Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 26 ottobre 2015 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dellUfficio AI, che verserà allinsorgente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2015.174
rg/sc
Lugano
21 gennaio 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - RI 1, muratore, il 14 settembre 2012 è rimasto vittima di un infortunio professionale preso a carico dalla __________ che gli ha provocato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra con consecutivo intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 1-101);
- in data 7 maggio 2015 lassicurato ha subìto un nuovo infortunio con lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra preso anchesso a carico dalla __________ cui ha parimenti fatto seguito un intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 102ss);
- dopo aver assunto i costi per un corso di gestione del cambiamento e preparazione allo studio nonché per un periodo di formazione ad hoc quale di pratico della logistica (doc. AI 35-47), per decisione del 26 ottobre 2015 lUfficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2013 sino al 28 febbraio 2014 per un tasso dinvalidità del 50%, considerando in particolare, sulla base delle risultanze __________, un miglioramento dello stato di salute a contare da novembre 2013 (doc. A/1);
- contro suddetta decisione lassicurato insorge al TCA patrocinato da RA 1. Evidenzia anzitutto come a seguito del nuovo infortunio occorso nel maggio 2015 le cure mediche siano ancora in corso e vi sia attualmente una completa incapacità lavorativa, osservando in particolare come lo stato di salute dellassicurato a seguito del nuovo infortunio non è ancora stabilizzato, che le conseguenze dello stesso in merito agli eventuali ulteriori limiti funzionali in attività adeguata non sono ancora state valutate e, che, i dolori alla spalla destra, sottoposta a nuove e più intense sollecitazioni, sono aumentati e la mobilità ulteriormente ridotta, la decisione dellAI è da ritenersi prematura e non può essere condivisa (doc. I, p. 3).Rimproverando quindi allautorità intimata di non aver proceduto ad ulteriori accertamenti e di non aver quindi atteso che la situazione medica si stabilizzasse, egli postula lannulla-mento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti allam-ministrazione per complemento distruttoria al momento della chiusura del caso da parte della __________. Con il gravame linsorgente ha inoltre prodotto due rapporti medici del dr. __________, FMH Chirurgia Ortopedica e Traumatologia, attestanti, tra laltro, un incapacità lavorativa successivamente al secondo infortunio (doc. A/2-3);
- con la risposta di causa lUfficio AI, sulla scorta dellannota-zione del medico SMR dr. __________ del seguente tenore:
Infortunio del 14.9.2012:
da parte __________ dichiarato abile in attività adatta dal 1.12.2013, limiti funzionali rivisti a partire dal 2.7.2015 (limiti funzionali più restrittivi).
IL __________
100% dal 7.5.2015 per nuovo infortunio del 7.6.2015 (__________), inabilità che perdura tuttora.
Valutazione:__________
-assenza di patologie invalidanti extrainfortunistiche (__________)
- al momento della decisione lassicurato era nuovamente inabile al 100% dal 7.5.2015 (altra patologia, nuovo infortunio alla spalla controlaterale)
-attualmente persiste IL ancora almeno fino 3.2.2016
-fanno testo le IL riconosciute dalla __________. (doc. IV/1)
postula laccoglimento del ricorso con rinvio degli atti per nuova decisione dopo aver atteso lesito dellistruttoria __________;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, STF9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e LAM), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dellinvalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado dincapacità al guadagno (DTF 131 V 120). In particolare e per quanto qui interessa,in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), lAlta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 p. 186; cfr. inoltre la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6 pubblicata in DTF 133 V 549). LAlta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2). Il medesimo principio vale anche nei confronti dellUfficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dal-lassicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549). Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, lassicurazione per linvalidità non è vincolata alla valutazione dellinvalidità dellassicura-zione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6);
- nel caso concreto, come ammesso dallautorità intimata, trattandosi di un danno alla salute esclusivamente di origine infortunistica e ritenuto come in relazione allinfortunio occorso del 7 maggio 2015 listruttoria LAINF non sia ancora conclusa, appare effettivamente opportuno e giustificato pur non sussistendo in sè, conformemente alla suevocata giurisprudenza federale, un vincolo da parte dellassicurazione per lin-validità alla valutazione effettuata dallassicurazione contro gli infortuni attendere lesito degli accertamenti già messi in atto dalla __________ (cfr. incarto LAINF nel fascicolo AI) prima di procedere ad un definitivo giudizio in ambito AI;
- la fattispecie necessitando di essere ulteriormente istruita nel senso sopra indicato, si giustifica un rinvio della causa a tale uopo allamministrazione (in argomento cfr.DTF 137 V 210;STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011, 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) la quale, tenuto conto (anche) delle nuove risultanze istruttorie si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a prestazioni;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- alla parte ricorrente, patrocinata da un sindacato e vincente in causa, spetta unindennità per ripetibili di fr. 1'200.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 26 ottobre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dellUfficio AI, che verserà allinsorgente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti