Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Gli atti vengono trasmessi allUfficio AI conformemente ai considerandi.
- Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2016.136
rg/sc
Lugano
10 febbraio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1. Nel mese di aprile 2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Con decisione 21 ottobre 2016, preavvisata il 1. settembre 2016, lUfficio AI, richiamati gli articoli 28 e 43 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto lassicurato, muratore indipendente, non ha trasmesso anche dopo diffida le informazioni e la documentazione necessarie per la trattazione della pratica (doc. AI 6, 12, 21; cfr. infra consid. 2.4).
1.3. Contro la succitata pronunzia lassicurato ha interposto il presente ricorso con il quale ha osservato:
1.5. La risposta di causa è stata trasmessa con invio raccomandato recapitato il 30 novembre 2016 (cfr. VI) per osservazioni allinsorgente, il quale tuttavia è rimasto silente.
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni è conforme o meno alla legislazione federale.
Si tratta dunque di stabilire se a ragione lUfficio AI ha negato allassicurato il diritto a prestazioni quale sanzione per non a-ver lassicurato presentato la documentazione e le informazioni di cui lamministrazione abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.
2.3. Lart. 28 cpv. 2 LPGAsuscettibile di ricadere nel campo dapplicazione dellart. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, lammini-strazione non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dellart. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia)stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga allart. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se lassicurato non fornisce allufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem-piere i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dellassicurato.
Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della LAI (5a revisione dellAI) si legge cheil capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura davvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nellarti-colo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come lobbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche lottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dellAI. Il capoverso 3 descrive, come nellassicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dellassicurato(FF N 30 del 2 agosto 2005, p. 4090).
Circa il nuovo tenore dellart. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, il Messaggio concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) precisa checonformemente allarticolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dellobbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. Lattuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dellas-sicurato». In base alla DTF 114 V 316 lufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità dellinfrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dellassicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. Lesplicita menzione di questo criterio gli conferisce unimportanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 va adeguato(FF N 12 del 30 marzo 2010, pag. 1671).
2.4. Nel caso in esame, con scritto 6 aprile 2016 lUfficio AI, richia-mando quanto stabilito dallart. 28 LPGA in merito allobbligo dinformazione, ha chiesto allinsorgente che nella richiesta di prestazioni aveva indicato di svolgere attività di muratore indipendente di fornire una serie di informazioni in merito al-lattività svolta (genere dattività, ripartizione tra lavoro di direzione e attività operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari) nonché di produrre i conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni (doc. AI 6).
Con lettera raccomandata 30 giugno 2016 lUfficio AI ha sollecitato lassicurato a voler dar seguito alla richiesta rimasta inevasa di cui al precedente scritto 6 aprile 2016, facendo contestualmente presente che conformemente allart. 28 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-ciali (LPGA) lassicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente allesecuzione delle varie leggi dassicurazio-ne sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Se lassicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per laccertamento al diritto alle prestazioni lUfficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti allincarto o emanare una decisione di non entrata in materia. Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 43, cpv. 3, LPGA, art. 7b, cpv. 2 lett. d LAI). Con questa com-minatoria le assegniamo unultimo termine di 10 giorniper produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso contrario verrà emanato un progetto di decisione di rifiuto o di soppressione delle prestazioni (doc. AI 12).
Il 22 luglio 2016 lamministrazione ha nuovamente inviato per posta semplice allassicurato, che non aveva provveduto a ritirare il plico raccomandato, suddetta comunicazione del 30 giugno 2016.
Con progetto di decisione 1. settembre 2016 munito dellin-dicazione circa la possibilità di presentare nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo ha respinto la domanda di prestazioni, non avendo lassicurato dato seguito alle reiterate richieste dinformazioni (doc. AI 15).
Il 22 settembre 2016 lamministrazione ha ritrasmesso per po-sta semplice allassicurato il summenzionato progetto di decisione (doc. AI 18).
Con decisione formale 21 ottobre 2016 lUfficio AI ha confermato, quale sanzione indicata nelle precedenti diffide, il rifiuto di prestazioni facendo nuovamente rilevare come nonostante i reiterati solleciti lassicurato non abbia adempiuto al proprio obbligo dinformare (doc. AI 21).
Dopo lemanazione di suddetta decisione, con scritto 3 novembre 2016 lassicurato ha trasmesso allamministrazione le notifiche di tassazione 2011-2015.
Con lettera raccomandata 14 novembre 2016 allassicurato lUfficio AI, facendo notare che la documentazione trasmessa non è sufficiente per poter annullare la nostra Decisione del 21 ottobre2016, ha nuovamente elencato i punti della richiesta dinformazioni del 6 aprile 2016 rimasti ancora senza risposta, fissando un ulteriore termine scadente il 25 novembre 2016 per produrre quanto richiesto (doc. 23) e facendo comunque presente allinteressato la possibilità di impugnare la decisione del 21 ottobre 2016 dinanzi al TCA (doc. AI 23).
Il 21 novembre 2016 lassicurato ha trasmesso allamministra-zione la documentazione e le informazioni mancanti (doc. AI 24). Nella medesima data lassicurato ha pure interposto (il presente) ricorso avverso la decisione di diniego del 21 ottobre 2016.
Con scritto 24 novembre 2016 un funzionario dellUfficio AI ha comunicato allassicurato che, a seguito della ricezione della documentazione richiesta, la decisione 21 ottobre 2016 è stata annullata (doc. AI 26).
2.5. Con linoltro del gravame in rassegna e in virtù quindi delleffetto devolutivo del medesimo (sul punto Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 19 Nr. 9) competente a se del caso annullare la decisione impugnata del 21 ottobre 2016 è lo scrivente Tribunale quale autorità di ricorso e non, come erro-neamente indicato nella risposta di causa, lamministrazione, la quale non risulta aver fatto corretto uso della facoltà, che in sé le spettava, di riconsiderare annullandola formalmente pendente lite la propria decisione (non risulta infatti agli atti lemanazione di una decisione formale di riconsiderazione ma una semplice comunicazione firmata solo dalladdetto agli assicurati; sulla competenza decisionale e i diritti di firma dellUfficio AI cfr. STCA 32.2011.218 del 29 novembre 2012).
Nel merito, viste le risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere cheessendo i dati economici fondamentali nel caso concreto per poter esaminare e determinare il diritto a prestazioniomettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni e la documentazione richiestagli con lettere 6 aprile 2016 e 30 aprile 2016 (questultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in caso di mancata trasmissione, anche se lart. 7b cpv. 2 LAI prevede espressamente una deroga allart. 21 cpv. 4 LPGA) e ancora con lettera 22 luglio 2016, lassicurato non ha fornito allUfficio AI le informa-zioni che abbisognava (genere dattività svolta, ripartizione tra lavoro di direzione e attività operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari nonché i conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni) per adempiere ai suoi compiti legali.
La mancata trasmissione della documentazione richiesta prima dellemanazione del querelato provvedimento non può es-sere giustificata del fatto che lassicurato nel maggio 2015 è stato vittima di unaggressione.
Non emergono, infatti, circostanze o elementi agli atti che permettano avuto riguardo a quanto stabilito allart. 7b cpv. 3 LAI di prescindere dalla sanzione prevista allart. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI. Non risulta minimamente comprovato (avuto soprattutto riguardo allasserita sua situazione mentale e allasserito suo stato di frustrazione) come a dipendenza dellaggressione ri-salente al maggio 2015 lassicurato che ha tra laltro compilato e inoltrato personalmente nel maggio 2016 la domanda di prestazioni possa non essere stato in grado, a distanza di oltre un anno dallevento, di provvedere, senza una sua colpa, a dar seguito a quanto a più riprese richiestogli dal-lamministrazione.
Di conseguenza lUfficio AI poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi dellart. 7b LAI.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.6. Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite solo dopo lemanazione del querelato provvedimento rispettivamente pendente la presente procedura di ricorso, lammi-nistrazione procederà ai necessari accertamenti e si pronuncerà sul diritto di RI 1 a prestazioni AI (compresi, evidentemente, eventuali provvedimenti dintegrazione professionale come postulato nel gravame).
A tale scopo la documentazione prodotta dallinsorgente nel-lambito della presente procedura viene trasmessa per competenza allUfficio AI.
2.7. Secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Gli atti vengono trasmessi allUfficio AI conformemente ai considerandi.
3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti