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32.2016.128

Domanda di rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma della perizia amministrativa

Ticino · 2016-10-14 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 12 luglio 2016 (pag. 307 incarto AI), ha più volte rimarcato la presenza della

stanchezza, presa debitamente in considerazione dagli specialisti del SAM e

segnatamente dal dr. med. __________ nell’ambito della valutazione della

capacità lavorativa, quale conseguenza della connettivite indifferenziata. Ciò,

a conferma di quanto affermato dal consulente (pag. 241 incarto AI).

Circa le precisazioni del

dr. med. __________ del 12 luglio 2016, segnatamente in relazione alla circostanza

che la patologia di cui è affetta l’insorgente presenta le caratteristiche di

una sindrome di Sjögren, il dr. med. __________ ha spiegato come sia possibile

che la collagenosi indifferenziata evolva verso una forma classificabile come

una sindrome di Sjögren, ma che questo aspetto non modifica la valutazione

della capacità lavorativa (pag. 314 incarto AI “

confermo dunque pienamente

la mia valutazione della capacità lavorativa basata sulla diagnosi di

collagenosi indifferenziata con possibilità di evoluzione verso una collagenosi

definita (sindrome di Sjögren) che si manifesta attualmente attraverso sintomi

generali aspecifici come la stanchezza e le difficoltà di concentrazione

”).

A comprova di questa circostanza, e meglio della stabilità della capacità

lavorativa, vi è il fatto che anche il medico curante, malgrado l’evoluzione

della patologia verso una sindrome di Sjögren, non ha indicato una capacità

lavorativa maggiore rispetto a quella precedentemente accertata, ma continua a

ritenere l’interessata incapace al 50%, come già il 28 agosto 2014 (doc. D).

Ne

segue che il dr. med. __________, e con lui i periti del SAM, hanno debitamente

tenuto conto degli effetti della connettivite (o collagenosi) indifferenziata e

delle sue conseguenze (segnatamente la stanchezza), giungendo alla conclusione,

logica e priva di contraddizioni, secondo la quale l’interessata è incapace al

lavoro al 25% nell’ambito della precedente attività.

Le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, FMH reumatologia

(e del dr. med. __________), che si basano sui medesimi parametri, ma che

giungono ad una diversa conclusione circa l’incidenza della capacità

lavorativa, non sono pertanto atte a sovvertire le convincenti conclusioni

peritali.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che

la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con sentenza 9C_757/2016

del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al consid. 4.2, che “

il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti

)”

e che “

al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere

considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende

generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente

in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo

”.

Del resto,

anche i medici SMR, dr. med. __________ (da ultimo a pag. 324 incarto AI) e dr.

med. __________ (doc. VIII/1), hanno confermato le valutazioni peritali.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che

per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla luce di

quanto sopra esposto, anche questo TCA deve concludere che l’insorgente è

capace al lavoro al 75% nella sua ultima attività, così come in qualsiasi

attività confacente al suo stato di salute.

2.5.   In queste

condizioni, la ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita, poiché può

continuare a svolgere l’attività amministrativa, che attualmente sta

esercitando al 50%, nella misura del 75%, sfruttando in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua.

Questo

Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dall’applicazione del

confronto percentuale dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità (STCA

32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Infatti, per

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; cosiddetto raffronto dei redditi

percentuale).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora

una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Da

ultimo, questo principio è stato confermato dal TF nelle sentenze 9C_ 240/2013

del 22 ottobre 2013 consid. 6 e 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5. In

quelle occasione l’Alta Corte aveva evidenziato:

"

Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -

continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività

lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la

persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui

la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività

che eserciterebbe senza detto danno (

DTF 137 V 334

consid. 4.1

in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che

l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con una capacità lavorativa

limitata - un impiego nel suo precedente ambito di attività. In tal modo è

effettivamente possibile procedere a un confronto percentuale per valutare la

perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata

all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr.

DTF 114 V 310

consid. 3a pag.

313 con riferimenti).”

2.6.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

E. 15 e 16 febbraio 2016, nonché 5 marzo 2016 (pag. 191 incarto AI).

I periti, dopo aver elencato gli atti, aver descritto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di collagenosi indifferenziata: diagnosi 2006, sintomi generali: mialgie, artralgie, stanchezza, temperature subfebbrili, assenza di lesioni viscerali (particolarmente assenza di lesioni renali o polmonari), possibile lieve sindrome di Raynaud, microangiopatia aspecifica di grado lieve, anticorpi antinucleari tra 1:320 e 1:1280, anticorpi anti-ds-DNA in un’occasione debolmente positivi, anti-SSA positivi, anti-Ku anamnesticamente positivi (pag. 217 incarto AI).

Gli specialisti hanno inoltre posto le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome del tunnel carpale bilaterale recidivante, attualmente non sintomatica, stato dopo meniscectomia mediale parziale a sinistra nel 2011, anemia ferripriva nota con stato dopo terapia marziale endovenosa, cisti ovariche anamnestiche, sottopeso (BMI 16,63 kg/m2), allergia alla penicillina ed allergia alimentare (kiwi, ecc.), stato dopo conizzazione nel settembre 2013 (pag. 218 incarto AI).

I periti hanno rilevato che le conclusioni si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM, che l’unica patologia che incide sulla capacità lavorativa è quella reumatologica e che l’insorgente presenta una capacità lavorativa globale del 75% come impiegata d’ufficio/funzionaria amministrativa, così come in qualsiasi attività adatta, a partire dal 22 settembre 2014, ossia da quando lavora al 50% (cfr. pag. 223 e seguenti incarto AI).

Circa la valutazione reumatologica, i periti hanno affermato:

"()

L’A. è stata presentata al nostro consulente Dr. med. __________. Ella presenta un quadro dominato da stanchezza cronica, associata ad artralgie. L’esame clinico è perfettamente normale e non vi è mai stato anamnesticamente un quadro infiammatorio, mai artriti o tenosinoviti, con una scintigrafia perfettamente normale. A livello degli esami strumentali sono state escluse lesioni viscerali e particolarmente lesioni renali, nonché escluse manifestazioni neurologiche () Nessun evento tromboembolico in anamnesi. Questo quadro clinico e strumentale non riempie i criteri di classificazione per alcuna collagenosi. Può essere utilizzato empiricamente il termine di collagenosi indifferenziata, che non ha limiti precisi. Come sopraccitato l’A. mostra sintomi generali soggettivi. Si ritrovano alcuni autoanticorpi compatibili con una collagenosi di tipo “lupoide”. Il consumo del complemento può sostenere la presenza di una certa attività sistemica. Al momento l’A. non riempie i criteri di classificazione ACR 1990 o ACR 2010 per la diagnosi di fibromialgia.

In questa situazione, in assenza di criteri e limiti precisi, vi è giocoforza una forte componente di soggettività nel valutare se sia presente o meno una connettivite e con quale influsso sulla capacità lavorativa. A causa di queste incognite, le valutazioni possono differire in modo importante. Il nostro consulente ritiene che l’A. presenti verosimilmente una connettivite indifferenziata, almeno in parte all’origine della stanchezza e delle artralgie. A sostegno di questa possibilità, vi sono segni di lieve attività con un lieve consumo del complemento C3 e forse vi è una certa modulazione in relazione al dosaggio del Plaquenil (peggioramento delle artralgie in concomitanza con una sospensione nel 2011). Un altro problema è stabilire in che misura questi sintomi generali, unica espressione clinica della connettivite, riducano la capacità lavorativa in un’attività leggera e adatta. Da un lato il soffrire di sintomi generali aspecifici, quale la stanchezza, non implica necessariamente un’importante riduzione del rendimento in un lavoro d’ufficio od in un altro lavoro leggero e adatto. Il reumatologo curante Dr. med. __________ indicava nel suo rapporto del 16.5.2007 come, a più riprese, avesse avuto l’occasione di segnalare all’A. che l’affezione reumatologica nella sua attività non costituisse motivo d’inabilità lavorativa prolungata, nonostante potesse esservi una certa riduzione del rendimento. La situazione della connettivite non è cambiata da un punto di vista clinico e strumentale. Nonostante questo, di fronte al fatto compiuto di una paziente che non si sentisse in grado di aumentare la propria capacità lavorativa oltre il 50%, il reumatologo curante ha attestato questa incapacità lavorativa. Diversamente il Dr. med. __________, non coinvolto nella presa a carico dell’A., ha attestato una piena capacità lavorativa. D’altro canto il medico di famiglia, Dr. med. __________, nel suo rapporto del 3.2.2015, indica quale prima causa d’incapacità lavorativa una difficoltà nella gestione di stress ed una mancanza di concentrazione, fattori che non possono essere messi in relazione alla connettivite e che quindi non riguardano l’ambito reumatologico. Complessivamente si può dunque dedurre che una parte dell’incapacità lavorativa dell’A. possa essere attribuita alla supposta attività della connettivite, mentre una parte di questa incapacità lavorativa sia dovuta ad altri fattori, quali una difficoltà nella gestione dello stress ed una mancanza di concentrazione. Il nostro consulente ritiene corretto riconoscere una parte di questa incapacità lavorativa nell’ambito della connettivite indifferenziata, mentre una parte è dovuta a fattori soggettivi che non sono di pertinenza reumatologica. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 25% in un lavoro d’ufficio, intesa come diminuzione del rendimento su un tempo di lavoro pieno, ma sono possibili anche altre soluzioni, come la diminuzione del tempo di lavoro a rendimento pieno. Dal lato reumatologico la situazione dell’A. è invariata da anni, senza una chiara soluzione di continuità. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta a sintomi generali nell’ambito della collagenosi indifferenziata, con lieve riduzione del rendimento anche in attività leggere ed adatte e particolarmente in attività d’ufficio. La riduzione del rendimento è più importante in attività pesanti a mediamente pesanti. Come casalinga l’A. è totalmente abile al lavoro.

Il nostro consulente non ha costatato una discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica e non ha alcuna evidenza per un’amplificazione di sintomi.

Non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. L’A. ha già tutte le cure di cui necessita. Un piano di riabilitazione potrebbe eventualmente migliorare alcuni disturbi. Il miglioramento della condizione fisica può ridurre le artralgie. Vi è un’alta probabilità che non vi siano elementi nuovi a medio-lungo termine, per quanto riguarda la collagenosi e particolarmente i sintomi generali. Non può essere esclusa (ma è improbabile) l’evoluzione verso una collagenosi particolare e soprattutto l’evoluzione verso un lupus eritematoso sistemico” (pag. 219-221 incarto AI)

I periti hanno inoltre risposto alle domande poste dall’insorgente, affermando tra l’altro:

Come si può mettere in discussione la diagnosi del Dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ reumatologo dell’Ospedale __________ di __________, esperti nella malattia della connettivite indifferenziata con quella del Dr. med. __________?

Secondo il Dr. med. __________ il Dr. med. __________ non ha mai messo in dubbio la diagnosi del Dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________, limitandosi ad aggiungere che l’A., oltre ad una probabile collagenosi indifferenziata, ha verosimilmente una fibromialgia. La fibromialgia viene spesso indicata come “secondaria” nel contrasto di un’altra malattia reumatologica infiammatoria.

È utile tuttavia rilevare come, nel presentare i primi criteri, l’associazione americana di reumatologia abbia sconsigliato l’uso del termine “secondaria”, poiché la fibromialgia nell’ambito di un’altra malattia infiammatoria si comporta spesso esattamente allo stesso modo rispetto ad una fibromialgia “primaria”.

Questo significa che non occorre aumentare l’intensità della cura della malattia di base per influenzare i sintomi fibromialgici.

Il fatto di mettere in dubbio la diagnosi di connettivite indifferenziata è perfettamente lecito per i motivi che il Dr. med. __________ ha spiegato più a monte. Si tratta infatti di sintomi generali aspecifici associati ad autoanticorpi.

I sintomi generali sono per l’appunto aspecifici.

Gli autoanticorpi possono non avere mai alcun significato o acquisire un significato dopo decenni dalla loro scoperta.

Una collagenosi “indifferenziata” non riempie per definizione i criteri necessari per alcuna collagenosi.

È del tutto abituale che diversi specialisti, di fronte ad una problematica reumatologica infiammatoria “indifferenziata”, affermino l’esistenza di questo problema e altri lo neghino, a seconda di come vengono interpretati i disturbi del paziente. Questi sono per definizione “al limite” e dunque interpretabili” (pag. 230 incarto AI)

Il

E. 18 aprile 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 272 incarto AI).

In sede di osservazioni l’assicurata ha prodotto un referto del 7 luglio 2016 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha precisato che “la stanchezza cronica è uno dei sintomi cardinali della connettivite indifferenziata” e che “la difficoltà di concentrazione e la difficoltà nella gestione di stress sono delle conseguenze della stanchezza cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata, e fanno quindi parte della malattia di base” (pag. 306 incarto AI), nonché un referto del 12 luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, che ha rilevato di seguire l’interessata da 10 anni per una “connettivite indifferenziata che, sulla base delle ultime risultanze diagnostiche, presenta le caratteristiche di una sindrome di Sjoegren; tale affezione è quasi sempre associata ad un’aumentata stanchezza oltre che alla secchezza delle mucose, ai dolori articolari ()” ed ha affermato che “la terapia di base in corso con antimalarici rimane senz’altro valida. Rimango altrettanto convinto che la capacità lavorativa del 50% da me attestata continui ad essere valida, conoscendola oramai, come già detto, da moltissimi anni” (pag. 307 incarto AI).

L’8 settembre 2016 i periti del SAM si sono espressi in merito alla nuova documentazione medica ed alle osservazioni dell’assicurata prodotte in sede di progetto di decisione (pag. 313 e seguenti). Il dr. med. __________ ha affermato:

"Volentieri prendo posizione a riguardo dei nuovi documenti giunti dopo la perizia multidisciplinare SAM con il mio consulto di reumatologia del 15.2.2016. Nella sua lettera all’avvocato RA 1 del 7.7.2016 il dr. __________ afferma che la stanchezza cronica è uno dei sintomi cardinali della connettività indifferenziata e che le difficoltà di concentrazione e la difficoltà nella gestione di stress sono conseguenza della stanchezza cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata e fanno quindi parte della malattia di base.

Non contesto queste affermazioni. Nel mio consulto di reumatologia, a pagina 5, affermo che la paziente presenta verosimilmente una connettivite indifferenziata e questa è verosimilmente almeno in parte all’origine della stanchezza e della artralgie.

Trattandosi di disturbi soggettivi estremamente frequenti nella popolazione femminile di quest’età anche in assenza di una connettivite indifferenziata confermo anche l’uso del termine “verosimilmente” al posto di un’affermazione perentoria.

Comunque nella mia valutazione della capacità lavorativa si tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, della stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione in questo ambito, quindi non mi sembra vi sia contraddizione con le affermazioni del medico di famiglia.

Abbiamo a disposizione un certificato del Dr. __________ alla paziente. In riferimento al colloquio dell’11.7.2016 il Dr. __________ conferma di seguire la paziente da 10 anni per una connettivite indifferenziata che presenta le caratteristiche di una sindrome di Sjögren. Tale affezione è quasi sempre associata a un’aumentata stanchezza, secchezza delle mucose, dolori articolari a lei già da tempo noti.

Il Dr. __________ rimane convinto che la capacità lavorativa del 50% da lui attestata continua ad essere valida conoscendola ormai da moltissimi anni.

Anche a riguardo di questa presa di posizione del Dr. __________ non ho obiezioni. La diagnosi di collagenosi indifferenziata è stata discussa dettagliatamente. È senz’altro ben possibile che questa collagenosi indifferenziata evolva verso una forma classificabile come una sindrome di Sjögren ma questo non cambia la mia valutazione della capacità lavorativa.

Una valutazione peritale può differire da quella dei medici che trattano la paziente ai quali la paziente stessa ha sollecitato una certa presa di posizione a suo favore.

È utile ricordare a riguardo che la società Svizzera di reumatologia, nelle sue direttive 2016 per la perizia reumatologica, raccomanda di non valutare i propri pazienti.

Confermo dunque pienamente la mia valutazione della capacità lavorativa basata sulla diagnosi di collagenosi indifferenziata con possibilità di evoluzione verso una collagenosi definita (sindrome di Sjögren) che si manifesta attualmente essenzialmente attraverso sintomi generali aspecifici come la stanchezza e le difficoltà di concentrazione.” (pag. 313-314)

I periti hanno affermato che “la nuova documentazione medica non contiene elementi nuovi in grado di cambiare le conclusioni della nostra perizia pluridisciplinare del 14.4.2016. L’incapacità lavorativa attestata per motivi reumatologici tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, delle artralgie, della stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione. Ricordiamo come si tratti di disturbi soggettivi ed estremamente frequenti nella popolazione femminile di questa età. Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa del reumatologo curante Dr. med. __________, confermiamo che si tratta di una diversa valutazione dello stesso quadro clinico. Anche dal lato psichiatrico concordiamo che non ci sono elementi di novità che motivino una modifica delle nostre conclusioni peritali. Confermiamo dunque le conclusioni della nostra perizia pluridisciplinare del 14.4.2016” (pag. 316 incarto AI).

Pendente causa l’insorgente, oltre a documentazione già agli atti, ha prodotto un referto del 12 dicembre 2016 del curante, dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale ha affermato:

"()

La signora RI 1 si trova da me in cura da anni per una connettivite indifferenziata, che ultimamente ha sviluppato caratteristiche di una sindrome di Sjoergen.

b)   Quali sono le caratteristiche della/e patologie? Come si manifestano? All’effetto della malattia si aggiunge l’effetto delle cure?

La malattia citata nella risposta alla domanda a), si manifesta nella paziente con artralgie, mialgie, secchezza delle mucose, stanchezza, febbriciola anamnestica. Da tempo ella è a beneficio di una terapia di fondo con antimalarici e al bisogno ricorre ad analgesici.

c)   Quale è l’effetto sulla capacità lavorativa della signora?

La signora RI 1 oltre a sentirsi limitata dai dolori articolari e muscolari, avverte maggiore stanchezza che le impedisce di raggiungere una capacità lavorativa piena.

d)   La capacità lavorativa nella precedente attività ne risulta ridotta? In quale misura? Una riduzione solo del 25% tiene conto adeguatamente delle oggettive limitazioni?

Come reumatologo curante ho attestato alla signora RI 1, come riportato nei certificati, un’inabilità lavorativa del 50%. A mio modo di vedere, come ho potuto intendere discutendo con la signora RI 1, una riduzione del 25% della capacità lavorativa risulta essere insufficiente, soprattutto per l’aumentata stanchezza.

e)   È un problema duraturo?

Sì.” (doc. H1)

Il 9 gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale documentazione medica non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM” (doc. VIII/1).

2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del

E. 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

2.4.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM che ha concluso per una capacità lavorativa della ricorrente nella misura del 75% nella precedente attività ed in ogni e qualsiasi attività confacente al suo stato di salute.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2016.128

cs

Lugano

15 maggio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 14 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2.   In concreto l’insorgente contesta il referto reumatologico allestito nell’ambito della perizia del SAM.

A questo proposito, l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica [dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________], endocrinologica [dr. med. __________], psichiatrica [dr.ssa med. __________]) del SAM, redatta il 14 aprile 2016 e facente seguito alle visite del 18 e 25 gennaio 2016, 13, 15 e 16 febbraio 2016, nonché 5 marzo 2016 (pag. 191 incarto AI).

I periti, dopo aver elencato gli atti, aver descritto l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di collagenosi indifferenziata: diagnosi 2006, sintomi generali: mialgie, artralgie, stanchezza, temperature subfebbrili, assenza di lesioni viscerali (particolarmente assenza di lesioni renali o polmonari), possibile lieve sindrome di Raynaud, microangiopatia aspecifica di grado lieve, anticorpi antinucleari tra 1:320 e 1:1280, anticorpi anti-ds-DNA in un’occasione debolmente positivi, anti-SSA positivi, anti-Ku anamnesticamente positivi (pag. 217 incarto AI).

Gli specialisti hanno inoltre posto le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome del tunnel carpale bilaterale recidivante, attualmente non sintomatica, stato dopo meniscectomia mediale parziale a sinistra nel 2011, anemia ferripriva nota con stato dopo terapia marziale endovenosa, cisti ovariche anamnestiche, sottopeso (BMI 16,63 kg/m2), allergia alla penicillina ed allergia alimentare (kiwi, ecc.), stato dopo conizzazione nel settembre 2013 (pag. 218 incarto AI).

I periti hanno rilevato che le conclusioni si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM, che l’unica patologia che incide sulla capacità lavorativa è quella reumatologica e che l’insorgente presenta una capacità lavorativa globale del 75% come impiegata d’ufficio/funzionaria amministrativa, così come in qualsiasi attività adatta, a partire dal 22 settembre 2014, ossia da quando lavora al 50% (cfr. pag. 223 e seguenti incarto AI).

Circa la valutazione reumatologica, i periti hanno affermato:

"()

L’A. è stata presentata al nostro consulente Dr. med. __________. Ella presenta un quadro dominato da stanchezza cronica, associata ad artralgie. L’esame clinico è perfettamente normale e non vi è mai stato anamnesticamente un quadro infiammatorio, mai artriti o tenosinoviti, con una scintigrafia perfettamente normale. A livello degli esami strumentali sono state escluse lesioni viscerali e particolarmente lesioni renali, nonché escluse manifestazioni neurologiche () Nessun evento tromboembolico in anamnesi. Questo quadro clinico e strumentale non riempie i criteri di classificazione per alcuna collagenosi. Può essere utilizzato empiricamente il termine di collagenosi indifferenziata, che non ha limiti precisi. Come sopraccitato l’A. mostra sintomi generali soggettivi. Si ritrovano alcuni autoanticorpi compatibili con una collagenosi di tipo “lupoide”. Il consumo del complemento può sostenere la presenza di una certa attività sistemica. Al momento l’A. non riempie i criteri di classificazione ACR 1990 o ACR 2010 per la diagnosi di fibromialgia.

In questa situazione, in assenza di criteri e limiti precisi, vi è giocoforza una forte componente di soggettività nel valutare se sia presente o meno una connettivite e con quale influsso sulla capacità lavorativa. A causa di queste incognite, le valutazioni possono differire in modo importante. Il nostro consulente ritiene che l’A. presenti verosimilmente una connettivite indifferenziata, almeno in parte all’origine della stanchezza e delle artralgie. A sostegno di questa possibilità, vi sono segni di lieve attività con un lieve consumo del complemento C3 e forse vi è una certa modulazione in relazione al dosaggio del Plaquenil (peggioramento delle artralgie in concomitanza con una sospensione nel 2011). Un altro problema è stabilire in che misura questi sintomi generali, unica espressione clinica della connettivite, riducano la capacità lavorativa in un’attività leggera e adatta. Da un lato il soffrire di sintomi generali aspecifici, quale la stanchezza, non implica necessariamente un’importante riduzione del rendimento in un lavoro d’ufficio od in un altro lavoro leggero e adatto. Il reumatologo curante Dr. med. __________ indicava nel suo rapporto del 16.5.2007 come, a più riprese, avesse avuto l’occasione di segnalare all’A. che l’affezione reumatologica nella sua attività non costituisse motivo d’inabilità lavorativa prolungata, nonostante potesse esservi una certa riduzione del rendimento. La situazione della connettivite non è cambiata da un punto di vista clinico e strumentale. Nonostante questo, di fronte al fatto compiuto di una paziente che non si sentisse in grado di aumentare la propria capacità lavorativa oltre il 50%, il reumatologo curante ha attestato questa incapacità lavorativa. Diversamente il Dr. med. __________, non coinvolto nella presa a carico dell’A., ha attestato una piena capacità lavorativa. D’altro canto il medico di famiglia, Dr. med. __________, nel suo rapporto del 3.2.2015, indica quale prima causa d’incapacità lavorativa una difficoltà nella gestione di stress ed una mancanza di concentrazione, fattori che non possono essere messi in relazione alla connettivite e che quindi non riguardano l’ambito reumatologico. Complessivamente si può dunque dedurre che una parte dell’incapacità lavorativa dell’A. possa essere attribuita alla supposta attività della connettivite, mentre una parte di questa incapacità lavorativa sia dovuta ad altri fattori, quali una difficoltà nella gestione dello stress ed una mancanza di concentrazione. Il nostro consulente ritiene corretto riconoscere una parte di questa incapacità lavorativa nell’ambito della connettivite indifferenziata, mentre una parte è dovuta a fattori soggettivi che non sono di pertinenza reumatologica. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 25% in un lavoro d’ufficio, intesa come diminuzione del rendimento su un tempo di lavoro pieno, ma sono possibili anche altre soluzioni, come la diminuzione del tempo di lavoro a rendimento pieno. Dal lato reumatologico la situazione dell’A. è invariata da anni, senza una chiara soluzione di continuità. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta a sintomi generali nell’ambito della collagenosi indifferenziata, con lieve riduzione del rendimento anche in attività leggere ed adatte e particolarmente in attività d’ufficio. La riduzione del rendimento è più importante in attività pesanti a mediamente pesanti. Come casalinga l’A. è totalmente abile al lavoro.

Il nostro consulente non ha costatato una discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica e non ha alcuna evidenza per un’amplificazione di sintomi.

Non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. L’A. ha già tutte le cure di cui necessita. Un piano di riabilitazione potrebbe eventualmente migliorare alcuni disturbi. Il miglioramento della condizione fisica può ridurre le artralgie. Vi è un’alta probabilità che non vi siano elementi nuovi a medio-lungo termine, per quanto riguarda la collagenosi e particolarmente i sintomi generali. Non può essere esclusa (ma è improbabile) l’evoluzione verso una collagenosi particolare e soprattutto l’evoluzione verso un lupus eritematoso sistemico” (pag. 219-221 incarto AI)

I periti hanno inoltre risposto alle domande poste dall’insorgente, affermando tra l’altro:

Come si può mettere in discussione la diagnosi del Dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________ reumatologo dell’Ospedale __________ di __________, esperti nella malattia della connettivite indifferenziata con quella del Dr. med. __________?

Secondo il Dr. med. __________ il Dr. med. __________ non ha mai messo in dubbio la diagnosi del Dr. med. __________ e del Prof. Dr. med. __________, limitandosi ad aggiungere che l’A., oltre ad una probabile collagenosi indifferenziata, ha verosimilmente una fibromialgia. La fibromialgia viene spesso indicata come “secondaria” nel contrasto di un’altra malattia reumatologica infiammatoria.

È utile tuttavia rilevare come, nel presentare i primi criteri, l’associazione americana di reumatologia abbia sconsigliato l’uso del termine “secondaria”, poiché la fibromialgia nell’ambito di un’altra malattia infiammatoria si comporta spesso esattamente allo stesso modo rispetto ad una fibromialgia “primaria”.

Questo significa che non occorre aumentare l’intensità della cura della malattia di base per influenzare i sintomi fibromialgici.

Il fatto di mettere in dubbio la diagnosi di connettivite indifferenziata è perfettamente lecito per i motivi che il Dr. med. __________ ha spiegato più a monte. Si tratta infatti di sintomi generali aspecifici associati ad autoanticorpi.

I sintomi generali sono per l’appunto aspecifici.

Gli autoanticorpi possono non avere mai alcun significato o acquisire un significato dopo decenni dalla loro scoperta.

Una collagenosi “indifferenziata” non riempie per definizione i criteri necessari per alcuna collagenosi.

È del tutto abituale che diversi specialisti, di fronte ad una problematica reumatologica infiammatoria “indifferenziata”, affermino l’esistenza di questo problema e altri lo neghino, a seconda di come vengono interpretati i disturbi del paziente. Questi sono per definizione “al limite” e dunque interpretabili” (pag. 230 incarto AI)

Il 18 aprile 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 272 incarto AI).

In sede di osservazioni l’assicurata ha prodotto un referto del 7 luglio 2016 del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha precisato che “la stanchezza cronica è uno dei sintomi cardinali della connettivite indifferenziata” e che “la difficoltà di concentrazione e la difficoltà nella gestione di stress sono delle conseguenze della stanchezza cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata, e fanno quindi parte della malattia di base” (pag. 306 incarto AI), nonché un referto del 12 luglio 2016 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, che ha rilevato di seguire l’interessata da 10 anni per una “connettivite indifferenziata che, sulla base delle ultime risultanze diagnostiche, presenta le caratteristiche di una sindrome di Sjoegren; tale affezione è quasi sempre associata ad un’aumentata stanchezza oltre che alla secchezza delle mucose, ai dolori articolari ()” ed ha affermato che “la terapia di base in corso con antimalarici rimane senz’altro valida. Rimango altrettanto convinto che la capacità lavorativa del 50% da me attestata continui ad essere valida, conoscendola oramai, come già detto, da moltissimi anni” (pag. 307 incarto AI).

L’8 settembre 2016 i periti del SAM si sono espressi in merito alla nuova documentazione medica ed alle osservazioni dell’assicurata prodotte in sede di progetto di decisione (pag. 313 e seguenti). Il dr. med. __________ ha affermato:

"Volentieri prendo posizione a riguardo dei nuovi documenti giunti dopo la perizia multidisciplinare SAM con il mio consulto di reumatologia del 15.2.2016. Nella sua lettera all’avvocato RA 1 del 7.7.2016 il dr. __________ afferma che la stanchezza cronica è uno dei sintomi cardinali della connettività indifferenziata e che le difficoltà di concentrazione e la difficoltà nella gestione di stress sono conseguenza della stanchezza cronica nell’ambito della connettivite indifferenziata e fanno quindi parte della malattia di base.

Non contesto queste affermazioni. Nel mio consulto di reumatologia, a pagina 5, affermo che la paziente presenta verosimilmente una connettivite indifferenziata e questa è verosimilmente almeno in parte all’origine della stanchezza e della artralgie.

Trattandosi di disturbi soggettivi estremamente frequenti nella popolazione femminile di quest’età anche in assenza di una connettivite indifferenziata confermo anche l’uso del termine “verosimilmente” al posto di un’affermazione perentoria.

Comunque nella mia valutazione della capacità lavorativa si tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, della stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione in questo ambito, quindi non mi sembra vi sia contraddizione con le affermazioni del medico di famiglia.

Abbiamo a disposizione un certificato del Dr. __________ alla paziente. In riferimento al colloquio dell’11.7.2016 il Dr. __________ conferma di seguire la paziente da 10 anni per una connettivite indifferenziata che presenta le caratteristiche di una sindrome di Sjögren. Tale affezione è quasi sempre associata a un’aumentata stanchezza, secchezza delle mucose, dolori articolari a lei già da tempo noti.

Il Dr. __________ rimane convinto che la capacità lavorativa del 50% da lui attestata continua ad essere valida conoscendola ormai da moltissimi anni.

Anche a riguardo di questa presa di posizione del Dr. __________ non ho obiezioni. La diagnosi di collagenosi indifferenziata è stata discussa dettagliatamente. È senz’altro ben possibile che questa collagenosi indifferenziata evolva verso una forma classificabile come una sindrome di Sjögren ma questo non cambia la mia valutazione della capacità lavorativa.

Una valutazione peritale può differire da quella dei medici che trattano la paziente ai quali la paziente stessa ha sollecitato una certa presa di posizione a suo favore.

È utile ricordare a riguardo che la società Svizzera di reumatologia, nelle sue direttive 2016 per la perizia reumatologica, raccomanda di non valutare i propri pazienti.

Confermo dunque pienamente la mia valutazione della capacità lavorativa basata sulla diagnosi di collagenosi indifferenziata con possibilità di evoluzione verso una collagenosi definita (sindrome di Sjögren) che si manifesta attualmente essenzialmente attraverso sintomi generali aspecifici come la stanchezza e le difficoltà di concentrazione.” (pag. 313-314)

I periti hanno affermato che “la nuova documentazione medica non contiene elementi nuovi in grado di cambiare le conclusioni della nostra perizia pluridisciplinare del 14.4.2016. L’incapacità lavorativa attestata per motivi reumatologici tiene pienamente conto della connettivite indifferenziata, delle artralgie, della stanchezza cronica e delle difficoltà di concentrazione. Ricordiamo come si tratti di disturbi soggettivi ed estremamente frequenti nella popolazione femminile di questa età. Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa del reumatologo curante Dr. med. __________, confermiamo che si tratta di una diversa valutazione dello stesso quadro clinico. Anche dal lato psichiatrico concordiamo che non ci sono elementi di novità che motivino una modifica delle nostre conclusioni peritali. Confermiamo dunque le conclusioni della nostra perizia pluridisciplinare del 14.4.2016” (pag. 316 incarto AI).

Pendente causa l’insorgente, oltre a documentazione già agli atti, ha prodotto un referto del 12 dicembre 2016 del curante, dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale ha affermato:

"()

La signora RI 1 si trova da me in cura da anni per una connettivite indifferenziata, che ultimamente ha sviluppato caratteristiche di una sindrome di Sjoergen.

b)   Quali sono le caratteristiche della/e patologie? Come si manifestano? All’effetto della malattia si aggiunge l’effetto delle cure?

La malattia citata nella risposta alla domanda a), si manifesta nella paziente con artralgie, mialgie, secchezza delle mucose, stanchezza, febbriciola anamnestica. Da tempo ella è a beneficio di una terapia di fondo con antimalarici e al bisogno ricorre ad analgesici.

c)   Quale è l’effetto sulla capacità lavorativa della signora?

La signora RI 1 oltre a sentirsi limitata dai dolori articolari e muscolari, avverte maggiore stanchezza che le impedisce di raggiungere una capacità lavorativa piena.

d)   La capacità lavorativa nella precedente attività ne risulta ridotta? In quale misura? Una riduzione solo del 25% tiene conto adeguatamente delle oggettive limitazioni?

Come reumatologo curante ho attestato alla signora RI 1, come riportato nei certificati, un’inabilità lavorativa del 50%. A mio modo di vedere, come ho potuto intendere discutendo con la signora RI 1, una riduzione del 25% della capacità lavorativa risulta essere insufficiente, soprattutto per l’aumentata stanchezza.

e)   È un problema duraturo?

Sì.” (doc. H1)

Il 9 gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale documentazione medica non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM” (doc. VIII/1).

2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

2.4.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM che ha concluso per una capacità lavorativa della ricorrente nella misura del 75% nella precedente attività ed in ogni e qualsiasi attività confacente al suo stato di salute.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti