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32.2016.110

Revisione del diritto alla rendita. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici

Ticino · 2016-08-24 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-Il ricorso èaccolto. § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, conformemente ai consideranti, proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova decisione. 2.-   Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2016.110

rg/sc

Lugano

14 novembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 24 agosto 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   con decisione 10 aprile 1998 l’Ufficio AI aveva posto RI 1, operaio attivo nel settore edile, al beneficio di una ren-dita intera dal 1. gennaio al 30 aprile 1997 per un grado d’in-validità del 100% (doc. AI 19-21);

-   la __________, dopo aver concesso nel novembre 1998 un’IMI del 10%, per decisione 1. luglio 1999, accertato un grado d’invalidità del 25%, aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita dal 1. aprile 1999 (cfr. atti __________ in inc. AI);

-   contro la decisione 24 agosto 2016 s’aggrava al TCA l’as-sicurato censurando – con particolare riferimento alla perizia 21 dicembre 2015 del dr. __________ allestita per conto del-l’assicuratore d’indennità giornaliera (doc. B) – la valutazione medica operata dall’amministrazione e postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata con consecutivo riconoscimento di una rendita intera anche successiva-mente al 31 dicembre 2015 (recte: 2014), in subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuova decisione dopo nuove indagini mediche;

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annota-zione 20 ottobre 2016 del medico SMR dr. __________ – ha proposto la retrocessione degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici e successive verifiche a livello economi-co. In suddette annotazioni il medico SMR ha segnatamente osservato:

-   con osservazioni 27 ottobre 2016 l’insorgente ha dichiarato:

-   oggetto del contendere è sapere se la decisione con cui l’Uf-ficio AI ha riconosciuto in via di revisione a __________ il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2013, ridotta a mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 2015, è corretta o meno;

-   secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare u-na revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale d’assegnazione di rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379s).L’Alta Corte ha precisato cheil punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscetti-vo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno del-l'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggrava-mento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

-   nella fattispecie in esame–vista la refertazione medica agli atti (in particolare il rapporto peritale 21 dicembre 2015 del dr. __________ [prodotto col gravame ma già contenuto agli atti AI, doc. AI 189] redatto per __________ quale assicuratore di indennità giornaliera) – questo TCA concorda con la necessità, evidenziata pendente lite dal medico SMR (cfr, supra), di procedere, come d’altronde chiesto in via subordinata dall’insorgente, ad ulteriori accertamenti medici (reumatologici). Ciò allo scopo di definire, stante in particolare il tempo tra-scorso dalla summenzionata ultima approfondita valutazione peritale eseguita nel dicembre 2015, l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate (leggere), ritenuto come la capacità di svolgere l’originaria professione di macchinista-manovale sia da ritenere ormai compromessa in misura totale stante la permanenza di limitazione funzionali già chiaramente definite in sede medica, che non permettono l’e-sercizio di attività pesanti o medio pesanti. Va da sé che in esito a tali nuove indagini mediche, come sottolineato nel gra-vame rispettivamente nella risposta di causa, occorrerà anche predisporre i necessari accertamenti professionali rispettivamente economici e determinare il diritto a prestazioni. E’ in ogni caso da ritenere siccome dimostrato, sulla base del-l’approfondita valutazione peritale del dr. __________ nonchè delle successive considerazioni espresse al riguardo dal medico SMR pendente lite, che sino a dicembre 2015 l’assicu-rato presentava un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguata (“leggera, sedentaria, senza la necessità di movimenti fini”)e che per il periodo successivo non può che essere ipotizzato, in base ai succitati atti medici, un peggioramento della situazione invalidante, peggioramento che dovrà appunto essere fatto oggetto di approfondita indagine peritale in sede di rinvio;

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, stante quanto sopra, si giustifica senz’altro ilrinvio degli atti all’amministrazioneaffinché proceda ad ulteriori accertamenti nel senso sopra indicato e, nell’ambito della procedura di revisione avviata nel febbraio 2013 (doc. AI 97-98), renda una nuova decisione;

-   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-Il ricorso èaccolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, conformemente ai consideranti, proceda a nuovi accertamenti e renda una nuova decisione.

2.-   Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti