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32.2015.71

Soppressione della rendita in via di revisione. Conferma del miglioramento dello stato di salute determinato in base ad una perizia pluridisciplinare. Diritto di essere sentito

Ticino · 2015-04-21 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia l’esito della vertenza. Dagli atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l’assicurato è amministratore unico della __________ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale

E. 28 maggio 2013 della __________ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4). Trattandosi di un’attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, il cui tenore è il seguente: Che un invalido eserciti effettivamente l’attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d’invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581). Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr. 56'587,50 risulta un grado d’incapacità al guadagno del 23,5% (74'056 – 56'587,50 x 100 : 74'056) non conferente il diritto ad una rendita. Va qui fatto presente che nell’ambito della (parallela) procedura LAINF, la __________, in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 53'546.--. Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l’esito della vertenza non cambierebbe poiché l’assicurato presenterebbe un grado d’invalidità (non pensionabile) del 27,6%. Del resto va rilevato che questo Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione su opposizione 1° ottobre 2015 della __________ con la quale, fra l’altro, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr. consid. 1.4). Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI). In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2015.71

BS/sc

Lugano

5 aprile 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 21 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle provecfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013,per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha correttamente fissato il reddito da valido in fr. 74'056.--, pari alla media dei salari percepiti dal 2005 al 2007, tre anni prima dell’insorgenza del danno alla salute, aggiornati al 2013, anno del miglioramento della situazione valetudinaria (doc. AI 147).

2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzatoi dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 62’875.-- per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione, tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha determinato il reddito da invalido in fr. 57'845,60 (cfr. rapporto 27 febbraio 2015 del consulente in integrazione professionale doc. AI 148/1).

Il TCA non può concordare con l’operato dell’amministrazione e ritiene maggiormente corretto applicare una riduzione percentuale del 10% e quindi il reddito corretto da invalido corrisponde a fr. 56'587,50.

A questo proposito, va infatti rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia l’esito della vertenza.

Dagli atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l’assicurato è amministratore unico della __________ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale 28 maggio 2013 della __________ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4).

Trattandosi di un’attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, il cui tenore è il seguente:Che un invalido eserciti effettivamente l’attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d’invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581).

Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr. 56'587,50 risulta un grado d’incapacità al guadagno del 23,5% (74'056 – 56'587,50 x 100 : 74'056) non conferente il diritto ad una rendita.

Va qui fatto presente che nell’ambito della (parallela) procedura LAINF, la __________, in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr.53'546.--. Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l’esito della vertenza non cambierebbe poiché l’assicurato presenterebbe un grado d’invalidità (non pensionabile) del 27,6%.

Del resto varilevato che questo Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione su opposizione 1° ottobre 2015 della __________ con la quale, fra l’altro, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr. consid. 1.4).

Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti