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32.2016.43

Invalidità. Carente accertamento dei fatti da parte dell'amministraziione. Rinvio atti

Ticino · 2016-03-17 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §    La decisione del 17 marzo 2016 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2016.43

rg/sc

Lugano

3 giugno 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 17 marzo 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 17 marzo 2016, l’Ufficio AI, in esito all’istrutto-ria di cui ai doc. AI 1-46, ha negato a RI 1, affetta da problematiche dermatologiche, il diritto a prestazioni (rendita d’invalidità e provvedimenti integrativi professionali) sulla base delle seguenti considerazioni:

-   contro suddetto provvedimento insorge dinanzi al TCA l’assi-curata. Producendo nuova certificazione medica specialistica (doc. C-F), l’insorgente contesta in sostanza la valutazione della sua capacità lavorativa operata dall’amministrazione nonché lo status di casalinga al 60% ritenuto nel querelato provvedimento, postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per complemento istruttorio e conseguente nuova decisione;

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI – con riferimento alla documentazione contenuta nell’incarto LAINF e di quanto emerso in relazione alla procedura pendente dinanzi all’assicurato-re d’indennità giornaliera per malattia – sulla scorta del parere del medico psichiatra SMR secondo cui “è opportuno attendere l’esito della procedura istruttoria tuttora pendente presso altri assicuratori sottoponendo in seguito l’intero dossier, adeguatamente aggiornato, per esame al Servizio medico regionale” (doc. IV/1) – propone in via principale la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici come proposto dal SMR ed economici volti a stabilire con chiarezza in che percentuale l’assicurata vada ritenuta quale salariata rispettivamente quale casalinga (cfr. IV). In via subordinata chiede la conferma della querelata decisione;

-   con scritto 31 maggio 2016 la ricorrente ha comunicato al Tribunale che:

-   richiamati in particolare gli artt. 4 cpv. 1, 7 e 8 LPGA, 28 LAI nel caso concreto questo TCA–alla luce in particolare della documentazione medica prodotta con il gravame, segnatamente i rapporti medici del dermatologo dr. __________ 2016 (doc. C-F), e della documentazione agli atti relativa agli accertamenti in atto dinanzi all’assicuratore LAINF (__________, sub doc. IV/3) e all’annuncio del caso all’assicuratore malattia (__________, doc. AI 6, 53; doc. IV/2)–ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, nel senso indicato dal SMR pendente lite (cfr. anche la nota del giurista AI al SMR del 6 maggio 2016 sub doc. AI 54), ulteriori accertamenti medici nonché stabilire con precisione se e quale sia nel caso concreto l’effettiva ripartizione tra l’attività salariata e quella di casalinga e ciò con particolare riferimento a quanto evidenziato dall’assicurata in sede ricorsuale (cfr. punto 3 del ricorso);

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, stante quanto sopra, si giustifica senz’altro ilrinvio degli atti all’amministrazioneaffinché proceda ad ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato e definisca anche quale sia effettivamente il metodo di calcolo dell’invalidità applicabile alla fattispecie;

-nell’ambito della nuova procedura decisionale, quo all’even-tuale applicazione del metodo misto di calcolo dell’invalidità, l’Ufficio AIdovrà inoltre tenere conto delle considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado d’invalidità, come pure dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella causa ha in-dicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “()En l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel.()”) - o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016);

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di quest’ultima.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§    La decisione del 17 marzo 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti