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32.2015.177

Attribuzione di una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici

Ticino · 2016-02-04 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §    La decisione dell’11 novembre 2015 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2015.177

rg/sc

Lugano

4 febbraio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 novembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 11 novembre 2015 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, meccanico indipendente incapace al lavoro da agosto 2013, il diritto a tre quarti di rendita dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2014 per un grado d’invalidità del 61% calcolato in applicazione del metodo ordinario;

-   contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato con il ricorso in rassegna. Esposto l’elenco della documentazione medica ed economica prodotta e delle corrispondenze intercorse con l’Ufficio AI, l’insorgente contesta in particolare - producendo ulteriore certificazione specialistica (doc. A/5-6) - la valutazione medica operata dall’amministrazione osservando che

()

In merito al mio ricorso, il mio stato di salute e la problematica concernente il Morbo di Crohn, che non è mai stata presa in considerazione, a comprova allego gli scritti dei Medici Dr.ssa __________ e Dr. __________ che mi hanno in cura. ()” (Doc. I)

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI evidenzia la necessità di aggiornare la situazione sia dal punto di vista medico che economico precisando che

In secondo luogo, l’amministrazione dovrà inviare il relativo rapporto medico AI – da completare in ogni suo punto – al medico curante Dr.ssa __________, al Capo servizio di gastroenterologia Dr.ssa __________ ed al medico oculista Dr. __________ (cfr. il doc. 66 incarto AI nonché il gravame a pagina 2).

Solo dopo aver proceduto ai complementi istruttori di cui sopra e sottoponendo il tutto – per esame – al Servizio medico regionale dell’AI (compresi i certificati sub. doc. A5 e A6 incarto TCA dai quali risulta che il Signor RI 1 è inabile al lavoro nella misura del 50% da mesi; cfr. anche in tal senso il doc. 56-2 incarto AI), l’amministrazione potrà pronunciarsi in merito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 21.02.2014 (effettuando altresì – per il tramite del Servizio Ispettorato dell’AI – una nuova inchiesta al fine di aggiornare la situazione economica del qui ricorrente; cfr. anche a tal proposito il doc. 74in fineincarto AI).

In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole Tribunale di voler confermare la decisione dell’11 novembre 2015 e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (Doc. IV)

-   con scritto 19 gennaio 2016 il ricorrente dichiara di condividere la proposta, formulata dall’amministrazione in via principale, di riesaminare la sua situazione, avversando invece la richiesta, formulata in via subordinata dall’autorità intimata, di confermare della decisione impugnata;

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art.  49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31  agosto 2015, STF9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

-   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-   nel caso concreto questo TCA–alla luce della refertazione medica agli atti AI (e dei certificati prodotti con il gravame sub doc. A/5-6) e tenuto conto in particolare anche delle risultanze emergenti dall’incarto di __________ quale assicuratore malattia collettiva che già ha corrisposto indennità giornaliere (cfr. incarto AI pp. 245ss; cfr. anche annotazione del 21 dicembre 2015 in inc. AI)–ritiene vi sia effettivamente la necessità di un aggiornamento della situazione medica nel senso prospettato nella risposta di causa con consecutiva valutazione – se del caso dopo eventuali ulteriori accertamenti –  da parte del SMR (già espressosi in gennaio, giugno e settembre 2015; cfr. inc. AI pp. 168, 170-172, 230 e 264) e nuova inchiesta economica volta ad aggiornare l’evoluzione dei redditi dell’azienda di cui l’assicurato è titolare;

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, come detto, si giustifica ilrinvio degli atti all’amministrazione,affinché proceda ad un aggiornamento della situazione medica ed economica rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§    La decisione dell’11 novembre 2015 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti