Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 17 ottobre 2017 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.201
rg/sc
Lugano
16 marzo 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 17 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per decisione 17 ottobre 2017 lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel marzo 2016 (doc. AI 4), il grado dinvalidità calcolato in applicazione del metodo misto non attingendo il minimo pensionabile.
1.2. Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata dallavv. RA 1. Mette anzitutto in discussione lapplicazione del metodo misto, postulando al riguardo le-sperimento di ulteriori accertamenti volti a definire quale sia in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, il metodo corretto per determinare il grado dinvalidità. Solleva parimenti censure in merito al calcolo dellinvalidità per la parte salariata, segnatamente per quanto riguarda la determinazione del reddito da valida, rimproverando pure allamministra-zione, per la parte non salariata, una non corretta valutazione delle capacità di svolgere le mansioni domestiche. Lamentan-do infine una violazione del suo diritto di essere sentita nel-lambito della procedura decisionale, linsorgente conclude chiedendo che si proceda al complemento dellistruttoria, compresa uninchiesta domiciliare, che venga considerato un salario ipotetico adeguato alla sua formazione e che quindi si proceda ad emanare una nuova decisione e che quindi le venga riconosciuto un grado di invalidità pari a %.(doc. I pag. 10).
1.3 Con la risposta di causa lUfficio AI ha ribadito di aver correttamente definito il grado dinvalidità in applicazione del metodo misto e chiede pertanto la reiezione del gravame.
Con osservazioni 24 gennaio 2018 linsorgente, producendo nuova documentazione medica (doc. C1), ha fatto presente:
Con scritto 12 febbraio 2018 sulla base dellannotazione SMR dell8 febbraio 2018 (cfr. X-1) lamministrazione, reputando opportuno verificare il grado dinvalidità finale in considerazione dei modelli di calcolo vigenti prima e dopo il primo gennaio 2018 riferiti al metodo misto, postula il rinvio degli atti per istruire il caso (cfr. X).
Con lettera 20 febbraio 2018 il rappresentante dellinsorgen-te, sostenendo come il summenzionato scritto 12 febbraio 2018 dellUfficio AI sia da considerare come avvio di una procedura di revisione, ha dichiarato di aderire alla proposta dellamministrazione chiedendo la rifusione di adeguate ripeti-bili e producendo al riguardo la nota donorario del suo patrocinatore di complessivi fr. 999.65 (cfr. XII, XII-1).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Nel caso concreto, come accennato, prendendo posizione sulla refertazione medica prodotta pendente lite, il medico SMR ha evidenziato:
2.3 Richiamati in diritto gli artt. 8 cpv. 3 LPGA, 28a cpv. 2 e 3 LAI, 27 e 27bis OAI, vè da ritenere che, alla luce di quanto attestato dagli specialisti del __________ i quali hanno evidenziato comeFrau RI 1 leidet an einer wahrscheinlich kongenitalen Myopathie (aktuell nicht näher klassifiziebar) mit deutlich eingeschränkter körperlicher Belastungsfähigkeit und prolongierten Myalgien nach körperlicher Belastung.Aus ärztlichen Sich ist Frau RI 1 bedingt durch die eingeschränkte körperlicher Belastung und erhöhte Müdigkeit in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Insbesondere körperliche Arbeiten im Haushalt sowie am Arbeitsplatz, welche mit einem wiederholten Bücken, Kauern, Knien und Über-Kopf-Arbeiten einhergehen, sind für Frau RI 1 ermüdend und schwierig durchführbar. Frau RI 1 ist dadurch sowohl im Haushalt als auch an ihrem Arbeitsplatz zu 50% eingeschränkt.(doc. C1) la fattispecie, come da proposta dell amministrazione condivisa dallinsorgente, necessita di essere ulteriormente indagata onde stabilire, tramite inchiesta per persone occupate nelleconomia domestica (accertamento che sinora lUfficio ha ritenuto di non dover eseguire sulla base di una asserita totale capacità nellesercizio delle attività domestiche), gli effettivi impedimenti che presenta las-sicurata (giudicata, come visto, dal profilo medico-teorico incapace al 50%) nello svolgimento delle mansioni casalinghe.
Quo alla censura relativa al metodo applicabile, linteressata né con le precedenti osservazioni al progetto di decisione del 29 agosto 2017 [cfr. doc. AI 61] né nelle more della presente procedura ricorsuale non risulta aver reso verosimile o fornito pertinenti elementi probatori o di valutazione (che potranno tuttavia, se del caso, essere presentati in sede di rinvio) a sostegno dellinvocata esclusiva applicazione del metodo ordinario di raffronto.
2.4 InSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione necessitino di essere completati, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché procedanel senso sopra indicato.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere e-messa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto.
Stante il nuovo art. 27bis cpv. 2-4 OAI in vigore dal 1. genna-io 2018 e la relativa Disposizione transitoria della modifica del 1. dicembre 2017, appare giustificato che in sede di rinvio lamministrazione proceda allesame della fattispecie anche alla luce della nuova normativa, ritenuto che, come precisato nella Lettera circolare AI UFAS n. 372 del 9 gennaio 2018, fi-no al 31 dicembre 2017 rimane applicabile la regolamentazio-ne precedente e che per tutte le prime richieste di presta-zioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vec-chio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.