Dispositiv
- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.94
rg/sc
Lugano
28 novembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 5 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - da dicembre 2002 RI 1 beneficia del versamento di una mezza rendita (grado dinvalidità del 55%; doc. AI 24-26);
- nellambito della revisione avviata nel dicembre 2008, con co-municazione 25 gennaio 2010 lamministrazione ha confer-mato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 46) mentre che nel settembre 2011 ha riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari assumendo i costi di consegna di due apparecchi acustici (doc. AI 60);
- in esito alla revisione intrapresa nel gennaio 2013, con provvedimento formale 5 luglio 2016 lUfficio AI ravvisando, su base medica peritale (perizia SAM), unincapacità lavorativa del 75% nellattività originaria di aiuto-metalcostruttore, ma solo del 20% in attività adeguate ed operando il raffronto dei redditi ha soppresso il diritto alla rendita il grado dinvalidità ottenuto (18%) non attingendo (più) il minimo pensionabile (40%) (doc. AI 114 ss);
- con il presente tempestivo ricorso, lassicurato rappresentato dallavv. RA 1, insorge dinanzi al TCA. Censura la valutazione medica (psichiatrica) operata dallamministrazione producendo al proposito nuova refertazione medica specialistica (segnatamente un rapporto dello psichiatra dr. __________ del 28 luglio 2016 e un rapporto del 22 luglio 2016 del medico curante dr.ssa __________). Istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, linsorgente postula quindi lannullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti allamministrazione per nuovi accertamenti;
- con la risposta di causa lUfficio AI sulla scorta della presa di posizione del SAM del 25 ottobre 2016 (in cui è stato in particolare osservato che «abbiamo sottoposto i sopraccitati documenti al nostro consulente Dr. med. __________ che così ha risposto:ho preso visione della documentazione medica inviatami unitamente alle annotazioni del legale dellA. che sostanzialmente riprendono i contenuti della documentazione medica stessa mettendo in evidenza le discrepanze tra quanto da me riportato nella perizia e le valutazioni diagnostiche formulate dai colleghi psichiatri che in precedenza avevano esaminato lA. a livello peritale oltre che dal medico curante e dallo psichiatra di riferimento dellA. Preso atto che in tutti i documenti medici presi in esame ricorre il dato non diversamente interpretato relativo alla presenza di modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti e cioè costanti nellarco di tempo preso in esame dai vari osservanti clinici ritengo che vi siano elementi di coerenza sufficienti per dire che queste modalità psichiche e comportamentali riscontrate nellA. possano essere effettivamente espressione di uno stile di vita disturbato, segnatamente di un disturbo della personalità paranoide, e che le stesse molto probabilmente per effetto di un meccanismo di negazione del disturbo e di scissione dellio non siano emerse nel corso dellesame peritale da me eseguito impedendomi di metterle in luce e portandomi in definitiva ad omettere il codice diagnostico relativo al disturbo di personalità che se confermato da un ulteriore esame peritale più approfondito (che risulta a mio parere a questo punto consigliabile) porterebbe evidentemente ad un giudizio di maggiore morbosità del quadro clinico con ripercussione funzionale dello stesso e come conseguenza di ciò ad un diverso apprezzamento del grado di incapacità lavorativa dal punto di vista specialistico.In conclusione il nostro consulente consiglia un ulteriore esame peritale con test psicodiagnostici, per meglio valutare in particolare il disturbo di personalità, da lui non costatato al momento delle visite presso il SAM»; doc. X/1) e della successiva annotazione 27 ottobre 2016 del medico psichiatra SMR (secondo cui «si proceda dunque, come da presa di posizione del Dr. __________, ad ulteriore accertamento psichiatrico presso il Sam, perito psichiatrico Dr. __________, con test psicodiagnostici per meglio valutare il disturbo di personalità»; doc. X/2) ha proposto la retrocessione degli atti per lespletamento di nuovi accertamenti medici;
- con osservazioni 9 novembre 2016 linsorgente ha dichiarato, con richiesta di ripetibili subordinatamente di concessione dassistenza giudiziaria, di aderire alla proposta dellammini-strazione precisando che lannullamento, a seguito di acquiescenza, della decisione impugnata comporta il ripristino della rendita;
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale lUfficio AI ha soppresso la rendita sia giustificata;
- secondo lart. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente allepoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379s).LAlta Corte ha precisato cheil punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dallultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecievisti in particolare il rapporto medico dello psichiatra curante dr. __________ del 28 luglio 2016 (doc. A/2) e quello dellinternista __________ del 22 luglio 2016 (doc. A/3) prodotti con il gravame, nonché le summenzionate relative prese di posizione rese pendente lite dai periti SAM e dal medico psichiatra SMR questo TCA concorda con la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali di natura psichiatrica nel senso proposto dallamministrazione e volti segnatamente a stabilire leffettiva capacità al lavoro e di riflesso al guadagno, dellassicurato;
- con la decisione impugnata lamministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue lintimazione della decisione, togliendo leffetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con gravame linsorgente non ha postulato il ripristino delleffetto sospensivo, ma nel comunicare la sua adesione alla proposta di rinvio formulata dallamministrazione ha comunque esplicitamente chiesto il ripristino della rendita;
- nella DTF 106 V 18 chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti allamministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione lAlta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
()." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha in particolare osservato:
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption vonBGE 106 V 18ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.()." (DTF 129 V 370, consid.4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta giurisprudenza, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che nel caso di specie lamministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza delleffetto della revisione ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18)lammini-strazione ha infatti avviato la revisione dufficio nel gennaio 2013 facendo in particolare esperire, dopo aver raccolto diversa documentazione (doc. AI 65-113), una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 114, 117) e richiedendo pure un rapporto finale al SMR (doc. AI 118)leffetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- daltronde non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, le attuali suevocate risultanze specialistiche agli atti non permettono con ogni verosimiglianza di ipotizzare che, in esito alla nuova indagine peritale, la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata e di ritenere quindi che il provvedimento impugnato risulti allo stadio attuale manifestamente errato;
- di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti rinviati allammi-nistrazione affinché, effettuati gli accertamenti peritali di cui sopra, si pronunci nuovamente, nellambito della revisione avviata nel gennaio 2013, sul diritto di __________ a prestazioni;
- allinsorgente, patrocinato e vincente in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggettol'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6,STFA U 164/02 del 9 aprile 2003);
- secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso èaccolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati allUffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti