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32.2017.176

Prima domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare (in particolare perizia psichiatrica) e conferma della valutazione economica con conseguente grado d'invalidità non pensionabile. In casu nessun obbligo di indire un pubblico dibattimento

Ticino · 2017-09-20 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 dicembre 2015, relativa al peso da dare ad il rapporto del medico curante malgrado il principio di cui alla DTF 125 V 351, sul quale in passato l'amministrazione ha sempre speculato). (…)” (doc. I pag. 17-18) Secondo giurisprudenza, la pubblicità del dibattimento implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015 del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2. e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e riferimento citato), consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2), ciò che, appunto, recentemente il legale del ricorrente – è bene ricordare – ha avuto modo di sperimentare in altre cause, dopo essere stato espressamente invitato dal giudice – in sede di pubblico dibattimento – a voler esporre, in maniera sintetica e non ripetitiva, le proprie argomentazioni. In questa occasione il patrocinatore dell’assicurato ha esplicitamente sottolineato di avere chiesto il pubblico dibattimento non “per ripetere quanto scritto negli allegati”, bensì per altri motivi. Al riguardo va evidenziato come un dibattimento pubblico non sia la sede per discutere né tanto meno porre quesiti al Tribunale sulla continuazione o meno di una determinata giurisprudenza, nemmeno tramite un confronto tra le parti ed i giudici. In queste circostanze, la richiesta di un pubblico dibattimento deve essere respinta. 2.11.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nella presente fattispecie, dagli atti allegati alla richiesta di assistenza giudiziaria risulta che l’assicurato percepisce delle prestazioni assistenziali. Vista la situazione finanziaria globale dell’assicurato, si può ritenere dato uno stato d’indigenza. Ritenuto inoltre che l ’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2017.176

BS/sc

Lugano

14 agosto 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 20 settembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3.   Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

p. 15; DTF 117 V 198).

2.4.   Nella presente fattispecie, a seguito dell’ultima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica, quale aggiornamento di quella precedente del 1° luglio 2013 (cfr. consid. 1.2).

Nel rapporto 19 gennaio 2016 il perito, tenuto conto degli atti medici presenti nell’inserto, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi, nonché ad una dettagliata valutazione (di due pagine e mezza), ha posto le seguenti diagnosi:

In merito alle conseguenze sulle capacità lavorativa, egli ha concluso:

L’Ufficio AI non ha eseguito un aggiornamento della componente extra somatica, essendo stato l’assicurato peritato nel 2013 dalla  dr. med. __________ la quale non aveva riscontrato una patologia psichiatrica invalidante (doc. 127 incarto AI). A tal riguardo, nel rapporto finale del SMR (dr. med. __________) del 23 febbraio 2016 si legge quanto segue:

Ritenuto pertanto uno stato valetudinario invariato rispetto alla situazione presente al momento della decisione 16 ottobre 2013 (cfr. consid.1.2), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Con il presente ricorso, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, sostenendo che debba essere allestita una nuova perizia psichiatra, nonché una perizia pluridisciplinare.

2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50.

2.7.

2.7.1.   Nel caso concreto, il patrocinatore del ricorrente ritiene che vi sia un motivo di esclusione in quanto i periti dr. med. __________ e dr. med. __________ hanno già esaminato l’assicurato (quest’ultima lo aveva peritato nel 2002 per conto della __________; pag. 77 ss incarto AI) in precedenza.

Inoltre egli rileva che:

Ora, questo Tribunale ribadisce come l’assicurato non abbia reagito alle comunicazioni di nomina dei periti, questo indipendente dal fatto che a quell’epoca non fosse rappresentato. Se nutriva dei dubbi sulla parzialità degli stessi avrebbe potuto chiedere l’ausilio ad una persona versata nel settore delle assicurazioni sociali, non necessariamente un avvocato. Del resto, in sede di osservazioni 10 maggio 2016 e 6 giugno 2016 al progetto di decisione 30 marzo 2016 l’assicurato, patrocinato dall’attuale legale, non ha mosso alcun appunto sulla parzialità dei succitati due medici periti (doc. 176 e 179 incarto AI)

Non è poi dato di capire quali siano le ragioni per ritenere non indipendenti i due periti. Certamente non perché hanno già avuto modo di visitare l’assicurato. Al riguardo è sufficiente fare riferimento alla STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. , rettamente citata in sede di risposta, in cui questo Tribunale aveva precisato che: “Non è infatti sufficiente che i medesimi specialisti si siano già espressi in una perizia precedente relativa alla medesima ricorrente, ritenuto che detta evenienza non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti e dei consulenti e/o di concludere che ciò non permetta loro di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che è stato loro affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per un perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012). Infatti un intero tribunale (e di conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).”(consid.2.10).

2.7.2.   In merito alla problematica extra somatica, va ricordato che l’assicurato è stato peritato dalla dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, la quale nel rapporto 19 maggio 2013 aveva in particolare rilevato:

Tale perizia è stata posta a fondamento della decisione 16 ottobre 2013 divenuta definitiva, motivo per cui non vi è più spazio per sollevare censure. A quella dettagliata ed esaustiva valutazione va data preferenza rispetto a quanto riportato nel rapporto 21 dicembre 2012 dallo psichiatra curante dr. Bielic, il quale aveva diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente con sintomi isteriformi e deliri mistici (ICF 10: F33.2) ed attestato una totale inabilità lavorativa in tutte le attività (doc. 119 incarto AI). Nondimeno va segnalato che nella perizia la dr. med. __________ aveva riportato il tenore del colloquio avuto con lo psichiatra dr. med. __________ :“Il collega conferma la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve e di dipendenza da sostanze alcoliche attualmente astinente”(pag. 346 incarto AI):

È vero che la perizia della dr. med. __________ risale al 2013. Tuttavia, agli atti non vi è documentazione che permetta di rilevare un peggioramento della componente extra-somatica e questo per i motivi che seguono.

Con rapporto 1° giugno 2015 lo psichiatra curante, diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, ha precisato che il quadro clinico è identico a quello descritto nel suo precedente rapporto 2012 e che l’assicurato “non ha attività da molti anni. Egli è incapace a svolgere un’attività qualsiasi ma non solo per motivi di salute” (sottolineatura del redattore; pag. 438 incarto AI).

Essendo lo stato clinico rimasto invariato rispetto al 2012, con annotazioni 25 agosto 2015 e 23 febbraio 2016 (doc. 160 e 169 incarto AI) il SMR rettamente non ha ritenuto che l’aspetto extra-somatico necessitasse di un ulteriore accertamento, diversamente da quello reumatologico (cfr. consid. 2.4).

In tal senso, con osservazioni 30 ottobre 2017 il dr. med. __________, specialista in psichiatrica presso il SMR, ha confermato:

Il ricorrente, a ragione, rileva che secondo la giurisprudenza federale in caso di fibromialgia è necessaria una perizia psichiatrica e reumatologica. Ciò che è infatti stato fatto in passato. Al riguardo va ricordato che la fibromialgia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2013 (cfr. perizia 1° luglio 2013 del dr. med. __________) qualche mese dopo che la perita dr. med. __________ non aveva riscontrato alcuna patologia psichiatrica.

Pendente causa l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, debitamente vagliata dal SMR, dalla quale non si può dedurre un aggravamento delle depressione di grado lieve diagnosticata dalla perita.

Si tratta in particolare del rapporto 7 dicembre 2017 di degenza (18.10.2017 - 24.11.2017) della Clinica __________. A tale proposito questo Tribunale non può che richiamare le pertinenti annotazioni 21 dicembre 2017 del succitato psichiatrica SMR:

Nemmeno i due scarni e non motivati scritti del medico curante dr. __________, tra l’altro non specialista in psichiatrica, permettono di modificare queste conclusioni.

Nel primo del 22 gennaio 2018 egli si è così espresso:

Anche qui va fatto riferimento alle seguenti osservazioni 8 febbraio 2018 del dr. __________ del SMR:

Da ultimo, il 19 giugno 2018 l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 giugno 2018 dello psichiatra curante nel quale ha confermato:

A tal riguardo con annotazioni 16 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha rettamente rilevato che “tale documento non riporta nuove informazioni mediche né modifiche di fatti medici noti”, ribadendo che“… la nozione di depressione era nota al momento della redazione del rapporto SMR del 23.02.2016 oltre che ampiamente discussa nelle mie annotazioni successive. Confermo pertanto in toto il rapporto SMR del 23 febbraio 2016” (XX/1).

Con scritto 6 agosto 2018 l’assicurato evidenzia che:

Senza voler minimizzare la situazione del ricorrente, va tuttavia evidenziato che nell’ultimo rapporto lo stesso psichiatra curante ritiene la nuova degenza presso la Clinica __________ dovuta ad un“… episodio depressivo analogo a quello del precedente ricovero” (doc. F). Ora, dopo il primo ricovero non era stata riscontrata dal SMR alcuna patologia invalidante.

Infine, le eventuali problematiche internistiche – ricordato che percostante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – possono comunque essere vagliate, previa presentazione della pertinente documentazione medica, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

2.7.3.   Nel ricorso l’assicurato riferisce della nuova giurisprudenza del TF in merito all’accertamento del diritto alla rendita in presenza di disturbi somatoformi e di analoghe affezioni di cui alla DTF 141 V 281 (cfr. consid. 2.6), sostenendo che le perizie dell’Ufficio non rispecchiano i nuovi requisiti motivo per cui “non sono utilizzabili”(ricorso pag. 9).

È vero che la perizia della dr. med. __________ è stata eseguita prima della modifica giurisprudenziale, introdotta con le  DTF 143 V 409 e 143 V 418 del 30 novembre 2017, in merito alle depressioni ricorrenti.

Tuttavia va ricordato checon sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. consid. 2.6).

Nel caso in esame, occorre evidenziare in primo luogo (vedi pure DTF 144 V 50) che la perizia in questione è stata alla base della precedente decisione 16 ottobre 2013 divenuta definitiva. Va poi sottolineato che, in questa sede, il ricorrente non ha circostanziato alcuna critica alla perizia psichiatrica. Occorre poi rilevare che nel relativo rapporto peritale di 15 pagine la suddetta specialista in psichiatria e psicoterapia ha tenuto conto delle risorse dell’assicurato, del quadro psicologico, senza riscontrare alcuna ripercussione funzionale (“L’assicurato non presenta alcuna limitazione psicologica o mentale interferente con l’abitudine al processo lavorativo, con l’esercizio di capacità sociali di base, o con l’utilizzazione delle proprie risorse psichiche e mentali”; risposta alla domanda n. 1.1. pag. 351 incarto AI). La perita non ha peraltro riscontrato alcuna “resistenza alla terapia”, elemento che, conformemente la precedente giurisprudenza, caratterizzava l’aspetto invalidante del disturbo depressivo. Inoltre, come visto, la perizia è stata confermata, sia nella diagnosi che nell’assenza di limitazioni psicologiche, dal recente rapporto della Clinica __________ (su quest’ultimo punto va rilevato che, nonostante i risultati deficitari dai test svolti durante la degenza, dall’osservazione clinica dell’assicurato non sono emersi problemi di comprensione e di comportamento).

In queste circostanze, la perizia della dr. med. __________ può essere utilizzata nella presente procedura.

Non è così necessario dare seguito alla richiesta dell’assicurato di ordinare una nuova valutazione psichiatrica e tantomeno una perizia pluridisciplinare (sullavalutazione anticipata delle prove fra le tantecfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti),ritenuto che la perizia reumatologica adempie tutti i dettami giurisprudenziali di valore probatorio (cfr. consid. 2.4). Né del resto l’assicurato l’ha validamente contestata, limitandosi a ritenere, come visto al consid. 2.7.1, il dr. med. __________, insieme alla dr. med. __________, imparziali.

In conclusione,questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle provecfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8.   L’assicurato, con riferimento alle STCA 32.2016.112 e 32.2016.133 del 2 ottobre 2017, ha chiesto al TCA di accertare se nel nostro Cantone il sistema di assegnazione delle perizie SuisseMED@P sia ancora impostato a non garantire il rispetto del principio aleatorio, ritenuto che l’Ufficio AI continua ad incaricare il SAM di Bellinzona l’esecuzione di perizie pluridisciplinari senza che sia interpellato un secondo centro malgrado lo stesso sia disponibile e quali correttivi debbano esser posti dalla giustizia, postulando in tal senso l’annullamento della presente procedura.

La censura sollevata dall’insorgente non deve essere esaminata in questa occasione. Difatti non è stata predisposta dall’amministrazione una perizia pluridisciplinare ma unicamente una perizia reumatologica.

2.9.   In conclusione, ritenuto come la situazione valetudinaria sia sostanzialmente rimasta la medesima rispetto alla precedente decisione del 19 maggio 2013, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Secondo giurisprudenza, la pubblicità del dibattimento implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015 del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2. e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e riferimento citato), consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2), ciò che, appunto, recentemente il legale del ricorrente – è bene ricordare – ha avuto modo di sperimentare in altre cause, dopo essere stato espressamente invitato dal giudice – in sede di pubblico dibattimento – a voler esporre, in maniera sintetica e non ripetitiva, le proprie argomentazioni.

In queste circostanze, la richiesta di un pubblico dibattimento deve essere respinta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti