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32.2016.104

Decisione amministrativa didiniego di prestazioni per infermità congenita OIC 494 a motivo di assenza di domicilio in Svizzera al momento della nascita. Ricorso accolto con riconoscimento di prestazioni

Ticino · 2016-11-17 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2016.104

32.2016.105

RG/sc

Lugano

17 novembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 13 settembre 2016 di

RI 1

contro

le decisioni del 18 luglio 2016 emanate da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

in relaz. agli assicurati:PI 1

rappr. da:

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   con distinte decisioni 18 luglio 2016, l’Ufficio AI–che nell’aprile 2015 aveva assunto a favore di PI 2 e PI 1, nati prematuri il 19 gennaio 2015, i costi (a far tempo dal 1. giugno 2015, momento a partire dal quale per entrambi l’amministrazione ha riconosciuto la residenza in Svizzera) relativi all’infermità congenita OIC 395 (sino al massimo all’età di due anni) e all’infermità OIC 311 (solo per PI 1, sino al 31 gennaio 2021)–ha negato ad entrambi la copertura dei costi di degenza legati all’infermità OIC 494, non essendo essi domiciliati in Svizzera al momento della nascita avvenuta in Italia il 19 gennaio 2015 (doc. A/1; doc. AI 15 e 16 inc. 32.2016.104 e doc. AI 15 inc. 32.2016.105);

-   contro suddette decisioni s’aggrava al TCA la RI 1 con due distinti ricorsi (inc. 32.2016.104 e 32.2016.105). Facendo in sostanza presente come al momento della nascita PI 1 e PI 2 non risiedessero all’estero ma fossero domiciliati in  Svizzera, postula in via principale il riconoscimento dei costi in relazione all’infermità OIC 494, in subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti;

-   entrambi i gravami sono stati intimati all’Ufficio AI per la risposta di causa e ai rappresentanti legali dei due minori per presa di posizione;

-   riconoscendo di essere incorsa in un errore, con le rispettive risposte di causa l’Ufficio AI–richiamati gli artt. 9 cpv. 1 LAI e 23bis OAI, dopo aver considerato che al momento della nascita di PI 2 e PI 1 i loro genitori risultavano da anni domiciliati in Svizzera, che il soggiorno in Italia fosse solo temporaneo e che il ricovero all’estero è stato imposto dall’ur-genza–ha postulato l’accoglimento dei gravami precisando che verrà parimenti esaminata, con relativa emanazione di una formale decisione, l’eventuale presa a carico di altre infermità;

-   i rappresentanti degli assicurati non hanno presentato osservazioni, né in merito al ricorso né in relazione alla risposta di causa;

-   ai sensi dei combinati artt. 31 Lptca e 76 cpv. 1 LPamm i ricorsi di cui agli inc. 32.2016.104 e 32.2016.105 vengono evasi con un’unica decisione;

-   RI 1 – stante il suo obbligo prestativo a dipendenza della non assunzione delle prestazioni per la cura dell’infermità congenita in rassegna da parte dell’AI – ha un interesse degno di protezione all’annullamento delle decisioni di diniego del 18 luglio 2016 ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA (cfr. STCA 32.2015.03 del 14 ottobre 2015; Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49

n. 63 pp. 628s);

-   secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21). Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicu-razione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

Oggetto del diritto ai provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite elencate alle singole cifre dell'allegato OIC. Al trattamento delle infermità congenite si aggiungono pure tutte le conseguenze e gli effetti collaterali che, dal punto di vista medico, ricadono nell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita in questione. Il diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende quindi pure al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non fanno più parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo l'esperienza medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa;

-   la cifra 494 OIC prevede quale infermità congenita (sotto il capitolo «Altre infermità»)  «i prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g, sino al raggiungimento di 3000 g»;

-   conformemente all’art. 6 cpv. 2 LAI

“Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero”;

-   giusta l’art. 9 LAI

-a norma dell’art. 23bisOAI

-   richiamate le disposizioni di legge e d’ordinanza sopra menzionate, ritenuto come nel caso concreto il padre degli assicurati è domiciliato in Ticino da diversi anni rispettivamente la madre vi dimora dal 2012 (doc. A/2-3 inc.32.2016.104) e come in base agli atti vi sia da ritenere il carattere d’urgenza del ricovero in Italia presso l’__________ di __________ (doc. A/5 inc. 32.2016.104 e doc. A/5 inc. 32.2016.105), contrariamente a quanto stabilito nelle decisioni impugnate per entrambi i minori vanno riconosciuti, secondo tariffa, i costi dell’infermità congenita OIC 494;

-in accoglimento dei ricorsi, le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che a PI 2 e PI 1 dev’essere riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari in relazione all’infermità 494 OIC;

-   va da sè che l’amministrazione, in applicazione della massima d’ufficio e del principio inquisitorio (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), dovrà esaminare il diritto di entrambi i minori ad eventuali altri provvedimenti sanitari non ancora riconosciuti a far tempo dalla loro nascita ed emettere al riguardo le relative decisioni;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   alla Cassa malati ricorrente, ancorché vincente in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, di regola nessuna indennità per ripetibili è infatti assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per la qui ricorrente (DTF 126 V 150 consid. 4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti