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32.2015.137

Soppressione rendita di invalidità non può essere confermata dal TCA,non potendo più - alla luce della sentenza Di Trizio della Corte europea dei diritti dell'uomo,divenuta ormai definitiva - essere mantenuta la giurisprudenza sul metodo misto di calcolo.Rinvio per nuovo calcolo

Ticino · 2015-07-28 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 febbraio 2014, trasmesso dall’avv. RA 1 in risposta alla richiesta di chiarimenti dell’UAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava “di regola con orari alla mattina (05.30 – 07.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno dovevo occuparmi della famiglia e della casa” (doc. 64-2).

Tale ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato cheper l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.6.   Nella decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio 2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ e da quella psichiatrica effettuata dal __________.

Tema del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013,della rendita intera d’invalidità erogata aRI 1.

L’Ufficio AI, al fine di appurare le condizioni di salute dell’assicurata, ha dapprima affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Quest’ultimo, con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi totale dell’anca sx il 01.12.2010 e dell’anca dx il 06.10.2011”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi del nervo mediano sx circa 10 anni fa”, ha considerato che l’assicurata, tenuto conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1° novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne “la poliartrosi delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento per un lavoro svolto a tempo pieno” (doc. 82-12).

Il dr. __________ ha invece considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2012 e all’80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).

 Infine, quale casalinga, il dr. __________ ha ritenuto l’interessata capace di svolgere le mansioni consuete della vita quotidiana nella misura del 100% a partire dal 1° novembre 2012 e nella misura dell’80% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. 82-13).

L’amministrazione ha poi sottoposta l’assicurata ad una visita peritale psichiatrica, affidata al __________, svolta dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel referto peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)"(doc. 92-9).

Infine, per quanto riguarda l’attività di casalinga, la dr.ssa __________ ha indicato che la stessa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica (che è giunta ad un grado di invalidità del 19%), sottolineando come la diversa valutazione rispetto alla capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizia, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, sia dovuta al fatto che “l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora” (doc. 92-12).

Appare quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. STF 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che “(…)E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2)).

Nel rapporto del 24 marzo 2015, tenuto conto delle indicazioni riportate dal dr. __________ del SMR, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29% (cfr. doc. 96).

Come visto (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6.     Accudire i figli o altri familiari

0

30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito chenell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5).L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.8.   Nella presente fattispecie, dopo aver proceduto, conformemente a quanto richiesto dall’assistente sociale al termine della prima inchiesta economica per casalinghe, all’aggiornamento del dossier medico attraverso la messa in atto di due valutazioni peritali, l’amministrazione ha incaricato l’assistente sociale di esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sfociata in un rapporto del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 96-1 e segg.).

Per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza e del 20% di impedimenti e d’invalidità dell’1%.

Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 40% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’8%.

Al pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%, mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

Infine, l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%.

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 29%.

Il TCA non ha motivi per distanziarsi da tale valutazione.

Nonostante le critiche ricorsuali espresse dal patrocinatore della ricorrente a proposito di alcune percentuali di importanza assegnata alle diverse mansioni domestiche (cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Il TCA non può fare propria la contestazione sollevata in sede ricorsuale dal patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento riconosciute dall’assistente sociale - rilevando come le stesse non abbiano tenuto conto della patologia alla mano destra, che andava invece presa in considerazione (cfr. doc. I).

Come rilevato in precedenza, infatti, l’esclusione della presa in considerazione delle limitazioni alla mano destra era stata segnalata dall’assistente sociale in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 luglio 2014, allorquando l’incaricata aveva espressamente indicato di “non avere tenuto conto della patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio” (cfr. doc. 69-6), chiedendo al riguardo un aggiornamento dell’incarto medico e una presa di posizione da parte del SMR (cfr. doc. 69-7).

Ciò è quanto è stato puntualmente eseguito da parte dell’amministrazione, dopodiché l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di effettuare una nuova inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel rapporto del 24 marzo 2015, l’assistente sociale ha quindi espressamente indicato di aver proceduto ad una “rivalutazione del grado di impedimento sulla base dei limiti funzionali indicati in sede peritale”, precisando che “dal lato reumatologico tuttavia non sono stati evidenziati limiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati al momento dell’inchiesta, pertanto si terrà conto unicamente della valutazione psichiatrica” (doc. 96-1).

Neppure condivisibili appaiono le critiche avanzate con il ricorso da parte del patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento attribuite nelle varie mansioni domestiche - con riferimento in particolar modo alle attività di conduzione dell’economia domestica; alimentazione e pulizia dell’abitazione - ritenendo che le stesse debbano essere incrementate “anche in considerazione dell’importanza dell’attività che la ricorrente non può più svolgere, che è paragonabile a quella di ausiliaria di pulizie” (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che nella valutazione peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ del __________ si è espressamente pronunciata sul tema, indicando che “per quanto riguarda l’attività di casalinga, questa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica, che ha presentato un’invalidità in tale ambito pari al 19%. Sottolineiamo come tale dato si basi soprattutto sul fatto che l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora. Per questo motivo la diversa valutazione dell’inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, si basa sul fatto che nell’esecuzione di quella l’assicurata non sarebbe aiutata/vicariata/sostituita da parte di nessuno se non da se stessa” (cfr. doc. 92-12).

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del marito e della nuora convivente nella medesima abitazione dell’assicurata già da epoca precedente l’insorgenza del danno alla salute (dal 2006), con conseguente suddivisione dei compiti che, come indicato dall’assistente sociale, risulta “evidente e naturale, dato che nella stessa abitazione convivono due nuclei familiari” (cfr. doc. 96-2).

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dei due accertamenti domiciliari sopracitati.

Alla luce di quanto stabilito nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta ormai definitiva (cfr. consid. 2.3.), l’attuale giurisprudenza federale non può più essere mantenuta (sul tema, cfr. STCA 32.2015.107 del 16 giugno 2016).

Per tali ragioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché proceda ad un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, tenendo conto dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.) o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016; 32.2015.79 del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Spetterà dunque al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser, “Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb.

m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef, “Gesetzgeberischer Handlungsbedarf  beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16 pag. 39 seg., 42), modificarla in occasione dell’eventuale nuovo giudizio che sarà chiamato a rendere.

È pure verosimile che, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale “Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).

Dispositiv
  1. Le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2015.137

cr/DC

Lugano

12 settembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 28 luglio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

L'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 6.1 e 6.1.1.).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

Nel caso di specie, l’amministrazione - dopo avere proceduto, conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013 (cfr. doc. 53-13), ad approfondire quale sarebbe stato il grado occupazionale dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute (cfr. doc. 56)

- ha considerato l’assicurata salariata al 55% e casalinga al 45% (cfr. doc. 65).

Questa suddivisione deve essere confermata dal TCA.

Emerge, infatti, dalle precisazioni fornite dall’interessata stessa nello scritto del 14 febbraio 2014, trasmesso dall’avv. RA 1 in risposta alla richiesta di chiarimenti dell’UAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava “di regola con orari alla mattina (05.30 – 07.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno dovevo occuparmi della famiglia e della casa” (doc. 64-2).

Tale ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato cheper l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.6.   Nella decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio 2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ e da quella psichiatrica effettuata dal __________.

Tema del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013,della rendita intera d’invalidità erogata aRI 1.

L’Ufficio AI, al fine di appurare le condizioni di salute dell’assicurata, ha dapprima affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Quest’ultimo, con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi totale dell’anca sx il 01.12.2010 e dell’anca dx il 06.10.2011”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi del nervo mediano sx circa 10 anni fa”, ha considerato che l’assicurata, tenuto conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1° novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne “la poliartrosi delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento per un lavoro svolto a tempo pieno” (doc. 82-12).

Il dr. __________ ha invece considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2012 e all’80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).

 Infine, quale casalinga, il dr. __________ ha ritenuto l’interessata capace di svolgere le mansioni consuete della vita quotidiana nella misura del 100% a partire dal 1° novembre 2012 e nella misura dell’80% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. 82-13).

L’amministrazione ha poi sottoposta l’assicurata ad una visita peritale psichiatrica, affidata al __________, svolta dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel referto peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)"(doc. 92-9).

Infine, per quanto riguarda l’attività di casalinga, la dr.ssa __________ ha indicato che la stessa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica (che è giunta ad un grado di invalidità del 19%), sottolineando come la diversa valutazione rispetto alla capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizia, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, sia dovuta al fatto che “l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora” (doc. 92-12).

Appare quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. STF 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che “(…)E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2)).

Nel rapporto del 24 marzo 2015, tenuto conto delle indicazioni riportate dal dr. __________ del SMR, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29% (cfr. doc. 96).

Come visto (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6.     Accudire i figli o altri familiari

0

30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito chenell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5).L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.8.   Nella presente fattispecie, dopo aver proceduto, conformemente a quanto richiesto dall’assistente sociale al termine della prima inchiesta economica per casalinghe, all’aggiornamento del dossier medico attraverso la messa in atto di due valutazioni peritali, l’amministrazione ha incaricato l’assistente sociale di esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sfociata in un rapporto del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 96-1 e segg.).

Per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza e del 20% di impedimenti e d’invalidità dell’1%.

Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 40% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’8%.

Al pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%, mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

Infine, l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%.

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 29%.

Il TCA non ha motivi per distanziarsi da tale valutazione.

Nonostante le critiche ricorsuali espresse dal patrocinatore della ricorrente a proposito di alcune percentuali di importanza assegnata alle diverse mansioni domestiche (cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Il TCA non può fare propria la contestazione sollevata in sede ricorsuale dal patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento riconosciute dall’assistente sociale - rilevando come le stesse non abbiano tenuto conto della patologia alla mano destra, che andava invece presa in considerazione (cfr. doc. I).

Come rilevato in precedenza, infatti, l’esclusione della presa in considerazione delle limitazioni alla mano destra era stata segnalata dall’assistente sociale in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 luglio 2014, allorquando l’incaricata aveva espressamente indicato di “non avere tenuto conto della patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio” (cfr. doc. 69-6), chiedendo al riguardo un aggiornamento dell’incarto medico e una presa di posizione da parte del SMR (cfr. doc. 69-7).

Ciò è quanto è stato puntualmente eseguito da parte dell’amministrazione, dopodiché l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di effettuare una nuova inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel rapporto del 24 marzo 2015, l’assistente sociale ha quindi espressamente indicato di aver proceduto ad una “rivalutazione del grado di impedimento sulla base dei limiti funzionali indicati in sede peritale”, precisando che “dal lato reumatologico tuttavia non sono stati evidenziati limiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati al momento dell’inchiesta, pertanto si terrà conto unicamente della valutazione psichiatrica” (doc. 96-1).

Neppure condivisibili appaiono le critiche avanzate con il ricorso da parte del patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento attribuite nelle varie mansioni domestiche - con riferimento in particolar modo alle attività di conduzione dell’economia domestica; alimentazione e pulizia dell’abitazione - ritenendo che le stesse debbano essere incrementate “anche in considerazione dell’importanza dell’attività che la ricorrente non può più svolgere, che è paragonabile a quella di ausiliaria di pulizie” (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che nella valutazione peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ del __________ si è espressamente pronunciata sul tema, indicando che “per quanto riguarda l’attività di casalinga, questa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica, che ha presentato un’invalidità in tale ambito pari al 19%. Sottolineiamo come tale dato si basi soprattutto sul fatto che l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora. Per questo motivo la diversa valutazione dell’inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, si basa sul fatto che nell’esecuzione di quella l’assicurata non sarebbe aiutata/vicariata/sostituita da parte di nessuno se non da se stessa” (cfr. doc. 92-12).

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del marito e della nuora convivente nella medesima abitazione dell’assicurata già da epoca precedente l’insorgenza del danno alla salute (dal 2006), con conseguente suddivisione dei compiti che, come indicato dall’assistente sociale, risulta “evidente e naturale, dato che nella stessa abitazione convivono due nuclei familiari” (cfr. doc. 96-2).

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dei due accertamenti domiciliari sopracitati.

Alla luce di quanto stabilito nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta ormai definitiva (cfr. consid. 2.3.), l’attuale giurisprudenza federale non può più essere mantenuta (sul tema, cfr. STCA 32.2015.107 del 16 giugno 2016).

Per tali ragioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché proceda ad un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, tenendo conto dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.) o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016; 32.2015.79 del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Spetterà dunque al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser, “Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb.

m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef, “Gesetzgeberischer Handlungsbedarf  beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16 pag. 39 seg., 42), modificarla in occasione dell’eventuale nuovo giudizio che sarà chiamato a rendere.

È pure verosimile che, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale “Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione del 28 luglio 2015 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi ed emani una nuova decisione.

2.   Le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti