure d'integrazione, l'amministrazione, con la decisione contestata, stabilito un grado d'invalidità del 13%, ha quindi respinto la richiesta di prestazioni. Alla luce di quanto precede, segnatamente della mancata collaborazione dimostrata dall’interessato, le sue allegazioni ricorsuali, in particolare laddove rimprovera all’Ufficio AI di non aver “ mai preso veramente a cuore” i suoi problemi, si appalesano inammissibili e al limite del temerario. Come detto, l’assicurato ha beneficiato di varie misure di natura professionale, oltre all'aiuto al collocamento. Non solo: egli si è pure rifiutato di sottoporsi a provvedimenti professionali che gli stono stati proposti. Inoltre, come ricordato con pertinenza dall’amministrazione nella sua risposta di causa e come ben si evince dal dettagliato rapporto allestito dal competente Ufficio del Canton __________ versato agli atti (rapporto "Démarches de placement" del 25 gennaio 2012 dell'UAI __________, IV/1), varie misure sono state attuate, per consentire all'assicurato di trovare un posto di lavoro quale aiuto informatico. Dagli atti risulta per il resto che all’assicurato è stato correttamente negato il diritto a provvedimenti professionali, segnatamente una riformazione professionale, non raggiungendo il grado minimo d’invalidità minimo del 20% richiesto dal disciplinamento legale e giurisprudenziale menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.1 e DTF 130 V 489 e riferimenti; cfr. rapporto del SIP del 17 dicembre 2009, decisione 3 marzo 2010 e proposta del SIP del 19 aprile 2013, doc. Al 212). Del resto, a prescindere dal grado minimo d’invalidità, con la risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi a quanto concluso dal consulente professionale, ha con pertinenza osservato, in merito al rifiuto di riconoscere una riformazione professionale, che l’assicurato in ogni modo può, senza difficoltà e malgrado il danno alla salute, ricollocarsi a pieno regime in attività adeguate semplici e ripetitive senza che vi sia la necessità di adottare prima una (specifica) riqualifica professionale. A ragione. Infatti questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in effetti essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014; cfr. anche STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 e per analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Infine, l’amministrazione ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I-2003 pag. 595s). Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione (cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). 2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.22
FC
Lugano
10 agosto 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 24 gennaio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
"4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di uninvalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- lassicurato deve essere idoneo allintegrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere compatibile con linvalidità e corrispondere alle capacità dellassicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
( )
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, linsorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.( )" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid.6)
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti