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32.2017.201

Diritto alla rendita. Metodo misto. Rinvio atti per accertamenti (inchiesta per persone occupate nell'economia domestica)

Ticino · 2017-10-17 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §  La decisione del 17 ottobre 2017 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) per ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2017.201

rg/sc

Lugano

16 marzo 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 17 ottobre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

1.1   Per decisione 17 ottobre 2017 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo 2016 (doc. AI 4), il grado d’invalidità – calcolato in applicazione del metodo misto – non attingendo il minimo pensionabile.

1.2.   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Mette anzitutto in discussione l’applicazione del metodo misto, postulando al riguardo l’e-sperimento di ulteriori accertamenti volti a definire quale sia in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, il metodo corretto per determinare il grado d’invalidità. Solleva parimenti censure in merito al calcolo dell’invalidità per la parte salariata, segnatamente per quanto riguarda la determinazione del reddito da valida, rimproverando pure all’amministra-zione, per la parte non salariata, una non corretta valutazione delle capacità di svolgere le mansioni domestiche. Lamentan-do infine una violazione del suo diritto di essere sentita nel-l’ambito della procedura decisionale, l’insorgente conclude chiedendo che“ si proceda al complemento dell’istruttoria, compresa un’inchiesta domiciliare, che venga considerato un salario ipotetico adeguato alla sua formazione e che quindi si proceda ad emanare una nuova decisione e che quindi le venga riconosciuto un grado di invalidità pari a … %.”(doc. I pag. 10).

1.3   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito di aver correttamente definito il grado d’invalidità in applicazione del metodo misto e chiede pertanto la reiezione del gravame.

Con osservazioni 24 gennaio 2018 l’insorgente, producendo nuova documentazione medica (doc. C1), ha fatto presente:

Con scritto 12 febbraio 2018 – sulla base dell’annotazione SMR dell’8 febbraio 2018 (cfr. X-1) – l’amministrazione, reputando “opportuno verificare il grado d’invalidità finale in considerazione dei modelli di calcolo vigenti prima e dopo il primo gennaio 2018 riferiti al metodo misto”, postula il rinvio degli atti per “istruire il caso” (cfr. X).

Con lettera 20 febbraio 2018 il rappresentante dell’insorgen-te, sostenendo come il summenzionato scritto 12 febbraio 2018 dell’Ufficio AI sia da considerare “come avvio di una procedura di revisione”, ha dichiarato di aderire alla proposta dell’amministrazione chiedendo la rifusione di adeguate ripeti-bili e producendo al riguardo la nota d’onorario del suo patrocinatore di complessivi fr. 999.65 (cfr. XII, XII-1).

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2   Nel caso concreto, come accennato, prendendo posizione sulla refertazione medica prodotta pendente lite, il medico SMR ha evidenziato:

2.3   Richiamati in diritto gli artt. 8 cpv. 3 LPGA, 28a cpv. 2 e 3 LAI, 27 e 27bis OAI, v’è da ritenere che, alla luce di quanto attestato dagli specialisti del __________ – i quali hanno evidenziato come“Frau RI 1 leidet an einer wahrscheinlich kongenitalen Myopathie (aktuell nicht näher klassifiziebar) mit deutlich eingeschränkter körperlicher Belastungsfähigkeit und prolongierten Myalgien nach körperlicher Belastung.Aus ärztlichen Sich ist Frau RI 1 bedingt durch die eingeschränkte körperlicher Belastung und erhöhte Müdigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Insbesondere körperliche Arbeiten im Haushalt sowie am Arbeitsplatz, welche mit einem wiederholten Bücken, Kauern, Knien und Über-Kopf-Arbeiten einhergehen, sind für Frau RI 1 ermüdend und schwierig durchführbar. Frau RI 1 ist dadurch sowohl im Haushalt als auch an ihrem Arbeitsplatz zu 50% eingeschränkt.“(doc. C1)– la fattispecie, come da proposta dell’ amministrazione condivisa dall’insorgente, necessita di essere ulteriormente indagata onde stabilire, tramite inchiesta per persone occupate nell’economia domestica (accertamento che sinora l’Ufficio ha ritenuto di non dover eseguire sulla base di una asserita totale capacità nell’esercizio delle attività domestiche), gli effettivi impedimenti che presenta l’as-sicurata (giudicata, come visto, dal profilo medico-teorico incapace al 50%) nello svolgimento delle mansioni casalinghe.

Quo alla censura relativa al metodo applicabile, l’interessata – né con le precedenti osservazioni al progetto di decisione del 29 agosto 2017 [cfr. doc. AI 61] né nelle more della presente procedura ricorsuale – non risulta aver reso verosimile o fornito pertinenti elementi probatori o di valutazione (che potranno tuttavia, se del caso, essere presentati in sede di rinvio) a sostegno dell’invocata esclusiva applicazione del metodo ordinario di raffronto.

2.4   InSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché procedanel senso sopra indicato.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere e-messa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto.

Stante il nuovo art. 27bis cpv. 2-4 OAI in vigore dal 1. genna-io 2018 e la relativa Disposizione transitoria della modifica del 1. dicembre 2017, appare giustificato che in sede di rinvio l’amministrazione proceda all’esame della fattispecie anche alla luce della nuova normativa, ritenuto che, come precisato nella Lettera circolare AI UFAS n. 372 del 9 gennaio 2018, “fi-no al 31 dicembre 2017 rimane applicabile la regolamentazio-ne precedente” e che “per tutte le prime richieste di presta-zioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vec-chio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018”.

 2.5   Visto l’esito del gravame può rimanere indecisa la questione – sollevata col gravame (cfr. supra consid. 1.2) – a sapere se l’amministrazione abbia violato o meno il diritto di essere sentita dell’assicurata.

2.6Secondo gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.- vengono accollate all'Ufficio AI.

Laricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, ha diritto – ancorché coperta da un’assicurazione di protezione giuridica (DTF 135 V 473, 126 V 11, 117 Ia 295) – ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare, alla luce della nota d’onorario prodotta (cfr. XII-2), in fr. 1'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§  La decisione del 17 ottobre 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti