Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 17 marzo 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.43
rg/sc
Lugano
3 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 17 marzo 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 17 marzo 2016, lUfficio AI, in esito allistrutto-ria di cui ai doc. AI 1-46, ha negato a RI 1, affetta da problematiche dermatologiche, il diritto a prestazioni (rendita dinvalidità e provvedimenti integrativi professionali) sulla base delle seguenti considerazioni:
- contro suddetto provvedimento insorge dinanzi al TCA lassi-curata. Producendo nuova certificazione medica specialistica (doc. C-F), linsorgente contesta in sostanza la valutazione della sua capacità lavorativa operata dallamministrazione nonché lo status di casalinga al 60% ritenuto nel querelato provvedimento, postulando il rinvio degli atti allUfficio AI per complemento istruttorio e conseguente nuova decisione;
- con la risposta di causa lUfficio AI con riferimento alla documentazione contenuta nellincarto LAINF e di quanto emerso in relazione alla procedura pendente dinanzi allassicurato-re dindennità giornaliera per malattia sulla scorta del parere del medico psichiatra SMR secondo cui è opportuno attendere lesito della procedura istruttoria tuttora pendente presso altri assicuratori sottoponendo in seguito lintero dossier, adeguatamente aggiornato, per esame al Servizio medico regionale (doc. IV/1) propone in via principale la retrocessione degli atti per lespletamento di ulteriori accertamenti medici come proposto dal SMR ed economici volti a stabilire con chiarezza in che percentuale lassicurata vada ritenuta quale salariata rispettivamente quale casalinga (cfr. IV). In via subordinata chiede la conferma della querelata decisione;
- con scritto 31 maggio 2016 la ricorrente ha comunicato al Tribunale che:
- richiamati in particolare gli artt. 4 cpv. 1, 7 e 8 LPGA, 28 LAI nel caso concreto questo TCAalla luce in particolare della documentazione medica prodotta con il gravame, segnatamente i rapporti medici del dermatologo dr. __________ 2016 (doc. C-F), e della documentazione agli atti relativa agli accertamenti in atto dinanzi allassicuratore LAINF (__________, sub doc. IV/3) e allannuncio del caso allassicuratore malattia (__________, doc. AI 6, 53; doc. IV/2)ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, nel senso indicato dal SMR pendente lite (cfr. anche la nota del giurista AI al SMR del 6 maggio 2016 sub doc. AI 54), ulteriori accertamenti medici nonché stabilire con precisione se e quale sia nel caso concreto leffettiva ripartizione tra lattività salariata e quella di casalinga e ciò con particolare riferimento a quanto evidenziato dallassicurata in sede ricorsuale (cfr. punto 3 del ricorso);
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante quanto sopra, si giustifica senzaltro ilrinvio degli atti allamministrazioneaffinché proceda ad ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato e definisca anche quale sia effettivamente il metodo di calcolo dellinvalidità applicabile alla fattispecie;
-nellambito della nuova procedura decisionale, quo alleven-tuale applicazione del metodo misto di calcolo dellinvalidità, lUfficio AIdovrà inoltre tenere conto delle considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti delluomo con la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado dinvalidità, come pure delleventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella causa ha in-dicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: ()En lespèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué quelle formulerait une demande de réparation dans le cadre dune requête en révision de larrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à larticle 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire ce que la requérante ne prétend dailleurs pas , la Cour estime quil ny a pas lieu doctroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel.()) - o di eventuali direttive che emanerà lUFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016);
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, equivalente ad una soccombenza dellamministrazione, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di questultima.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 17 marzo 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti