Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
E. 10 5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20
6. Accudire i figli o altri familiari 0 30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244). In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico." Al riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). L’Alta Corte, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: " (…) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). (…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94) Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica: " (…) Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69 Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2. Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004 S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350). (…)" (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2) Questa giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche). In tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1. aprile 2009 (ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o casalinga a tempo pieno) dal 1. aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il risultato non cambiava, ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga: " (…) 6.2.1. Die Beschwerdeführerin war davon ausgegangen, die Beschwerdegegnerin sei im Aufgabenbereich als Hausfrau und Mutter nicht eingeschränkt. Dabei stützte sie sich auf die Stellungnahme des regionalärztlichen Dienstes (RAD) vom 13. Juni 2012 ab. Darin wurde zur Begründung ausgeführt, gemäss den Schilderungen des psychiatrischen Gutachters der MEDAS sei die Versicherte in dieser Tätigkeit nicht beeinträchtigt. Dafür spreche auch der Umstand, dass sie gemäss den Experten in der Lage sei, ihre älteren Vermieterinnen teilweise häuslich mitzuversorgen. Im Gutachten vom 2. Mai 2012 wurde festgehalten, die jetzige Wohnung der Versicherten sei eine Einliegerwohnung im unteren Stock eines Zweifamilienhauses. Im oberen Stock wohnten zwei hochbetagte taube Schwestern, zu denen sie eine sehr gute Beziehung habe und denen sie Hilfestellungen leiste. 6.2.2. Betreffend die hier interessierende Zeit (April 2009 bis Juli 2012) zeigt sich indessen ein ganz anderes Bild als von der Beschwerdeführerin angenommen: Die Beschwerdegegnerin war ab........ im Heim B.________ untergebracht, bis 31. August 2009 intern, danach bis 24. September 2012 in der Aussenwohnung. Gemäss dem Schreiben der Heimleitung vom 6. Mai 2014 war sie sowohl in Haushaltangelegenheiten als auch bei der Kinderbetreuung auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Zu ihrer Entlastung sei die Tochter im Tageshort gewesen; trotzdem sei es ihr nicht möglich gewesen, sich jeweils aufzuraffen und den Haushalt in Schwung zu bringen; die Wohnung sei eher ungepflegt gewesen. Die durch ihr Alter eingeschränkten beiden Vermieterinnen seien von deren Nichte betreut worden; die Hilfe der Versicherten sei auf der freundschaftlichen Ebene gewesen. Im Weitern hatte die Versicherte eine Woche vor der Geburt ihrer Tochter bei einem Unfall eine distale intraartikuläre Radiusfraktur links erlitten. Der Arm konnte lange Zeit nicht belastet, und eine Fehlstellung musste im Mai 2008 operativ korrigiert werden. Aufgrund dieser Unfallfolgen erscheint eine uneingeschränkte Leistungsfähigkeit in einem Haushalt mit einem Kleinkind fraglich. Es kommt dazu, dass die Versicherte im Sommer 2008 an einem neurogenen Tumor des linken Lungenunterlappens erkrankt war und nach der Lobektomie vom........ sich komplizierend eine Infektion (Lungenentzündung) eingestellt hatte (Aktennotiz RAD vom 15. Januar 2009). Endlich musste die Versicherte im Sommer 2010 wegen "Multiorganversagen bei schwerer Sepsis bei (Aspirations-) Pneumonie rechts" stationär behandelt werden (Austrittsbericht Medizinische Intensivstation Spital E.________ vom 8. Juli 2010), und sich ein Jahr später einer laparoskopischen Bypass-Operation unterziehen. Der Hausarzt erwähnte in seinem Bericht vom 27. März 2009 eine emotional instabile Persönlichkeit mit Suchtmittelabusus, gehäufte febrile respiratorische Infekte, belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der Hand sowie einen Diabetes mellitus und Übergewicht. Die Gutachter der MEDAS sprachen von einem ausserordentlich komplexen Krankheitsgeschehen, wobei die seit 1998 bestehende Sucht bzw. Polytoxikomanie auf der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ beruhe (und somit invalidisierend sein kann; Urteil 8C_582/2015 vom 8. Oktober 2015 E. 2.2, in: SVR 2016 IV Nr. 3 S. 7). 6.2.3. Aufgrund der multiplen, zum Teil schweren und seit langem bestehenden Leiden bzw. der darauf zurückzuführenden Unfähigkeit der Beschwerdegegnerin, für sich selber und ihre Tochter zu sorgen, ist im fraglichen Zeitraum (April 2009 bis Juli 2012) von einer gänzlichen oder zu mindestens 70 % betragenden Einschränkung (auch) im Aufgabenbereich auszugehen. Selbst unter der Annahme, die Versicherte wäre im Gesundheitsfall nicht erwerbstätig gewesen, hat sie somit Anspruch auf eine ganze Rente und ist demzufolge der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen. Bei diesem Ergebnis erübrigen sich Ausführungen zu den Erwägungen des kantonalen Versicherungsgerichts zur gemischten Methode der Invaliditätsbemessung. (...)” (STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016, consid. 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3). 2.12. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire 4 inchieste a domicilio dell'assicurata in data 6 giugno 2012 (che ha concluso per un’inabilità complessiva del 35.5%), la seconda il 7 maggio 2013 (42.5%), la terza l’ 11 gennaio 2016 (27%) e l'ultima il 17 maggio 2016 (31%). Sulla base di queste conclusioni, nella decisione impugnata l’amministrazione ha concluso per le seguenti incapacità in ambito domestico: " dal 1.12.2011 al 06.5.2013 al 35,5% dal 7.05.2013 al 30.6.2015 al 42,5% dal 1.07.2015 al 31.3.2016 al 27% dal 1.04.2016 in avanti al 31%.” La ricorrente non censura le conclusioni delle inchieste domiciliari, ma unicamente la fissazione delle date nel senso che a suo avviso il periodo di inabilità del 42.5% dovrebbe decorrere già dal 1. gennaio 2013, ovvero da quando ai danni alla salute fisica si è aggiunto anche il danno alla salute psichica, e non “solo” dal maggio 2013. Innanzitutto va sottolineato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività alla figlia. A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare della figlia. A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; cfr. anche DTF 133 V 504 e la STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017). Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, le valutazioni di cui all’inchieste eseguite dall’amministrazione vanno confermate. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti domiciliari. Di conseguenza, pure i tassi complessivi d'invalidità fissati al 35.5%, 42.5%, 27% e 31% deve essere posti alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia. Per quanto concerne l’unica censura sollevata in merito dalla ricorrente, concernente la decorrenza del grado di impedimento al 42.5%, che a suo dire dovrebbe essere ammesso già dal 1 gennaio 2013, la questione può in concreto essere lasciata aperta, considerato come anche una correzione nel senso auspicato dall’interessata non permetterebbe di modificare le conclusioni dell’amministrazione. In effetti, come meglio verrà illustrato al considerando che segue, in entrambi i periodi interessati dalla chiesta modifica, e meglio dal 1 gennaio al 6 maggio 2013 e dal 7 maggio 2013 al 30 giugno 2015, la valutazione complessiva del grado di invalidità conduce in entrambi i casi ad un grado di invalidità che concede il diritto ad un quarto di rendita di invalidità, ossia del 46% rispettivamente 49%. 2.13. Alla luce di quanto precede, ritenuta una incontestata ripartizione del 53% quale salariata e del 47% quale casalinga, l'invalidità complessiva dell'assicurata e, quindi, il conseguente diritto a prestazioni, sono stati fissati così come esposto nei seguenti specchietti indicati nella decisione impugnata: " (…) METODO MISTO: Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011 Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 53% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 68.84% 36.48% Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68% Grado AI 53% Periodo dal 01 .01 .2012 al 31.12.2012 Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 55% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 71.9% 38.1% Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68% Grado AI 55% Periodo dal 01 .01 .2013 al 06.05.2013 Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 46% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17% Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68% Grado AI 46% Periodo dal 07 .05 .2013 al 30.06.2015 Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 49% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17% Casalinga 47% impedimento 42.5% 19.97% Grado AI 49% Periodo dal 01 .07 .2015 al 31.03.2016 Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 42% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17% Casalinga 47% impedimento 27% 12.69% Grado AI 42% Periodo dal 01 .04 .2016 in avanti Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 44% come rappresentato nello specchietto a margine: Attività Limitazione Grado d’inv. parziale Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17% Casalinga 47% impedimento 31% 14.57% Grado AI 44% (…)” Sulla base di queste conclusioni, ha quindi concluso quanto segue: " (…) Decidiamo pertanto: Dal 01.12.2011 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è assegnato un grado d'invalidità del 53% ed un diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dal 01.04.2012 (tre mesi dopo la modifica del grado Al, art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 55%. Dal 01.05.2013 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 46%. Dal 01.08.2013 (art. 88a OAI) è assegnato un grado d'invalidità del 49% ed un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. Dal 01.11.2015 (art. 88a OAI) l'assicurata ha diritto sempre ad un quarto di rendita d'invalidità ma con un grado d'invalidità del 42%. Dal 01.07.2016 (art. 88a OAI) il grado d'invalidità è pari al 44% ed è presente sempre un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità. Si tiene presente che dal 01.12.2011 viene versata un quarto di rendita d'invalidità con un grado del 45% . (…)” Tali calcoli sono corretti e possono essere fatti propri dal TCA. 2.14. Litigioso infine è il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso dall’Ufficio AI contestualmente alla pronuncia impugnata. Secondo l’Ufficio AI il caso non presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento di un legale non appariva indispensabile. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200). Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504). Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504). La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist . , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“E ine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). L a necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017). Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008). Nella presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore era (eccezionalmente) data anche in ambito amministrativo, poiché si trattava di una vertenza, iniziata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2011 (doc. AI 36), sfociata nella precedente decisione del 28 ottobre 2013, poi annullata da questo TCA, e, quindi in nuovi complessi accertamenti medici ed economici e conseguenti relative conclusioni diverse per quanto concerne diversi periodi (sull’arco di 5 diversi anni, dal 2011 al 2016). Per la decisione contestata vi erano da apprezzare non solo le conclusioni della perizia SAM, ma anche la correttezza dei vari complessi calcoli del grado di invalidità per la quota parte salariata (coinvolgenti aspetti complessi come l’applicazione di salari statistici differenti nel corso degli anni, l’esame del gap salariale così come l’eventualità di procedere ad altre deduzioni sul salario teorico statistico) così come per la parte casalinga, la quale è stata oggetto di ben 4 inchieste domiciliari (l’ultima delle quali esperita proprio a seguito delle osservazioni proposte dalla legale dell’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione del 29 febbraio 2016, doc. AI 150, 156). Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale. Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Ufficio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue. Le osservazioni inoltrate il 13 aprile 2016 al progetto di decisione del 29 febbraio 2016 non apparivano di primo acchito privo di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova valutazione al domicilio eseguita il 2 maggio 2016 (doc. AI 156). Inoltre, come si vedrà al prossimo considerando, l’insorgente è da ritenere indigente. Ne consegue che gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci sull’importo spettante all’assicurata (DTF 131 V 153). 2.15. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi fr. 500.-- alla ricorrente. La ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, separata e madre di una figlia minorenne convivente nella stessa economia domestica (nata nel 2000 che segue un apprendistato), ha come uniche entrate, oltre agli alimenti versati dal marito separato (fr. 1'100), fr. 528.-- del (quarto) di rendita AI (inclusa la rendita AI per figli) e fr. 883.- di prestazione complementare PC (doc. V e Vbis). In queste circostanze, in particolare essendo l’assicurata al beneficio di PC, il requisito dell’indigenza è dato. L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.78
FC/sc
Lugano
18 maggio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione dell11 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
consideratoin diritto
Daltra parte, non può essere seguita la ricorrente nemmeno laddove pretende che per la valutazione del GAP salariale si faccia riferimento al medesimo reddito di riferimento applicato come base per la definizione del reddito ipotetico da invalida. Mentre infatti in sede di valutazione di GAP si tratta di inserire un correttivo, a favore dellassicurato, a situazioni in cui egli, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentato, procedendo quindi a un parallelismo dei due redditi di paragone, nella definizione del reddito ipotetico da invalido occorre stabilire il reddito (ipotetico) che egli potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro. Si tratta dunque di una professione di principio diversa da quella esercitata prima dellinsorgenza dellinabilità lavorativa, per la quale segnatamente nel caso che ci occupa - lassicurata è in effetti stata giudicata completamente inabile al lavoro.
Daltro canto lamministrazione ha con pertinenza fatto osservare che le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, così come la riduzione del rendimento, sono già state considerate nellinabilità lavorativa determinata in ambito medico - teorico (che ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa considerevole).
Ciò è stato sottolineato dallAlta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta lentità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (sulla possibilità di riduzioni ulteriori nel caso di riduzione di rendimento cfr. 8C_20/2012 del 4 aprile 2012).
Nella sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"( )
3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemässBGE 126 V 75vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.
10
20
METODO MISTO:
Periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 53% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 68.84% 36.48%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI53%
Periodo dal 01 .01 .2012 al 31.12.2012
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 55% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 71.9% 38.1%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI55%
Periodo dal 01 .01 .2013 al 06.05.2013
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 46% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 35.5% 16.68%
Grado AI46%
Periodo dal 07 .05 .2013 al 30.06.2015
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 49% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 42.5% 19.97%
Grado AI49%
Periodo dal 01 .07 .2015 al 31.03.2016
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 42% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 27% 12.69%
Grado AI42%
Periodo dal 01 .04 .2016 in avanti
Ponderando quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 44% come rappresentato nello specchietto a margine:
Attività Limitazione Grado dinv. parziale
Salariata 53% impedimento 55.04% 29.17%
Casalinga 47% impedimento 31% 14.57%
Grado AI44%( )
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti