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32.2016.77

Interruzione prima formazione professionale

Ticino · 2017-07-17 · Italiano TI
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Interruzione prima formazione professionale

Erwägungen (24 Absätze)

E. 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.

E. 2.0 p.ti.

, pertanto lei

non soddisfa nessuna delle condizioni

indispensabili

- media minima: 4.0, massimo un punto negativo - previsti

dall'Ordinanza IC (art. 17).

(…) verrà segnalata alla DFP (…) per il passaggio al profilo B.

"

(pag. 430 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice)

Il 5 febbraio 2016 si quindi

è tenuto un incontro alla FTIA tra l'assicurata (e i suoi genitori) e la

responsabile della formazione, __________, la consulente AI, __________ e il  consulente

IP, __________. Al riguardo, in un'annotazione per l'incarto di medesima data

redatta dal citato consulente IP, si evince quanto segue:

"

Prima parte del colloquio si spiegano

ai genitori le difficoltà di RI 1 e l'intenzione di voler interrompere la

formazione al fine di fare un accertamento. Lo scopo di quest'ultimo è quello

di valutare e individuare le vere competenze della ragazza e allo stesso tempo

capire quali sono i suoi limiti. I genitori non sostengono questo progetto, non

capiscono perché la figlia non possa passare semplicemente al livello B come

proposto dalla scuola. Spieghiamo che se RI 1 dovesse passare al livello B

dovrebbe fare di ICA a giugno 2016, materia molto più approfondita al livello B

e che la ragazza andrebbe ad avere un insuccesso sicuro. Si spiegano anche le

difficoltà di apprendimento di RI 1, ma i genitori insistono sul passaggio al B

(…). __________ aggiunge elementi al fine di fare capire le difficoltà dell'A.

spiegando che se non le si spiega ogni volta cosa fare la ragazza non lo sa

fare. RI 1 fa fatica. (…) spiega (…) che ogni giorno bisogna spiegare le stesse

cose alla figlia e che non integra, non ricorda. Vorremmo tutti individuare le

risorse di RI 1 al fine di vederla gratificata (…) e questo può essere fatto

solo tramite un accertamento. Viene anche spiegato che il DL di RI 1 é la FTIA

ma che senza il nostro accordo il contratto di tirocinio dovrà essere sciolto.

Propongono di pagare la retta della FTIA, chiariamo che ciò non è possibile

".

(pag. 420 incarto AI).

L'8 febbraio 2016 il consulente IP ha comunicato alla FTIA, mediante uno

scritto inviato per conoscenza anche a RA 1, che, in considerazione della

bocciatura dell'assicurata al primo semestre del secondo anno di apprendistato

d'impiegata di commercio (AFC livello esteso) e il numero elevato di

insufficienze, non veniva ritenuto indicato un passaggio al livello B (Base) a

pochi mesi dall'esame finale ICA, motivo per il quale si interrompeva il

provvedimento di prima formazione professionale e si proponeva di effettuare un

accertamento, sempre alla FTIA, al fine di individuare le competenze e risorse

dell'assicurata per meglio definire un nuovo progetto professionale più

adeguato ai suoi bisogni e capacità (pag. 416 incarto AI). Il contratto di

tirocinio è stato sciolto il 7 marzo 2016 con effetto al 22 febbraio 2016 (pag.

422 incarto AI).

Il 25 marzo 2016 la responsabile formatrice della FTIA, __________, ha

allestito il terzo rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata,

rilevando in particolare quanto segue:

"5.

Osservazione dei formatori professionali:

(…) è riuscita a completare la

terza esercitazione delle valutazioni pratiche previste nel primo anno in

dicembre. La qualità finale del lavoro e le difficoltà nel gestire

autonomamente la parte di approfondimento del tema, hanno comportato una

valutazione negativa, con nota insufficiente. Una grossa parte delle ore

produttive sono state dedicate al riordino del materiale, della documentazione

e nel definire un metodo che poteva portarla da (recte: ad) un maggiore ordine

e organizzazione. (…) ha partecipato attivamente allo sviluppo del sistema di

classificazione, ma senza l'aiuto del formatore non è stata in grado di

renderlo operativo e a mantenerlo funzionale nel tempo. Ad oggi le valutazioni

professionali previste per il secondo anno, sono state programmate, ma non

hanno ancora potuto essere esercitate, per mancanza di tempo. Gli obbiettivi

(recte: obiettivi) professionali previsti al primo anno non sono ancora stati

raggiunti tutti, malgrado l'impegno e la buona volontà (…).

6. Altre eventuali osservazione

del datore di lavoro o dell'istituto:

(…)

Gli obiettivi pratici previsti

nel Iº semestre del llº anno non sono stati raggiunti perché non è stato

possibile avviare le attività pratiche che avrebbero portato all'acquisizione

degli obiettivi. Questo perché si è dovuto innanzitutto lavorare nel cercare di

recuperare quelli non raggiunti nel primo anno. Il ritmo di lavoro è, per le

difficoltà fisiche della ragazza, ovviamente lento. Inoltre le capacità

organizzative deficitarie, le difficoltà di comprensione delle consegne, la

mancanza di autonomia nella gestione del materiale e la facilità nel

dimenticare gli impegni da portare a termine, impongono dei tempi esecutivi che

non si adattano al percorso formativo scelto, che prevede di anno in anno l'esecuzione

di diverse valutazioni legate ad altrettante attività pratiche. Il tempo per

svolgere la pratica è stato inoltre "sacrificato" per le lezioni e

esercitazioni di sostegno scolastico. (…).

Le difficoltà evidenziate nel Iº semestre del primo anno si sono riconfermate e

avendo già beneficiato del bonus di passaggio, non ha potuto proseguire il

percorso formativo come impiegata di commercio profilo esteso, non avendo

raggiunto la media della sufficienza e avendo più note insufficienti. (…) è

importante riflettere sulle difficoltà che la ragazza riscontra a scuola e

durante il sostegno. Raramente è in grado di riportare correttamente le

consegne e il materiale che vengono dati a scuola. Il docente di sostegno deve

quindi ricostruire il tutto e questo consultando o i compagni o i docenti di

scuola. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate nell'area di ICA

(informazione, comunicazione e amministrazione). Fatica a ricordare le regole e

le funzioni base per l'impaginazione delle lettere, a seguire il programma

scolastico (consegne e contenuti). Inoltre, se non si esercita con costanza e

regolarità dimentica. Ha tempi di apprendimento mediamente lunghi, che non le

permettono di stare al passo con il programma, consolidando quanto viene fatto.

Anche in contabilità emergono importanti lacune. (…) le lacune sul programma

del primo anno la penalizzano nel costruire le competenze richieste nel Il

anno.

In generale le difficoltà che emergono un po' in tutte le materie, derivano

dalla sua difficoltà di andare in profondità, di articolare in modo completo un

pensiero e trascriverlo compitamente, dalla confusione concettuale e dalla

mancanza di padronanza della terminologia richiesta. Non avendo superato il

semestre scolastico, (…) restava la possibilità di passare al profilo base di

impiegata di commercio (…) o di intraprendere un altro percorso formativo. Per

gli elementi sopra esposti, in particolar modo per quelli collegati all'area di

ICA che nel profilo base diventa l'area più importante (grossa differenza rispetto

al profilo esteso) e che prevede a giugno 20l6 l'esarne per l'ottenimento

dell'Attestato federale di capacità, non riteniamo, in questo momento, che la

signora RI 1 possa passare con successo al profilo base. Riprendendo poi le

difficoltà generali descritte sia per la parte pratica, sia nelle difficoltà

generali emerse nell'apprendimento di quasi tutte le materie scolastiche,

riteniamo doveroso un accertamento professionale delle reali potenzialità e

limiti della ragazza, al fine di trovare un indirizzo professionale adeguato.

Proponiamo quindi di interrompere il percorso di apprendistato e di procedere

con un accertamento delle competenze

.”

(pag. 426-428 incarto AI)

2.8   Davanti al TCA è emerso che il

16 giugno 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre e al

2° semestre dell'anno scolastico 2015-2016 (impiegata di commercio, profilo

Base) con una media complessiva delle note di rispettivamente

E. 2.6 Tanto più che anche questi

aspetti non sono stati neppure contestati dall'amministrazione.

Il TCA non ignora che il fatto che il 7 marzo 2017 la responsabile di

formazione della __________ di __________, __________, in merito ai lavori che

fanno parte dell'attività, ha informato l'UAI che l'assicurata può

"sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) immettere le fatture,

"raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) rispondere al telefono e

"talvolta" (6-33% o fino 1/2 a ca. h) gestire gli incarichi e i

mandati da parte del datore di lavoro. Dal profilo fisico, la formatrice ha

osservato, che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h)

stare seduta rispettivamente "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h)

camminare, stare in piedi e sollevare o portare pesi (leggeri 0-10 kg; medi

10-25 kg; pesanti > 25 kg).  Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato,

che le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità "rilevante"

per "concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza",

"precisione" e "capacità percettiva". __________ ha inoltre

puntualizzato che "

la dipendente lavora

tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita.

Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già

pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere

sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di

dati nella banca dati è il lavoro migliore.

" __________ ha pure

specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo

pieno: 8 ore giornaliere, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo

rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.-

mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465).

D'altra parte, secondo questa Corte, a fronte delle capacità e della

determinazione che ha dimostrato l'assicurata raggiungendo l'obiettivo che si

era prefissato (AFC), entro il termine di tre anni (nonostante le significative

problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno

imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base"),

tenuto conto anche delle valutazioni ricevute con la pagella e con l'AFC

riportate al consid. 2.8, come pure del fatto che notoriamente il rendimento

dei giovani apprendisti è generalmente inferiore al 100%, ritiene che

l'assicurata sarà in grado, con anche una maggiore esperienza di lavoro e con

la motivazione sinora dimostrata, di raggiungere un buon livello di rendimento,

quale impiegata di commercio, compatibilmente con le limitazioni derivante dal

danno alla salute (che, val qui la pena rilevare, l'accompagnerebbero, in ogni

caso, anche al di fuori dell'ambito commerciale per il quale si è

formata).

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA ritiene

che l'assicurata ha diritto alla formazione intrapresa -

semplice,

appropriata, necessaria - che persegue altresì un obiettivo professionale "adeguato"

ai suoi limiti fisici e cognitivi.

2.10.   In esito alle considerazioni

che precedono questo Tribunale deve concludere che, a torto, l'UAI, con

decisione del 22 giugno 2016 (pag. 448 e 452), preavvisata con progetto di decisione

del 21 marzo 2016 (pag. 424 e 425), ha interrotto con effetto immediato le

prestazioni concesse all'insorgente tramite la comunicazione del 6 giugno 2014

con cui aveva rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale (pag.

339-340 incarto AI), senza emettere la garanzia per la formazione - quale

impiegata di commercio, profilo "base" - intrapresa dalla ricorrente.

In simili condizioni, questa Corte non può quindi che riformare la decisione

del 22 giugno 2016, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale

per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo

"base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la

richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse

(segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino

al 30 giugno 2017 è accolta.

Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione affinchè si

determini in merito all'importo dovuto alla ricorrente a titolo di rifusione

delle spese supplettive effettivamente sostenute, direttamente connesse alla

formazione di impiegata di commercio "profilo base" e computabili nel

calcolo, se del caso dopo aver consultato il suo patrocinatore in merito.

2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

All’insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 2’800.-

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

E. 3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.

E. 3.0 Informazione, comunicazione, amministrazione II

E. 3.1 Prima formazione professionale (art. 16 cpv. 1 LAI)

E. 3.1.1 Diritto 3011    Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che

- non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

- a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30 per cento dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

- a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.

E. 3.1.2 Generi di formazione 3012   La prima formazione professionale comprende:

- lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l’articolo 17 LFPr (formazione professionale con AFC, certificato federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto cantonale [modello utilizzabile al più tardi fino al 2016]);

- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460). (…)

4. Durata della formazione

E. 3.5 Economia e società I

E. 3.8 e segnatamente: Condotta                                                                   5.5 Applicazione                                                              5.0 Informazione, comunicazione e amministrazione     3.5 Trattamento testi                                                        3.5 Informatica                                                                3.5 Economia e società                                                  3.5 Contabilità                                                                 3.0 Economia aziendale                                                   3.5 Diritto e Civica                                                           4.5 Lingua standard: italiano                                          4.5 Lingua straniera: tedesco 4.5 Lingua straniera: inglese                                          3.5 Altro Educazione fisica                                                      Dispensato Approfondire e collegare Approfondire e collegare 1                                                3.5 Approfondire e collegare 2 Approfondire e collegare 3 (pag. 429 incarto AI). Il 29 gennaio 2016 il direttore del Centro professionale commerciale di __________ ha informato l'insorgente che: " al termine del terzo semeste di frequenza (…) ha ottenuto note che non soddisfano i requisiti minimi posti dall'Ordinanza IC del 26 settembre 2011. La media generale delle aree disciplinari è 3.8; tre aree sono insufficienti (ICA, Economia & Società e Inglese) e la somma delle differenze (scarto totale delle note insufficienti) per arrivare al 4.0 è di

E. 4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC ()".

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22giugno 2016- quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

E. 4.0 Proposta della Commissione d'esame

Ottiene l'Attestato federale di capacità (AFC).

(Doc. XXXII).

Il 27 giugno 2017 (doc. XXX

1-7), il direttore del CPC ha osservato, tra l'altro, che l'assicurata "

ha

avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato

nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi

passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia,

ha incontrato difficoltà. Come si può vedere dal Certificato delle note

(allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine

giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area

che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (…) nell'esame

ha ottenuto la nota "3.0". (…). Segnalo che tutti i risultati delle

procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale

d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla

Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di

raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella

parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e

nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di

concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito

dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media

insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del

4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è

visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (…)

".

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22

giugno 2016

- quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366 consid. 1b).

Secondo questa Corte, tutta la documentazione

appena riassunta e successiva al 22 giugno 2016 [ovvero le annotazioni del 23

agosto e del 21 ottobre 2016 del capo servizio integrazione dell'UAI, __________,

le valutazioni di profitto del 7 novembre 2016 e le pagelle del 27 gennaio e

del 21 giugno 2017 come pure

il certificato delle note (AFC) del 28

giugno 2017 e lo scritto del 27 giugno 2017 del direttore del

CPC di __________ come anche le valutazioni del

29 settembre e del

25 ottobre 2016 e del 7 marzo 2017 delle responsabili

di formazione della __________ di __________, __________ e __________]

va presa in considerazione, in quanto fa

riferimento anche a dati soggettivi ed oggettivi antecedenti al provvedimento

contestato. Tanto più che l'amministrazione non ha sollevato alcuna obiezione

al riguardo nei propri allegati.

2.9.   Ora, da quanto precede (cfr.

consid. 2.7), risulta effettivamente che la prima formazione intrapresa

dall'assicurata - quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) - non era

adeguata, a causa delle limitazioni fisiche e cognitive che presentava. Ciò che

è giustamente rimasto incontestato dalle parti in causa.

Stante quanto esposto al consid. 2.8, il TCA ritiene per contro che il

passaggio dell'insorgente, nell'ambito della formazione di impiegata di

commercio, dal profilo "esteso" a quello "base", era invece

adeguato alle limitazioni fisiche e cognitive dell'assicura-ta.

Tant'è che la formazione triennale iniziata con l'anno scolastico 2014-2015 (nonostante

le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso

e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello

"base") è stata terminata (pur incontrando qualche difficoltà "

di

percorso

",

in casu

nell'area ICA, fatto questo tutt'altro che

inconsueto per la maggior parte degli studenti) entro tre anni dall'inizio con

l'anno scolastico 2016-2017 e che, al termine degli esami finali del terzo

anno, ha conseguito l'Attestato federale di capacità (AFC).

Il TCA non ignora che il direttore del CPC ha "

presentato alla

Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di

raggiungere

la sufficienza e quindi l'AFC

", visto che nella

parte aziendale aveva ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame

scritto), e che la Commissione ha "

migliorato l'esito dell'esame orale

"

- per raggiungere la media del 4 e riportare una sola insufficienza (3.5 in ICA

II) - e "

Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è

stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC

" (cfr. scritto del 27

giugno 2017 del direttore del CPC: doc. XXX).

D'altra parte la Commissione ha chiaramente fatto una valutazione globale delle

circostanze ed ha evidentemente ritenuto che fossero dati gli estremi per il

rilascio dell'AFC all'assicurata. Del resto, la pagella relativa al 1° semestre

e al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 riportava delle medie complessive

(4.5 e 4.7) tutto sommato discrete (doc. XXX 1).

Il medesimo direttore del CPC ha d'altronde osservato che la Commissione ha

concesso sostanzialmente "

un piccolo aiuto

", com'è in sua

facoltà (doc. XXX).

In siffatte circostanze non può essere condivisa l'argomenta-zione

dell'amministrazione, esposta nello scritto dell'11 luglio 2017, secondo la

quale il fatto che senza l'aiuto della Commissione d'esame la ricorrente non

avrebbe ottenuto l'AFC, così come peraltro confermato dallo stesso direttore del

CPC nello scritto del 27 giugno 2017, comproverebbe l'inidoneità del progetto

formativo seguito dall'insorgente (doc. XXXIII).

Anche il fatto che l'insufficienza riportata dall'assicurata sia nell'area ICA

non consente di giungere ad una diversa conclusione. Determinante ai fini del

giudizio è difatti l'ottenimento da parte dell'assicurata dell'AFC. Tanto più,

lo si ribadisce, che è stata in grado di conseguirlo regolarmente al termine di

una formazione triennale, nonostante le significative problematiche che ha

incontrato sul proprio percorso e che le hanno imposto il passaggio dal livello

"esteso" a quello "base".

D'altra parte, giova pure ribadire, che è usuale per la maggior parte degli

studenti incontrare qualche difficoltà "

di percorso

" in (almeno)

una materia per la quale non si è particolarmente portati. Tant'è che il nostro

ordinamento scolastico prevede la promozione, anche con una materia

insufficiente, purchè la media di tutte le altre risulti sufficiente.

In simili circostanze è quindi ininfluente ai fini del giudizio il fatto che

l'assicurata abbia incontrato delle difficoltà nella materia ICA (peraltro

evidenziate già

il 13 agosto 2015 dai

responsabili della formazione della ricorrente alla FTIA

), essendo

l'unica nella quale ha riportato un'insufficienza ed avendo, nonostante ciò,

conseguito l'AFC. Da notare che, nello scritto del 21 novembre 2016, il

patrocinatore dell'assicurata ha pure puntualizzato che la sua assistita ha

conseguito i risultati scolastici nell'anno 2016/2017 senza un sostegno

pedagogico (doc. XIV, pag. 3).

Del resto, va pure sottolineato, che l'assicurata ha dimostrato di essere oggettivamente

e soggettivamente in grado di assolvere con successo il profilo

"base" della formazione di impiegata di commercio, che si è rivelato confacente

alle sue attitudini e con una prospettiva di sufficiente valorizzazione

economica, è adeguato all'invalidità e alle sue capacità, e persegue in maniera

semplice e mirata la sua integrazione nel mondo del lavoro.

La formazione in questione - oltre a essere

appropriata, semplice ed adeguata (e non costituendo di tutta evidenza il

miglior

provvedimento possibile secondo le circostanze

)

per

i motivi già ampiamenti esposti in precedenza - risulta essere di prim'acchito

pure "necessaria" ai sensi della giurisprudenza citata al consid.

E. 4.1 segnatamente: 1°semestre 2°semestre Condotta                                                                   5.5               5.0 Applicazione                                                              5.0               5.0 Informazione, comunicazione e amministrazione     3.5               3.5 Trattamento testi                                                        3.5               3.0 Informatica                                                                3.5               3.5 Economia e società                                                  3.5               4.5 Contabilità                                                                 3.0               4.0 Economia aziendale                                                   3.5               4.5 Economia politica                                                                         4.5 Diritto e Civica                                                                              4.5 Lingua standard: italiano                                          4.5               4.5 Lingua straniera: tedesco 4.5                                            4.0 Approfondire e collegare                                                             4.0 Approfondire e collegare 1                                                3.5 Approfondire e collegare 2                                                                        4.5 Approfondire e collegare 3                                                                        4.0 Altro Educazione fisica                                                      Dispensato (Doc. A2). Nell'annotazione per l'incarto del 23 agosto 2016, il capo servizio integrazione, __________, dopo aver riportato i risultati della valutazione cognitiva e del rapporto finale del medico SMR ed aver ripercorso il periodo intercorrente tra l'inizio e l'interruzione della prima formazione in questione, ha osservato quanto segue: " Dal punto di vista della legge della formazione, avrebbe la possibilità di passare al secondo semestre del secondo anno del profilo base. Si ricorda che il profilo base, alla fine del secondo anno, prevede già un esame finale di ICA, che andrà sulla pagella di fine formazione, che è più approfondito rispetto al profilo esteso, dove ha ottenuto una nota insufficiente nel primo semestre. Al di la del fatto che RI 1 non ha alcuna chance di passare quell'esame (e così è poi stato), si è giunti al punto dove una valutazione globale era da ritenersi indispensabile. In tutto questo periodo, si è osservata un'A. sempre più stanca, che malgrado gli innumerevoli sforzi profusi si è dovuta confrontare con note quasi sempre insufficienti. Per (…) rientrare nei parametri Al di riconoscimento di prima formazione (semplice e adeguata), si è dunque proposto di non sostenere il passaggio al profilo base ma un accertamento sulle reali capacità e competenze della ragazza, con I'obiettivo di stabilire nella realtà quale profilo formativo è realmente esigibile da RI 1, senza dimenticare che giornalmente al domicilio ha 4 ore tra terapie e aiuto nell'accudimento quotidiano. Malgrado la diffida (…) ha proseguito la formazione nella classe del profilo base, e (…) hanno trovato un datore di lavoro per portare a termine l'anno. (…) ha passato l'anno scolastico, ma che ha bocciato l'esame ICA. Ciò non modifica la necessità da parte dell'Al di una valutazione approfondita della situazione prima di riconoscere ulteriori passi verso una prima formazione. Malgrado non si mettano in dubbio le buone intenzioni della famiglia per dare un futuro "migliore" a RI 1, il metodo è assolutamente discutibile e il risultato a mio avviso è controproducente e contrario all'interesse stesso di RI 1, spingendola allo stremo dal punto di vista formativo per ottenere risultati che secondo le valutazioni mediche non è possibile che possa raggiungere. l genitori non vedono i limiti di RI 1. Purtroppo questo negli anni è stato supportato dal fatto che è stata spesso a mio avvso premiata con note scolastiche generose, perché tutti vedono l'impegno e RI 1 riesce a farsi voler bene da tutti. Questo però non facilita il discorso con i genitori rispetto al confronto di realtà. Come ufficio Al, non possiamo continuare a sostenere un percorso rivelatosi chiaramente inadeguato, e siamo tenuti a riconoscere una prima formazione professionale semplice ed adeguata, che sia esigibile e rispettosa delle limitazioni mediche. Si ribadisce che a questo proposito, si reputa necessario un accertamento professionale specifico per poter definire il riconoscimento di una prima formazione adeguata " (doc. IV 1). Il 31 maggio 2016 la formatrice della __________ di __________, __________, ha assegnato una nota complessiva di 4.25, arrotondato a 4.5 (diagramma di flusso: 4; breve rapporto e allegati: 4; documentazione 4.25; presentazione: 4.75), alla valutazione pratica (modulo UP: registrare fatture per un cliente; doc. 9) Il 29 settembre 2016 la responsabile di formazione della __________ di __________o, __________, ha osservato che l'insorgente, apprendista del terzo anno del CPC di __________, " nel lavoro si comporta, potrei quasi dire, come un'impiegata modello, in quanto ascolta bene, fa domande quando non comprende, esegue i suoi lavori autonomamente e quando ha delle difficoltà si rivolge ai suoi colleghi per aiuto. Per quanto possa dire, dato che sono solamente circa 3 settimane che lavora presso la nostra azienda, è che sia in grado di eseguire il lavoro insegnatole finora, come registrazione di fatture fornitori, note di credito fornitori, registrazioni creditori, registrazioni contabili mensili di tenuta cassa, allestimento di rapporti di lavoro, allestimento di bollettini di consegna, allestimento di offerta (tutto questo nel nostro programma gestionale Planet della ditta Progel), inoltre si può occupare (al momento sotto sorveglianza) dello scambio via e-mail di comunicazioni quali; ordini a fornitori, domande a fornitori per offerte o materiale, invio di offerte via mail ai nostri clienti, ecc. Dopo poche settimane di lavoro considero RI 1 (come ho fatto dal primo giorno) una persona come tutte le altre con solamente il suo piccolo handicap di essere forse un pochino più lenta nel lavoro manuale mentre nel parlare, nell'ultima settimana è migliorata moltissimo ". (doc. 3). Nell'annotazione per l'incarto del 21 ottobre 2016, il capo servizio integrazione, __________, ha sottolineato che " le difficoltà principali dell'A. rispetto alla formazione intrapresa non sono quelle fisiche bensì cognitive (vedi valutazione QI già citata). (…). Si rimane con la convinzione che la formazione in corso non è adeguata alle possibilità (cognitive) della ragazza, che viene sottoposta ad un eccessivo sforzo " (doc. X 1). Il 25 ottobre 2016 la responsabile di formazione della __________ di __________, __________, nel rapporto di formazione (situazione di lavoro e di apprendimento 3; gestire lettere e pacchi in entrata e in uscita; gestire fatture in entrata e in uscita), nella valutazione delle competenze professionali ha assegnato la nota 4 in "gestire fatture in entrata e in uscita" e la nota 4.5 in "gestire lettere e pacchi", rendendo attenta l'apprendista sulla necessità di maggiore concentrazione, precisione e dettagli mentre nella valutazione della competenza metodologia ha assegnato al nota 4.5 all'efficienza e sistematicità nel lavoro, osservando in particolare " il modo di procedere è sistematico e organizzato. L'autocontrollo è stato messo in pratica efficacemente. (…). Il lavoro è organizzato ed eseguito con efficienza, sistematicità e metodicità impiegando i mezzi d'ausilio più idonei (…). Si osserva un miglioramento costante sotto il profilo del lavoro, dell'apprendimento, delle azioni, delle prestazioni e del comportamento (…). Da quando lavora presso di noi ad oggi ogni giorno è un miglioramento " (doc. 10). Il 7 novembre 2016 l'insorgente ha ricevuto la valutazione del profitto conseguiti a metà del primo semestre dell'anno 2016/2017 dal CPC di __________, dalla quale emergono i seguenti risultati: sufficiente in " contabilità ", discreto in " diritto e civica ", " lingua standard: italiano " e " lingua straniera: tedesco " e, da ultimo, buono in " economia aziendale " e in " economia politica " (Doc. B 8). Il 27 gennaio 2017 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo Base) con una media complessiva delle note di

E. 4.2 Casi speciali 3021    In casi eccezionali può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della formazione più lunga. Ad esempio quando:

- a causa dell’invalidità un assicurato necessita di più tempo di una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;

- grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da una formazione con certificato federale di formazione pra-tica [CFP] a una con attestato federale di capacità [AFC]).

5. Entità delle prestazioni

E. 4.3 Informazione, comunicazione, amministrazione I

E. 4.5 Note dei luoghi di formazione

E. 4.6 e

segnatamente:

Condotta                                                                   6

Applicazione                                                              5.5

Informazione, comunicazione e amministrazione     4.5

Trattamento

testi                                                        4.0

Informatica                                                                4.5

Economia e società                                                  4.0

Contabilità                                                                 2.5

Economia

aziendale                                                   5.0

Diritto

e Civica                                                           4.0

Lingua

standard: italiano                                          5.0

Lingua

straniera: tedesco 5.0

Lingua

straniera: inglese                                          5.0

Altro

Educazione

fisica                                                      Dispensato

(pag. 404 incarto AI).

Il 13 agosto 2015 la responsabile formatrice, __________, e il formatore

professionale, __________, della FTIA, hanno allestito il secondo rapporto

sull'andamento della formazione dell'assicurata, rilevando in particolare

quanto segue:

"

5.

Osservazione dei formatori professionali:

(…) si è adattata subito alle

regole aziendali e si è integrata bene con colleghi e superiori. Nella prima

parte del secondo semestre si è data priorità alla parte scolastica e ad una

delle tre valutazioni professionali pratiche previste per il primo anno

d'apprendistato. ll bilancio di questo periodo conferma le osservazioni emerse

nel primo semestre, in particolare le difficoltà nella pianificazione e

organizzazione del proprio lavoro e nella lentezza generale della ragazza. (…)

6. Altre eventuali osservazione

del datore di lavoro o dell'istituto:

(…)

Da sottolineare la sua

dedizione e volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Fra tante

difficoltà, una su tutte ha reso difficile capire come deve essere aiutata e

quali sono le sue risorse e i suoi limiti: la signora RI 1 ha sempre lottato

per svolgere tutto quanto richiesto nei tempi e nelle modalità che ci si

aspetta da qualunque altro apprendista senza nessun tipo di andicap. (…). ln

generale possiamo dire che è riuscita non solo a superare l'anno scolastico, ma

anche a migliorare la media delle note scolastiche. Nella pratica le

valutazioni eseguite ad oggi non danno una media sufficiente; inoltre, vista la

sua lentezza esecutiva e la necessità di poter svolgere delle ore di sostegno

durante le ore di pratica, ha raggiunto circa la metà degli obiettivi

professionali richiesti nel Iº anno di tirocinio. La signora RI 1 ha dimostrato

di lavorare con grande impegno e di saper seguire indicazioni precise e

strutturate al fine di svolgere un'attività pratica. Avendo superato l'anno

scolastico, diventa difficile motivare un cambio di formazione, ma riteniamo

che le difficoltà emerse e i limiti osservati, che secondo noi devono essere

considerati come "non superabili", devono essere tenuti in debita

considerazione. II percorso professionale scelto richiede buone competenze in

contabilità, che la signora RI 1 non ha acquisito, e nell'area di ICA

(informazione/comunicazione/ amministrazione) che, malgrado la sufficienza

raggiunta, emergono grosse difficoltà nella messa in pratica delle nozioni

teoriche (la sufficienza è stata raggiunta grazie ai test dove era richiesto

uno studio puramente mnemonico). Il percorso richiede pure buone competenze

linguistiche (Italiano, Inglese e Tedesco) che la signora RI 1 ha dimostrato di

avere. E' stato grazie alle buone note ottenute in queste materie che ha

raggiunto la media sufficiente per il passaggio. Se si decide di proseguire,

iniziando il II anno di apprendistato di impiegata di commercio profilo esteso,

deve essere pianificato un progetto strutturato che richiede: tempi esecutivi

più lunghi (sia a scuola, sia nella pratica); un sostegno scolastico sia per le

difficoltà di acquisizione dei contenuti/strumenti in alcune materie

(contabilità, ICA e diritto), sia per organizzare e strutturare I'apprendimento

(completamento appunti, tenuta del materiale, strutturazione dello studio);

studio ed esercitazione a casa. Sottolineiamo che la signora RI 1, per

proseguire in questo percorso, non può più permettersi di avere una media delle

note scolastiche semestrali insufficiente, in quanto il bonus di passaggio è

stato già utilizzato (passaggio dal Iº semestre al IIº); se dovesse capitare significherebbe

passare al profilo base. Le riserve sopra esposte si ripresenterebbero anche in

questo contesto: la contabilità richiederebbe un approfondimento meno oneroso,

ma il livello nelle materie dell'area di ICA (sia scolastico, sia per gli

esami) è nettamente superiore rispetto al profilo esteso. Vi chiediamo quindi

di finanziare: 7 ore di sostegno settimanali (invece delle attuali 5) che

saranno così ripartite: 2 ore di sostegno generale (materie economiche), 2 ore

di contabilità, 2 ore di ICA e 1 ora per le lingue".

(pag. 401-403 incarto AI)

A fronte delle difficoltà

incontrate dall'assicurata, la consulente AI, __________

, nella proposta

professionale del 17 agosto 2015, ha richiesto

ulteriori 2h/settimana di

sostegno scolastico fino a fine febbraio (circa primo semestre), per un totale

di 7h/settimana, osservando segnatamente quanto segue: "

A seguito delle valutazioni e delle difficolta

dell'A., si ritiene che questa possa essere l'unica possibilità di riuscire a

proseguire la formazione scelta. Malgrado i dubbi sull'idoneità, permane il

fatto che l'A. ha superato il primo anno di formazione e che non vi siano gli

estremi per interrompere quanto intrapreso. Permane il fatto che qualora l'A.

bocciasse, non vi sarebbe la possibilità di ripetere ma andrebbe a quel punto

fatta una valutazione completa delle competenze

" (pag. 405-407

incarto AI).

Il 26 agosto 2015 l'UAI ha rilasciato, a complemento della comunicazione del 6

agosto 2014, la garanzia per il sostegno scolastico, assumendo ulteriori 2 ore

di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI per il periodo 1

settembre 2015-29 febbraio 2016 (pag. 408-409 incarto AI).

Il 29 gennaio 2016 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre

dell'anno scolastico 2015-2016 con una media complessiva delle note di

E. 4.7 segnatamente: 1°semestre 2°semestre Condotta                                                                   5.5               5.5 Applicazione                                                              5.0               5.0 Economia e società                                                  4.5               5.0 Contabilità                                                                 4.0               4.5 Economia aziendale                                                                      5.0 Diritto e Civica                                                           4.5               3.5 Economia politica                                                                         6.0 Lingue Lingua standard: italiano                                          4.5               5.0 Lingua straniera: tedesco 4.5                                            4.0 Altro Lavoro autonomo (LA)                                                                  4.0 Educazione fisica                                                      Dispensato (Doc. XXXI). Il 28 giugno 2017 l'insorgente ha ricevuto il certificato delle note (AFC) con una media complessiva di

E. 5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.

E. 5.0 Lingua straniere: tedesco

E. 5.1 In generale 3022    Per determinare le spese suppletive dovute all’invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro). Se per raggiungere l’obiettivo della formazione nel mercato del lavoro primario è necessario l’intervento di un coach, l’ufficio le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito dall’AI. 3023   Per il diritto alle prestazioni dell’AI, le spese suppletive che l’assicurato deve sostenere a causa del danno alla salute devono essere rilevanti, pari almeno a 400 franchi all’anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua. 3024    Le spese di vitto a alloggio fuori domicilio, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se sono determinate dall’invalidità. Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori domicilio. 3025    Nella prima formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento di integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di formazione, ma non per l’obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456). (…)

E. 6 Spese computabili (art. 5 cpv. 4 e 5 e art. 5bis cpv. 3 OAI)

E. 6.1 In generale

3040    Sono ritenute computabili le

spese direttamente connesse al proseguimento dell’obiettivo professionale

adeguato e neces-sariamente determinate dall’attuazione semplice e adeguata

della formazione. (…)

"

2.4.   La lettera circolare AI n.

299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa dall'UFAS (come si vedrà meglio

in seguito al presente considerando), prevedeva quanto segue:

"

Avviamento

professionale AI/formazione pratica INSOS

L’avviamento professionale AI (compresa la formazione

pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti casi, al termine dei due anni

l’integrazione degli assicurati non raggiunge un livello che influisce

sull’ammontare della rendita. Per garantire un impiego più efficace dei mezzi

finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli assicurati dovranno

essere valutati periodicamente caso per caso.

Questo significa concretamente che l’avviamento professionale (compresa la

formazione pratica INSOS) sarà d’ora in poi concesso indistintamente per un

anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all’azienda

formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di

raggiungere una capacità al guadagno influente sull’ammontare della rendita, la

formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione

potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l’integrazione nel mercato del

lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno

ripercussioni sulla rendita.

Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti

d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese

supplementari per la prima formazione professionale dovute all’invalidità

sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l’assicurato

conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà

mantenuta anche in futuro.

La nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già

concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono

quindi né revocabili né modificabili.

"

Al riguardo il Tribunale

federale, in una recentissima sentenza (STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata

in DTF 142 V 523), sulla base di una perizia giuridica effettuata il 14

settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera circolare AI n. 299

emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della cifra marginale 3020

secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un secondo anno di formazione

dell'avviamento professionale AI si pretende che vi siano buone prospettive di

raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita o

che (anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita)

l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile (consid. 5).

In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che la risposta alla domanda se

debbano essere concesse prestazioni per un secondo anno di formazione dipende

dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni legali (misura necessaria,

appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario orario di almeno fr.

2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un secondo anno di

formazione non è necessario non deve essere ammesso alla leggera (consid. 6.5).

Preso atto della precitata

sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto immediato la lettera

circolare in questione e di modificare la marginale 3020 della Circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP).

2.5.   Nella

Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) del

1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2017 sono state modificate le marginali

no. 3004 (modifica: spostamento del disciplinamento degli stage di orientamento

ai N. 2003 segg.), 3012 (modifica: precisazione linguistica) e 3020 (modifica:

precisazione di contenuto e aggiunta della sentenza del TF del 23.11.2016, 9C_837/2015),

segnatamente come segue:

"

3004

Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini

1/17          professionali

si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003).

3012         La

prima formazione professionale comprende:

1/17          - lo svolgimento di una formazione professionale di

base giusta l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o

certificato federale di formazione pratica [CFP]);

- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola

di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di

una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di

un’università;

- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag.

460).

3020         In linea di principio vi deve essere un rapporto

1/17          ragionevole

fra la durata della formazione e il risultato                 economico del

provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le

formazioni

che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in

generale la durata ordinaria della formazione. La durata di una formazione è

disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di

formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti.

"

2.6.   Nella già citata STF

9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), l'Alta Corte ha

ribadito, al consid.

2.3, che: "

Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die

erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art.

E. 8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten

Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der

Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt

des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter

Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des

Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten

Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier

Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle

und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein

bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss

gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich

von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in

einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten

Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen

auch zumutbar sein (

BGE 132 V 215

E. 3.2.2 S. 221;

BGE 130 V 488

E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8

IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen

Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art.

1-27

bis

IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA

BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128

ff.)

"

(n.d.r.: solo il

corsivo è della redattrice)

.

Da ultimo, come rammenta il TF

nella sentenza

8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1,

la persona

assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo

scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le

circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una

reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci

un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura

reintegrativa (

DTF 124 V 108

consid. 2a pag. 110;

122 V 212

consid. 2c pag. 214 con

riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05

dell'8 novembre 2006).

2.7.   Nel caso di specie l'insorgente

è affetta dalla malattia congenita n. 390 dell'OIC, ossia da una paralisi

cerebrale congenita che le ha provocato una tetraparesi a predominanza

inferiore.

La ricorrente è stata messa al beneficio, da parte dell'UAI, oltre che di

provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita di cui è affetta,

anche di fiosioterapia, ergoterapia e ippoterapia come pure di un AGI di grado

elevato con supplemento per cure intensive di 4 ore. Ciò per aiutarla nelle

attività della vita quotidiana e nell'inserimento sociale.

Il 25 ottobre 2013 la ricorrente ha postulato, per il tramite dei suoi

genitori, il riconoscimento di provvedimenti professionali.

Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente il 2 febbraio, 16 febbraio e 2

marzo 2011, allorquando frequentava la prima media nella sede di __________ 2

ed era seguita per un'ora dalla docente di sostegno pedagogico, su richiesta di

quest'ultima, si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, al fine di poter

valutare quale fosse il tipo di intervento più adeguato da parte del Servizio

di Sostegno Pedagogico, dalla quale è emerso quanto segue:

"

Aspetti

relazionali e comportamentali

RI

1 appare una ragazzina gentile, timida ma socievole, e presenta un

comportamento adeguato durante tutta la valutazione. La relazione con

l'esaminatrice si instaura facilmente e la comunicazione risulta da subito

fluida e piacevole. Mostra una buona tolleranza alla frustrazione, è tenace

davanti alle difficoltà che incontra, rispetta le mie consegne alla lettera

mostrando di impegnarsi a fondo nei compiti che le presento. RI 1 è molto

attenta a non sbagliare, di conseguenza molto lenta; anche quando sollecitata a

velocizzare il lavoro, il suo ritmo rimane basso (QDF Velocità di elaborazione

= 62). Questa particolarità compromette i punteggi in alcuni subtests della

batteria che implicano la misurazione del tempo: pur risultando corretta nelle risposte,

queste sopraggiungono in un tempo superiore alla tolleranza del test

(Ragionamento aritmetico, Riordinamento di storie) .

(…)

Funzionamento cognitivo

RI 1 è molto attenta all'espressione verbale, ha un vocabolario ampio (Vocabolario=11)

e nell'esprimersi utilizza dei termini ricercati, non necessariamente di uso comune.

(…) Nell'ambito verbale si denotano tuttavia due prove che risultano sotto la

media: Ragionamento aritmetico (pp 5) e Comprensione (pp 7), in cui si tratta

di capire ed elaborare delle consegne piuttosto lunghe e complesse. La prima di

queste prove implica inoltre la capacità di tenere operanti degli stimoli di

tipo numerico attuando calcoli a livello mentale, mentre la seconda si

riferisce alle capacità di adattamento sociale. Il tipo di pensiero utilizzato

da RI 1 risulta essere nella maggior parte dei casi quello astratto, con delle

buone competenze a questo livello (Somiglianze = 11, Vocabolario). La strategia

di problem-solving, nei compiti di Storie figurate (pp 6) e Disegno con i cubi,

(…) è pianificata.

Le competenze di organizzazione percettiva e di elaborazione visuo-spaziale di RI

1 sono molto scarse. In particolare, nella prova di Disegno con i cubi (pp 4), nella

quale è implicata la flessibilità mentale e la rappresentazione spaziale, in Ricostruzione

degli oggetti (pp 1) in cui bisogna organizzare dei dati visivi in un insieme,

nell'analisi di stimoli visivi (Cifrario=1) e nella capacità di pianificazione

a livello visivo (Labirinti=2) RI 1 si trova particolarmente in difficoltà. La

memoria a breve termine nella sua componente uditiva risulta nella media

(Memoria di cifre=9); (…). La componente visiva della memoria a breve termine

sembra invece porre più problemi a RI 1, come si può dedurre dal controllo

sistematico della chiave in ogni item del subtest Cifrario (pp 1). (…). Per

quanto riguarda le competenze mnemoniche a lungo termine, come si può dedurre

dal subtest Informazione (pp=11), sembrano mantenute. Per quanto riguarda

l'ambito attentivo e della concentrazione, sembrano esserci delle capacità ai

limiti inferiori della norma a questo livello (QDF Libertà della

distraibilità=81). Il tempo di latenza nel dare le risposte è solitamente

piuttosto lungo; molte volte la risposta risulta poi corretta, ma esposta con

un tempo di latenza ben più lungo della norma (vedi Ragionamento aritmetico).

Sintesi e conclusioni

Si evidenzia un funzionamento cognitivo globale scarso (QI Totale = 71),

caratterizzato da un indice di performance eccezionalmente basso (QI

Performance = 53) e da un indice verbale però nella norma (QI Verbale = 95). Il

profilo di RI 1 si presenta piuttosto eterogeneo: presenta vari punti forti

(Somiglianze, Vocabolario) e punti deboli (Cifrario, Ricostruzione di oggetti,

Labirinti), e una differenza statisticamente significativa tra QI verbale e QI

di perfomance, così come tra molti dei quozienti di deviazione fattoriale

(QDFCV>QDFOP, QDFCV>QDFLD, QDFCV>QDFVE,QDFOP<QDFLD). La disarmonia

evolutiva emersa dal profilo, dovuta certamente in parte al deficit motorio,

evidenzia anche un'interferenza emotiva agli apprendimenti. RI 1 ha investito

molto nell'ambito verbale (da considerare il punteggio 11 nel subtest

Somiglianze, solitamente ben correlato con un fattore generale di

intelligenza), disinvestendo l'area percettiva. Le competenze visuospaziali

sono probabilmente influenzate dalle difficoltà motorie della ragazzina, per la

quale la rappresentazione dello spazio, così come l'organizzazione, risultano

difficili. Il quadro cognitivo si sintetizza quindi particolarmente in:

* competenze in ambito verbale nella norma;

*

grandi difficoltà nel dominio visuopercettivo e spaziale. (…)

"

(pag. 255-257

incarto AI)

Nel rapporto finale del 17

gennaio 2014 il medico del SMR, dr. med. __________, dopo aver fatto un breve riassunto

della situazione medica ed aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di "

asfissia perinatale con residua tetra paresi spastica,

assicurata in sedia a rotelle, disturbi della vista con strabismo e disturbi

della rifrazione, funzionamento cognitivo globale scarso con QI totale di 71

(performance 53, QI verbale normale con 95)

" come pure le limitazioni

funzionali necessarie per l'integrazione professionale (alternanza della

postura al bisogno, difficoltà nello svolgere lavori di precisione, necessità

di pause supplementari, impossibilità di alzare le braccia sopra l'orizzontale,

manualità compromessa, lenta), a fronte dell'assenza di terapie in grado di

migliorare verosimilmente la capacità lavorativa, ha concluso come segue: "

Assicurato

con danno alla salute congenito con prognosi stazionaria. In considerazione dei

limiti fisici e psichici una prima formazione potrà solo essere svolta in

ambiente protetto. La futura CL sul mercato del lavoro sarà pure molto

compromessa

" (pag. 323-325 incarto AI).

Il 18 giugno 2014

l'assicurata ha conseguito il certificato di licenza dalla scuola media con una

media delle note (italiano 5, tedesco 4.5, inglese 4.5, storia e civica 4.5,

geografia 3, matematica 4, scienze naturali 4, educazione musicale 5.5,

educazione fisica NA ovvero non assegnata per esonero) di 4.38 (oltre a storia

delle religioni 5.5 e comportamento 5.5; francese esonerata; pag. 330 incarto

AI).

In medesima data l'insorgente e i suoi genitori si sono recati all'UAI in quanto,

già chiarito con la propria consulente AI il progetto di formazione in ambito

commerciale presso la FTIA, andava ancora discusso il tipo di profilo

formativo. Dal relativo rapporto del 20 giugno 2014 della consulente AI, __________,

emerge quanto segue: "

(…)

Ad un incontro avuto con i docenti e la famiglia

durante la seconda parte dell'anno scolastico, RI 1 era apparsa piuttosto in

difficoltà: è stato richiesto l'esonero dal francese per non doverle assegnare

una nota che sarebbe risultata insufficiente ed è stato fatto un passaggio di

livello attitudinale (dal A al B) a tedesco; anche in matematica ha fatto il

Iivello B. La pagella che porta con sé oggi mostra comunque una media globale

del 4.38 con un'unica insufficienza in geografia (3). l genitori e RI 1 stessa

sono convinti che sia in grado di svolgere un apprendistato triennale di

impiegata di commercio di tipo esteso. Si è cercato di far riflettere la

famiglia sul fatto che un apprendistato biennale sarebbe probabilmente

risultato più adatto alla situazione di RI 1, che appare molto fragile

soprattutto a livello fisico. Ciò nonostante sono molto determinati nel poter

ambire al progetto che sembra maggiormente spendibile in un futuro mondo

lavorativo. Tutto sommato, non mi sento di escludere che possa farcela a fare

un percorso triennale e le note ricevute a scuola sono comunque piuttosto incoraggianti.

RI 1 inoltre sostiene che nelle situazioni in generale in cui si è sentita troppo

aiutata o se gli obiettivi sono troppo bassi, lei si demotiva e non investe

quello che potrebbe. E quindi convinta che con un obiettivo di una formazione

triennale riuscirà ad attivare le risorse, mentre se dovesse svolgere un

biennale, si ritroverebbe ostacolata dalla sua stessa demotivazione.

Sembrerebbe inoltre, sempre a detta della famiglia, che nell'ultimo periodo,

motivata dalla prospettiva dello studio dopo la scuola media, si sia messa ad

utilizzare anche la mano destra (prima usava solo la sinistra), per imparare a fare

gli esercizi di dattilografia. Alla luce di queste considerazioni, concordiamo

un incontro all'inizio del mese di luglio con la famiglia presso la FTIA, in

presenza del sig. __________ della __________ al fine di stabilire tutte le

misure pratiche da mettere in atto per far sì che tale formazione abbia

successo (organizzazione trasporti, vitto, sostegno scolastico, ...) (…)

"

(pag. 331-332 incarto AI).

Su mandato dell'UAI, il 10 luglio 2014 la FTIA ha stipulato con l'assicurata,

rappresentata dal padre, un contratto di tirocinio, quale impiegata di

commercio AFC formazione estesa, servizi & amministrazione, per il periodo

25 agosto 2014-24 agosto 2017; era previsto che esso rimaneva in vigore "

finché

sussistono i relativi provvedimenti professionali

" (pag. 333-335

incarto AI).

Il 28 luglio 2014 la consulente AI, __________, nella proposta di prima

formazione professionale, ha quindi chiesto di riconoscere della formazione di

impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) e di porre il mandato in

sorveglianza (pag. 336-338 incarto AI).

Il 6 agosto 2014 l'UAI ha pertanto rilasciato la garanzia per la prima

formazione professionale, assumendo i costi supplementari di una prima

formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC),

presso la FTIA di __________ dal 28 maggio 2014 al 24 agosto 2017, inclusi: 5

ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI ed il

trasporto tramite la Sezione Samaritani di __________ (__________per il giorni

lavorativi e __________ per i giorni di scuola o di corsi interaziendali; pag. 339-340

incarto AI).

Il 27 gennaio 2015 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre

dell'anno scolastico 2014-2015 con una media complessiva delle note di

4

e segnatamente:

Condotta                                                                   6

Applicazione                                                              5.5

Informazione, comunicazione e amministrazione     3.0

Trattamento

testi                                                        2.5

Informatica                                                                3.5

Economia e società                                                  3.5

Contabilità                                                                 2.0

Economia

aziendale                                                   4.5

Diritto

e Civica                                                           3.5

Lingua

standard: italiano                                          4.5

Lingua

straniera: tedesco 5.0

Lingua

straniera: inglese                                          4.5

Altro

Educazione

fisica                                                      Dispensato

(pag. 370 incarto AI).

Il 29 gennaio 2015 il direttore del Centro professionale commerciale di __________

ha reso attenta l'insorgente che:

"

La

media generale

delle aree

disciplinari

è 4.0

; due aree sono insufficienti (ICA e Economia &

Società) e la

somma delle differenze

(scarto totale delle note

insufficienti) per arrivare al 4.0 è di

Dispositiv
  1. Il ricorso èaccolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione del 22 giugno 2016 è riformata, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo "base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse (segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino al 30 giugno 2017 è accolta. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al considerando 2.10in fine.
  2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'800.- per ripetibili (IVA compresa).
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          La vicecancelliera Daniele Cattaneo                                                 Paola Carcano
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2017 32.2016.77 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2017 32.2016.77 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2017 32.2016.77

Interruzione prima formazione professionale

Raccomandata Incarto n. 32.2016.77 PC / sc Lugano 17 luglio 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Paola Carcano, vicecancelliera statuendo sul ricorso del 27 luglio 2016 di RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2 contro la decisione su opposizione del 22 giugno 2016 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1 è nata il __________ a __________ e si è trasferita in Svizzera, insieme ai genitori (RA 1e RA 1), a far tempo dal 1° settembre 2007. Ella è affetta dalla nascita da " tetraparesi a predominanza inferiore dopo prematurità (29 SDG) e asfissia perinatale, microcefalia, disturbi della vista con strabismo e disturbi della rifrazione, displasia dell'anca " (pag. 1-4, 8, 16, 33-38 incarto AI). L'8 maggio 2008 l'UAI ha riconosciuto la displegia spastica, di cui è affetta RI 1 (pag. 15-16 incarto AI), quale infermità congenita n. 390 (paralisi celebrale congenita), assumendosi i costi di cura (provvedimenti sanitari) dall'entrata in Svizzera sino al 28 febbraio 2019 (pag. 65-66 incarto AI). RI 1 è stata messa al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato con supplemento per cure intensive (pag. 106-109, 219, 288-291 incarto AI), nonché dell'assunzione dei costi di fisioterapia (pag. 77-78, 150-151 incarto AI), ergoterapia (pag. 79-80, 199-200 incarto AI) e ippoterapia ambulatoriale su prescrizione medica (pag. 143-144 incarto AI) e dei provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita n. 390 (pag. 68-69, 82-83, 115-116, 129-130, 132-133, 209-210, 217-218, 236-237, 269-270, 295-296, 353-354, 358-359 e 453-454 incarto AI). 1.2.   Il 2 febbraio, 16 febbraio e 2 marzo 2011 RI 1 si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, dalla quale è emerso un QI totale di 71, caratterizzato da un indice di performance eccezionalmente basso (QI Performance = 53) e da un indice verbale nella norma (QI Verbale = 95; 255-257 incarto AI). 1.3.   Il 25 ottobre 2013 RA 1 e RA 1 hanno chiesto il riconoscimento di provvedimenti professionali in favore della figlia RI 1. 1.4.   Dopo aver acquisito gli atti medici e amministrativi ritenuti necessari - in particolare: il rapporto medico del 20 novembre 2013 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale e omeopata (pag. 316-320 incarto AI), il rapporto finale del 17 gennaio 2014 del medico del SMR, dr. med. __________ (pag. 323-325 incarto AI), il verbale del colloquio del 18 giugno 2014 presso l'UAI tra l'assicurata, accompagnata dai suoi genitori, e la consulente AI (pag. 331-332 incarto AI), il contratto di tirocinio del 10 luglio 2014 (impiegata di commercio AFC formazione estesa, servizi & amministrazione) tra la FTIA - Federazione Ticinese Integrazione Andicap - e l'assicurata, rappresentata dal padre (pag. 333-335 incarto AI), la proposta di prima formazione professionale del 28 luglio 2014 della consulente AI (pag. 336-338 incarto AI) - con comunicazione del 6 agosto 2014 l'UAI ha rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale, assumendo i costi supplementari di una prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC), presso la FTIA di __________ dal 28 maggio 2014 al 24 agosto 2017, inclusi: 5 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI ed il trasporto tramite la Sezione Samaritani di __________ (__________per il giorni lavorativi e __________ per i giorni di scuola o di corsi interaziendali; pag. 339-340 incarto AI). 1.5.   Interpellata dall'UAI in merito all'andamento della formazione dell'assicurata (pag. 362 incarto AI), la FTIA ha allestito i rapporti del 3 marzo 2015 (pag. 367-371 incarto AI) e del 13 agosto 2015 (pag. 401-401 incarto AI), sulla base dei quali, la consulente AI, a fronte delle difficoltà incontrate dall'assicurata, nella proposta di prima formazione professionale del 17 agosto 2015, ha richiesto, a complemento della decisione, ulteriori 2h/settimana di sostegno scolastico fino a fine febbraio (circa primo semestre), per un totale di 7h/settimana (pag. 405-407 incarto AI). Con comunicazione del 26 agosto 2015 l'UAI ha rilasciato, a complemento della comunicazione del 6 agosto 2014, la garanzia per il sostegno scolastico, assumendo ulteriori 2 ore di sostegno settimanali presso la FTIA secondo la tariffa AI per il periodo 1 settembre 2015-29 febbraio 2016 (pag. 408-409 incarto AI). 1.6.   Dopo un incontro tenutosi alla FTIA il 5 febbraio 2016 alla presenza dell'assicurata (e dei suoi genitori), della responsabile della formazione e di una consulente AI e un consulente IP (pag. 420 incarto AI), con lettera dell'8 febbraio 2016 il consulente IP ha comunicato alla FTIA, con copia per conoscenza a RA 1, che, in considerazione della bocciatura dell'assicurata al primo semestre del secondo anno di apprendistato d'impiegata di commercio (AFC livello esteso) e il numero elevato di insufficienze, non veniva ritenuto indicato un passaggio al livello B (Base) a pochi mesi dall'esame finale ICA, motivo per il quale si interrompeva il provvedimento di prima formazione professionale e si proponeva di effettuare un accertamento, sempre alla FTIA, al fine di individuare le competenze e risorse dell'assicurata per meglio definire un nuovo progetto professionale più adeguato ai suoi bisogni e capacità (pag. 416 incarto AI). 1.7.   Il 18 febbraio 2016 l'UAI ha inviato per raccomandata a RI 1 una diffida del seguente tenore: " Diffida Egregio Signor __________, con lettera del 6 agosto 2014 l'ufficio dell'assicurazione invalidità ha ordinato a RI 1 di sottoporsi ad un provvedimento d'integrazione, ossia: una prima formazione professionale, come impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) presso la FTIA di __________ dal 28.05.2014 al 24.08.2017. Alla luce della bocciatura dell'assicurata al primo semestre del 2º anno di apprendistato e il numero elevato di insufficienze, non riteniamo il passaggio al livello B (Base) adeguato in quanto a nostro avviso non può essere portato a termine positivamente in questo momento. Si ribadisce che impegno e buona volontà di RI 1 non sono in discussione, ma che il percorso intrapreso non rispetta i limiti funzionali già definiti a livello medico. Malgrado questo, si è comunque fatto un tentativo in tal senso, altre deroghe non possono essere concesse. Si decide quindi d'interrompere il provvedimento per la prima formazione professionale e si propone d'iniziare immediatamente un periodo di accertamento presso la FTIA di __________, con l'obiettivo di valutare le potenzialità e i limiti pratici dell'assicurata, al fine di ridefinire un progetto formativo adeguato. Si ricorda che se doveste decidere di far continuare a RI 1 la formazione cercando individualmente un datore di lavoro disposto ad assumerla, l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità non finanzierà tale progetto. Questo comporterebbe l'interruzione del pagamento della retta della struttura (dunque dovrebbe interrompere immediatamente la parte pratica alla FTIA) e delle spese suppletive (ore di sostegno e trasferte). Infine, si rende attenti che un eventuale rifiuto di quanto proposto, non dà automaticamente diritto a riprendere il progetto di accertamento in caso di ripensamento, che andrebbe rivalutato al momento di nuova richiesta di prestazioni, con rispettive modalità e tempistiche (es. liste d'attesa delle strutture). Viene richiamato l'art. 21. cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita: "Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno". Intimiamo quindi che RI 1:

- Interrompa la formazione professionale intrapresa

- Inizi immediatamente un accertamento alla FTIA di __________. Con la presente assegnamo un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se I'assicurata intende sottoporsi al provvedimento ordinato, ritornando, debitamente firmata, la dichiarazione allegata. Se non intende sottoporsi al provvedimento d'integrazione ordinato, deve indicarci in modo esaustivo i motivi. Trascorso infruttuoso il termine, emaneremo un progetto di decisione con le sanzioni indicate nell'articolo 21 LPGA. (…)" (pag. 417-418 incarto AI). 1.8.   Il contratto di tirocinio è stato sciolto il 7 marzo 2016 con effetto al 22 febbraio 2016 (pag. 422 incarto AI). 1.9.   Su richiesta del 17 marzo 2016 del consulente IP (pag. 423 incarto AI), il 21 marzo 2016, l'UAI ha preavvisato l'interruzione con effetto immediato delle prestazioni concesse tramite comunicazione del 6 agosto 2014, con progetto di decisione del seguente tenore: " Progetto di decisione: Interruzione dei provvedimenti professionali Egregio Signor __________, ci riferiamo alla garanzia per provvedimenti professionali del 06.08.2014. (…). l nostri accertamenti hanno rilevato quanto segue: dopo la bocciatura al primo semestre del 2º anno di apprendistato in qualità d'impiegata di commercio (AFC, livello esteso) presso la FTIA di __________, si è deciso d'interrompere il percorso formativo intrapreso e di iniziare un periodo di accertamento presso la stessa FTIA. Questa operazione avrebbe avuto lo scopo di valutare le reali competenze e capacità di RI 1, al fine di proporre un percorso formativo adeguato ai suoi limiti e alle sue risorse. Considerati i punti indicati, in data 18.02.2016 il nostro Ufficio ha inviato una diffida con la quale si intimava di: interrompere la formazione professionale in corso e iniziare immediatamente un accertamento professionale presso la FTIA di __________ richiamando l'art. 21, cpv. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), il quale cita: "Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno". Ad oggi questa richiesta è rimasta senza riscontro e ci risulta che sua figlia non frequenta più la FTIA ma sta seguendo un percorso formativo secondo iniziativa dei genitori. Decidiamo pertanto: le prestazioni concesse tramite comunicazione del 06.08.2014 sono interrotte con effetto immediato. (…)" (pag. 424-425 incarto AI). Dopo aver ricevuto il rapporto sull'andamento della formazione dell'assicurata del 25 marzo 2016 della FTIA (pag. 426-430 incarto AI), l'UAI ha emesso il 2 maggio 2016 una decisione di interruzione immediata dei provvedimenti professionali, che,  dopo aver preso atto delle tempestive osservazioni del 29 aprile 2016 dei genitori dell'assicurata pervenute il 2 maggio 2016 all'UAI (pag. 435, 438 e 443 incarto AI), è stata annullata con successiva comunicazione del 24 maggio 2016 per una rivalutazione del caso (pag. 442 incarto AI). 1.10.   Il 22 giugno 2016 l'UAI ha emesso la seguente decisione: " Nessuna garanzia per provvedimenti professionali Egregio Signor __________, a seguito delle osservazioni ricevute in data 03.05.2016 contro il progetto di decisione del 21.03.2016, abbiamo provveduto ad esaminare nuovamente il diritto a provvedimenti professionali. Nello specifico da parte vostra, veniva richiesta la presa a carico dei costi di trasporto e di eventuali corsi di sostegno scolastico, necessari a RI 1 per poter proseguire la formazione scelta. Come già comunicato nello scritto dell'08.02.2016 e nella diffida del 19.02.2016, a causa del rendimento scolastico dell'assicurata, la formazione quale impiegata di commercio profilo Esteso (AFC) doveva essere interrotta e bisognava effettuare un accertamento al fine di definire un nuovo progetto professionale più adeguato alle capacità ed ai bisogni di RI 1. Tuttavia l'assicurata ha proseguito tale formazione presso il Centro Professionale Commerciale di __________. Pertanto il 21.03.2016 è stata emanata una decisione d'interruzione dei provvedimenti professionali. Non essendo riconosciuto il percorso scolastico intrapreso, di conseguenza anche le spese suppletive non possono essere prese a carico in quanto inerenti ad una formazione da noi non riconosciuta. Queste spese potranno essere riconosciute di nuovo nel caso in cui venisse accettata la proposta di accertamento del 05.02.2016 durante l'incontro alla FTIA di __________. Pertanto questo riesame non ha permesso di rivedere la nostra precedente presa di posizione. ll progetto del 21.03.2016 è quindi confermato. Decidiamo pertanto: la richiesta di prestazione è respinta. (…)" (pag. 448 e 452 incarto AI). 1.11.   RI 1, rappresentata dai genitori, è insorta contro la predetta decisione, chiedendo il riesame del caso con assunzione da parte dell'UAI dei costi accessori cagionati dalla prima formazione, quindi delle lezioni di sostegno e delle spese di trasporto, con continuazione della formazione già iniziata con riferimento alla modalità base. Al gravame ha allegato la pagella scolastica riguardante l'anno 2015-2016, primo e secondo semestre del modulo base (doc. I, A1 e A2). 1.12.   Con risposta di causa del 12 settembre 2016 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016, sulla scorta dell'annotazione del 23 agosto 2016 del capo servizio di integrazione, __________ (doc. IV 1). 1.13.  In data 13 settembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, invitando nel contempo i genitori dell'assicurata a comunicare entro il medesimo termine una presa di posizione in merito alla risposta di causa e al doc. IV 1 (doc. V). 1.14.  Dopo aver chiesto (doc. VI) e ottenuto (doc. VII), una proroga dei suddetti termini, il 17 ottobre 2016 i genitori di RI 1, rappresentati dall'avv. RA 2, hanno trasmesso al TCA, i seguenti documenti riguardanti l'assicurata: la pagella scolastica dell'anno 2014-2015 del Centro professionale commerciale di __________ (doc. 1); la pagella scolastica dell'anno 2015-2016 del Centro professionale commerciale di __________ (doc. 2); la dichiarazione del 29 ottobre 2016 di __________, __________ (azienda formatrice) sullo svolgimento dell'apprendistato del terzo anno (doc. 3); il rapporto del 4 luglio 2011 del dr. med. __________ dell'__________ (doc. 4); il comunicato del CSPO (ovvero del Centro svizzero di servizio Formazione professionale, l'orientamento professionale, universitario e di carriera, __________) "Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale: Rapporto", edizione agosto 2013 (doc. 5); promemoria 213 "Compensazione degli svantaggi", edizione gennaio 2016 (doc. 6) e le considerazioni dei genitori della ricorrente sulla risposta del 12 settembre 2016 dell'UAI (doc. 7). Sulla scorta della precitata documentazione, il patrocinatore della ricorrente ha sottolineato come la valutazione dell'attività svolta dall'apprendista (al terzo anno di formazione) da parte dell'azienda formatrice fosse sostanzialmente positiva, puntualizzando in particolare che " se la formazione si svolge in un ambiente adeguato, comprensivo e stimolante, i risultati si possono ottenere, non mancando la buona volontà e la capacità di base " della sua assistita " di poter raggiungere gli obiettivi minimi di una formazione di base nel campo commerciale " (doc. 1-3). Il rappresentante dell'insorgente ha precisato inoltre che la sua assistita è affetta da " tetraparesi/displegia spastica/parto prematuro " con conseguenti problemi solo al ginocchio e al piede (arti inferiori) e non alle braccia o alle mani (doc. 4). Il legale dell'assicurata ha ritenuto pure che " (…) Importanti, anche per giudicare il caso qui in esame, sono le misure che prevedono un prolungamento del tempo di apprendimento. Una lentezza nell'apprendere non può (…) essere adottato come criterio per negare una misura professionale, sia nell'ambito della LFPr, sia nell'ambito della legislazione sull'assicurazione invalidità. Le norme della legge sulla formazione professionale e della legge sull'assicurazione invalidità vanno quindi interpretate in maniera armoniosa e coordinata, avuto riguardo alle norme costituzionali che pongono il divieto di discriminazione (aspetto negativo) e stabiliscono l'uguaglianza giuridica e promuovono le pari opportunità (aspetto positivo) (interpretazione conforme alla costituzione) " (doc. 5 e 6) (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice). L'avvocato della ricorrente ha sostenuto altresì che il percorso formativo della sua assistita " non è stato facilitato, anzi è stato reso più difficile da quanto imposto " le " (poche ore di pratica, ecc.). La esigenza del prolungamento adeguato del tempo di formazione e la tolleranza sulla necessità di concedere più tempo per svolgere la formazione scolastica e pratica sono stati considerati in modo insufficiente (se non ignorati) dall'Ufficio AI e dagli organi della formazione professionale " (doc. 7). Da ultimo, il patrocinatore dell'insorgente ha chiesto " Se necessario, valutazione peritale neutra presso l'azienda di tirocinio (__________, __________, __________) sulle attività di formazione pratica svolte dalla ricorrente e sulle eventuali difficoltà riscontrate. " (doc. VIII; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice). 1.15.   In data 18 ottobre 2016 il TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. VIII e allegati B1-7 (doc. IX). 1.16.   Con osservazioni del 25 ottobre 2016 (doc. X), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016, sulla scorta dell'annotazione del 21 ottobre 2016 del capo servizio di integrazione, __________ (doc. X 1). 1.17.   Il doc. X e X1 sono stati inviati al rappresentante della ricorrente per conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte in merito entro un termine di 10 giorni (doc. XI). 1.18.   In data 21 novembre 2016 il patrocinatore dell'insorgente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, sul fatto che, per un verso, i documenti medici e la valutazione cognitiva su cui si è basata l'UAI non sono molto recenti, per altro verso, la FTIA sarebbe "parte in causa" avendo un certo interesse che il percorso formativo avvenga suo tramite e, per altro verso ancora, la sua assistita riuscirebbe a compensare certe sue mancanze legate alla sua malattia, con altre qualità umane e di impegno che le permettono, in un ambiente lavorativo adeguato - come quello ove attualmente è in formazione - di raggiungere gli obiettivi di formazione legati all'apprendistato scelto), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIV). A suffragio delle proprie asserzioni il rappresentante della ricorrente ha prodotto la valutazione del 7 novembre 2016 del profitto a metà del primo semestre rilasciato dalla Scuola professionale commerciale di __________ (doc. 8), la valutazione pratica (modulo UP) del 31 maggio 2016 dell'azienda formatrice __________ di __________ (precedente azienda) (doc. 9), il rapporto di formazione (modulo SAL) del 25 ottobre 2015 dell'azienda formatrice __________ (doc. 10) e il lavoro di contabilità del 24 ottobre 2016 (doc. 11). 1.19.   In data 22 novembre 2016 il TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XIV e allegati B8-11 (doc. XV). 1.20.   Con osservazioni del 1° dicembre 2016 (doc. XVI), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016. Il doc. XVI è stato inviato al rappresentante della ricorrente per conoscenza (doc. XVII). 1.21.   In data 27 marzo 2017 il TCA ha richiesto al patrocinatore dell'assicurata una " copia della pagella relativa al 1° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo base) come pure di eventuale corrispondenza del direttore del Centro professionale commerciale di __________ in merito all'andamento scolastico della sua assistita " (doc. XVIII). 1.22.   In data 1° aprile 2017 il rappresentante dell'insorgente ha dato seguito alla precitata richiesta, versando agli atti la pagella del 23 gennaio 2017 della sua cliente (doc. B 12), ribadendo che - a fronte di una media complessiva lusinghiera (4.7) e nessuna insufficienza (nota più bassa in contabilità: 4) - " non vi dovrebbe essere alcun dubbio sulla capacità e l'impegno dell'apprendista qui ricorrente di poter concludere con pieno successo l'anno scolastico e formativo e ottenere infine la qualifica professionale finale quale impiegata di commercio, come da scelta formativa operata con i suoi genitori ". Nella medesima occasione l'avv. RA 2 si è pure riservato " di produrre la nota professionale per il patrocinio nella presente procedura di ricorso, per un corretto calcolo delle spese ripetibili nell'eventualità dell'accoglimento del ricorso " (doc. XIX). 1.23.   In data 3 aprile 2017 il TCA ha assegnato all'UAI un termine scadente il 12 aprile 2017 per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XIX e allegato B 12 (doc. XX). 1.24.   Con osservazioni del 10 aprile 2017 (doc. XXI), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016, a fronte di una prima formazione proseguita dall'assicurata inidonea, in particolare evidenziando che, in base al formulario del datore di lavoro del 7 marzo 2017 allegato (465), le uniche attività che l'assicurata poteva svolgere " sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di dati nella banca è il migliore. (…) lo stipendio versato non corrisponde all'effettivo rendimento dell'assicurata ". 1.25.   In data 11 aprile 2017 il TCA ha assegnato al legale della ricorrente un termine scadente il 24 aprile 2017 per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XXI e allegato 465 (doc. XXII). 1.26.   In data 24 aprile 2017 il rappresentante dell'insorgente - dopo aver preliminarmente rilevato che i genitori della ricorrente " erano completamente all'oscuro " del questionario del datore di lavoro del 7 marzo 2017 (465) e puntualizzato che " non si ritiene corretto che in corso di procedura di ricorso l'Ufficio AI faccia compilare un questionario all'azienda formatrice, senza passare per la procedura probatoria da attuare dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, per poi utilizzare questo questionario per controbattere alle prove prodotte dalla qui ricorrente su richiesta del Tribunale " - ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso (ed, in particolare, il riconoscimento in favore della sua assistita delle " spese di trasporto fino all'azienda di formazione e altre misure di sostegno per la formazione nell'azienda formatrice scelta ", ovvero nella __________ di __________) con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XXIII). 1.27.   In data 25 aprile 2017 il TCA ha assegnato all'UAI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XXIII ed, in particolare, al fatto che nella pagella del 27 gennaio 2017 (doc. B 12), ove l'assicurata aveva riportato una media finale di 4.7, non figuravano più le aree di "ICA" e di  "approfondire e collegare" e non era neppure riportata alcuna valutazione da ricondurre alla dicitura "Lavoro autonomo (LA)" (doc. XXIV). 1.28.   Con osservazioni del 10 maggio 2017 (doc. XXV), l’UAI - dopo aver osservato che per le questioni concernenti la formazione scolastica dell'assicurata risultava opportuno rivolgersi direttamente al direttore del CPC, visto che l'amministrazione non aveva contatti diretti con la scuola e gli insegnanti, né aveva aggiornamenti sulla situazione scolastica dell'assicurata, non avendo più riconosciuto la prima formazione quale adeguata - ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, a fronte di una prima formazione proseguita dall'assicurata considerata inidonea, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016 (doc. XXV e XXV+1). 1.29.   In data 16 maggio 2017 il TCA ha assegnato al legale della ricorrente un termine scadente il 29 maggio 2017 per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XXV e XXV+1. Nella medesima occasione ha pure informato il patrocinatore dell'insorgente che " considerato il contenuto dello scritto del 10 maggio 2017 dell'UAI, il TCA prenderà contatto, scaduto il termine anzidetto, con il direttore del Centro professionale commerciale di __________ " (doc. XXVI). 1.30.  In data 29 aprile 2017 il rappresentante della ricorrente - dopo aver chiesto al TCA di prendere contatto con il direttore del CPC di __________ dopo la consegna, il 29 giugno 2017, dei risultati (AFC) degli esami finali del terzo anno che la sua assistita avrebbe sostenuto a metà giugno - ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XXVII). 1.31.   l doc. XXVI e XXVII sono stati inviati all'UAI per conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni  (doc. XXVIII). 1.32.   In data 26 giugno 2017 il TCA ha preso contatto con il direttore del CPC di __________, assegnandogli un termine sino al 10 luglio 2017, per illustrare sostanzialmente l'andamento scolastico della ricorrente durante gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, con particolare attenzione alle eventuali difficoltà da lei incontrate, al loro superamento e/o mancato superamento ed alle relative conseguenze (doc. XXIX). 1.33.   Con scritto del 27 giugno 2017 (doc. XXX 1-7), il direttore del CPC ha osservato che l'assicurata " ha avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia, ha incontrato difficoltà. Come si può vedere dal Certificato delle note (allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (…) nell'esame ha ottenuto la nota "3.0". (…). Segnalo che tutti i risultati delle procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del 4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (…) ". 1.34.   In data 30 giugno 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine sino al 12 luglio 2017 per presentare osservazioni scritte ai doc. XXIX e XXX+1-7 (doc. XXXI). 1.35.   In data 8 luglio 2017 il rappresentante della ricorrente ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso (e, quindi, il " riconoscimento delle spese di trasporto fino all'azienda di formazione e delle altre misure di sostegno per la formazione nell'azienda formatrice scelta ") con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XXXII). 1.36.   Con osservazioni dell'11 luglio 2017 (doc. XXXIII), l’UAI - dopo aver osservato di aver " preso atto dei chiarimenti espressi dal direttore del Centro professionale commerciale (…), a conferma delle difficoltà incontrate da RI 1 in merito al percorso formativo scelto, al fatto che senza l'aiuto della Commissione l'assicurata non avrebbe ottenuto l'attestato federale di capacità (AFC) "

- ha ribadito l'inidoneità del progetto formativo seguito dalla ricorrente e, quindi, la richiesta di reiezione del gravame, confermando la correttezza della decisione del 22 giugno 2016. in diritto 2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l'UAI ha ordinato l'interruzione delle prima formazione professionale della ricorrente oppure se l'assicurata aveva diritto alle prestazioni della LAI fino alla conclusione della stessa. 2.2.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI). In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini. È considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI). Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede: " 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400. 3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità. 4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto. 5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio. 6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

a.    per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90 capoverso 4 lettere a e b;

b.    per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv. 4 lettera c.” 2.3.   I marginali no. 3001, 3003, 3004, 3010-3012, 3020-3025 e 3040 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2016, prevedono quanto segue: " 3a Parte: Prima formazione professionale (art. 16 LAI)

1. Concetto 3001 È considerato prima formazione professionale il promovimento professionale mirato e pianificato, messo in atto dopo la conclusione della formazione scolastica e dopo la scelta della professione e che ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (RCC 1982 pag. 470). Si ritiene conclusa la formazione scolastica quando sono adempite chiaramente le condizioni di base personali e scolastiche per attuare la prima formazione professionale. (…) 1.1 Delimitazioni 1.1.1 Rispetto alla scuola 3003   I provvedimenti scolastici devono essere conclusi. La scelta della professione deve essere stata effettuata e i provvedimenti previsti devono essere formulati come parte integrante dell’obiettivo professionale (RCC 1981 pag. 461). I provvedimenti preliminari sono considerati secondo l’articolo 16 LAI se dopo la scelta di una professione diventano necessari come preparazione mirata a una formazione professionale vera e propria. Non rientrano nella prima formazione professionale gli anni intermedi che servono ad acquisire la maturità per scegliere una professione, a trovare una professione, a colmare lacune scolastiche, alla maturazione personale ed al promovimento del comportamento lavorativo (VSI 2002 pag. 178). 1.1.2 Rispetto all’orientamento professionale 3004   Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini professionali, come i periodi di prova, si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003). (…)

2. Condizioni 3010    Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;

- l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di assolvere con successo i provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È considerata tale una prestazione lavorativa retribuita con al-meno 2.55 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).

3. Diritto e generi di formazione 3.1 Prima formazione professionale (art. 16 cpv. 1 LAI) 3.1.1 Diritto 3011    Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che

- non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

- a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30 per cento dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

- a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata. 3.1.2 Generi di formazione 3012   La prima formazione professionale comprende:

- lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l’articolo 17 LFPr (formazione professionale con AFC, certificato federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto cantonale [modello utilizzabile al più tardi fino al 2016]);

- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460). (…)

4. Durata della formazione 4.1 In generale 3020   In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in generale la durata ordinaria della formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti. La durata di una formazione non soggetta alla legge sulla formazione professionale deve essere in generale equivalente a quella solitamente prevista per le persone non invalide. Gli avviamenti professionali AI e le formazioni pratiche INSOS saranno concessi per un anno e potranno essere prolungati di un altro anno se dalla valutazione condotta in collaborazione con l’assicurato e l’azienda formatrice risulterà che l’assicurato ha buone prospettive di svolgere in futuro un’attività lucrativa che si rifletta sulla rendita. Il prolungamento potrà essere concesso anche se ci si può attendere l’integrazione nel mercato del lavoro primario, sebbene questo non si rifletterà subito sulla rendita. 4.2 Casi speciali 3021    In casi eccezionali può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della formazione più lunga. Ad esempio quando:

- a causa dell’invalidità un assicurato necessita di più tempo di una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;

- grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da una formazione con certificato federale di formazione pra-tica [CFP] a una con attestato federale di capacità [AFC]).

5. Entità delle prestazioni 5.1 In generale 3022    Per determinare le spese suppletive dovute all’invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro). Se per raggiungere l’obiettivo della formazione nel mercato del lavoro primario è necessario l’intervento di un coach, l’ufficio le spese sono rimborsate secondo l’importo stabilito dall’AI. 3023   Per il diritto alle prestazioni dell’AI, le spese suppletive che l’assicurato deve sostenere a causa del danno alla salute devono essere rilevanti, pari almeno a 400 franchi all’anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua. 3024    Le spese di vitto a alloggio fuori domicilio, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se sono determinate dall’invalidità. Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori domicilio. 3025    Nella prima formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento di integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di formazione, ma non per l’obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456). (…)

6. Spese computabili (art. 5 cpv. 4 e 5 e art. 5bis cpv. 3 OAI) 6.1 In generale 3040    Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse al proseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e neces-sariamente determinate dall’attuazione semplice e adeguata della formazione. (…) " 2.4.   La lettera circolare AI n. 299 del 30 maggio 2011, nel frattempo soppressa dall'UFAS (come si vedrà meglio in seguito al presente considerando), prevedeva quanto segue: " Avviamento professionale AI/formazione pratica INSOS L’avviamento professionale AI (compresa la formazione pratica INSOS) dura di regola due anni. In molti casi, al termine dei due anni l’integrazione degli assicurati non raggiunge un livello che influisce sull’ammontare della rendita. Per garantire un impiego più efficace dei mezzi finanziari, dunque, in futuro i risultati ottenuti dagli assicurati dovranno essere valutati periodicamente caso per caso. Questo significa concretamente che l’avviamento professionale (compresa la formazione pratica INSOS) sarà d’ora in poi concesso indistintamente per un anno. Se dal bilancio stilato verso la fine del primo anno insieme all’azienda formatrice e al giovane assicurato risulterà che questi ha buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull’ammontare della rendita, la formazione potrà essere prolungata di un anno. Il secondo anno di formazione potrà essere concesso, inoltre, nei casi in cui l’integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile, anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita. Conformemente alle attuali disposizioni (Circolare sui provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale CPIP) il diritto al rimborso delle spese supplementari per la prima formazione professionale dovute all’invalidità sussiste se è prevedibile che al termine della formazione l’assicurato conseguirà un salario orario minimo di 2.55 franchi. Questa condizione sarà mantenuta anche in futuro. La nuova regolamentazione non è applicabile alle formazioni di due anni già concesse. Le relative decisioni non vanno pertanto riconsiderate e non sono quindi né revocabili né modificabili. " Al riguardo il Tribunale federale, in una recentissima sentenza (STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), sulla base di una perizia giuridica effettuata il 14 settembre 2015, ha sancito l'illegalità della lettera circolare AI n. 299 emanata dall'UFAS il 30 maggio 2011 (rispettivamente della cifra marginale 3020 secondo paragrafo CPIP), nella misura in cui per un secondo anno di formazione dell'avviamento professionale AI si pretende che vi siano buone prospettive di raggiungere una capacità al guadagno influente sull'ammontare della rendita o che (anche se inizialmente non vi saranno ripercussioni sulla rendita) l'integrazione nel mercato del lavoro primario apparirà probabile (consid. 5). In tale occasione l'Alta Corte ha ribadito che la risposta alla domanda se debbano essere concesse prestazioni per un secondo anno di formazione dipende dall'adempimento nel caso concreto delle condizioni legali (misura necessaria, appropriata e adeguata [raggiungimento di un salario orario di almeno fr. 2.55]; consid. 5.5), puntualizzando che il fatto che un secondo anno di formazione non è necessario non deve essere ammesso alla leggera (consid. 6.5). Preso atto della precitata sentenza, l'UFAS ha deciso di sopprimere con effetto immediato la lettera circolare in questione e di modificare la marginale 3020 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP). 2.5.   Nella Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) del 1° gennaio 2014, stato al 1° gennaio 2017 sono state modificate le marginali no. 3004 (modifica: spostamento del disciplinamento degli stage di orientamento ai N. 2003 segg.), 3012 (modifica: precisazione linguistica) e 3020 (modifica: precisazione di contenuto e aggiunta della sentenza del TF del 23.11.2016, 9C_837/2015), segnatamente come segue: " 3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini 1/17          professionali si applica l’articolo 15 LAI (v. N. 2003). 3012         La prima formazione professionale comprende: 1/17          - lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460). 3020         In linea di principio vi deve essere un rapporto 1/17          ragionevole fra la durata della formazione e il risultato                 economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in generale la durata ordinaria della formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti. " 2.6.   Nella già citata STF 9C_837/2015 del 23 novembre 2016 pubblicata in DTF 142 V 523), l'Alta Corte ha ribadito, al consid. 2.3, che: " Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen auch zumutbar sein (BGE 132 V 215 E. 3.2.2 S. 221; BGE 130 V 488 E. 4.3.2 S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.; ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27 bis IVG], Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.) " (n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice) . Da ultimo, come rammenta il TF nella sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1, la persona assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006). 2.7.   Nel caso di specie l'insorgente è affetta dalla malattia congenita n. 390 dell'OIC, ossia da una paralisi cerebrale congenita che le ha provocato una tetraparesi a predominanza inferiore. La ricorrente è stata messa al beneficio, da parte dell'UAI, oltre che di provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita di cui è affetta, anche di fiosioterapia, ergoterapia e ippoterapia come pure di un AGI di grado elevato con supplemento per cure intensive di 4 ore. Ciò per aiutarla nelle attività della vita quotidiana e nell'inserimento sociale. Il 25 ottobre 2013 la ricorrente ha postulato, per il tramite dei suoi genitori, il riconoscimento di provvedimenti professionali. Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente il 2 febbraio, 16 febbraio e 2 marzo 2011, allorquando frequentava la prima media nella sede di __________ 2 ed era seguita per un'ora dalla docente di sostegno pedagogico, su richiesta di quest'ultima, si è sottoposta ad una valutazione cognitiva, al fine di poter valutare quale fosse il tipo di intervento più adeguato da parte del Servizio di Sostegno Pedagogico, dalla quale è emerso quanto segue: " Aspetti relazionali e comportamentali RI 1 appare una ragazzina gentile, timida ma socievole, e presenta un comportamento adeguato durante tutta la valutazione. La relazione con l'esaminatrice si instaura facilmente e la comunicazione risulta da subito fluida e piacevole. Mostra una buona tolleranza alla frustrazione, è tenace davanti alle difficoltà che incontra, rispetta le mie consegne alla lettera mostrando di impegnarsi a fondo nei compiti che le presento. RI 1 è molto attenta a non sbagliare, di conseguenza molto lenta; anche quando sollecitata a velocizzare il lavoro, il suo ritmo rimane basso (QDF Velocità di elaborazione = 62). Questa particolarità compromette i punteggi in alcuni subtests della batteria che implicano la misurazione del tempo: pur risultando corretta nelle risposte, queste sopraggiungono in un tempo superiore alla tolleranza del test (Ragionamento aritmetico, Riordinamento di storie) . (…) Funzionamento cognitivo RI 1 è molto attenta all'espressione verbale, ha un vocabolario ampio (Vocabolario=11) e nell'esprimersi utilizza dei termini ricercati, non necessariamente di uso comune. (…) Nell'ambito verbale si denotano tuttavia due prove che risultano sotto la media: Ragionamento aritmetico (pp 5) e Comprensione (pp 7), in cui si tratta di capire ed elaborare delle consegne piuttosto lunghe e complesse. La prima di queste prove implica inoltre la capacità di tenere operanti degli stimoli di tipo numerico attuando calcoli a livello mentale, mentre la seconda si riferisce alle capacità di adattamento sociale. Il tipo di pensiero utilizzato da RI 1 risulta essere nella maggior parte dei casi quello astratto, con delle buone competenze a questo livello (Somiglianze = 11, Vocabolario). La strategia di problem-solving, nei compiti di Storie figurate (pp 6) e Disegno con i cubi, (…) è pianificata. Le competenze di organizzazione percettiva e di elaborazione visuo-spaziale di RI 1 sono molto scarse. In particolare, nella prova di Disegno con i cubi (pp 4), nella quale è implicata la flessibilità mentale e la rappresentazione spaziale, in Ricostruzione degli oggetti (pp 1) in cui bisogna organizzare dei dati visivi in un insieme, nell'analisi di stimoli visivi (Cifrario=1) e nella capacità di pianificazione a livello visivo (Labirinti=2) RI 1 si trova particolarmente in difficoltà. La memoria a breve termine nella sua componente uditiva risulta nella media (Memoria di cifre=9); (…). La componente visiva della memoria a breve termine sembra invece porre più problemi a RI 1, come si può dedurre dal controllo sistematico della chiave in ogni item del subtest Cifrario (pp 1). (…). Per quanto riguarda le competenze mnemoniche a lungo termine, come si può dedurre dal subtest Informazione (pp=11), sembrano mantenute. Per quanto riguarda l'ambito attentivo e della concentrazione, sembrano esserci delle capacità ai limiti inferiori della norma a questo livello (QDF Libertà della distraibilità=81). Il tempo di latenza nel dare le risposte è solitamente piuttosto lungo; molte volte la risposta risulta poi corretta, ma esposta con un tempo di latenza ben più lungo della norma (vedi Ragionamento aritmetico). Sintesi e conclusioni Si evidenzia un funzionamento cognitivo globale scarso (QI Totale = 71), caratterizzato da un indice di performance eccezionalmente basso (QI Performance = 53) e da un indice verbale però nella norma (QI Verbale = 95). Il profilo di RI 1 si presenta piuttosto eterogeneo: presenta vari punti forti (Somiglianze, Vocabolario) e punti deboli (Cifrario, Ricostruzione di oggetti, Labirinti), e una differenza statisticamente significativa tra QI verbale e QI di perfomance, così come tra molti dei quozienti di deviazione fattoriale (QDFCV>QDFOP, QDFCV>QDFLD, QDFCV>QDFVE,QDFOP 25 kg). Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato, che le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità "rilevante" per "concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza", "precisione" e "capacità percettiva". __________ ha inoltre puntualizzato che " la dipendente lavora tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita. Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di dati nella banca dati è il lavoro migliore. " __________ ha pure specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo pieno: 8 ore giornaliere, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.- mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465). Il 21 giugno 2017 l'insorgente ha ricevuto la pagella relativa al 1° semestre e al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 (impiegata di commercio, profilo Base) con una media complessiva delle note di rispettivamente 4.5 e 4.7 segnatamente: 1°semestre 2°semestre Condotta                                                                   5.5               5.5 Applicazione                                                              5.0               5.0 Economia e società                                                  4.5               5.0 Contabilità                                                                 4.0               4.5 Economia aziendale                                                                      5.0 Diritto e Civica                                                           4.5               3.5 Economia politica                                                                         6.0 Lingue Lingua standard: italiano                                          4.5               5.0 Lingua straniera: tedesco 4.5                                            4.0 Altro Lavoro autonomo (LA)                                                                  4.0 Educazione fisica                                                      Dispensato (Doc. XXXI). Il 28 giugno 2017 l'insorgente ha ricevuto il certificato delle note (AFC) con una media complessiva di 4.0 sia nella parte aziendale che in quella scolastica e segnatamente: Materie Esame Orale Esame scritto Nota d'esame Nota scolastica/aziendale Nota finale Parte aziendale 4.0 Pratica professionale-scritto 3.5 3.5 Pratica professinale-orale 4.5 4.5 Note dei luoghi di formazione 4.0 4.0 Parte scolastica Lingua standard: italiano 5.5 4.5 5.0 Lingua straniere: tedesco 3.5 5.0 4.3 Informazione, comunicazione, amministrazione I 3.0 Informazione, comunicazione, amministrazione II 3.5 Economia e società I 4.0 4.0 Economia e società II 4.0 Lavori di progetto 4.0 Approfondire e collegare 4.0 Lavoro Autonomo (LA) 4.0 Proposta della Commissione d'esame Ottiene l'Attestato federale di capacità (AFC). (Doc. XXXII). Il 27 giugno 2017 (doc. XXX 1-7), il direttore del CPC ha osservato, tra l'altro, che l'assicurata " ha avuto diverse difficoltà nello svolgere il suo percorso scolastico. Ha iniziato nel 2014 con il profilo Esteso (poi rivelatosi troppo impegnativo) per poi passare nel secondo anno al profilo di Base (profilo B). Anche qui, tuttavia, ha incontrato difficoltà. Come si può vedere dal Certificato delle note (allegato 2), RI 1 risulta insufficiente nelle due note ICA 1 (esame a fine giugno 2016) e ICA 2 (media delle note scolastiche). La materia ICA è l'area che caratterizza il profilo di Base e quindi la più importante. (…) nell'esame ha ottenuto la nota "3.0". (…). Segnalo che tutti i risultati delle procedure di qualificazione vengono sottoposti a una Commissione cantonale d'esame, che si è riunita lo scorso 21 giugno 2017. Ho presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC. Nel certificato delle note, nella parte aziendale, RI 1 ha ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto). Nelle competenze della Commissione vi è la facoltà di concedere un piccolo aiuto e in questo caso è stato migliorato l'esito dell'esame orale. RI 1, senza questo aiuto avrebbe avuto una media insufficiente e due materie insufficienti (per l'Ordinanza occorre la media del 4 e una solo insufficienza). Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC (…) ". Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 22 giugno 2016

- quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Secondo questa Corte, tutta la documentazione appena riassunta e successiva al 22 giugno 2016 [ovvero le annotazioni del 23 agosto e del 21 ottobre 2016 del capo servizio integrazione dell'UAI, __________, le valutazioni di profitto del 7 novembre 2016 e le pagelle del 27 gennaio e del 21 giugno 2017 come pure il certificato delle note (AFC) del 28 giugno 2017 e lo scritto del 27 giugno 2017 del direttore del CPC di __________ come anche le valutazioni del 29 settembre e del 25 ottobre 2016 e del 7 marzo 2017 delle responsabili di formazione della __________ di __________, __________ e __________] va presa in considerazione, in quanto fa riferimento anche a dati soggettivi ed oggettivi antecedenti al provvedimento contestato. Tanto più che l'amministrazione non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo nei propri allegati. 2.9.   Ora, da quanto precede (cfr. consid. 2.7), risulta effettivamente che la prima formazione intrapresa dall'assicurata - quale impiegata di commercio, profilo esteso (AFC) - non era adeguata, a causa delle limitazioni fisiche e cognitive che presentava. Ciò che è giustamente rimasto incontestato dalle parti in causa. Stante quanto esposto al consid. 2.8, il TCA ritiene per contro che il passaggio dell'insorgente, nell'ambito della formazione di impiegata di commercio, dal profilo "esteso" a quello "base", era invece adeguato alle limitazioni fisiche e cognitive dell'assicura-ta. Tant'è che la formazione triennale iniziata con l'anno scolastico 2014-2015 (nonostante le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base") è stata terminata (pur incontrando qualche difficoltà " di percorso ", in casu nell'area ICA, fatto questo tutt'altro che inconsueto per la maggior parte degli studenti) entro tre anni dall'inizio con l'anno scolastico 2016-2017 e che, al termine degli esami finali del terzo anno, ha conseguito l'Attestato federale di capacità (AFC). Il TCA non ignora che il direttore del CPC ha " presentato alla Commissione il caso di RI 1 in quanto l'esito degli esami non permetteva di raggiungere la sufficienza e quindi l'AFC ", visto che nella parte aziendale aveva ottenuto due insufficienze (nell'esame orale e nell'esame scritto), e che la Commissione ha " migliorato l'esito dell'esame orale "

- per raggiungere la media del 4 e riportare una sola insufficienza (3.5 in ICA II) - e " Quindi, anche se il lavoro della Commissione non è visibile, è stato indispensabile per l'ottenimento dell'AFC " (cfr. scritto del 27 giugno 2017 del direttore del CPC: doc. XXX). D'altra parte la Commissione ha chiaramente fatto una valutazione globale delle circostanze ed ha evidentemente ritenuto che fossero dati gli estremi per il rilascio dell'AFC all'assicurata. Del resto, la pagella relativa al 1° semestre e al 2° semestre dell'anno scolastico 2016-2017 riportava delle medie complessive (4.5 e 4.7) tutto sommato discrete (doc. XXX 1). Il medesimo direttore del CPC ha d'altronde osservato che la Commissione ha concesso sostanzialmente " un piccolo aiuto ", com'è in sua facoltà (doc. XXX). In siffatte circostanze non può essere condivisa l'argomenta-zione dell'amministrazione, esposta nello scritto dell'11 luglio 2017, secondo la quale il fatto che senza l'aiuto della Commissione d'esame la ricorrente non avrebbe ottenuto l'AFC, così come peraltro confermato dallo stesso direttore del CPC nello scritto del 27 giugno 2017, comproverebbe l'inidoneità del progetto formativo seguito dall'insorgente (doc. XXXIII). Anche il fatto che l'insufficienza riportata dall'assicurata sia nell'area ICA non consente di giungere ad una diversa conclusione. Determinante ai fini del giudizio è difatti l'ottenimento da parte dell'assicurata dell'AFC. Tanto più, lo si ribadisce, che è stata in grado di conseguirlo regolarmente al termine di una formazione triennale, nonostante le significative problematiche che ha incontrato sul proprio percorso e che le hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base". D'altra parte, giova pure ribadire, che è usuale per la maggior parte degli studenti incontrare qualche difficoltà " di percorso " in (almeno) una materia per la quale non si è particolarmente portati. Tant'è che il nostro ordinamento scolastico prevede la promozione, anche con una materia insufficiente, purchè la media di tutte le altre risulti sufficiente. In simili circostanze è quindi ininfluente ai fini del giudizio il fatto che l'assicurata abbia incontrato delle difficoltà nella materia ICA (peraltro evidenziate già il 13 agosto 2015 dai responsabili della formazione della ricorrente alla FTIA), essendo l'unica nella quale ha riportato un'insufficienza ed avendo, nonostante ciò, conseguito l'AFC. Da notare che, nello scritto del 21 novembre 2016, il patrocinatore dell'assicurata ha pure puntualizzato che la sua assistita ha conseguito i risultati scolastici nell'anno 2016/2017 senza un sostegno pedagogico (doc. XIV, pag. 3). Del resto, va pure sottolineato, che l'assicurata ha dimostrato di essere oggettivamente e soggettivamente in grado di assolvere con successo il profilo "base" della formazione di impiegata di commercio, che si è rivelato confacente alle sue attitudini e con una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica, è adeguato all'invalidità e alle sue capacità, e persegue in maniera semplice e mirata la sua integrazione nel mondo del lavoro. La formazione in questione - oltre a essere appropriata, semplice ed adeguata (e non costituendo di tutta evidenza il miglior provvedimento possibile secondo le circostanze) per i motivi già ampiamenti esposti in precedenza - risulta essere di prim'acchito pure "necessaria" ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.6. Tanto più che tale aspetto non è stato neppure contestato dall'amministrazione. La formazione in questione risulta essere anche atta a garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente all'assicurata, a fronte di un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile di tale misura ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.6. Tanto più che anche questi aspetti non sono stati neppure contestati dall'amministrazione. Il TCA non ignora che il fatto che il 7 marzo 2017 la responsabile di formazione della __________ di __________, __________, in merito ai lavori che fanno parte dell'attività, ha informato l'UAI che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) immettere le fatture, "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) rispondere al telefono e "talvolta" (6-33% o fino 1/2 a ca. h) gestire gli incarichi e i mandati da parte del datore di lavoro. Dal profilo fisico, la formatrice ha osservato, che l'assicurata può "sovente" (34-66% o 3 fino a 5 1/4 h) stare seduta rispettivamente "raramente" (1-5% o fino a ca. 1/2 h) camminare, stare in piedi e sollevare o portare pesi (leggeri 0-10 kg; medi 10-25 kg; pesanti > 25 kg).  Dal profilo fisico, la formatrice ha rilevato, che le esigenze e gli sforzi giornalieri sono di entità "rilevante" per "concentrazione/attenzione", "capacità di resistenza", "precisione" e "capacità percettiva". __________ ha inoltre puntualizzato che " la dipendente lavora tutte le 8 ore davanti al computer essendo in sedia a rotelle dalla nascita. Può capire che debba controllare l'arrivo della merce, però un lavoro già pronto su di un tavolo. Le uniche attività secondo mio parere che può svolgere sono tipicamente ripetitive e assolutamente non complesse. L'inserimento di dati nella banca dati è il lavoro migliore. " __________ ha pure specificato che lo stipendio mensile di fr. 1'080.- (quale apprendista a tempo pieno: 8 ore giornaliere, 32 ore settimanali) non corrispondeva al suo rendimento, che non era continuo ed equivaleva al 50% (ovvero fr. 540.- mensili; cfr. questionario del datore di lavoro; doc. 465). D'altra parte, secondo questa Corte, a fronte delle capacità e della determinazione che ha dimostrato l'assicurata raggiungendo l'obiettivo che si era prefissato (AFC), entro il termine di tre anni (nonostante le significative problematiche incontrate dall'insorgente sul proprio percorso e che hanno imposto il passaggio dal livello "esteso" a quello "base"), tenuto conto anche delle valutazioni ricevute con la pagella e con l'AFC riportate al consid. 2.8, come pure del fatto che notoriamente il rendimento dei giovani apprendisti è generalmente inferiore al 100%, ritiene che l'assicurata sarà in grado, con anche una maggiore esperienza di lavoro e con la motivazione sinora dimostrata, di raggiungere un buon livello di rendimento, quale impiegata di commercio, compatibilmente con le limitazioni derivante dal danno alla salute (che, val qui la pena rilevare, l'accompagnerebbero, in ogni caso, anche al di fuori dell'ambito commerciale per il quale si è formata). In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA ritiene che l'assicurata ha diritto alla formazione intrapresa - semplice, appropriata, necessaria - che persegue altresì un obiettivo professionale "adeguato" ai suoi limiti fisici e cognitivi. 2.10.   In esito alle considerazioni che precedono questo Tribunale deve concludere che, a torto, l'UAI, con decisione del 22 giugno 2016 (pag. 448 e 452), preavvisata con progetto di decisione del 21 marzo 2016 (pag. 424 e 425), ha interrotto con effetto immediato le prestazioni concesse all'insorgente tramite la comunicazione del 6 giugno 2014 con cui aveva rilasciato la garanzia per la prima formazione professionale (pag. 339-340 incarto AI), senza emettere la garanzia per la formazione - quale impiegata di commercio, profilo "base" - intrapresa dalla ricorrente. In simili condizioni, questa Corte non può quindi che riformare la decisione del 22 giugno 2016, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo "base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse (segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino al 30 giugno 2017 è accolta. Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione affinchè si determini in merito all'importo dovuto alla ricorrente a titolo di rifusione delle spese supplettive effettivamente sostenute, direttamente connesse alla formazione di impiegata di commercio "profilo base" e computabili nel calcolo, se del caso dopo aver consultato il suo patrocinatore in merito. 2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI. All’insorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 2’800.- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . §    La decisione del 22 giugno 2016 è riformata, nel senso che viene rilasciata la garanzia professionale per la prima formazione professionale quale impiegata di commercio, profilo "base", presso il CPC di __________ sino al 30 giugno 2017 e la richiesta di presa a carico delle spese suppletive computabili ad essa connesse (segnatamente: costi di trasporto ed eventuali corsi di sostegno scolastico) sino al 30 giugno 2017 è accolta. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al considerando 2.10 in fine .

2.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'800.- per ripetibili (IVA compresa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          La vicecancelliera Daniele Cattaneo                                                 Paola Carcano