Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 21 aprile 2016 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dinvalidità anche dopo il 1. ottobre 2014. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggettol'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.55
rg/sc
Lugano
23 settembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 21 aprile 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 21 aprile 2016, lUfficio AI, sulla scorta in particolare della perizia pluridisciplinare SAM del 29 maggio 2015 (doc. AI 133), della valutazione SMR del 3 giugno 2015 (doc. AI 134) e della valutazione CIP del 27 gennaio 2016 (doc. AI 154), in relazione alla nuova domanda di prestazioni (una precedente domanda inoltrata nel dicembre 2006 era stata respinta nel dicembre 2007) presentata nel settembre 2012 da RI 1, assistente di cura, ha riconosciuto a questultima, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2013 al 30 settembre 2014 (invalidità del 100%) e ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2014 (invalidità del 50%);
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata, rappresentata da RA 1 che, istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando in particolare la valutazione medica (soprattutto laspetto psichiatrico) posta alla base del querelato provvedimento, ne postula producendo nuova refertazione medica (segnatamente un rapporto dello psichiatra curante dr. Teodori) in via principale lannullamento con consecutivo riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2013 (quindi anche dopo il 1. ottobre 2014);
- dopo aver evidenziato, nella risposta di causa, di aver sottoposto la nuova documentazione medica al SAM e di attender-ne la relativa presa di posizione, con successive osservazioni 16 settembre 2016 lUfficio AI sulla base del parere SAM, nonché delle nuove valutazioni SMR e CIP osservando co-me seppur con uno stato di salute migliorato dal mese di giugno 2014, lassicurata presenta delle limitazioni funzionali e personali che la rendono al momento non reintegrabile nel mercato del lavoro (doc. XIV) ha postulato laccoglimento del gravame;
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- per quanto attiene lesame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado dincapacità, richiamato lart. 16 LPGA, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
Almedicocompete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui linteressato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita linteressato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,p. 227; cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Daltro canto compito dellorientatore professionaleè quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per linvalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995,
p. 201);
- nel caso concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti (cfr. in particolare la perizia SAM sub doc. AI 133, le valutazioni SMR e CIP sub doc. AI 134 e 154, nonché il rapporto dello psichiatra curante sub doc. A/3) è da ritenere che, tenuto conto del danno alla salute (fisica e psichica) e delle consecutive limitazioni evidenziate in sede medica( la riduzione della capacità lavorativa è dovuta a patologie psichiatriche (fra laltro fragilità personologica, ansia ed umore deflesso). Dal punto di vista reumatologico, è limitata nellutilizzo dellarto superiore di ds., se tenuto alzato sopra i 90° in elevazione ed abduzione, utilizzato con movimenti ripetuti di elevazione ed abduzione, in movimenti di rotazione interna ed esterna, nellutilizzo sempre dellarto superiore ds. contro resistenza, con forza o alzando pesi superiori ai 3-5 kg sopra lorizzontale. Per il rachide è leggermente limitata in attività svolte in posizioni non ergonomiche per il rachide, in attività in posizioni statiche per un lungo periodo oppure alzando dei pesi sino allaltezza del corpo superiori ai 15 kg saltuariamente e 7,5 kg ripetutamente, può mantenere la posizione seduta per più di 2 ore di fila, la posizione in piedi ferma 10-15 min., per più di unora cambiando lappoggio; perizia SAM, doc. AI 133 p. 372), dal profilo integrativo e professionale come pertinentemente sottolineato dal CIP nella valutazione del 15 settembre 2016 in cui ha precisato e completato la precedente resa nel gennaio 2016 (doc. AI 154) e contrariamente a quanto assunto nella decisione impugnata, appare esclusa una ripresa anche in misura parziale dellattività di assistente di cura (in riferimento alla quale era peraltro stato considerato il reddito da invalido per il calcolo del contestato grado dinva-lidità del 50%) o in genere di unattività lavorativa nellambito sanitario. Al proposito il CIP ha evidenziato come lassi-curata presenta una limitazione di carico di kg 5, laddove nelle mansioni quotidiane di un assistente di cura vi è la movimentazione dei pazienti per la cura e ligiene del corpo, pazienti spesso non autosufficienti e che quindi non possono collaborare con la curante nella loro movimentazione. Sebbe-ne dotate di sollevatori, spesso le operatrici sanitarie non ne fanno uso per ridurre i tempi di esecuzione delle mansioni. Inoltre lassicurata presenta delle limitazioni psichiche che mal si conciliano con una professione in ambito sanitario, dove è necessaria una grande solidità della struttura psichica per far fronte al carico di stress insito nella professione. Letà della signora non favoriva la buona riuscita di una formazione e neppure di un collocamento e si sarebbe quindi proceduto ad un percorso non semplice ed economico senza probabilmente un buon esito. Le prospettive di trovare nuovamente unoccupazione in qualità di assistente di cura erano esigue per le medesime motivazioni. Onde e per cui, non è esigibile che lassicurata riprenda unattività lavorativa nel suo abituale ambito professionale (doc. XIV/1).
Anche per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali altre attività, ancorché ritenute in sede peritale siccome in parte esigibili dal profilo medico-teorico (cfr. perizia SAM doc. AI 133 p. 373), dal punto di vista integrativoin realtà anche lo psichiatra curante (che segue lassicurata dallottobre 2012, cfr. sub doc. AI 133 p. 415) aveva già a più riprese attestato una totale incapacità lavorativa (doc. AI 57, 63, sub. 89, 96)il CIP ha riferito che rispetto al reperimento o alla formazione in unattività adeguata, la signora non possedeva, come segnalato, le risorse mediche e personali e letà non giocava a favore ma soprattutto si sarebbe trattato di un percorso re-integrativo esoso finanziariamente e non si semplice esecu-zione. In sunto, stante limportanza delle limitazioni funzionali dellassicurata e del fatto che le conoscenze di questultima non possono essere sfruttate in un ambiente sanitario (a causa delle ripercussioni delle affezioni psichiche sulla sua capacità lavorativa), ritengo che anche in attività adatte il mercato del lavoro, seppure in equilibrio, non sia sufficientemente e-steso. Da ciò ne discende che lassicurata è da considerarsi non reintegrabile anche in attività adatte (doc. XIV/1);
-ne consegue che, in accoglimento del ricorso, anche dopo il 1. ottobre 2014 alla ricorrente da considerarsi ai fini del calcolo dellinvalidità esclusivamente persona salariata e non in parte casalinga (doc. AI 145, 151) va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dinvalidità;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- allinsorgente, patrocinata in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 1800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggettol'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6,STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 21 aprile 2016 è riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dinvalidità anche dopo il 1. ottobre 2014.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggettol'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti