Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 febbraio 2014, trasmesso dallavv. RA 1 in risposta alla richiesta di chiarimenti dellUAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che lassicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima dellinsorgere del danno alla salute ella lavorava di regola con orari alla mattina (05.30 07.30) e serali (17.00 19.30 ca) in quanto durante il giorno dovevo occuparmi della famiglia e della casa (doc. 64-2).
Tale ripartizione non è peraltro mai stata contestata dallinteressata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati lart. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e lart. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente lassicurato.
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato cheper lart. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dellart. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
2.6. Nella decisione del 28 luglio 2015 lamministrazione ha attribuito allassicurata una rendita intera dinvalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio 2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ e da quella psichiatrica effettuata dal __________.
Tema del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013,della rendita intera dinvalidità erogata aRI 1.
LUfficio AI, al fine di appurare le condizioni di salute dellassicurata, ha dapprima affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.
Questultimo, con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi totale dellanca sx il 01.12.2010 e dellanca dx il 06.10.2011, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di sindrome polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi del nervo mediano sx circa 10 anni fa, ha considerato che lassicurata, tenuto conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1° novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne la poliartrosi delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento per un lavoro svolto a tempo pieno (doc. 82-12).
Il dr. __________ ha invece considerato lassicurata abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2012 e all80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).