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32.2016.120

Richiesta di una rendita AI. Conferma degli accertamenti medici in ambito psichiatrico ma rinvio degli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto economico

Ticino · 2016-09-19 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 cui credo di avere risposto in discussione, aggiungo che la prognosi permane a mio avviso aperta e molto favorevole in attività confacente mentre potrebbe non esservi un ripristino pieno della capacità lavorativa nell’attività abituale (direttore della __________) anche se sicuramente si potrà avere un ulteriore e sensibile miglioramento rispetto all’attuale 50% di IL. Pertanto ritengo utile una rivalutazione del quadro e con esso della capacità lavorativa, soprattutto in attività abituale tra 12-18 mesi.” (pag. 484-490 incarto AI)

Con scritto del 25 marzo 2015 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha affermato che “dalla lunga anamnesi, dall’esame clinico e da quelli paraclinici si può quindi concludere che il paziente presenta da anni e in maniera continua un disturbo somatoforme con dolore cronico somatoforme che non solo incide in maniera importante sull’attività lavorativa (abilità lavorativa valutata secondo il mio parre non superiore al 50%) ma anche sulla sfera familiare e sociale” (pag. 491 incarto AI).

L’8 febbraio 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

Il 24 febbraio 2016 i periti del CPAS hanno affermato:

Il 14 marzo 2016 il dr. med. __________ ha affermato:

Il 27 aprile 2016 i periti del CPAS hanno redatto una perizia psichiatrica di decorso, dalla quale emerge:

Il 25 novembre 2016 il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

Il 15 dicembre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.5.   Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

Va qui segnalata la STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 nella quale il TF ha sviluppato la seguente considerazione:“()Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement - qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique.()” (STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4.2).

Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF, al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:

Occorre ora stabilire il grado d’invalidità.

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

E. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113;

Meyer

, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12;

Spira

, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann

, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;

Beati

in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'

onere della prova

incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova.

L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto in assenza di

qualsiasi certificato medico specialistico in ambito reumatologico/neurologico

che attesti la presenza di una patologia

invalidante

, non si giustifica la

necessità di ulteriori accertamenti.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto

accertato dal perito del CPAS, dr. med. __________ e confermato dai medici SMR,

dr. med. __________ e dr. med. __________, va tutelato.

Alla luce della

documentazione medica agli atti il TCA rinuncia di conseguenza all’allestimento

della perizia richiesta.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7.   Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, in attività adatte e confacenti al suo stato di salute

l’insorgente, dopo il periodo di totale incapacità lavorativa durante il quale

è stata riconosciuta una rendita intera, va ritenuto incapace al lavoro al 50%

dal 1° giugno 2012 all’aprile 2014, al 40% dal maggio 2014 al settembre 2014,

al 25% dall’ottobre 2014 al marzo 2015 ed al 10% dall’aprile 2015 (cfr. anche

decisione impugnata, doc. A).

Occorre ora stabilire

il grado d’invalidità.

2.8.   Per quanto concerne il

reddito da valido, il ricorrente non censura la qualifica di dipendente, ma contesta

la presa in considerazione del salario di fr. 76'180 da ultimo conseguito quale

direttore della __________ ed afferma di essere titolare sia di un diploma

cantonale di capo posatore diplomato ASLT, sia di un diploma federale di

maestro posatore di pavimenti.  Egli evidenzia che il salario di maestro

posatore a livello federale ammonta a fr. 6'300 al mese, mentre a livello

cantonale il CCL prevede un importo di fr. 5'803, ma non contempla la categoria

di maestro posatore per la quale occorre aggiungere un importo di fr. 1'000. Il

salario da valido va dunque fissato in fr. 88'439.

Subordinatamente ritiene

che occorre prendere in considerazione il reddito mensile di maestro posatore

di fr. 6'300 al mese, ossia fr. 81'900 all’anno. In ogni caso, anche volendo

prendere in considerazione il reddito da ultimo conseguito per il lavoro svolto

per la __________, secondo l’insorgente occorre ancora aggiungere “

diversi

benefici in natura dipendenti dal fatto che egli lavorava come dipendente della

ditta riconducibile alla sua famiglia

”.

2.8.1.   Con sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016 il TF ha rammentato che:

"

(…)

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali (

DTF 129 V 222

consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più

concreto.

3.2.2.

Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo

perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata

avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (

DTF 129 V 222

consid. 4.3.1

pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009,

consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3.

Tuttavia, in

circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)

edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.

DTF 134 V 322

consid. 4.1

pag. 325;

129 V 222

consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico,

segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima

attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non

corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se

l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,

si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle

usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui

il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione

dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con

riferimenti).

(…)

5.1.

Nel caso concreto

emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il

ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato

attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel

2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo

molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al

2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel

2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia

acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha

ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di

ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon

fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2.

Alla luce di questi fatti

si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in

maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e

3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano

di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti

fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna

riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012

(cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr.

56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio

impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità

del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3.

La censura secondo

cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo

conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr.

73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012

(fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata

svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta

attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2

e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva

ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio

(cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto

(cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal

ricorrente.

5.4.

Infine, anche la

richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di

minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da

lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già

ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se

non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si

utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i

salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle

retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del

22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del

13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986

pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è

alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto

l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente,

in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili

supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori

sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di

essere seguito. (…)”

Con sentenza 9C_710/2016

del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF

ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

"

(…)

4.3.

Nel caso concreto non è

contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che

il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal

percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della

rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16

agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in

tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha

continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave

infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che

in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e

benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha

potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza

in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore

imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane

eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e

acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività

esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue

che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL

di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere

seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione

dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di

seguito: ISS). (…)”

Con sentenza 9C_33/2016

del 16 agosto 2016, citata nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, e

sempre relativa ad una revisione, il TF ha rammentato:

"

(…)

7.1.

En ce qui

concerne tout d'abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu'est

déterminant le salaire qu'aurait effectivement réalisé l'assuré sans atteinte à

la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale,

on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l'atteinte à la santé, compte

tenu de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente.

Au regard des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances

personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles

d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré

aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité.

Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de

la vraisemblance prépondérante (

ATF 139 V 28

consid. 3.3.2 p. 30;

135 V 58

consid. 3.1 p. 59 et la référence).

Dans la procédure de révision, à la différence de

la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé

pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi

entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement -

à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des

déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale

hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne

assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la

santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir

compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision

(

ATF 139 V 28

consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31; arrêt 8C_564/2013 du 17 octobre 2013

consid. 6.1 et les références).

Selon la jurisprudence, il est aussi possible de

tirer du parcours professionnel de la personne invalide des conséquences quant

à l'évolution hypothétique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé

lorsque la personne assurée a continué à exercer la même activité après

l'événement invalidant. On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire

du succès d'une carrière professionnelle poursuivie après l'invalidité,

singulièrement d'une amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait

aussi occupé une position semblable sans invalidité dans le domaine

professionnel habituel. Une telle évolution positive peut en effet résulter de

circonstances favorables indépendantes des compétences professionnelles de

l'assuré. Ce qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au

moment de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne

assurée a démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce

soit en raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que

cela a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice

important que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après

l'atteinte à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté

en bonne santé (RAMA 2005 n° U 533 p. 40 [U 339/03]; arrêts I 47/04 du 6

décembre 2004 consid. 1.2.2 et 9C_607/2012 du 17 avril 2013 consid. 3; voir

aussi arrêt 8C_255/2010 du 16 novembre 2010 consid.

2).”

2.8.2.   In concreto, dopo aver

lavorato dal 1982 al 1987 presso la __________ nella posa di pavimenti,

dapprima come apprendista poi come operaio e dal 1987 al 1993 presso la __________,

azienda di famiglia di cui l’interessato non è azionista, come operaio ed in

seguito quale operaio e capo operaio, l’insorgente è diventato direttore di

quest’ultima società dal 1993 al 2011, nonché, per il periodo dal 2008 al 2011,

anche amministratore (cfr. pag. 50 incarto AI).

Il ricorrente ha nel

contempo conseguito sia un diploma cantonale di capo posatore diplomato ASLT

(doc. C), sia un diploma federale di maestro posatore di pavimenti (doc. D).

Dall’estratto conto

individuale risulta che l’insorgente sin dal 1997 e tranne nel 2002 (anno in

cui, come emerge dalla perizia del CPAS, è stato affetto da una depressione),

ha sempre conseguito salari soggetti a contribuzione attorno ai fr. 70'000 (fr.

70'630 nel 1997, fr. 71'630 nel 1998, fr. 70'159 nel 1999, fr. 73'830 nel 2000,

fr. 72'099 nel 2001, fr. 43'664 nel 2002, fr. 68'500 nel 2003, fr. 70'170 nel

2004, fr. 71'520 nel 2005, fr. 71'720 nel 2006, fr. 70'720 nel 2007, fr. 69'680

nel 2008), con l’eccezione del 2009, anno precedente il danno alla salute, quando

ha percepito fr. 76'180 (nel 2010, anno d’inizio dell’incapacità lavorativa:

fr. 58'162; cfr. doc. A; cfr. questionario del datore di lavoro del 28 marzo

2011, pag. 66 incarto AI), importo preso in considerazione dall’UAI quale

reddito da valido.

Non vi sono pertanto

motivi per far riferimento ai salari fissati nei contratti collettivi di

lavoro, né occorre far capo ai dati statistici (cfr. sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016 consid. 3.2.1 e seguenti).

L’insorgente sostiene

tuttavia, in via subordinata, che all’ammontare di fr. 76’180 occorre

aggiungere “

diversi benefici in natura dipendenti dal fatto che egli

lavorava come dipendente della ditta riconducibile alla sua famiglia

” (doc.

I).

L’UAI afferma da parte sua

che l’interessato non avrebbe definito quale sarebbero i benefici in natura che

egli percepiva dalla __________ (cfr. da ultimo doc. VIII) e, con la decisione

impugnata, fa riferimento all’art. 25 cpv. 1 OAI per il quale sono considerati

redditi del lavoro secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili qui

quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia

(lett. a) le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario, cagionata

da infortuni o malattia, implicante un’incapacità lavorativa debitamente

comprovata, (lett. b) i componenti del salario per i quali il lavoratore non

può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata

capacità al lavoro, (lett. c) le indennità di disoccupazione, le indennità per

perdita di guadagno (LIPG) le indennità giornaliere dell’assicurazione

invalidità.

Ora, nel rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente esperita il 15 luglio

2014 (pag. 370 e seguenti incarto AI), l’ispettrice, dopo aver esaminato anche

il certificato di salario dell’interessato, ha affermato che “

il reddito

indicato dal datore di lavoro nel questionario è di fr. 76'180.-; a questa

cifra è necessario aggiungere anche la quota per rappresentanza (fr. 8'400.-

non assoggettati) indicata da certificato di salario, che l’assicurato ha

confermato, durante l’incontro, essere uno dei bonus attribuiti alla sua

posizione dirigenziale. Il reddito senza invalidità ammonta così a fr. 84'580

(pag. 376 incarto AI). A questo proposito, dal riassunto allestito in data 25

aprile 2014 da una funzionaria dell’UAI, emerge, circa l’attività esercitata

per la __________, che “

l’assicurato non avrebbe mai percepito dividendi

dalla SA di cui era dirigente. Avrebbe percepito unicamente un salario quale dipendente

e il beneficio di utilizzare l’auto della ditta a scopi privati

” (pag. 342

incarto AI).

Alla luce di questi fatti,

ritenuto che l’utilizzo privato dell’automobile aziendale, come del resto i

bonus, a differenza del risarcimento spese, sono di principio considerati

salario determinante (cfr. sentenza 30.2016.19+25-26 del 22 settembre 2016,

consid. 2.9 e 2.10 e marginale 2062 delle direttive sul salario determinante

[DSD]), e dunque soggetti a contribuzione, su questo punto è necessario un

approfondimento, volto a chiarire la natura esatta di questo importo (spese di

rappresentanza, utilizzo privato dell’automobile o bonus), a stabilire per

quale motivo non è stato soggetto a contribuzione, interpellando la Cassa di

compensazione competente alla quale va segnalato questo aspetto, e a decidere se

esso va aggiunto al reddito da valido di fr. 76'180 come sembrava ritenere

l’ispettrice dell’UAI.

La necessità di ulteriori

approfondimenti, come si vedrà di seguito, non concerne unicamente il salario

da valido.

2.9.   Il

reddito da invalido

è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In concreto, mentre per il

2012 ed il 2013 occorre applicare, in assenza di dati salariali concreti, i dati

statistici nazionali evinti d

all

'

inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012

(

cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467

pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente la tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08), per il 2014 e gli anni seguenti, si impongono ulteriori accertamenti.

Infatti,

dal

1° giugno 2014 l’interessato lavora

per

la __________ dove il 30 maggio 2014 ha concluso un contratto di lavoro,

sottoscritto da lui e, per la società, da suo padre __________ (pag. 366

incarto AI) e dove figura che il salario versato per un’attività al 50% ammonta

a fr. 2'000 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. pag. 365 incarto AI),

ossia fr. 52'000 all’anno al 100% (26'000 al 50%; cfr. anche la decisione

relativa agli assegni per il periodo di introduzione [API] del 10 luglio 2014,

doc. 7 incarto assicurazione contro la disoccupazione; cfr. inoltre la nota

telefonica dell’11 giugno 2014 dove figura invece che il salario sarebbe di fr.

2'400 al mese per tredici mensilità (pag. 359).

La

questione va approfondita.

Infatti,

il medico SMR, il 23 aprile 2015 (ed il 3 maggio 2016, cfr. pag. 609 incarto

AI), ha indicato che “

si considera attività adeguata quella attuale presso

la __________

” (pag. 494). Lo stesso perito nel referto del 27 aprile 2016

sembra ritenere che l’attività presso la __________ sia quella più adatta e che

in altri ambienti lavorativi l’interessato non potrebbe sfruttare al meglio la

sua capacità lavorativa (pag. 602 incarto AI:

“[…] riesce a reggere i ritmi

lavorativi attuali anche se il padre stesso avrebbe sottolineato che, se fosse

alle dipendenze di qualcuno o dovesse rispettare ritmi ed orari imposti,

probabilmente il suo rendimento sarebbe inferiore rispetto all’attuale impiego

alla __________, che sembra quello attualmente più confacente ai suoi disturbi

[…]

”; pag. 605 incarto AI:

“[…] nell’attività precedente presso la __________

la IL permanga del 50% (intesa come diminuzione del rendimento) visti i carichi

di lavoro e di responsabilità e, questo vale anche in una attività

verosimilmente dipendente in cui non possa trovare degli spazi e dei ritmi

autonomi che invece riesce a ritagliarsi presso la __________ […]

”; pag.

606 incarto AI :

“[…] appare difficile nel medio periodo che l’assicurato

possa ulteriormente aumentare la sua attuale capacità lavorativa, soprattutto

in un attività differente da quella attualmente svolta presso la __________ […]

”;

pag. 607 incarto AI :”

[…] e del 10% (diminuzione del rendimento) presso al __________

da considerarsi attività adeguata […]

”).

Malgrado

queste considerazioni, per il raffronto dei redditi l’UAI ha utilizzato i

dati

statistici nazionali evinti d

all

'

inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari anche per il periodo successivo al maggio

2014.

Questo

Tribunale ritiene invece che, alla luce delle affermazioni del perito e del

medico SMR, questo aspetto vada maggiormente approfondito. Occorre infatti stabilire,

da una parte, se l’insorgente è capace al lavoro nelle percentuali accertate

dal perito e dal medico SMR, in relazione alle attività adeguate, solo per il

lavoro svolto presso la __________ oppure anche presso altri datori di lavoro,

in un altro ambiente lavorativo, e dall’altra il salario effettivamente

conseguito presso quest’ultima società nel corso degli anni (dal giugno 2014).

Effettuati

questi accertamenti l’UAI dovrà stabilire se quale reddito da invalido, per il

periodo successivo al maggio 2014, non debba essere preso in considerazione

quello conseguito presso la __________, a condizione che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn"). In caso contrario l’amministrazione dovrà

spiegare le ragioni per le quali occorre far capo ai

dati statistici

nazionali evinti d

all

'

inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari, del 2014.

A

questo proposito, circa l'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. in particolare:

sentenza 32.2011.254 dell'8 agosto 2012 nella quale il TCA ha considerato che

le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro

“ideale”

corrispondente

“ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo”

– sono irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; sentenza 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale

il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un

potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la sentenza

9C_910/2011 del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche,

su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un

assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in

maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia

chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima

lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica cfr. anche le

sentenze 32.2015.14 del 2 novembre 2015 e 32.2015.139 del 6 settembre 2016).

2.10.   In queste condizioni, non essendoci certezza circa l’ammontare

del salario da valido e da invalido da prendere in considerazione per il

raffronto dei redditi la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

all’UAI per effettuare i necessari accertamenti economici.

Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente

deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in

cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita)

viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma delle percentuali delle rendite nel dispositivo, su questo

specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. sentenza 32.2014.70 del 30 marzo 2015, sentenza 32.2014.126 del 27 luglio

2015).

2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2016.120

cs

Lugano

10 maggio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 19 settembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

Attività abituale               Attività adeguate

IL 100% dal 02.08.2010 IL 100% dal 02.08.2010

IL   70% dal 15.11.2010 IL   70% dal 15.11.2010

IL 100% dal 27.01.2011 IL 100% dal 27.01.2011

IL   70% dal 02.02.2011 IL   70% dal 02.02.2011

IL   50% dal 01.03.2011 IL   50% dal 01.03.2011

IL   70% dal 01.05.2011 IL   70% dal 01.05.2011

IL 100% dal 01.06.2011 IL 100% dal 01.06.2011

IL   70% dal 07.11.2011 IL   70% dal 07.11.2011

IL 100% dal 10.01.2012 IL 100% dal 10.01.2012

IL   70% dal 05.03.2012 IL   70% dal 05.03.2012

IL   80% dal 01.06.2012 IL   50% dal 01.06.2012

IL   50% da aprile 2014   IL   40% da maggio 2014

IL   25% da ottobre 2014

IL   10% da aprile 2015

Le inabilità parziali summenzionate sono da ritenersi a riduzione del rendimento, nello svolgimento di un’attività a tempo pieno.

Si rammenta che il Sig. RI 1 ha beneficiato di misure di reinserimento professionale, volte alla verifica e all’incremento della sua capacità lavorativa e di guadagno e a scopo terapeutico per il periodo dal 07.05.2012 al 23.02.2014.

Al termine delle stesse, egli si è iscritto in disoccupazione, sostenuto nell’introduzione lavorativa presso __________.

()

Abbiamo quindi provveduto a determinare i gradi d’invalidità presenti alla scadenza dell’anno d’attesa (nel mese di agosto 2011), nel mese di giugno 2012, nel mese di giugno 2013, nel mese di maggio 2014, nel mese di ottobre 2014 e nel mese di aprile 2015, in applicazione del metodo ordinario.

Il metodo ordinario prevede che la definizione del grado d’invalidità avvenga stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile senza invalidità e quello ottenibile in un’attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell’invalidità.

()

Grado d’invalidità mese di agosto 2011

Dal profilo medico-teorico era presente una completa incapacità lavorativa. Ne discende che il grado d’invalidità è di entità equivalente all’inabilità lavorativa, ossia del 100%.

Il grado d’invalidità del 100% è suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita intera.

Grado d’invalidità mese di giugno 2012

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 50%.

Ci risulta che il reddito da sano che il Sig. RI 1 avrebbe potuto conseguire nel 2012 presso __________ sarebbe ammontato in CHF 76'180.--.

()

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 32'589.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 50%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità             CHF 76'180.--

con invalidità                 CHF 32'589.--

Perdita di guadagno      CHF 43'591.-- = Grado d’invalidità 57%

Il grado d’invalidità del 57% è suscettibile di far nascere il diritto a mezza rendita.

Grado d’invalidità mese di giugno 2013

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 50%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2013 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 76'744.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 32'830.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 50%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità             CHF 76'744.--

con invalidità                 CHF 32'830.--

Perdita di guadagno      CHF 43'914.-- = Grado d’invalidità 57%

Il grado d’invalidità del 57% è suscettibile di far nascere il diritto a mezza rendita.

Grado d’invalidità mese di maggio 2014

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 40%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 39’702.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 40%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità             CHF 77’340.--

con invalidità                 CHF 39’702.--

Perdita di guadagno      CHF 37’638.-- = Grado d’invalidità 49%

Il grado d’invalidità del 49% è suscettibile di far nascere il diritto ad un quarto di rendita.

Grado d’invalidità mese di ottobre 2014

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 25%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 49’627.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 25%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità             CHF 77’340.--

con invalidità                 CHF 49’627.--

Perdita di guadagno      CHF 27’713.-- = Grado d’invalidità 36%

Il grado d’invalidità del 36% non è pensionabile, essendo inferiore al 40%. Il diritto alla rendita pertanto si estingue.

Grado d’invalidità mese di aprile 2015

Dal profilo medico-teorico era presente un’inabilità lavorativa del 50% in attività abituale, mentre che in attività adeguate sussisteva un’inabilità lavorativa del 10%.

Il reddito conseguibile dal Sig. RI 1 nel 2014 in assenza del danno alla salute è determinato sulla scorta dell’aggiornamento salariale del valore 2012, giungendo ad un importo di CHF 77'340.--.

Il reddito da invalido invece è estrapolato sulla base dei rilevamenti statistici RSS suindicati.

Il reddito ipotetico realizzabile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) ammonta in CHF 59’553.-- (tabelle RSS; attività semplici e ripetitive, valori federali, settore maschile – da considerarsi la capacità lavorativa ridotta del 10%).

Confronto dei redditi:

senza invalidità             CHF 77’340.--

con invalidità                 CHF 59’553.--

Perdita di guadagno      CHF 17’787.-- = Grado d’invalidità 23%

Il grado d’invalidità del 23% non è pensionabile, essendo inferiore al 40%. Il diritto alla rendita pertanto non matura.

Non sono ravvisabili i requisiti per il conferimento di ulteriori provvedimenti di ordine professionale.

AUDIZIONE

Avverso il progetto di decisione del 13.01.2016 sono state presentate osservazioni di carattere economico e medico.

Per competenza la certificazione medica prodotta a sostegno delle censure sollevate, e meglio i rapporti 27.10.2014 e 08.02.2016 del Dr. __________ sono stati sottoposti al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale, dopo espletamento di un accertamento psichiatrico da parte del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (referto peritale del 27.04.2016), ha di fatto ribadito l’assenza di elementi atti alla modifica delle considerazioni mediche precedentemente espresse.

Per quanto attiene alle obiezioni di carattere economico, si conferma la correttezza della modalità di definizione del grado d’invalidità, come qui di seguito argomentato.

Il reddito ipotetico al quale l’assicurato potrebbe ambire in assenza di danno alla salute dev’essere determinato il più concretamente possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza ci si fonda di regola sul reddito che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgere del danno alla salute, adeguato al rincaro e all’evoluzione dei salari (DTF 129 V 224).

Ai sensi della nota marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) in vigore dal 01.01.2015:

Sono considerati reddito senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986, pag. 432, 9C_699/2008). Non sono prese in considerazioni altre fonti di reddito, quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni di assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di altre assicurazioni (v. N. 3054 segg.)

Nella fattispecie il Sig. RI 1 – immediatamente prima dell’insorgenza del danno alla salute – era direttore d’azienda presso __________, senza detenzione di capitale azionario (lo stesso si è reso dimissionario dal precedente ruolo di firmatario individuale __________) ed il proprio sostentamento derivava prettamente dall’attività svolta in qualità di dipendente, escludendo ulteriori benefici economici, compresi eventuali proventi dalla società __________, di cui era amministratore (si rimanda alla dichiarazione fornita il 29.04.2011).

Egli, in assenza di detenzione di capitale azionario e del beneficio della distribuzione di utili, è considerato dipendente a tutti gli effetti e, a tal proposito, il reddito da valido è correttamente stato definito sulla scorta delle indicazioni fornite dal datore di lavoro in aderenza alla situazione salariale dichiarata all’AVS nel corso degli anni ed accertata dall’esame dell’estratto individuale. Si rimarca inoltre l’applicazione al reddito da valido – favorevole all’assicurato – di un annuale incremento salariale, mai verificatosi nell’effettivo, come meglio esplicato di seguito.

Dall’esame concreto, si evince che dal 2005 al 2008 il reddito soggetto all’AVS presso __________ è stato sempre di CHF 69'660.--, senza l’attribuzione di aumenti salariali, tranne che per l’anno 2009, in cui lo stesso è stato stabilito in CHF 76'180.--. Esso costituisce il reddito più elevato mai conseguito nella carriera lavorativa dell’assicurato presso l’abituale datore di lavoro ed è stato dichiarato da quest’ultimo il guadagno prospettabile in assenza del danno alla salute (vedasi questionario datore di lavoro 28.03.2011).

Posta l’assenza di autonomia decisionale riguardo all’ammontare della retribuzione percepita (malgrado il fatto che l’assicurato è stato per lungo tempo firmatario individuale), si ritiene che il Sig. RI 1 abbia sempre ritenuto soddisfacente il salario assegnatogli durante i lunghi anni di impiego nell’ambito famigliare. Lo stesso infatti – pur disponendo di qualifiche, che, secondo le vostre asserzioni, gli avrebbero potuto procurare un miglioramento economico – non ha mai manifestato la concreta volontà di ricerca di un rapporto lavorativo meglio retribuito (fatto salvo per l’esercizio di piccole attività accessorie fino al 2007. CHF 1'040.-- ultima remunerazione corrisposta dal Cantone Ticino). ()” (doc. A)

in diritto

2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa S.; RCC 1984 p. 137).

2.3.   In concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente contesta le conclusioni peritali segnatamente per quanto concerne il periodo successivo al mese di ottobre 2014 (cfr. doc. I), sostenendo che l’incapacità lavorativa sia diversa rispetto a quella stabilita dai periti del CPAS.

A questo proposito, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica ad opera del CPAS, allestita il 9 aprile 2015 dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________, i quali, dopo aver riassunto gli atti medici, aver descritto i dati clinici (anamnesi, esame clinico secondo AMDP-System, approfondimenti testali, descrizione della giornata, trattamento psichiatrico, informazioni da terzi) hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente ultimo episodio depressivo medio-grave in parziale remissione (F33.41). I periti hanno affermato:

"() Da notare che l’assicurato si è rivolto a vari specialisti nella ricerca di una causa organica del disturbo ma sembra aver abbastanza accettato le loro diagnosi ed il fatto che vi potesse essere un’origine psicogena dei sintomi cercando di sottoporsi non solo ai trattamenti psicologici e psicoterapeutici (terapie di gruppo in __________, cura farmacologica e psicoterapica dal Dr. __________), ma anche ad una serie di interventi complementari, dalla medicina naturale ai massaggi, alla chinesiologia, allo yoga, sempre nella speranza di riuscire a controllare la sintomatologia somatica che, comunque, non attribuiva a patologie organiche ma di cui accettava l’origine psichica. Pertanto non è soddisfatto, a mio avviso, il criterio C della sindrome da somatizzazione secondo l’ICD 10 (“persistente rifiuto di accettare il responso medico che non vi è un adeguata causa somatica alla base dei sintomi”). Pur presentando una polarizzazione ideica al limite del pensiero dominante sulla sintomatologia con costanti controlli dei sintomi e la tendenza ad “ascoltarli” e ad amplificarli non tanto coscientemente ma per l’elevata quota di angoscia somatica presente, il quadro appare caratterizzato, almeno dal settembre 2010 al maggio 2012, da un netto cambiamento rispetto al passato () che fanno configurare la diagnosi di un episodio depressivo e, in questo modo giustificano, a mio avviso, anche la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.

Certamente la componente di angoscia somatica, la polarizzazione del pensiero e la difficoltà a tollerare una malattia mentale giocano un ruolo importante nella patomorfosi della sintomatologia.

()

Quindi stando agli atti ed agli elementi anamnestici raccolti, un ulteriore miglioramento oltre il 50% di rendimento sempre in attività confacente si può datare proprio dopo l’aprile 2014 quando l’assicurato ha goduto, da giugno 2014 a novembre 2014, di un aiuto alla disoccupazione per mantenere un lavoro preso la __________ e vi è stato, da allora, un costante lieve ma sensibile miglioramento come dimostra anche il fatto che la frequenza delle visite dal curante era diminuita dall’aprile 2014 (vedi rapporto del Dr. __________ dell’ottobre 2014) e, ancor di più, da settembre 2014, da quando cioè la moglie aveva abbandonato il lavoro perché a termine della gravidanza e l’assicurato si è maggiormente attivato alla __________ per la quale ha anche sviluppato idee e progetti (sta studiando prodotti da commercializzare) anche se, a suo dire, deve sempre costantemente differenziare le attività perché presenta ancora dolori e fatica a mantenersi concentrato. Inoltre, né la Psicologa __________ né il Dr. __________ rilevano nei loro rapporti di ottobre e novembre 2014 la presenza di una sintomatologia francamente depressiva così come anche nell’attualità l’episodio depressivo appare in seppur parziale remissione anche perché a partire da febbraio 2015 la nuova curante generalista ha, in accordo con il Dr. __________, provveduto ad inserire in terapia un antidepressivo come la Fluvoxamina a 100mg/die che l’assicurato ricorda di avere già assunto in passato, anche se non sa dire quando ma che, anche a detta dell’assicurato stesso, avrebbe favorito nel corso dell’ultimo mese un ulteriore miglioramento con maggiore controllo delle crisi d’ansia, maggiore attivazione anche se, già durante l’inverno, si era già notato un ripristino seppur parziale delle attività sciistiche. () In questo senso mi discosto almeno sul piano diagnostico dalla valutazione del Dr. __________ che invece si orientava per sottolineare la presenza della componente somatica su una diagnosi di disturbo da somatizzazione che, a mio avviso, va esclusa per l’assenza del criterio C secondo l’ICD10.

Pertanto per quanto attiene alla datazione del miglioramento, nonostante il curante continui ad attestare una IL del 50% in attività abituale, in base al miglioramento clinico del quadro depressivo e per le motivazioni soprariportate, si può verosimilmente ritenere che in una attività confacente come quella svolta anche attualmente presso la __________ vi sia, almeno da maggio 2014, una IL del 40%, dall’ottobre 2014 una IL del 25% fino ad arrivare ad una IL attuale non superiore al 10%.

()

Per quanto attiene alla diagnosi di sindrome da dolore somatoforme ricordo come effettivamente tale diagnosi sia sempre stata posta dal curante e anche dal perito fiduciario ed effettivamente per durata, persistenza e tipologia dei sintomi algici, oltre che per il fatto che i sintomi non possono essere spiegati da una malattia somatica e costituiscono l’attenzione principale dell’assicurato sarebbe corretto porla ma ricordo che tale sintomatologia si è presentata la prima volta in corso di un episodio depressivo (2001-2002) per poi scomparire e ripresentarsi nuovamente a distanza di anni e, pertanto, a mio avviso è corretto considerarla come una manifestazione clinica al pari dell’ansia somatica e dei sintomi di ansia libera mostrati durante l’ultimo episodio depressivo. Ciò rappresenta inoltre uno dei criteri di esclusione più comunemente usati (criterio B ICD10) per il disturbo da dolore somatoforme.

Il fatto che, anche attualmente, permanga una polarizzazione del pensiero è comprensibile alla luce della struttura personologica dell’assicurato, seppur ben differenziato, e delle sue difficoltà a trovare strategie adattive pienamente efficaci ed il permanere, come sottolineato dal curante, di una difficoltà nel mantenere l’unitarietà di psiche e soma, facilita lo scarico dell’ansia con produzione di sintomi somatici. Peraltro, nel rapporto di dimissione dalla clinica di __________ del novembre 2011, la diagnosi di disturbo somatoforme era considerata come collaterale rispetto alla sindrome depressiva ricorrente.

()

Conclusioni

In conclusione ritengo che siano giustificate le seguenti incapacità lavorative

()

In attività confacente:

-   IL 100% dal settembre 2010 al maggio 2012

-   IL 50% dal giugno 2012 all’aprile 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

-   IL 40% dal maggio 2014 al settembre 2014 (tempo pieno, rendimento ridotto)

-   IL 25% dall’ottobre 2014 al marzo 2015 (tempo pieno, rendimento ridotto)

-   IL 10% da aprile 2015 (tempo pieno, rendimento ridotto)

L’attività confacente, ampiamente descritta in discussione, corrisponde sostanzialmente a quella svolta dall’assicurato presso la __________ con continuità almeno dall’agosto 2013 e che, in precedenza, aveva svolto almeno dal giugno 2012 con le misure di riallenamento al lavoro. Nella descrizione delle risorse e deficit secondo il vocabolario Mini-ICF e che è stato stilato a partire dallo stato attuale, si evidenzia come in attività confacente tutte le dimensioni risultino meno inficiate dalla psicopatologia.

Ritengo che sul piano farmacologico sia utile mantenere una terapia antidepressiva con la Fluoxamina eventualmente potenziandone la posologia, anche per la prevenzione delle ricadute che, dopo il secondo episodio, peraltro più grave e soprattutto duraturo del primo, risultano statisticamente più probabili anche se non certe. Non ritengo opportuni al momento interventi di reintegrazione professionale peraltro già attuati con buon esito in passato. Per quanto riguarda i quesiti dell’avvocato RA 1 cui credo di avere risposto in discussione, aggiungo che la prognosi permane a mio avviso aperta e molto favorevole in attività confacente mentre potrebbe non esservi un ripristino pieno della capacità lavorativa nell’attività abituale (direttore della __________) anche se sicuramente si potrà avere un ulteriore e sensibile miglioramento rispetto all’attuale 50% di IL. Pertanto ritengo utile una rivalutazione del quadro e con esso della capacità lavorativa, soprattutto in attività abituale tra 12-18 mesi.” (pag. 484-490 incarto AI)

Con scritto del 25 marzo 2015 la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, ha affermato che “dalla lunga anamnesi, dall’esame clinico e da quelli paraclinici si può quindi concludere che il paziente presenta da anni e in maniera continua un disturbo somatoforme con dolore cronico somatoforme che non solo incide in maniera importante sull’attività lavorativa (abilità lavorativa valutata secondo il mio parre non superiore al 50%) ma anche sulla sfera familiare e sociale” (pag. 491 incarto AI).

L’8 febbraio 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

Il 24 febbraio 2016 i periti del CPAS hanno affermato:

Il 14 marzo 2016 il dr. med. __________ ha affermato:

Il 27 aprile 2016 i periti del CPAS hanno redatto una perizia psichiatrica di decorso, dalla quale emerge:

Il 25 novembre 2016 il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

Il 15 dicembre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:

2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.5.   Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

Va qui segnalata la STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 nella quale il TF ha sviluppato la seguente considerazione:“()Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d'un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu'ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art, avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Ce n'est que dans cette hypothèse - rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement - qu'il est possible de procéder à une appréciation de l'exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l'art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Cette jurisprudence a pour corollaire qu'une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l'art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l'influence d'éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l'évolution et l'appréciation du tableau clinique.()” (STF 9C_55/2016 del 14 luglio 2016 consid. 4.2).

Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 8C_814/2016 del 3 aprile 2017, destinata a pubblicazione (cfr. anche sentenza 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2; sentenza 8C_34/2017 del 12 aprile 2017, consid. 4.3), dove il TF, al consid. 5.3.2, ha riaffermato il medesimo concetto, evidenziando che per l’Alta Corte, con riferimento alla sentenza 8C_444/2016 del 31 ottobre 2016 (consid. 6.2.2), una visita presso lo psichiatra ogni 2 o tre settimane è insufficiente nell’ambito di una terapia efficace in caso di depressione:

Occorre ora stabilire il grado d’invalidità.

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti