opencaselaw.ch

32.2015.95

Prima domanda rendita AI a causa di un infortunio. Documentazione medica prodotta con ricorso (sindrome depressiva ricorrente, episodio media gravità). Diagnosi di episodio depressivo lieve del perito dell'UAI confermata. Raffronto redditi;riduzione 5% per impedimenti di natura medica. AG accordata

Ticino · 2015-04-28 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.

1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della

perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati da TFA anche nella sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 al consid.

3.

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze,

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Infine va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4.   Nella decisione del 28 aprile

2015 (doc. AI 180-1/3), l’amministrazione ha negato la richiesta di prestazioni

dell’assicurato fondandosi, dal profilo medico, sul parere medico del 2 marzo

2010 del medico dell'SMR (doc. AI 81) e sul rapporto finale del 19 dicembre

2014 allestito dal medesimo medico dell'SMR (doc. AI 160-1) e dei relativi

complementi del 27 gennaio e del 4 febbraio 2015 (doc. AI 166-1 e 168-1).

Il medico dell'SMR si è fondato sulla visita di chiusura del 30 novembre 2004

del medico __________, dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

(doc. LAINF 18-1/3) e sulla visita medica circondariale del 2 marzo 2007 del

medesimo specialista (doc. LAINF 22-1/3), nonché sul rapporto medico del 2

giugno 2009 del dr. med. __________, FMH urologia (doc. AI 75-1/3)

rispettivamente sulla perizia del 1° dicembre 2014 delle specialiste del CPAS

(doc. AI 159-1/24).

Nel rapporto del 2 marzo 2010 il medico dell'SMR - posta la diagnosi principale

di "

gonalgie recidivanti in stato dopo plastica legamentare gin. dx

"

e le ulteriori diagnosi

senza

influsso sulla capacità lavorativa di

"

stato dopo distorsione spalla sx. con attrito sottoacromiale

"

e di "

papillomi vescicali recidivanti

" -

ha confermato la completa incapacità lavorativa nella precedente professione di

operaio generico dal settembre 2003 al 26 aprile 2004 e dal 3 maggio 2004 al

novembre 2004 ed ha accertato la piena capacità lavorativa (con rendimento

normale) in un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali risultanti

dalla visita di chiusura del 30 novembre 2004 della __________, dal novembre

2004, ritenuto pure che in caso di recidive della patologia vescicale l'IL

sarebbe di pochi giorni (doc. AI 81-1/2).

Nel rapporto finale del 19 dicembre 2014 il medico dell'SMR ha posto la

diagnosi principale

con

influenza sulla capacità lavorativa di "

disturbi

funzionali di media entità al ginocchio destro e stato dopo plastica del

legamento crociato anteriore il 20.11.2003 in stato dopo rottura del legamento

crociato anteriore il 6.09.2003

" e quale ulteriore diagnosi

senza

influenza

sulla capacità lavorativa ha invece indicato "

episodio depressivo lieve

F 32.0 reattivo a problemi legati all'occupazione Z56

". Quanto alla

capacità lavorativa medico-teorica globale, il medico dell'SMR, in assenza di

una patologia psichiatrica invalidante, ha confermato il contenuto del progetto

di decisione del gennaio 2014 e, dunque, il precedente rapporto del 2 marzo 2010

(doc. AI 160-1).

2.5.   L'insorgente

contesta sostanzialmente la valutazione medica-psichiatrica operata

dall'amministrazione, puntualizzando di non essere in grado di svolgere attività

lavorative, ancorché semplici e ripetitive, oltre al grado del 50%. A torto.

A questo proposito il TCA osserva infatti quanto segue.

2.5.1.   Nel

caso di specie, dagli atti di causa risulta che il 6 aprile 2014 il dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha comunicato all'UAI quanto

segue:

"

(…) con la

presente vi informo in merito alle condizioni psichiche del mio paziente a

margine e la mia valutazione della sua situazione.(…). Anamnesi psichiatrica

Il paziente mi è stato segnalato dal medico curante a inizio mese

di novembre dello scorso anno a causa di un importante disturbo

ansioso-depressivo slatentizzatosi progressivamente a seguito di annosa

inabilità lavorativa conseguente ad infortunio lavorativo.

In seguito a suddetto infortunio si era innescata la procedura

assicurativa infortunistica con riconoscimento di una rendita __________ del

32%. Tramite il coinvolgimento dell'Ufficio Invalidità, il paziente aveva

beneficiato di una riqualifica professionale ottenendo la patente per camion e

poi di autobus.

In considerazione delle sue condizioni fisiche il paziente non è

più riuscito a lavorare a tempo pieno nell'attività nuovamente appresa; il

medico curante ha da sempre ed ancora ultimamente certificato una sua inabilità

lavorativa del 50% per motivi fisici.

Purtroppo questa complessa situazione con riverbero a livello

socio-lavorativo si è progressivamente complicata con la sovrapposizione di

patologia psichiatrica, di cui io posso certificare.

L'anamnesi psichiatrica remota del paziente è silente così

come quella familiare.

(…).

Il primo colloquio col paziente è avvenuto presso il mio studio in data

13.11.2013. Egli mi riferisce in merito alla propria storia personale, con

certa esitazione, non avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato al punto di

doversi rivolgere ad uno psichiatra.

Non è molto incline ad assumere medicamenti psicoattivi, non vede come

potrebbero migliorare la sua situazione.

Si sente insicuro, uno straccio, una persona senza valore, inferiore.

Status psichico

La timia inizialmente è serratamente rivolta verso il polo negativo con

esplicitazione di idee suicidali che però, a conferma del paziente, non

rischiano un imminente passaggio all'atto in senso autoclastico. Sentimento di

"no future", in seguito di futuro molto incerto. Sentimento di

fallimento personale, perdita di ruolo nella società ed a livello familiare

quale capo famiglia. Perdita di fiducia nelle proprie risorse. Sentimento di

solitudine e di essere stato abbandonato al proprio destino. Notevoli

preoccupazioni finanziarie. Spinta volitiva diminuita con progettualità

deficitaria. Astenia. Anedonia con perdita di interessi personali, quali la

musica etnica. Certa contrazione delle social skills. Certo rallentamento

psicomotorio con compromissione della capacità di concentrazione e di

attenzione. Buone capacità intellettive con capacità di critica, che permettono

un lavoro psicoterapeutico più espressivo.

Trattamento

Sono previsti consulti psicoterapeutici di tipo soprattutto supportivo, a

frequenza ogni 15 giorni circa. Si è prescritta la seguente terapia

psicofarmacologica: DEROXAT Filmtabl 20 mg 1 1 0 0

Buona la compliance terapeutica; il paziente si è sempre presentato

regolarmente agli appuntamenti, traendone beneficio soggettivo.

Alcuni colloqui attuati in presenza della moglie, ciò che ha permesso pure una

raccolta eteroanarrmestica; la congiunta ha ribadito la gravità delle attuali

condizioni psichiche del marito, sottolineando il cambiamento occorso durante

gli anni rispetto alla-situazione antecedente all'infortunio.

Decorso

Dopo una certa iniziale reticenza da parte del paziente rispetto alla cura

psichiatrica, egli é riuscito infine ad accettare una medicazione

antidepressiva, che ha comportato un miglioramento della timia, perlomeno

rispetto al sentimento di disperazione ed alle idee suicidali. Anche gli

incontri sono vissuti con riferita soddisfazione; il paziente riesce a

riportare pure materiale onirico.

Persiste però uno stato depressivo sopra descritto, che rischia di

cronicizzarsi e che al momento inficia la sua capacità lavorativa. (…)".

(doc. 146-1/4).

Il medico curante ha quindi valutato "

una capacità lavorativa ridotta

del 50% per qualsiasi tipo di attività (…) certificabile dall'esordio del

trattamento psichiatrico-psicoterapeutico

", precisando nel contempo che

la prognosi era da ritenersi

"

riservata;

un miglioramento delle condizioni psichiche non è ipotizzabile entro breve

termine; da parte specialistica si valuta che l'IL parziale sopra specificata

rischia di perdurare

"(doc. AI 146-1/4).

A fronte di tali considerazioni, il 13 agosto 2014 l'UAI, con lo scopo di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo psichico

dell’assicurato, ha dato mandato al CPAS di esperire un accertamento medico

psichiatrico (doc. AI 155-1/3).

La dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

visitato il ricorrente il 2 ottobre 2014 (dalle ore 15.45 alle ore 17.30) e il

14 ottobre 2014 (dalle ore 14.00 alle ore 15.30). Ha avuto pure un colloquio

con la moglie dell'assicurato il 14 ottobre 2014 (dalle ore 13.45 alle ore

14.05) e due colloqui telefonici con lo psichiatra curante anzidetto.

La dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia nonché __________

del CPAS, e la dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel

rapporto peritale del 1° dicembre 2014, dopo aver esposto l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia psichiatrica, hanno

posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

7.      Diagnosi

nell'ambito della specialità dell'esperto (diagnosi psichiatriche secondo ICD -

10 o DSM-V).

7.1    Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Nessuna.

7.2    Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Episodio depressivo lieve codificato

secondo l'ICD 10 al codice 32.0, reattivo ai problemi legati all'occupazione

Z56.

8.      Discussione.

Diagnosi psichiatrica.

(…) pongo diagnosi di: episodio depressivo lieve ICD 10 F 32.0.

L'assicurato ha presentato nel corso della vita buone risorse e capacità che ha

saputo applicare in ambito famigliare, lavorativo e sociale in patria e

all'estero.

Dopo l'arrivo in Svizzera come richiedente d'asilo non vengono riferite

difficoltà di adattamento, si è inserito nel contesto sociale intrecciando

rapporti armoniosi con familiari, amici, colleghi. Ha lavorato nel settore

edile con discontinuità e per brevi periodi alternando periodi di

disoccupazione. Non ha manifestato tendenze comportamentali patologiche.

Non vi sono evidenze dall'anamnesi e dagli atti di disturbi psichiatrici con

ripercussioni sul suo funzionamento fino all'autunno 2013.

L'arresto dell'attività lavorativa

dell'assicurato il 06.09.2003 fu per ragioni somatiche infortunistiche.

(…) Fu ricoverato presso la __________ di __________ dal 21.07.2004 al

20.08.2004 per una rieducazione ortopedica in luogo stazionario e per una

valutazione globale. Il consulente dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia nel suo rapporto del 27.02.2004 pose diagnosi di probabile

disturbo dell'adattamento con ansietà e depressione (F43.2), non proponeva

alcuna terapia farmacologica, solo colloqui di sostegno. Il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, consulente della __________ nel rapporto medico

del 15.11.2004 (…) pose diagnosi di lieve sindrome ansiosa reattiva ad una

condizione esistenziale precaria (licenziamento) con sindrome da dolore

persistente. Non rileva dal lato medico-psichiatrico limitazioni per

un'attività lavorativa completa compatibile con eventuali postumi

infortunistici di tipo somatico. (…). Dal punto di vista psichiatrico non

necessita di cure specialistiche. (…).

Nel corso dell'autunno 2013, in relazione alle difficoltà finanziarie ed al

mancato reperimento di un nuovo posto di lavoro, l'assicurato ha sviluppato

umore deflesso, apatia, diminuita capacità di provare piacere, preoccupazioni

per il futuro per sé ed i familiari con perdita a progettualità positive,

episodi di insonnia e di ansia, sentimento di frustrazione e di risentimento

per non essere aiutato a trovare un lavoro stabile confacente alle sue

condizioni valetudinarie. L'attenzione dell'assicurato resta centrata sulla

sintomatologia dolorosa alle ginocchia ed al rachide lombare e alle limitazioni

funzionali. La gonalgia é da lui descritta come persistente e penosa ed

associata ai dolori alla spalla sinistre e al rachide lombare è invocata quale

causa di impossibilità nell'esercizio di professioni considerate pesanti. (…).

La sintomatologia sviluppata dall'assicurato dall'autunno 2013 soddisfa i

criteri per la diagnosi di un episodio depressivo codificato secondo l'ICD 10

al codice F32: G1 durata di almeno 2 settimane, G2 assenza di episodi maniacali

o ipomaniacali precedenti, G3 non attribuibile all'uso di sostanze psicoattive

o a malattia mentale organica.

L'episodio depressivo sviluppato soddisfa i criteri per l'episodio depressivo

lieve (F32.0). Criterio A: soddisfatti i criteri generali; ha 2 sintomi del

criterio B umore depresso per la maggior parte della giornata, perdita di

interesse per attività normalmente piacevoli e 2 sintomi del criteri C disturbi

del sonno, lamentazioni di diminuita capacità di concentrarsi (arrivando ad

numero totale di almeno 4 sintomi).

Inizialmente il quadro clinico descritto agli atti e riferito dall'assicurato

era composto da sintomi depressivi probabilmente di entità media.

Lo stato psichico stando alle descrizioni raccolte e a quanta da me oggettivato

è migliorato dall'inizio dell'episodio depressivo: descrizione dei sintomi

all'esordio e attuali da parte dell'assicurato con evidenza di miglioramento degli

stessi. (…).

Per quanta riguarda le diagnosi differenziali è escludibile una sindrome da

disadattamento ICD 10 F 43.2 (condizione di malessere soggettivo e disturbo

emozionale che interferisce con il funzionamento e le prestazioni sociali e che

insorge nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vite od

evento di vite stressante, in cui l'esordio dei sintomi deve verificarsi entro

un mese dall'esposizione all'evento stressante criterio A DCR; con evidenza di

sintomi e di disturbi comportamentali del tipo descritto per le sindromi

affettive F30-39, per le sindromi comprese in F40-48 e per i disturbi della

condotta F91 senza che i criteri per le singole sindromi siano soddisfatte,

criterio B) dopo il licenziamento

Capacità lavorativa.

L'episodio depressivo in corso dall'autunno 2013 non ha mai avuto

ripercussioni sulla sua operatività e capacità lavorativa secondo quanta da me

ricostruito anamnesticamente e agli atti, seconda il decorso descritto e

rilevato e secondo quanto rilevabile oggettivamente (esame clinico e

valutazione dei limiti e delle risorse) al momento della perizia da me

effettuata.

Non vi è mai stata una riduzione della capacità lavorativa dal lato medico

psichiatrico imputabile all'episodio depressivo sviluppato dal suo esordio ad

oggi.

Anamnesticamente non è evidenziabile alcun peggioramento clinico dell'episodio

depressivo in atto dal momento dell'esordio e dalla prima valutazione della

psichiatra curante e lo stesso è ora indubbiamente lieve F 32.0. I disturbi

della capacità di concentrazione e memorizzazione lamentati dall'assicurato non

sono riscontrabili oggettivamente durante l'esecuzione della perizia. Non

fatica a ricordare le date dei dati anamnestici, le descrizioni sono esaustive

e ricche di particolari; non vi sono deficit nella flessibilità, assertività,

competenza, nella relazione con il perito e ciò trova riscontro nel Mini

ICF-APP: test utilizzato per la descrizione di risorse e deficit (1 rispetto

delle regole: grado di disabilità assente; 2 organizzazione dei compiti: grado

di disabilità lieve; 3 flessibilità: grado di disabilità assente; 4 competenza:

disabilità lieve; 5 giudizio: grado di disabilità assente; 6 persistenza: grado

di disabilità lieve; 7 assertività: grado di disabilità assente; 8 contatti con

gli altri: grado di disabilità assente; 9 integrazione nel gruppo: disabilità

assente; 10 relazioni intime: grado di disabilità assente; 11 attività

spontanee: grado di disabilità non valutabile, nessun hobbies nè attività

ricreative; 12 cura di se: grado di disabilità assente; 13 mobilità: grado di

disabilità lieve). (…).

La terapia psicofarmacologica prescritta appare adeguata allo stato clinico

oggettivato. Prognosi favorevole: assenza di comorbidità psichiatriche, primo

episodio. (…)"

(doc. AI 159-19/22).

Nella

medesima perizia,

con espresso riferimento al rapporto 6 aprile 2014 dello

psichiatra che ha in cura l'assicurato, le specialiste del

CPAS hanno

evidenziato

quanto segue:

"

(…)

Lo psichiatra curante attesta un miglioramento della timia, vedi suo

rapporta del 06.04.2014, intervenuto nel periodo di cura. Nel paragrafo decorso

scrive:

"è riuscito ad accettare una medicazione antidepressiva che ha

comportato un miglioramento della timia per lo meno rispetto al sentimento di

disperazione e alle idee suicidali. Gli incontri sono vissuti con riferita

soddisfazione. Persiste uno stato depressivo che rischia di

cronicizzarsi".

Al momento della valutazione peritale da me effettuata l'assicurato

riferisce sentimento di insicurezza per il futuro valetudinario e

professionale, apatia, lamentazioni di una diminuita capacità di pensare e

concentrarsi non oggettivabili clinicamente dal perito nel corso delle visite

effettuate, episodica ansia ed insonnia.

Ora l'entità dell'episodio depressivo è di molto inferiore a quelle definita

dalla psichiatra curante nel suo rapporto e non va altre l'episodio depressivo

lieve. Oggettivamente l'assicurato presenta una lieve deflessione del tono

dell'umore in assenza di sintomi psicotici, di deficit cognitivi ed in assenza

di preminenti segni d'ansia.

Attualmente presenta un episodio depressivo lieve 1CD F32.0.

Lo psichiatra curante dr. med. __________ nel suo rapporto del

06.04.2014 non pone una diagnosi psichiatrica categoriale seconda l'ICD 10 ma

descrittiva. Nel rapporto scrive: "

stato depressivo che rischia di

cronicizzarsi

". Nel paragrafo "

status psichico

"

scrive: "

timia inizialmente serratamente rivolta verso il polo negativo

con esplicitazione di idee suicidali che però a conferma del paziente non

rischiano l'imminente passage all'atto in senso autoclastico. Sentimento di no

future, in seguito di futuro molto incerta. Sentimento di fallimento personale,

perdita di ruolo nella società e a livello famigliare quale capo famiglia.

Perdita di fiducie nella proprie risorse. Sentimento di solitudine, di essere

stato abbandonato al proprio destino. Notevoli preoccupazioni finanziarie.

Spinta volitive diminuita con progettualità deficitaria. Astenia, anedonia con

perdita di interessi personali quali la musica etnica. Certa contrazione delle

social skills. Certo rallentamento psicomotorio con compromissione della

capacità di concentrazione e attenzione. Buone capacità intellettive, con

capacità di critica

". L'oggettività riscontrata nel corso

dell'esame peritale non evidenzia tale quadro. (…)"

(n.d.r.: sottolineature e corsivo del redattore) (doc. AI 159-21).

Il 19 dicembre 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, ha confermato

l’esito della valutazione peritale (doc. AI 160-1).

Il 15 maggio 2015 lo

psichiatra curante del ricorrente ha contestato la perizia eseguita dal CPAS,

affermando:

"

(…).

Premetto che la mia valutazione è basata su consulti che avvengono all'incirca

ogni due settimane, allorquando la perizia si é basata su due incontri col mio

paziente. Ribadisco l'importanza fondamentale del monitoraggio longitudinale

rispetto all'ordinata temporale, che non è tralasciabile, se non screditata, da

un'osservazione puntuale come quella peritale.

Essendo la mia presa a carico esordita nel mese di novembre 2013,

sostengo di conoscere bene il paziente e di potere confermare senza peccare di

presunzione, di essere giunto ad una valutazione della sua capacità lavorativa

che con buona verosimiglianza corrisponda a quella oggettiva ed oggettivabile.

(…).

L'epoca nella quale si è svolta la perizia era connotata da un entusiasmo

esperito dal paziente, avendo egli in previsione un'attività lavorativa quale

conducente di autopostali.

Purtroppo tale evenienza non si è verificata dopo numerosi colpi di scena, che

hanno di nuovo innescato un importante disagio psichico.

Con dimostra inequivocabilmente un equilibrio psichico al momento ancora

alquanto vulnerabile e tendenzialmente instabile.

Il medico assicurativo di fiducia delle __________, Dr. __________, aveva

inizialmente previsto un preavviso sfavorevole per l'impiego del paziente; dopo

un mio contatto telefonico con approfondita discussione del caso clinico, con

concomitante informazione ed accordo da parte dell'Ufficio AI, Bellinzona, il

medico ha poi dato il suo benestare, ma infine il direttore dell'autopostali

ha rinunciato all'assunzione del paziente ritenendo che non ci fossero

sufficienti garanzie per un trasporto sicuro di terze persone.

Preciso che le condizioni psichiche del paziente sono sostenute, come pure al

momento della perizia, da una terapia biologica psicoattiva perlomeno di media

entità:

Deroxat 20 mg 1-1-0-0.

Lo status psichico attuale comporta al momento una timia depressa con certo

rallentamento psicomotorio. Compromissione della capacità della concentrazione

dell'attenzione, per le quali prevedo tra l'altro una valutazione da parte

neuropsicologica presso la clinica __________ di __________.

Notevole sentimento di insicurezza con incrinazione della fiducia nelle proprie

risorse. Sentimento di non essere all'altezza e di rifiuto a parte della

società. Sentimento di futuro molto incerto. Spinta volitiva tendenzialmente

diminuita con astenia, scarsi interessi personali. Certa contrazione delle

social skills. La tolleranza allo stress è da ritenersi ridotta.

Il perito considera il Mini ICF- APP (test utilizzato per la descrizione delle

risorse e deficit); secondo mia valutazione sussiste compromissione della

flessibilità (3), contrazione delle social skills (8), diminuzione della spinta

volitiva (11). Pure la cura di sé (12) è compromessa (per esempio il paziente

rinuncia per un senso di vergogna a richiedere un aiuto finanziario alla

Pubblica Assistenza per le cure dentarie, procedendo ad autotrattamenti

incongrui, pure citati nella perizia). (…)". (doc. C).

Dopo aver

evidenziato che lo

"

status psichico non collima dunque

con quello descritto dalla Collega perito. Ne consegue che anche dal profilo

psicodiagnostico vi è una differenza, ciò, che sfocia infine su una discrepante

valutazione della sua capacità lavorativa

", lo specialista

ha posto la diagnosi di "

ICD-10, F33.1 Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

",

certificando un'incapacità lavorativa del 50%.

Nel medesimo

rapporto lo psichiatra curante ha pure puntualizzato che il

"

perito

riferisce che non è mai sussistita una incapacità lavorativa per motivi

psichiatrici, ciò che di fatto non corrisponde; ricordo che inizialmente il

quadro psicopatologico del paziente comportava un potenziale autoclastico non

trascurabile"

.

Il 13 luglio

2015 la perita del CPAS, dr. med. __________, ha preso posizione in merito alla

predetta certificazione, affermando quanto segue:

"

(…).

Come noto lo psichiatra curante dr. med. __________, che fino

al

momento della perizia da

me

esperita

non

aveva

posto alcuna diagnosi categoriale

ma solo

descrittiva

nel suo rapporto del 06.04.2014 scriveva: anamnesi psichiatrica remota del

paziente silente così come quella famigliare; primo colloquio: 13.11.2013.

Il curante attualmente pone una diagnosi diagnostica categoriale

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (F33.1)

senza specificare di quanti e quali episodi si tratti, quanti ne abbia

osservato se insorti dopo la mia valutazione e quanto tempo siano durati visto

che gli stessi non risultano dall'anamnesi dettagliatamente da me descritta e

raccolta fino alla perizia da me esperita.

Tale diagnosi, sindrome depressiva ricorrente (F 33), pertanto non

può essere condivisa né accettata.

Ricordo inoltre che lo psichiatra

curate in citato rapporto (06.04.2014) riferiva di un sopravvenuto

miglioramento della timia rispetto all'inizio della sua presa a carico.

Alla pagina 16 del mio rapporto descrivevo i disturbi lamentati

dall'assicurato, che non ripeto, e alla pagina 17, nel capito

"constatazioni" descrivevo lo status e lo stato psichico:

(…).

Descrivevo le risorse e i deficit presentati in

maniera esaustiva.

Lo stato psichico riportato dal collega nel suo ultimo rapporto non è né

esaustivo né completo: riferisce solamente di una timia depressa con un certo

rallentamento psicomotorio senza alcuna descrizione e cita compromissione delle

capacità di concentrazione e di attenzione. Riporta poi la sintomatologia

(notevole sentimento di insicurezza con inclinazione della fiducia nelle

proprie risorse, sentimento di non essere all'altezza, di rifiuto da parte

della società, sentimento di futuro molto incerto, spinta volitiva

tendenzialmente diminuita con astenia, scarsi interessi personali, certa

contrazione delle social skills, intolleranza allo stress da ritenersi ridotta

sintomatologia già riferita dall'assicurato al momento della perizia da me

effettuata.

La nuova documentazione prodotta non apporta perciò nulla di diverso rispetto a

quanto da me valutato.

Rispetto all'episodio depressivo in corso ricordo che il collega parla di un

episodio attuale di media gravità, diagnosticato invece da me come lieve

gravità e come già specificato sulla base dei criteri diagnostici dell'ICD-10.

La differenza tra me e il collega è solo riguardo all'incidenza dell'episodio

depressivo sulla capacità lavorativa.

Secondo quanto da me valutato l'incapacità lavorativa al 50% già certificata

dal collega non trova una base oggettiva per poter essere condivisa.

Ribadisco pertanto, alla luce

della

nuova documentazione prodotta, le mie conclusioni dell'01.12.2014

integralmente.

(doc. VIII 1)

Il 14 luglio 2015 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la presa di posizione

precedente, puntualizzando che non erano necessari ulteriori accertamenti (doc.

VIII 2).

Il 17 luglio 2015 lo

psichiatra curante ha preso posizione in merito a quanto evidenziato il

13 luglio 2015 dalla perita del

CPAS, affermando:

"

(…).

Il perito puntualizza che ho posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

senza specificare i singoli episodi.

Di fatto dall'inizio della mia presa a carico, 13.11.2013, il tono dell'umore è

stato costantemente rivolto verso il polo negativo, aggravandosi in situazioni

di maggior stress.

Dall'inizio della mia presa a carico posso individuare perlomeno 2 episodi

depressivi di media entità:

un episodio al momento dell'invio del paziente da parte del medico curante a

me, 11.2013;

un episodio conseguente all'impossibilità di avere un contratto di lavoro,

settembre 2014.

Vi è stata inoltre una recrudescenza del disagio psichico depressivo

allorquando il paziente ha dovuto infine richiedere la Pubblica assistenza,

primavera 2015.

Inoltre l'ICD-10 precisa che sebbene la remissione sia di solito completa tra

gli episodi, una minoranza dei pazienti può sviluppare una depressione

persistente.

Secondo il perito la mia descrizione dello status psichico del paziente nel mio

ultimo rapporto non è esaustiva né completa; di fatto essa è discrepante da

quanto da lei oggettivato; rimando inoltre pure ai miei precedenti documenti.

Nel corso del recente mese di giugno 2015 ho proceduto ad una valutazione

neuropsicologica, Dr.ssa __________, Clinica __________, __________ (che le

invio in allegato).

La testitstica ha potuto quantificare i deficit cognitivi, caratterizzati da:

- moderati deficit del ragionamento visuo-spaziale;

- deficit di memoria visiva a lungo termine;

- difficoltà alle prassie costruttive.

La psicologa sottolinea inoltre che l'attuale stato ansioso-depressivo ha un

impatto negativo sulle capacità cognitive.

Nella perizia il perito invece non ha descritto alcun deficit cognitivo, né

della memoria né delle prassie. (…)” (doc. G).

Stante quanto precede, lo psichiatra curante ha posto la

diagnosi di "

ICD-10, F33.1 Sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità, al momento in remissione

", certificando un'incapacità lavorativa del 50%.

Il 13 agosto 2015 la perita del CPAS, dr. med. __________,

ha preso posizione in merito alla predetta certificazione, affermando quanto

segue:

"

(…).

In detto rapporto, lo psichiatra scrivente, riferisce di aver posto diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente secondo l'osservazione da lui fatta, dall'inizio

della sua presa a carico (13.11.2013), di ricorrenza di tre episodi depressivi:

il primo presente al momento dell'inizio della sua presa a carico iniziata 11

13.11.2013, il secondo nel settembre 2014 e il terzo nella primavera 2015.

Anche il secondo e il terzo sono da lui definiti di natura

reattiva.

Al momento della mia valutazione vi era un unico episodio

depressivo e non 2 come oggi il collega riferisce. La mia valutazione era

avvenuta, come a voi noto, il 02.10.2014 e il 14.10.2014.

L'episodio depressivo che avevo rilevato era da me classificato come un

episodio depressivo di grado lieve codificato secondo l'ICD-10 al codice F32 e

reattivo a problemi legati all'occupazione.

Il terzo da lui citato non è a mio avviso da considerare un nuovo episodio

depressivo quanto un oscillazione del tono dell'umore nell'ambito dello stesso

episodio depressivo insorto nel 2013 tanto più che quanto scritto dal collega

appare poco chiaro. Lo stesso scrive due righe più sotto che TICD-10 precisa

che sebbene la remissione sia di solito completa tra gli episodi, una minoranza

dei pazienti può sviluppare una depressione persistente.

Al momento della mia valutazione l'assicurato non presentava nessun deficit

cognitivo.

Ho preso atto della valutazione effettuata neuropsicologica effettuata dalla

psicologa __________, specialista in neuropsicologica FSP della Clinica __________

di __________ del 19.06.2015.

Nella conclusione la collega (…) non esclude o ritiene non eseguibile

l'attività lavorativa.

Dalla valutazione non si evidenziano dei deficit cognitivi che possano

interferire con lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte

dell'assicurato.

Nella sua conclusione ribadisce l'impatto negativo dello stato

ansioso-depressivo su alcune capacità cognitive, che quindi non sarebbero di

per sè deficitarie, ma bensì influenzate negativamente reattivamente alla situazione

timica. (…).

Ribadisco alla luce della nuova documentazione prodotta, le mie conclusioni del

01.12.2014 e la mia presa di posizione del 13.7.2015 sulla diagnosi posta e

sulla piena capacità lavorativa dell'assicurato. (…). (doc. XIV 1).

Il 31 agosto 2015 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni precedenti anche

alla luce dell'ultima documentazione presentata (doc. XIV 2).

2.5.2.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

è stato accuratamente vagliato, dal profilo psichico, dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici (cfr.

consid. 2.2 e 2.3), non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 1°

dicembre 2014 e i successivi rapporti del 13 luglio e del 17 agosto 2015 del

CPAS, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati. A tali referti va attribuita piena

forza probante.

La dr. med. __________ ha infatti valutato minuziosamente lo

stato di salute dell'interessato tramite due colloqui approfonditi il 2 ottobre

2014 (dalle ore 15.45 alle ore 17.30) e il 14 ottobre 2014 (dalle ore 14.00

alle ore 15.30) oltre ad un colloquio con la moglie dell'interessato il 14

ottobre 2014 (dalle ore 13.45 alle ore 14.05) e due colloqui telefonici con il suo

psichiatra curante, al termine dei quali, lei e la dr. med. __________, sulla

base di una valutazione globale che ha tenuto conto delle risultanze cliniche

come pure di tutti gli atti medici a disposizione,

- dopo aver

evidenziato come RI 1 abbia presentato nel corso della vita buone risorse e

capacità che ha saputo applicare in ambito famigliare, lavorativo e sociale in

patria e all'estero - nel rapporto peritale del 1° dicembre 2014 hanno

descritto dettagliatamente la sintomatologia (umore deflesso, apatia, diminuita

capacità di provare piacere, preoccupazioni per il futuro per sé ed i familiari

con perdita a progettualità positive, episodi di insonnia e di ansia,

sentimento di frustrazione e di risentimento per non essere aiutato a trovare

un lavoro stabile confacente alle sue condizioni valetudinarie) sviluppata

dall'assicurato nel corso dell'autunno 2013, in relazione alle difficoltà finanziarie

ed al mancato reperimento di un nuovo posto di lavoro, evidenziando come la

stessa adempisse i criteri per la diagnosi di un episodio depressivo

(F32; soddisfacendo i criteri: G1 durata di almeno 2 settimane, G2 assenza di

episodi maniacali o ipomaniacali precedenti, G3 non attribuibile all'uso di

sostanze psicoattive o a malattia mentale organica) lieve (F32.0; A:

soddisfatti i criteri generali; ha 2 sintomi del criterio B umore depresso per

la maggior parte della giornata, perdita di interesse per attività normalmente

piacevoli e 2 sintomi del criterio C disturbi del sonno, lamentazioni di

diminuita capacità di concentrarsi; arrivando ad numero totale di almeno 4

sintomi).

La perita dr. med. __________ ha rilevato come inizialmente il quadro clinico -

descritto agli atti e riferito dall'assicurato - fosse composto da sintomi

depressivi probabilmente di entità media, puntualizzando come lo stato psichico

- stando alle descrizioni raccolte e a quanto da lei oggettivato - era

migliorato dall'inizio dell'episodio depressivo.

La specialista ha pure puntualizzato che i disturbi della capacità di

concentrazione e memorizzazione lamentati dall'assicurato non erano riscontrabili

oggettivamente durante l'esecuzione della perizia: non faticava a ricordare le

date dei dati anamnestici, le descrizioni sono esaustive e ricche di

particolari; non vi erano deficit nella flessibilità, assertività, competenza,

nella relazione con il perito e ciò trova riscontro nel Mini ICF-APP, ovvero

nel test utilizzato per la descrizione di risorse e deficit.

Nel proprio rapporto peritale la dr. med. __________ ha motivatamente esposto

le ragioni per le quali ella, ha ritenuto, contrariamente a quanto certificato

dallo psichiatra curante (che poneva peraltro una diagnosi psichiatrica

descrittiva e non categoriale seconda l'ICD 10), come l'entità dell'episodio

depressivo era di molto inferiore a quella definita dallo specialista curante

nel suo rapporto e non andava oltre l'episodio depressivo lieve.

La perita ha infatti espressamente rilevato che oggettivamente l'assicurato

presentava una lieve deflessione del tono dell'umore in assenza di sintomi

psicotici, di deficit cognitivi ed in assenza di preminenti segni di ansia e,

quindi, episodio depressivo lieve ICD 10 F32.0, puntualizzando altresì come

l'oggettività riscontrata nel corso dell'esame peritale non evidenziava lo

status psichico descritto dallo psichiatra curante.

Da tale accertamento peritale è quindi emerso - come riassunto dal dr. med. __________

del SMR nel rapporto finale del 19 dicembre 2014 (doc. AI 160-1) - che

l'assicurato presenta quale diagnosi psichiatrica unicamente quella di "

episodio

depressivo lieve F 32.0 reattivo a problemi legati all'occupazione Z56

",

senza alcuna ripercussione sulla capacità di lavoro (doc. AI 159-19).

Nel rapporto del 13 luglio 2015 la perita ha motivatamente esposto le ragioni

per le quali ella, ha ritenuto di non poter condividere né accettare la

diagnosi categoriale nel frattempo posta dallo psichiatra curante di sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (F33.1), con capacità

lavorativa ridotta al 50% per qualsiasi tipo di attività a far tempo dal 13

novembre 2013, e di poter confermare la diagnosi già posta sulla base dei

criteri dell'ICD 10 nella perizia del 1° dicembre 2014, con capacità di lavoro

piena.

La perita ha infatti espressamente rilevato come il curante poneva la diagnosi

categoriale F33.1, senza tuttavia specificare di quanti e quali episodi si

trattasse, quanti ne avesse osservati se insorti dopo la sua valutazione e

quanto tempo siano durati visto che gli stessi non risultavano dall'anamnesi

dettagliata-mente da lei descritta e raccolta fino alla perizia da lei esperita.

La perita - dopo aver evidenziato di aver descritto nella propria perizia sia i

disturbi lamentati dall'assicurato (pag. 16) sia le risorse e i deficit

presentati (pag. 17) - ha parimenti osservato come il collega riferisse

solamente di una timia depressa con un certo rallentamento psicomotorio senza

alcuna descrizione e citando compromissione delle capacità di concentrazione e

di attenzione. Ha poi rilevato come la sintomatologia riportata dal collega

(notevole sentimento di insicurezza con inclinazione della fiducia nelle

proprie risorse, sentimento di non essere all'altezza, di rifiuto da parte

della società, sentimento di futuro molto incerto, spinta volitiva

tendenzialmente diminuita con astenia, scarsi interessi personali, certa

contrazione delle social skills, intolleranza allo stress da ritenersi ridotta)

fosse quella già riferita dall'assicurato al momento della perizia da lei

effettuata. Ha quindi concluso che la nuova documentazione prodotta non

apportava nulla di diverso rispetto a quanto da lei valutato, ribadendo la nota

diagnosi già specificata sulla base dei criteri diagnostici dell'ICD-10, con

capacità di lavoro piena.

Nel rapporto del 17 agosto 2015 la perita ha motivatamente esposto le ragioni

per le quali ella, ha nuovamente ritenuto di poter confermare la diagnosi F

32.0 anziché quella di F 33.1 certificata dallo psichiatra curante che nel

frattempo aveva specificato la ricorrenza di tre episodi depressivi: il primo

il 13 novembre 2013, il secondo nel settembre 2014 (conseguente

all'impossibilità di avere un contratto di lavoro) e il terzo nella primavera

2015 (allorquando ha dovuto richiedere l'assistenza sociale).

La perita ha infatti espressamente rilevato come al momento della sua

valutazione (effettuata il 2 e il 14 ottobre 2014) vi era un unico episodio

depressivo (ovvero quello esordito il 13 novembre 2013) e non due come riferito

dallo psichiatra curante.

Ella ha pure puntualizzato come, a sua mente, quanto accaduto nella primavera

2015, non era un nuovo episodio depressivo bensì un'oscillazione del tono

dell'umore nell'ambito dello stesso episodio depressivo insorto nel 2013, tanto

più che quanto scritto dallo psichiatra curante appariva poco chiaro e due

righe più sotto lo stesso sottolineava che l'ICD - 10 precisa che sebbene la

remissione sia di solito completa tra gli episodi, una minoranza dei pazienti

può sviluppare una depressione persistente.

La perita ha quindi nuovamente ribadito le conclusioni della perizia del 1°

dicembre 2014.

Le risposte fornite dalla dr. med. __________ hanno dunque permesso di chiarire

la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

2.5.3.   In una sentenza 32.2007.323

del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo specialista in

psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto

la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità

media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al

50%.

In corso di causa, quell’assicurato aveva, per contro, prodotto un

referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente

consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente,

episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che

comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità

lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli specialisti

consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in

cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in

base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il

paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del

numero

e della

gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere

classificato come lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i

seguenti:

-     depressione del tono dell’umore;

-     riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

-     diminuita attività;

-     ridotta capacità di provare piacere e interesse;

-     l’umore

varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con

riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della

primavera 2007, il perito è giunto alla conclusione che “essi paiono

moderatamente compromessi, ma non in misura completa.”

Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che,

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da

considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo

ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede

di revisione.

Va qui rilevato che nella

classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2014 - lista sistematica -

versione italiana pubblicata dall’UFS e obbligatoria per tutti gli ospedali

(comprese le cliniche di riabilitazione, le cliniche psichiatriche e le

cliniche specializzate) dal 1° gennaio 2015), per quanto riguarda il disturbo

depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:

"

F32.- Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1)

o gravi         (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono    dell'umore,

riduzione dell'energia e decremento dell'attività.                                        Sono

compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e                                la

concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo                                     ogni

sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e          l'appetito è

diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e            la fiducia in se

stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso             presenti idee di

colpa e di inutilità.

L'abbassamento del tono dell'umore si modifica

scarsamente            da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze

e può     essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la                                  perdita

dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio      mattutino

parecchie ore prima del solito, il peggioramento            mattutino della

depressione, il rallentamento psicomotorio      accentuato, l'agitazione, la

perdita dell'appetito, la perdita di    peso e la riduzione della libido. In

relazione al numero ed alla                                   gravità dei

sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media

gravità o grave.

Incl.:

singoli episodi di:

• reazione depressiva

• depressione psicogena

• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.:

disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della condotta

descritti in (F91.-, F92.0)

depressione ricorrente (F33.-)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi

sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di           essi,

ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue                                         attività

abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi

sopraindicati            ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le

sue attività      abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono

marcati e     penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le

idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e

atti suicidari          ed è in genere presente un certo numero di sintomi

somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione         agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione         maggiore

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione con rischio vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi

psicotici

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2,

ma con           presenza di allucinazioni, deliri, ritardo

psicomotorio o stupor, così gravi da rendere

impossibili le       normali attività sociali. Vi può essere pericolo di

morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le

allucinazioni ed           i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

• depressione maggiore con sintomi psicotici

• psicosi depressiva psicogena

• depressione psicotica

• psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

Depressione atipica

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Disturbo depressivo S.A.I.

Depressione S.A.I.”

Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dalle considerazioni della perita

psichiatra del CPAS e, pertanto, dalla diagnosi posta di episodio depressivo

(F32) lieve (F32.0), specificata sulla base dei criteri diagnostici

dell'ICD-10 (F32; soddisfacendo i criteri: G1 durata di almeno 2 settimane, G2

assenza di episodi maniacali o ipomaniacali precedenti, G3 non attribuibile

all'uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica; F32.0; A:

soddisfatti i criteri generali; ha 2 sintomi del criterio B umore depresso per

la maggior parte della giornata, perdita di interesse per attività normalmente

piacevoli e 2 sintomi del criterio C disturbi del sonno, lamentazioni di

diminuita capacità di concentrarsi; arrivando ad numero totale di almeno 4

sintomi), con piena capacità lavorativa dell'assicurato, contrariamente a

quella di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, in

via di risoluzione (F33.1) certificata, ma non specificata sulla base dei

criteri diagnostici dell'ICD-10, dallo specialista curante del ricorrente, con una

capacità lavorativa ridotta al 50% per qualsiasi tipo di attività a far tempo

dal 13 novembre 2013.

In simili circostanze, il fatto che la dr. med. __________ abbia visitato il

ricorrente in due occasioni mentre lo psichiatra curante abbia con lui consulti

regolari ogni ca. 2 settimane, non inficia la piena forza probante della

perizia del 1° dicembre 2014 e dei successivi rapporti del 13 luglio e del 19 agosto

2015.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente

(cfr.

STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

"

(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (

...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua

giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella

quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del

Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “

a ciò si aggiunge che la valutazione

del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti).

Questo principio è stato ribadito anche nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre

2012, consid. 4.4.

In una sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte,

confermando la STCA 36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la certificazione dello psichiatra curante, la valutazione

peritale psichiatrica eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie

esterne, il solo fatto che uno o più curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimetterle in discussione e ad imporre

nuovi accertamenti (cfr. fra le tante 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid.

4; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4. con riferimenti).

Non consente di addivenire ad una conclusione differente neppure lo scritto

inviato il 15 gennaio 2015 dal dr. med. __________ del __________, già solo per

la circostanza che lo stesso parte dal presupposto che "

sia il medico

di famiglia sia lo specialista che ha in cura

" il ricorrente "

ritengono

che sia abile al lavoro al 50% in qualità di autista di bus

" (doc. D).

2.5.4.   Questa Corte ritiene pertanto

che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

segnatamente dalle specialiste del CPAS, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata.

I referti peritali del 19 dicembre 2014, del 13 luglio e del 17 agosto 2015 del

CPAS,

conformi alle direttive fissate dalla DTF 137 V 210, hanno

difatti permesso al TCA di fare piena luce sulla situazione valetudinaria

dell'assicurato al momento determinante (cfr. consid. 2.5.1.; 2.5.2. e 2.5.3),

senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici e, in

particolare, ad una perizia giudiziaria, come richiesto invece in sede

ricorsuale.

In tale contesto, va qui ricordato

che, q

uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art.

29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

2.5.5.   Per costante giurisprudenza,

il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in concreto il 28

aprile 2015

- quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

La valutazione neuropsicologica del 15 giugno 2015 della dr. med. __________,

psicologa specialista in neuropsicologia FSP, della Clinica __________ di __________

(doc. H) fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore di

oltre un mese alla decisione dell’UAI e dunque, non è rilevante nella presente

procedura.

D'altra parte, va rilevato che tale nuovo documento non permetterebbe comunque

una diversa valutazione della fattispecie, già solamente per il fatto che la

neuropsicologa non ha certificato alcuna inabilità lavorativa dell'assicurato.

A questo proposito val qui la pena di rilevare che se, successiva-mente

all'emissione della decisione impugnata del 28 aprile 2015, l'insorgente

ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute, potrà

inoltrare in ogni caso una nuova domanda di prestazioni.

2.5.6.   Stante quanto precede questo

TCA non può condividere né le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame

alla valutazione medica-psichiatrica operata dall'amministrazione né le

conclusioni a cui è giunto nel ricorso, giusta le quali non sarebbe in grado,

per motivi psichici, di svolgere attività lavorative, ancorché semplici e ripetitive,

oltre al grado del 50%.

2.6.   Davanti

a questa Corte il ricorrente che - in sede di osservazioni al progetto di

decisione del 28 gennaio 2014 (poi annullato e sostituito da quello del 25

febbraio 2015) aveva prodotto il certificato dell'11 febbraio 2014 del proprio

medico curante, dr. med. __________, giusta il quale "

il paziente

presenta una gonalgia cr. A destra, in stato dopo plastica al legamento

crociato anteriore il 20.11.2003. Quale autista di bus risulta abile al 50%

dall'inizio dell'attività lavorativa e per tempo indeterminato

" (doc.

AI 134-2) - non contesta più la valutazione medica-somatica operata

dall'amministrazione. A ragione.

A questo proposito il TCA osserva infatti quanto segue.

2.6.1.   Nel caso di specie, dagli atti

di causa risulta che il 25 ottobre 2005 il dr. med. __________, FMH in urologia,

ha diagnosticato, nell'ambito di una macroematuria, un papilloma vescicale

all'assicurato. Nel rapporto medico del 2 giugno 2009 lo specialista ha posto

la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di "

papillomi

vescicali recidivanti, pTa G1-G2; esiti di plurime TUR vescica il 22.12.2005,

22.11.2006, 4.06.2007, 30.03.2009

", puntualizzando che si trattava

"

di un tumore superficiale della vescica che non comportava al momento

nessuna limitazione dell'abilità lavorativa, ad eccezione degli episodi in cui

il paziente deve essere ricoverato per le resezioni transuretrali con

cessazione dell'abilità lavorativa per circa 3-4 settimane

" (doc. AI 75-1/3).

Il TCA non ha ragione di scostarsi da questa valutazione, fatta propria anche

dal medico dell'SMR nel proprio rapporto del 2 marzo 2010.

Tanto più che le conclusioni del dr. med. __________ - FMH in urologia, e

quindi specialista nella materia che qui ci occupa, che ha più volte operato

l'assicurato e lo ha preso a carico anche in seguito - non sono state smentite

da altri certificati medico-specialistici attestanti una diversa influenza

della patologia dell'assicurato sulla sua capacità lavorativa.

Il fatto che tale diagnosi figuri nel rapporto del 2 marzo 2010 ma non in

quello del 19 dicembre 2014 del medico dell'SMR è irrilevante ai fini del

giudizio, essendo in ogni caso senza influsso sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

2.6.2.   Dal profilo ortopedico, dalle

tavole processuali emerge che l'insorgente, a seguito dell'infortunio del 6

settembre 2003 riportato in narrativa, è stato visitato il 30 novembre 2004 dal

dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nell'ambito della

visita medica __________ di chiusura della __________. Nel relativo rapporto lo

specialista - dopo aver descritto il decorso post-infortunistico secondo gli

atti nonché i dati soggettivi ed oggettivi e aver posto la diagnosi di "

disturbi

funzionali di media entità al ginocchio destro e stato da plastica del legamento

crociato anteriore avvenuta il 20.11.2003 in stato di rottura del legamento

crociato anteriore il 6.09.2003 su trauma distorsivo

" e aver osservato

che la situazione era da considerarsi stabilizzata - ha espresso la seguente esigibilità

del lavoro (doc. LAINF 18-1/3).

"

L'assicurato

può molto spesso sollevare pesi da 10 a 25 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta pesi da " 25 a 45 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi

superiori ai 45 kg fino all'altezza del franchi. L'assicurato può molto spesso

sollevare pesi di più di 5 .kg al di sopra dell'altezza del petto. L'assicurato

può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera, media e pesante entità,

l'assicurato può talvolta effettuare lavori molto pesanti, la rotazione manuale

non è impedita.

L'assicurato può molto spesso lavorare sopra la testa, molto

spesso può effettuare la rotazione dei tronco e molto spesso assumere la

posizione seduta e inclinata in avanti. L'assicurato può talvolta assumere la

posizione in piedi inclinata in avanti, non può mai assumere la posizione

inginocchiata e può di rado effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato può molto spesso assumere la posizione seduta di lunga durata e

spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto

spesso camminare oltre i 50 metri; talvolta camminare per lunghi tragitti,

talvolta camminare su terreno accidentato, talvolta salire le scale e talvolta

salire su scale a pioli

".

A seguito dell'infortunio

del 9 settembre 2006 riportato in narrativa, il 2 marzo 2007 l'insorgente è

stato nuovamente visitato dal precitato medico circondariale. Nel relativo

rapporto lo specialista - dopo aver descritto il decorso post-infortunistico

secondo gli atti nonché i dati soggettivi ed oggettivi e aver posto la diagnosi

di "

disturbi funzionali di media entità al ginocchio destro e stato da

plastica del legamento crociato anteriore avvenuta il 20.11.2003; Stato di

contusione della spalla sinistra con sintomatologia algica in via di

risoluzione"

e aver rilevato che lo stato locale del ginocchio destro

era sovrapponibile a quello a suo tempo già accertato e che la contusione alla

spalla era già guarita con misure conservative - ha ribadito l'esigibilità già

espressa il 30 novembre 2004 (doc. LAINF 22-1/3).

Questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,

deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata

dal medico circondariale della SUVA e fatta propria dal medico dell'SMR nei

propri rapporti del 2 marzo 2010 e del 19 dicembre 2014 (cfr. consid. 2.4).

L’amministrazione poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli

accertamenti effettuati dall’assicuratore infortuni inerenti alla patologia con

influsso sulla capacità lavorativa di origine prettamente infortunistica.

La valutazione operata dal medico __________ della __________ e fatta propria

dall’UAI è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.3. ll dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, si è espresso su tutte le problematiche

postinfortunistiche lamentate dall'assicurato, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa dell'insorgente (sulla base delle indicazioni fornite dal dr. med. __________

- spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, e quindi specialista nella

materia che qui ci occupa, che ha operato l'assicurato e lo ha preso a carico

anche in seguito - e corroborate sia dai referti medici agli atti sia dalle

visite effettuate presso di lui in agenzia), motivando debitamente le sue

conclusioni. Al referto va dunque attribuita piena forza probante.

2.6.3.   Questa Corte ritiene pertanto

che, anche dal profilo somatico, lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione

della decisione qui impugnata.

2.7.   In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),

è da

ritenere dimostrato,

secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali,

che RI 1 è abile al lavoro al 100% in un'attività

adeguata rispettosa dei noti limiti funzionali a far tempo dal novembre 2004.

2.8.   Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subito dal ricorrente dal profilo

finanziario. Trattasi di una verifica che si impone nonostante il ricorrente abbia

criticato solamente la valutazione medica-psichiatrica effettuata

dall'amministrazione, senza nulla eccepire quanto agli aspetti economici.

2.8.1.

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (

reddito da valido

), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale

persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere

conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Giova qui ricordare che in una sentenza I 696/01 del 4 aprile

2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un

garagista indipendente che contestava l’ammontare del reddito da valido preso

in considerazione dal Tribunale cantonale e dall’amministrazione.

Sulla base del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le

autorità avevano ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un

reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf

die Einträge im IK des Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im

Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen

würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu entnehmen, dass der damals

selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.-

(1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe.

So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das

Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der

Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung

bedürfen“).

Per l’Alta Corte tuttavia

la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato

un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure

permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione

del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den

folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen

Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich tiefen,

kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die Festlegung des

Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò,

perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato

all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva

concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe

accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht

eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse.

Ein

Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur

dann angerechnet werden, wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines

Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch als gesunder, voll

leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz begnügen würde.“).

Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti

non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage

der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in

considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato

figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività

indipendente.

In una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle

forti variazioni annuali del proprio salario il TF non ha censurato la presa in

considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito

conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“

Wegen starker

Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung

des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor

Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im

Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter

Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten

Lohnsummen

“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una

determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in

ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il

reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti

nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere

impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello

effettivamente conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del

29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente

nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso

degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata

sentenza

I 696/01 del 4 aprile 2002,

ha

affermato che nel preciso caso di specie,

alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in

considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi

12.

2.8.2.   Circa il reddito da valido, va

rilevato che con decisione dell'11 gennaio 2006 l'UAI aveva rifiutato qualsiasi

garanzia per provvedimenti professionali, essendo il grado d'invalidità presentato

dall'assicurato nullo (doc. AI 32-1/4).

In quell'occasione l'UAI aveva infatti accertato che il salario quale operaio

polivalente locomotista dell'interessato era molto alto (annuncio __________:

fr. 7'459.75 mensili), visto che allo stipendio base di fr. 22.30 orari

andavano aggiunti i vari supplementi per turni di notte e lavori in _________

(doc. AI 13-1). L'interessato nei 2 mesi precedenti l'insorgenza del danno alla

salute (luglio e agosto 2003) aveva conseguito un reddito lordo medio pari a

fr. 7'056.80 che, moltiplicato per 12 mensilità, conduceva ad un reddito da

valido senza il danno alla salute (anno 2003) di fr. 84'862.- (doc. AI 17-1). L'amministrazione

aveva parimenti appurato che l'interessato, originario della ___________ dove

aveva frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo, era arrivato in Svizzera

nel giugno 1990 (quale richiedente l'asilo; doc. AI 159-13), dal 1994 al 2002

aveva alternato periodi lavorativi (quale manovale edile, tagliatore di

tondino, tagliatore di pietra, ecc.) a periodi di disoccupazione, dal 7 giugno

al 6 settembre 2003 (giorno dell'infortunio) era occupato quale operaio edile

presso il cantiere _________ e dal 1° febbraio 2005 era nuovamente iscritto

alla disoccupazione. Considerati i diversi datori di lavoro (l'infortunio era

avvenuto a soli 3 mesi dall'inizio dell'ultimo impiego) ed i relativi periodi

di disoccupazione, per stabilire il salario annuo dell'assicurato senza il

danno alla salute, aveva deciso di effettuare una media degli ultimi cinque

anni (1999-2003) che, sulla base degli importi dell'estratto dei contributi

AVS, ammontava a fr 47'597.- (rivalutando il reddito della disoccupazione

dall'80% al 100%), aggiornandolo a fr. 47'930.- al 2004. Il salario da invalido

era stato invece fissato a fr. 53'040.-.

Con la decisione impugnata l’UAI, reputando di aver considerato un salario da

valido non corretto nella precedente decisione dell'11 gennaio 2006 (doc. AI

82-1), ha deciso di prendere in considerazione il salario da valido indicato

dalla __________ nella determinazione del 21 maggio 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, di fr. 75'876.05 (salario base fr. 53'499.40 +

indennità supplementari come minatore fr. 22'376.65), che avrebbe conseguito

l'assicurato nella sua ultima professione di minatore nel 2005 (doc. LAINF

24-1/4; 25-5), ritenendolo valido anche per il 2004, aggiornato a fr. 81'285.--

al 2009 rispettivamente a fr. 82'746.-- al 2012 (doc. AI 82-1; 84-1; 92-1;

128-1; 130-1).

Ora, considerata la fluttuazione dei redditi percepiti

dall'assicurato da quando lavora in Svizzera da ricondurre alla

precarietà del suo percorso professionale caratterizzato

dall'alternanza di periodi lavorativi e di disoccupazione più o meno lunghi

, l’amministrazione avrebbe potuto senz'altro prendere in

considerazione una media dell’importo percepito negli ultimi nove anni

(1994-2003) precedenti l’insorgere del danno alla salute e non limitarsi ad

utilizzare l’ultimo salario effettivamente percepito e dunque avrebbe potuto

prendere in considerazione molto verosimilmente un salario da valido inferiore

(cfr. consid. 2.8.1).

Ne segue che il salario di fr.

82'746.--

preso in considerazione dall’UAI - che risulta

peraltro l'ipotesi più favorevole all'assicurato - va confermato quale reddito

da valido per l’anno 2012.

Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr.

84'327.85 (2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

2.8.3.   Per quanto riguarda il

reddito

da invalido

,

va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione

2012

della

rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione

2010

della

rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del

2012

, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.8.4.   Circa il reddito da invalido, va

preliminarmente rilevato che il 18 febbraio 2015 la consulente in provvedimenti

professionali ha ritenuto adeguato procedere ad una valutazione della capacità

di guadagno dell'assicurato in attività semplici e ripetitive e rispettose dei

noti limiti funzionali, ove viene rilevato il minor discapito economico (doc.

AI 169-1).

Il TCA concorda con la conclusione alla quale è giunta l'amministrazione che, anche

in questa evenienza, risulta essere l'ipotesi più favorevole all'assicurato.

Con la decisione impugnata

l’UAI ha preso in considerazione un importo di fr. 59'732.-- estrapolato dalla

tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, per attività

semplici e ripetitive, per gli uomini, aggiornato al 2012, ridotto del 5% per

impedimenti di natura medica (doc. 171-1/3).

Ora, la decisione litigiosa è stata emanata il 28 aprile 2015 e pertanto il

reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella

TA1 (cfr. consid. 2.8.3

in fine

).

Per quanto concerne il 2014,

dall

'

inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012

(

cfr., a quest'ultimo proposito la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr.

sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione

), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli

uomini

per un

'

attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr.

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7

) di 40

ore settimanali nel

settore privato

(circa

la rilevanza delle

condizioni salariali nel

settore privato

, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),

corrisponde ad un importo di fr. 62'520.- (fr. 5

'210

.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2014

(DTF 126 V 81 consid. 7a;

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148 del 12 dicembre 2008; S

TCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55)

, si ottiene un salario di fr.

63'442,12 (

Fr. 62'520.-

:

101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr.

la sentenza

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(

cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;

cfr. anche sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008

e

la tabella B9.2

pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica

), il salario lordo medio ipotetico

nazionale

da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'138,41 (

fr. 63'442,12 :

40 x 41,7)

, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA

32.2015.175

del 28 aprile 2016). Tale salario adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr.

66'402.96 (fr. 66

’138.41

+ 0,4%) nel 2015.

2.8.5.

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

.

2.8.6.   Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una

riduzione del 5%

sul salario teorico statistico per

impedimenti di natura medica. Nel

caso di specie

, i

l TCA che,

di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di

scostarsi da tale valutazione. Tanto più che nemmeno il ricorrente pretende il

contrario.

2.9.   In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 84'327.85 con quello da invalido di fr. 63'082.82

(ovvero fr. 66'402.96 ridotto del 5%) si ottiene un grado d’invalidità del

25,19%, arrotondato al

25%

(cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che

non dà diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di

conseguenza tutelata.

2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico

dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.11.).

2.11.   In data 22 maggio 2015 il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente e la consorte __________ (__________1973),

genitori di __________ (__________1995) e __________ (__________1998), sono al

beneficio di prestazioni assistenziali oltre a percepire l'assegno familiare

integrativo (AFI); l'insorgente ha inoltre accumulato 8 ACB per un totale di

fr. 2'643.15 dal 31 agosto 2010 al 17 aprile 2014 e la moglie ne ha pure collezionati

E. 8 per un totale di fr. 1'747.30 dal 23 settembre 2010 al 17 aprile 2014; tali debiti privati sono stati contratti principalmente nei confronti delle autorità cantonali (cfr. doc. V e allegati). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa. L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

E. 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata sentenzaI 696/01 del 4 aprile 2002,haaffermato che nel preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12.

Ne segue che il salario di fr.82'746.--preso in considerazione dall’UAI - che risulta peraltro l'ipotesi più favorevole all'assicurato - va confermato quale reddito da valido per l’anno 2012.Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr. 84'327.85 (2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2014(DTF 126 V 81 consid. 7a;STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.-: 101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr.la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella B9.2pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per un uomo ammonta a fr. 66'138,41 (fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA32.2015.175 del 28 aprile 2016). Tale salario adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 66'402.96 (fr. 66’138.41+ 0,4%) nel 2015.

2.8.5.Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2015.95

PC/sc

Lugano

13 giugno 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 28 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"()

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione edeve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5.   L'insorgente contesta sostanzialmente la valutazione medica-psichiatrica operata dall'amministrazione, puntualizzando di non essere in grado di svolgere attività lavorative, ancorché semplici e ripetitive, oltre al grado del 50%. A torto.A questo proposito il TCA osserva infatti quanto segue.

2.5.1.   Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il 6 aprile 2014 il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha comunicato all'UAI quanto segue:

Stante quanto precede, lo psichiatra curante ha posto la diagnosi di "ICD-10, F33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, al momento in remissione", certificando un'incapacità lavorativa del 50%.

Il 13 agosto 2015 la perita del CPAS, dr. med. __________, ha preso posizione in merito alla predetta certificazione, affermando quanto segue:

2.5.2. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato, dal profilo psichico, dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici (cfr. consid. 2.2 e 2.3), non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 1° dicembre 2014 e i successivi rapporti del 13 luglio e del 17 agosto 2015 del CPAS, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. A tali referti va attribuita piena forza probante.

La dr. med. __________ ha infatti valutato minuziosamente lo stato di salute dell'interessato tramite due colloqui approfonditi il 2 ottobre 2014 (dalle ore 15.45 alle ore 17.30) e il 14 ottobre 2014 (dalle ore 14.00 alle ore 15.30) oltre ad un colloquio con la moglie dell'interessato il 14 ottobre 2014 (dalle ore 13.45 alle ore 14.05) e due colloqui telefonici con il suo psichiatra curante, al termine dei quali, lei e la dr. med. __________, sulla base di una valutazione globale che ha tenuto conto delle risultanze cliniche come pure di tutti gli atti medici a disposizione,- dopo aver evidenziato come RI 1 abbia presentato nel corso della vita buone risorse e capacità che ha saputo applicare in ambito famigliare, lavorativo e sociale in patria e all'estero - nel rapporto peritale del 1° dicembre 2014 hanno descritto dettagliatamente la sintomatologia (umore deflesso, apatia, diminuita capacità di provare piacere, preoccupazioni per il futuro per sé ed i familiari con perdita a progettualità positive, episodi di insonnia e di ansia, sentimento di frustrazione e di risentimento per non essere aiutato a trovare un lavoro stabile confacente alle sue condizioni valetudinarie) sviluppata dall'assicurato nel corso dell'autunno 2013, in relazione alle difficoltà finanziarie ed al mancato reperimento di un nuovo posto di lavoro, evidenziando come la stessa adempisse i criteri per la diagnosi di un episodio depressivo (F32; soddisfacendo i criteri: G1 durata di almeno 2 settimane, G2 assenza di episodi maniacali o ipomaniacali precedenti, G3 non attribuibile all'uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica) lieve (F32.0; A: soddisfatti i criteri generali; ha 2 sintomi del criterio B umore depresso per la maggior parte della giornata, perdita di interesse per attività normalmente piacevoli e 2 sintomi del criterio C disturbi del sonno, lamentazioni di diminuita capacità di concentrarsi; arrivando ad numero totale di almeno 4 sintomi).La perita dr. med. __________ ha rilevato come inizialmente il quadro clinico - descritto agli atti e riferito dall'assicurato - fosse composto da sintomi depressivi probabilmente di entità media, puntualizzando come lo stato psichico

- stando alle descrizioni raccolte e a quanto da lei oggettivato - era migliorato dall'inizio dell'episodio depressivo.La specialista ha pure puntualizzato che i disturbi della capacità di concentrazione e memorizzazione lamentati dall'assicurato non erano riscontrabili oggettivamente durante l'esecuzione della perizia: non faticava a ricordare le date dei dati anamnestici, le descrizioni sono esaustive e ricche di particolari; non vi erano deficit nella flessibilità, assertività, competenza, nella relazione con il perito e ciò trova riscontro nel Mini ICF-APP, ovvero nel test utilizzato per la descrizione di risorse e deficit.Nel proprio rapporto peritale la dr. med. __________ ha motivatamente esposto le ragioni per le quali ella, ha ritenuto, contrariamente a quanto certificato dallo psichiatra curante (che poneva peraltro una diagnosi psichiatrica descrittiva e non categoriale seconda l'ICD 10), come l'entità dell'episodio depressivo era di molto inferiore a quella definita dallo specialista curante nel suo rapporto e non andava oltre l'episodio depressivo lieve.La perita ha infatti espressamente rilevato che oggettivamente l'assicurato presentava una lieve deflessione del tono dell'umore in assenza di sintomi psicotici, di deficit cognitivi ed in assenza di preminenti segni di ansia e, quindi, episodio depressivo lieve ICD 10 F32.0, puntualizzando altresì come l'oggettività riscontrata nel corso dell'esame peritale non evidenziava lo status psichico descritto dallo psichiatra curante.Da tale accertamento peritale è quindi emerso - come riassunto dal dr. med. __________ del SMR nel rapporto finale del 19 dicembre 2014 (doc. AI 160-1) - che l'assicurato presenta quale diagnosi psichiatrica unicamente quella di "episodio depressivo lieve F 32.0 reattivo a problemi legati all'occupazione Z56", senza alcuna ripercussione sulla capacità di lavoro (doc. AI 159-19).

2.6.   Davanti a questa Corte il ricorrente che - in sede di osservazioni al progetto di decisione del 28 gennaio 2014 (poi annullato e sostituito da quello del 25 febbraio 2015) aveva prodotto il certificato dell'11 febbraio 2014 del proprio medico curante, dr. med. __________, giusta il quale "il paziente presenta una gonalgia cr. A destra, in stato dopo plastica al legamento crociato anteriore il 20.11.2003. Quale autista di bus risulta abile al 50% dall'inizio dell'attività lavorativa e per tempo indeterminato" (doc. AI 134-2) - non contesta più la valutazione medica-somatica operata dall'amministrazione. A ragione.A questo proposito il TCA osserva infatti quanto segue.

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).Giova qui ricordare che in una sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale cantonale e dall’amministrazione.Sulla base del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).

Per l’Alta Corte tuttavia la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò, perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse.Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz begnügen würde.“).Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività indipendente.In una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata sentenzaI 696/01 del 4 aprile 2002,haaffermato che nel preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12.

Ne segue che il salario di fr.82'746.--preso in considerazione dall’UAI - che risulta peraltro l'ipotesi più favorevole all'assicurato - va confermato quale reddito da valido per l’anno 2012.Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr. 84'327.85 (2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2014(DTF 126 V 81 consid. 7a;STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.-: 101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr.la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella B9.2pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per un uomo ammonta a fr. 66'138,41 (fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA32.2015.175 del 28 aprile 2016). Tale salario adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 66'402.96 (fr. 66’138.41+ 0,4%) nel 2015.

2.8.5.Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti