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32.2016.143

Conferma del diritto a 3/4 di rendita. Il calcolo del grado d'invalidità effettuato dall'UAI, e meglio la riduzione percentuale del 10% dal reddito da invalido va tutelata, mentre va respinta la richiesta di una riduzione del 15-20%

Ticino · 2016-11-02 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 dicembre 2015, cui accenna l’insorgente e nel quale lo specialista ha attestato un’incapacità lavorativa del 70% “con l’ipotesi di un progressivo aumento in considerazione delle capacità del paziente” (pag. 115 incarto AI), l’anamnesi personale, familiare, sociale e del lavoro e da terzi, la descrizione del ricorrente e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi principale di lesione talamica sinistra di origine probabilmente tumorale, esiti da sanguinamento parechimale parietale sinistro e endoventricolare di origine non chiara, in esiti da biopsia con approccio trans-parietale sinistro, piccole lesioni focali a livello del tetto del mesencefalo, esiti da idrocefalo acuto con oggi sindrome talamica destra, discreta emisindrome destra, quandratanopsia inferiore destra, deficit cognitivi, epilessia post-lesionale focale con generalizzazioni secondarie nella fase precoce post-lesionale, affaticabilità eccessiva e le diagnosi secondarie di sospetto di lieve trombocitopenia immunitaria, intervento alla caviglia destra, exeresi di cisti anale, esiti da probabile tromboflebite arto inferiore destro, allergia esantematica alla penicillina.

Dopo aver indicato il decorso e la prognosi, nonché le limitazioni funzionali, il perito ha accertato una completa incapacità lavorativa nella precedente attività ed una capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Ciò dal 1° febbraio 2016 (pag. 127 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali nel rapporto finale del 13 aprile 2016, precisando che l’incapacità del 60% va intesa come riduzione del rendimento (pag. 129 incarto AI) e nelle successive annotazioni del 19 agosto 2016 (pag. 172), facenti seguito, tra l’altro, alla trasmissione di una valutazione del 7 luglio 2016 del dr. med. __________ che tuttavia non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa del ricorrente e non ha contestato la perizia del dr. med. __________ (pag. 168-169 incarto AI).

In assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali non vi è alcun motivo per distanziarsi dalla conclusione di un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate. Anche perché l’insorgente non ha più prodotto alcunché in sede processuale.

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016(DTF 126 V 81 consid. 7a;STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 64'422.78

(Fr. 63’744.-: 103,3 x 104,4; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr.la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'160.74 (Fr. 64'422.78 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6

p. 81).”

A proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il “grado di occupazione”.

Neppure la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione non avendo concluso l’apprendistato, è atta ad aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.

L’assicurato è di cittadinanza svizzera (pag. 11 incarto AI) e si trova nel nostro Paese dal 1991, dove è giunto all’età di 10 anni. Egli ha terminato le scuole dell’obbligo ed ha indicato di capire e parlare correntemente l’italiano, di avere una buona capacità di lettura e di scrittura, nonché un’eccellente espressione orale nella nostra lingua (pag. 26 incarto AI). Pur non portando a termine l’apprendistato di fabbro (pag. 116 incarto AI), ha una grande esperienza lavorativa. Dopo aver esercitato l’attività di muratore e di lavapiatti, dal 2000 al 2009 ha lavorato per la medesima ditta quale manovale e poi nel corso del 2009 presso un’altra società come gruista (pag. 32 incarto AI, con ultimo salario effettivamente percepito nel 2013 di fr. 73'137 lordi), ciò che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide professionali.

Infine, per quanto concerne quello che l’insorgente chiama “danno medico” e che ritiene che sia inglobato nella riduzione del 10% applicata dall’UAI per “attività leggere”, va rilevato quanto segue.

I limiti funzionali descritti a pag. 18 e 23 della perizia Al del dr. med. __________ (pag. 122 e 127 incarto AI) sono:

Per il perito unlavoro adeguato“non dovrebbe essere pesante fisicamente (limiti di carico e di destrezza del braccio destro), essere principalmente all’interno di un edificio (a causa dell’iperpatia a destra, anche scatenata dall’aria e dal freddo), non richiedere lavori di precisione con la mano destra, non richiedere tratte di cammino in terreno accidentato, non mettere in pericolo il paziente (secondo i criteri concernenti la presenza della sindrome epilettica, in modo particolare devono essere evitati l’esecuzione di lavori in vicinanza di fonti di calore importante o fuoco, lavori su scale o con istrumenti pericolosi,…)”. L’interessato non può sollevare un carico superiore ai 2 kg. Il medico ha citato quali mestieri esigibili: “portinaio”; “custode di edifici (in collaborazione con colleghi, senza necessità di eseguire lavori pesanti)”; “magazziniere” (pag. 127-128 incarto AI; cfr. anche il rapporto finale del consulente in integrazione del 1° giugno 2016 [pag. 135-136 incarto AI]).

Le limitazioni descritte sono già contenute nella riduzione del rendimento. Infatti il perito ha affermato che “in una attività adeguata, che tenga conto dei deficit funzionali dell’assicurato (vedi voce “Limitazioni funzionali” nel paragrafo “Valutazione”) vi è una capacità lavorativa del 40% iniziale. Bisognerà valutare il rendimento in considerazione dell’esperienza pratica fatta sul posto di lavoro” (pag. 127 incarto AI).

Ora, alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%, rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta una riduzione del 10%).

Raffrontando il reddito da valido di fr. 75'521.92 con quello da invalido di fr.67'160.74, ridotto del 60% (riduzione del rendimento) a fr. 26'864.29 e poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 24'177.86 si ottiene un grado d’invalidità del 67.98%arrotondato,conformemente alla DTF 130 V 121,al 68% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2016.143

cs

Lugano

17 maggio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 2 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

Questo TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. med. __________. Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Lo specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.

Al referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med __________, nel suo referto di 24 pagine, dopo aver descritto la documentazione agli atti, tra cui i rapporti del dr. med. __________, neurologia FMH, viceprimario della Clinica __________, compreso il referto del 23 dicembre 2015, cui accenna l’insorgente e nel quale lo specialista ha attestato un’incapacità lavorativa del 70% “con l’ipotesi di un progressivo aumento in considerazione delle capacità del paziente” (pag. 115 incarto AI), l’anamnesi personale, familiare, sociale e del lavoro e da terzi, la descrizione del ricorrente e le constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi principale di lesione talamica sinistra di origine probabilmente tumorale, esiti da sanguinamento parechimale parietale sinistro e endoventricolare di origine non chiara, in esiti da biopsia con approccio trans-parietale sinistro, piccole lesioni focali a livello del tetto del mesencefalo, esiti da idrocefalo acuto con oggi sindrome talamica destra, discreta emisindrome destra, quandratanopsia inferiore destra, deficit cognitivi, epilessia post-lesionale focale con generalizzazioni secondarie nella fase precoce post-lesionale, affaticabilità eccessiva e le diagnosi secondarie di sospetto di lieve trombocitopenia immunitaria, intervento alla caviglia destra, exeresi di cisti anale, esiti da probabile tromboflebite arto inferiore destro, allergia esantematica alla penicillina.

Dopo aver indicato il decorso e la prognosi, nonché le limitazioni funzionali, il perito ha accertato una completa incapacità lavorativa nella precedente attività ed una capacità lavorativa del 40% in attività adeguata. Ciò dal 1° febbraio 2016 (pag. 127 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali nel rapporto finale del 13 aprile 2016, precisando che l’incapacità del 60% va intesa come riduzione del rendimento (pag. 129 incarto AI) e nelle successive annotazioni del 19 agosto 2016 (pag. 172), facenti seguito, tra l’altro, alla trasmissione di una valutazione del 7 luglio 2016 del dr. med. __________ che tuttavia non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa del ricorrente e non ha contestato la perizia del dr. med. __________ (pag. 168-169 incarto AI).

In assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali non vi è alcun motivo per distanziarsi dalla conclusione di un’incapacità lavorativa del 60% in attività adeguate. Anche perché l’insorgente non ha più prodotto alcunché in sede processuale.

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016(DTF 126 V 81 consid. 7a;STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 64'422.78

(Fr. 63’744.-: 103,3 x 104,4; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr.la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'160.74 (Fr. 64'422.78 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6

p. 81).”

A proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"Nel caso concreto l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la capacità lavorativa di A.________ dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del 20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione per il “grado di occupazione”.

Neppure la nazionalità, cui l’insorgente aggiunge la sua scarsa formazione non avendo concluso l’apprendistato, è atta ad aumentare la percentuale della riduzione del salario da invalido.

L’assicurato è di cittadinanza svizzera (pag. 11 incarto AI) e si trova nel nostro Paese dal 1991, dove è giunto all’età di 10 anni. Egli ha terminato le scuole dell’obbligo ed ha indicato di capire e parlare correntemente l’italiano, di avere una buona capacità di lettura e di scrittura, nonché un’eccellente espressione orale nella nostra lingua (pag. 26 incarto AI). Pur non portando a termine l’apprendistato di fabbro (pag. 116 incarto AI), ha una grande esperienza lavorativa. Dopo aver esercitato l’attività di muratore e di lavapiatti, dal 2000 al 2009 ha lavorato per la medesima ditta quale manovale e poi nel corso del 2009 presso un’altra società come gruista (pag. 32 incarto AI, con ultimo salario effettivamente percepito nel 2013 di fr. 73'137 lordi), ciò che implica la capacità di adattarsi agevolmente a nuove e diverse sfide professionali.

Infine, per quanto concerne quello che l’insorgente chiama “danno medico” e che ritiene che sia inglobato nella riduzione del 10% applicata dall’UAI per “attività leggere”, va rilevato quanto segue.

I limiti funzionali descritti a pag. 18 e 23 della perizia Al del dr. med. __________ (pag. 122 e 127 incarto AI) sono:

Per il perito unlavoro adeguato“non dovrebbe essere pesante fisicamente (limiti di carico e di destrezza del braccio destro), essere principalmente all’interno di un edificio (a causa dell’iperpatia a destra, anche scatenata dall’aria e dal freddo), non richiedere lavori di precisione con la mano destra, non richiedere tratte di cammino in terreno accidentato, non mettere in pericolo il paziente (secondo i criteri concernenti la presenza della sindrome epilettica, in modo particolare devono essere evitati l’esecuzione di lavori in vicinanza di fonti di calore importante o fuoco, lavori su scale o con istrumenti pericolosi,…)”. L’interessato non può sollevare un carico superiore ai 2 kg. Il medico ha citato quali mestieri esigibili: “portinaio”; “custode di edifici (in collaborazione con colleghi, senza necessità di eseguire lavori pesanti)”; “magazziniere” (pag. 127-128 incarto AI; cfr. anche il rapporto finale del consulente in integrazione del 1° giugno 2016 [pag. 135-136 incarto AI]).

Le limitazioni descritte sono già contenute nella riduzione del rendimento. Infatti il perito ha affermato che “in una attività adeguata, che tenga conto dei deficit funzionali dell’assicurato (vedi voce “Limitazioni funzionali” nel paragrafo “Valutazione”) vi è una capacità lavorativa del 40% iniziale. Bisognerà valutare il rendimento in considerazione dell’esperienza pratica fatta sul posto di lavoro” (pag. 127 incarto AI).

Ora, alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10%, rientra nei parametri giurisprudenziali e va confermata (cfr. sentenza 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%, mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta una riduzione del 10%).

Raffrontando il reddito da valido di fr. 75'521.92 con quello da invalido di fr.67'160.74, ridotto del 60% (riduzione del rendimento) a fr. 26'864.29 e poi del 10% (deduzione sociale) a fr. 24'177.86 si ottiene un grado d’invalidità del 67.98%arrotondato,conformemente alla DTF 130 V 121,al 68% che dà diritto a ¾ di rendita come calcolato dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti