Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "
se le circostanze lo esigono
", anziché quella
"
se le circostanze lo giustificano
", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,
2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA
(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio
da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla
complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche
dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico del-l’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso
(“Falls ein besonders
starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung
grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist
”, cfr. DTF 125
V 35 consid.
4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se
l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione
(“E
ine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger
oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“;
DTF 132 V 201 consid.
E. 4.1 con riferimenti).
L
a necessità o meno del-l’assistenza di
un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo
di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF
I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C_669/2016 del 7 aprile
2017).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I
447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF
132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza
confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3
Nella
fattispecie in esame, alla luce della suevocata giurisprudenza, la necessità di
un patrocinatore era da ritenere data anche in ambito amministrativo a partire
dall’emissione del progetto di decisione del 25 novembre 2016. Infatti, se
prima di tale momento la nuova procedura, il cui inizio è riconducibile alla
comunicazione dell’avv. RA 1 del 14 novembre
2013 (cfr. supra consid.
1.2), non può ragionevolmente essere giudicata siccome complessa anche se ha
avuto per oggetto sia questioni mediche sia amministrative (cfr. supra consid.
1.2-1.6), quando si consideri che le comunicazioni e gli atti compiuti dal
legale avrebbero verosimilmente potuto essere effettuati anche dall’assicurata
personalmente, la quale, in particolare, si è personalmente rivolta nel
novembre 2013 all’assicuratore LAINF chiedendo una nuova valutazione del suo
caso (cfr. verbale del colloquio 13 novembre 2013 sub doc. AI 33).
Di contro, d’avviso di
questo giudice, con l’emanazione del preavviso del 25 novembre 2016, che ha
richiesto - in applicazione del diritto di essere sentiti - la presa di
posizione dell’assicurata in particolare sulle risultanze degli accertamenti e
delle valutazioni mediche operate dall’amministrazione, si è rivelata la
necessità dell’assistenza di un legale che ha potuto evidenziare le lacune
istruttorie (con particolare riferimento alla complessità della situazione
patologica) e la conseguente neces-sità di effettuare accertamenti peritali
pluridisciplinari volti ad approfondire ed aggiornare la situazione medica –
non solo in riferimento ai postumi infortunistici – e le sue conseguenze sulla
capacità lavorativa (sul gratuito patrocinio in relazione all’esercizio del
diritto di essere sentiti nell’ambito del preavviso giusta l’art. 57a LAI, cfr.
Kieser, ATSG-Kommentar, art. 37 n. 40). A seguito delle osservazioni presentate
dall’avv. RA 1, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto una perizia reumatologica
(doc. AI 101). Dalla documentazione prodotta pendente lite emerge inoltre che
aderendo alla richiesta dal patrocinatore – che con scritto 24 marzo 2014 aveva
criticato, con pertinenti argomentazioni, la scelta di effettuare unicamente
una perizia reumatologica (doc. AI 104) – l’amministrazione, annullando il
precedente mandato peritale, ha predisposto una perizia pluridisciplinare al
fine di indagare la situazione medica dal profilo internistico, gastroenterologico,
neurologico, psichiatrico/psicoterapeutico e reumatologico (doc. AI 105-108,
doc. N/5). A tale riguardo all’assicurata è stata data la possibilità di
formulare quesiti peritali. Al riguardo con scritto 20 ottobre 2017 (doc. N/3)
il legale ha formulato osservazioni e richieste in relazione sia all’esame del
disturbo somatoforme di cui risulterebbe affetta l’assicurata, sia a quello
reumatologico (sul gratuito patrocinio in relazione all’allestimento di perizie
mediche, cfr. Kieser, ibidem).
Senza nulla togliere alle conoscenze
e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di associazioni,
assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali, non si vede per
quale motivo nel caso concreto l’amministrazione possa affermare che la tutela
degli interessi dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza
dover far ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le
lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultimo
non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari dell’amministrazione
e dal suo servizio medico. Non va infine dimenticato che, oltre ad avere la
perizia ordinata dall’Ufficio AI per oggetto d’indagine disturbi della sfera
psichica (possibile disturbo somatoforme [?]; cfr. ad esempio STF 319/05 del 14
agosto 2006, cfr. STCA 32.2007.250 dell’8 ottobre 2008), come già fatto
presente dal legale dell’assicurata in sede istruttoria la procedura
amministrativa in corso ha per oggetto sia l’esame della nuova domanda di prestazioni
sia l’eventuale revisione (processuale) del precedente provvedimento di diniego
reso nel gennaio 2013. Ciò comporta quindi pure un esame – alla luce dei
parametri della revisione processuale quale rimedio straordinario – della
validità della precedente decisione.
Quanto sopra evidenziato
permette senz’altro di considerare la pratica, dopo l’emanazione del progetto
di decisione del 15 novembre 2016, siccome non semplice dal profilo fattuale,
probatorio e procedurale.
A torto,
quindi, l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato
l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza
ricorrere ad un legale.
2.4 Per quanto
riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Uffi-cio AI,
cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’as-sistenza
giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.
Le
osservazioni al progetto di decisione presentate il 28 novembre/15 dicembre
2016 non paiono di primo acchito prive di esito favorevole, prova tra l’altro
ne sia che hanno evidenziato la necessità di un complemento peritale
pluridisciplinare (cui l’autorità intimata ha dato seguito).
Inoltre
l’assicurata era ed è da ritenere indigente come attestato dalla documentazione
presente negli atti LAINF (sub doc. 75) contenuti nell’incarto AI e da quella
prodotta nelle more del presente procedimento (cfr. XI/1-5).
2.5 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il gravame.
Dispositiv
- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva doggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2017.106
rg/sc
Lugano
30 gennaio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 7 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1 Con progetto di decisione del 31 gennaio 2013, confermato con decisione formale del 12 marzo 2013, lUfficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nellagosto 2012 (doc. AI 28, 29).
1.2 Con scritto 5 novembre 2013 la __________, precisando che stava valutando la propria responsabilità assicurativa per disturbi al piede lamentati dalla signora RI 1, ha chiesto allUfficio AI la trasmissione degli atti (doc. AI 33).
Il 14 novembre 2013, a nome dellassicurata lavv. RA 1, allegando il verbale relativo al colloquio della sua assistita con il consulente infortuni __________ del 13 novembre 2013, ha segnalato allUfficio AI che recentemente la spettabile __________ ha messo in evidenza un pasticcio procedurale ed in particolare nella misura in cui per il pregiudizio allo stato di salute già segnalato a suo tempo in realtà per un disguido nulla è più stato intrapreso (cfr. doc. allegato). In considerazione di ciò, cortesemente vi chiedo di voler riaprire una vostra procedura e nel contempo cortesemente vi chiedo anche di volermi trasmettere copia della documentazione componente il vostro incarto completo e meglio sino alla vostra ultima decisione di chiusura(doc. AI 35).
1.3 Il 4 marzo 2014 lavv. RA 1 ha informato lUfficio AI di una visita dellassicurata presso la __________, allegando il relativo rapporto datato 12 febbraio 2017 (doc. AI 36).
1.4 Su richiesta del 6 marzo 2014 dellUfficio AI, il 18 marzo 2014 la __________ ha trasmesso allamministrazione gli atti aggiornati (dopo il 16 ottobre 2012) concernenti lassicurata (doc. AI 37, 38).
1.5 Presentando, su richiesta dellUfficio AI, il formulario compilato concernente la domanda di prestazioni AI, con lettera 1. aprile 2014 il rappresentante dellassicurata ha in particolare precisato che La domanda di AI va quindi tesa come una domanda di revisione e ciò considerato come a suo tempo lamministrazione non aveva debitamente tenuto in considerazione gli aspetti infortunistici e meglio tutto lincarto __________. Questultimo incarto va richiamato ai vostri atti in tutti i casi e meglio anche nel caso di una nuova domanda(doc. AI 41).
1.6 Nel corso dellistruttoria avviata dallamministrazione (doc. AI 42 e segg.), con scritto 16 luglio 2014 il rappresentante dellassicu-rata, dopo aver in particolare evidenziato come parallelamente alla nuova domanda di prestazioni AI vi sia pure da considerare la richiesta di revisione volta alla modifica della precedente decisione, ha formulato istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. AI 59).
Esperiti ulteriori accertamenti di natura medica ed amministrativa (doc. AI 62-92) e ricevute diverse comunicazioni e della documentazione da parte del patrocinatore dellassicurata (doc. 63, 66, 67, 72, 75, 87, 91), con progetto di decisione del 25 novembre 2016 (AI 93) lUfficio AI ha prospettato il diniego di prestazioni adducendo:
1.7Con sentenza del 16 marzo 2016 (inc. 35.2015.51) lo scrivente TCA ha da un lato respinto il ricorso del 21 maggio 2015 presentato da RI 1 contro il diniego di prestazioni statuito dalla __________ con decisione 20 aprile 2015, dallaltro ha accolto lulteriore gravame del 27 luglio 2015 contro la decisione del 23 luglio 2015 con cui la __________ che aveva riconosciuto il patrocinio gratuito sino al 14 agosto 2014 lo aveva per contro negato successivamente a tale data e sino allemanazione della decisione su opposizione.
1.8 Con osservazioni 28 novembre/15 dicembre 2016 tramite il proprio rappresentante, producendo nuova refertazione medica las-sicurata ha manifestato il proprio disaccordo al menzionato progetto, contestando sia la valutazione medica (che lamministra-zione avrebbe limitato ai soli postumi infortunistici) sia quella e-conomica. Evidenzia quindi la lacunosità dellistruttoria con conseguente richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti in relazione ad entrambi gli aspetti (doc. AI 96), in particolare ad accertamenti medici peritali e ad un aggiornamento dello stato valetudinario. Ha pure rimproverato allamministrazione di non essersi pronunciata sulla domanda di gratuito patrocinio.
Di seguito lamministrazione ha chiesto alla __________ la trasmissione di un aggiornamento dei vostri atti a seguito del vostro ultimo invio del 9 maggio 2016, nonché a precisarci le percentuali dincapacità lavorativa finora riconosciute (sub doc. AI 98). Dopo aver interpellato il medico SMR il quale ha evidenziato la necessità di valutare lesistenza di eventuali patologie extra-infortunistiche (doc. AI 103) il 22 marzo 2017 lamministrazio-ne ha ordinato lesecuzione di una perizia reumatologica (doc. AI 100-103).
Con scritto 24 marzo 2017 il patrocinatore ha reagito osservando chelassicurata non soffre esclusivamente di pregiudizi reumatologici bensì piuttosto anche di pregiudizi psichiatrici, ortopedici e gastroenterologici. Una perizia allestita mediante mandato diretto da parte di un medico specializzato in neurologia non adempie conseguentemente i presupposti di legge. Per lassicu-rata si renderebbe piuttosto necessaria una perizia pluridisciplinare con assegnazione mediante metodo aleatorio. Dal mio canto resto anche e sempre ancora in attesa di ricevere un riscontro in merito alla domanda di gratuito patrocinio(doc. AI 104).
Lamministrazione ha quindi a tale proposito nuovamente interpellato il SMR (doc. AI 105-108).
1.9 Prima con lettera 11 maggio 2017 ed in seguito, su richiesta del rappresentante dellassicurata, tramite decisione formale datata 7 giugno 2017, lUfficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa argomentando cheLassistenza viene considerata indispensabile solo in casi eccezionali, quando sono sollevati problemi difficili (di fatto o di diritto) e non trovano considerazione consigli dati dal rappresentante di unassociazione, da unassistente sociale, da uno specialista o da persona di fiducia designata da unistituzione sociale. Anche senza valutare lo stato di bisogno dellassicurata, la condizione relativa alla necessità dellassistenza di un legale non è realizzata. Il caso in esame rientra infatti nella classifica più consueta delle pratiche AI. Pertanto lassistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi(doc. AI 111).
Avverso tale provvedimento insorge al TCA lassicurata sempre patrocinata dallavv. RA 1. Istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, linsorgente chiede lannullamento di suddetta decisione con conseguente riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
1.10 Con la risposta di causa e nelle sue successive osservazioni agli scritti con cui, nelle more della presente procedura, linsorgente, producendo documentazione di cui si dirà se necessario nel prosieguo, si è riconfermato nella propria domanda ricorsuale lamministrazione ha proposto la reiezione del ricorso (cfr. IX, XII, XVI, XIV, XVIII, XX, XXII, XXV).
1.11 Nelle more della presente procedura ricorsuale, oltre ai summenzionati scritti lavv. RA 1 ha in particolare trasmesso al Tribunale copia della comunicazione 6 novembre 2017 con cui lUfficio AI, ritenendo necessario sottoporre lassicurata ad accertamenti medici completi, ha ordinato lerezione di una perizia pluridisciplinare (medicina interna, gastroenterologia, neurologia, psichiatria/psicoterapia e reumatologia) presso il SAM (doc. N), producendo altresì la corrispondenza intercorsa con lammini-strazione (sub doc. N) in merito alla necessità di prevedere pure una valutazione ortopedica.
consideratoin diritto
2.2 L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Questultimo, ad esempio, non devessere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico del-lindigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso(Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist, cfr. DTF 125 V 35 consid.4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se lassistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione(Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt;DTF 132 V 201 consid.4.1 con riferimenti).La necessità o meno del-lassistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STFI 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3Nella fattispecie in esame, alla luce della suevocata giurisprudenza, la necessità di un patrocinatore era da ritenere data anche in ambito amministrativo a partire dallemissione del progetto di decisione del 25 novembre 2016. Infatti, se prima di tale momento la nuova procedura, il cui inizio è riconducibile alla comunicazione dellavv. RA 1 del 14 novembre2013 (cfr. supra consid. 1.2), non può ragionevolmente essere giudicata siccome complessa anche se ha avuto per oggetto sia questioni mediche sia amministrative (cfr. supra consid. 1.2-1.6), quando si consideri che le comunicazioni e gli atti compiuti dal legale avrebbero verosimilmente potuto essere effettuati anche dallassicurata personalmente, la quale, in particolare, si è personalmente rivolta nel novembre 2013 allassicuratore LAINF chiedendo una nuova valutazione del suo caso (cfr. verbale del colloquio 13 novembre 2013 sub doc. AI 33).
Di contro, davviso di questo giudice, con lemanazione del preavviso del 25 novembre 2016, che ha richiesto - in applicazione del diritto di essere sentiti - la presa di posizione dellassicurata in particolare sulle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni mediche operate dallamministrazione, si è rivelata la necessità dellassistenza di un legale che ha potuto evidenziare le lacune istruttorie (con particolare riferimento alla complessità della situazione patologica) e la conseguente neces-sità di effettuare accertamenti peritali pluridisciplinari volti ad approfondire ed aggiornare la situazione medica non solo in riferimento ai postumi infortunistici e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (sul gratuito patrocinio in relazione allesercizio del diritto di essere sentiti nellambito del preavviso giusta lart. 57a LAI, cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 37 n. 40). A seguito delle osservazioni presentate dallavv. RA 1, lUfficio AI ha dapprima predisposto una perizia reumatologica (doc. AI 101). Dalla documentazione prodotta pendente lite emerge inoltre che aderendo alla richiesta dal patrocinatore che con scritto 24 marzo 2014 aveva criticato, con pertinenti argomentazioni, la scelta di effettuare unicamente una perizia reumatologica (doc. AI 104) lamministrazione, annullando il precedente mandato peritale, ha predisposto una perizia pluridisciplinare al fine di indagare la situazione medica dal profilo internistico, gastroenterologico, neurologico, psichiatrico/psicoterapeutico e reumatologico (doc. AI 105-108, doc. N/5). A tale riguardo allassicurata è stata data la possibilità di formulare quesiti peritali. Al riguardo con scritto 20 ottobre 2017 (doc. N/3) il legale ha formulato osservazioni e richieste in relazione sia allesame del disturbo somatoforme di cui risulterebbe affetta lassicurata, sia a quello reumatologico (sul gratuito patrocinio in relazione allallestimento di perizie mediche, cfr. Kieser, ibidem).
Senza nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali, non si vede per quale motivo nel caso concreto lamministrazione possa affermare che la tutela degli interessi dellassicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far ricorso allassistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da questultimo non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari dellamministrazione e dal suo servizio medico. Non va infine dimenticato che, oltre ad avere la perizia ordinata dallUfficio AI per oggetto dindagine disturbi della sfera psichica (possibile disturbo somatoforme [?]; cfr. ad esempio STF 319/05 del 14 agosto 2006, cfr. STCA 32.2007.250 dell8 ottobre 2008), come già fatto presente dal legale dellassicurata in sede istruttoria la procedura amministrativa in corso ha per oggetto sia lesame della nuova domanda di prestazioni sia leventuale revisione (processuale) del precedente provvedimento di diniego reso nel gennaio 2013. Ciò comporta quindi pure un esame alla luce dei parametri della revisione processuale quale rimedio straordinario della validità della precedente decisione.
Quanto sopra evidenziato permette senzaltro di considerare la pratica, dopo lemanazione del progetto di decisione del 15 novembre 2016, siccome non semplice dal profilo fattuale, probatorio e procedurale.
A torto, quindi, lUfficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato lintervento di un avvocato e concluso che linsorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
2.4 Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dallUffi-cio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto allas-sistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.
Leosservazioni al progetto di decisione presentate il 28 novembre/15 dicembre 2016 non paiono di primo acchito prive di esito favorevole, prova tra laltro ne sia che hanno evidenziato la necessità di un complemento peritale pluridisciplinare (cui lautorità intimata ha dato seguito).Inoltre lassicurata era ed è da ritenere indigente come attestato dalla documentazione presente negli atti LAINF (sub doc. 75) contenuti nellincarto AI e da quella prodotta nelle more del presente procedimento (cfr. XI/1-5).
2.5 Secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI. Lamministrazione dovrà inoltre versare allassicurata fr. 2000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva doggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti