Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, l a costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29 bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). 2.5. Va ricordato che, secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana , tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). La giurisprudenza federale ha anche stabilito che qualora un assicurato, che ha terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla salute) e quindi senza aver intrapreso una riformazione professionale, non riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione imparata, occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito nell’attività appresa senza l’impedimento, riservato tuttavia il caso di un eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa (STF I 134/96 del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre 2002 consid. 5.3.2 con riferimenti). Nell’ambito della definizione del reddito da valido di un assicurato posto al beneficio di una riformazione professionale, come nel caso in esame l’Alta Corte trattandosi di un assicurato che a motivo della sua invalidità ha cambiato la professione da montatore (Servicemonteur) a collaboratore servizio esterno (Aussendienstmitarbeiter) meglio retribuito – quest’ultima attività svolta senza interruzioni per due anni ma in seguito ridotta per motivi di salute – ha preso in considerazione quale reddito da valido quello di collaboratore servizio esterno al 100% invece del salario dell’originaria attività di montatore meno retribuita (STFA non pubblicata M 20/87 del 19 ottobre 1988 citato nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3). Allo stesso modo l’Alta Corte ha concluso nel caso di un assicurato che, prima di un infortunio, aveva esercitato per dieci anni l’attività di contadino e che a seguito di tale evento è stato riformato quale sellaio e mastro sellaio (Sattler und Sattlermeister), quest’ultima professione svolta per 12 anni senza problemi di salute. È solo a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute che l’assicurato ha dovuto ridurre tale attività, presentato un’incapacità lavorativa con successiva assegnazione di una rendita d’invalidità parziale. In quella fattispecie il TF aveva preso in considerazione quale reddito da valido quello di sellaio, attività più redditizia che ha svolto per diversi anni a pieno rendimento (STF citata 8C_767/2007 consid. 4). 2.6. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha definito il salario da valido secondo il dato salariale statistico riferito al settore 27 “fabbricazione di apparecchiature elettriche” (corrispondente alla professione appresa senza il danno alla salute) per un importo di fr. 63'817.--. Il ricorrente sostiene invece che debba essere considerato il salario conseguito quale informatico. In sede di risposta di causa l’Ufficio AI ritiene: " … che sia maggiormente verosimile che l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a cercare un impiego quale venditore, attività per la quale egli ha ottenuto il diploma e si sarebbe dunque dovuto prendere a riferimento il reddito statistico in questa attività (categoria 47 - commercio al dettaglio - livello di qualifica 3). Ciò anche considerato che, come visto poc'anzi, mentre svolgeva l'attività di montatore ausiliario, egli era iscritto nel contempo alla disoccupazione. Tuttavia, ammontando il reddito in questione a CHF 64'491.- per l'anno 2012, il grado «l’invalidità sarebbe pari all’11%, comunque inferiore al minimo pensionabile del 40%.” Va ricordato che d al formulario relativo alla prima domanda di prestazioni risulta che l’assicurato, nonostante l’infortunio del 1983, ha concluso regolarmente la sua formazione scolastica. Dopo due esperienze lavorative, quale elettricista e meccanico per ufficio, ha esercitato l’attività di venditore dal 1991 al 1993, concludendo con il relativo certificato di capacità (doc. AI 1). Dal 1° dicembre 1994 al 30 settembre 1995 egli è stato alle dipendenze della __________ in qualità di montatore ausiliario, attività che ha svolto con difficoltà per motivi di salute (cfr. questionario per il datore di lavoro in doc. AI 12), percependo successivamente sino al 30 giugno 1995 delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 inc. Disoccupazione). A seguito del danno alla salute l’assicurato nel 1996 ha intrapreso una riqualifica professionale quale informatico, beneficiando dei relativi provvedimenti e delle indennità giornaliere sino all’interruzione della misura stessa per essere assunto a tempo pieno, con effetto dal 1° novembre 1998, quale tecnico informatico presso la ditta __________ (cfr. consid. 1.1). Dal 1° giugno 2006 egli lavora presso la __________ sempre in campo informatico, così come si deduce dal relativo questionario del datore di lavoro compilato il 5 ottobre 2012 (cfr. doc. AI 46). Nel novembre 2011, infine, l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni indicando un peggioramento ed è stato ritenuto dai medici dell’AI inabile al 50% nell’attività di informatico dal 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.2). Da quanto appena esposto risulta quindi che dal 1° novembre 1998 sino al mese di novembre 2011 (cfr. il succitato questionario del datore di lavoro ove è stato indicato il 14 novembre 2011 quale inizio del danno alla salute; doc. AI 46/2) l’assicurato ha svolto l’attività di tecnico informatico con pieno rendimento, senza alcun problema di natura medica. Dal punto di vista retributivo nel 2012 egli ha percepito un salario pieno di fr. 115'419.-- (cfr. citato questionario del datore di lavoro), importo superiore ai redditi statistici utilizzati dall’amministrazione nella decisione contestata (fr. 63'817.-- quale montatore elettrico) e in sede di risposta (fr. 64'491.-- quale venditore). Siccome al momento della seconda domanda di prestazioni l’assicurato aveva svolto da anni, senza impedimenti, l’attività di informatico appresa a seguito della riformazione professionale che è risultata più remunerativa di quella originaria di venditore, in applicazione della succitata giurisprudenza citata nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008, quale reddito da valido va preso in considerazione quello da tecnico informatico (cfr. consid. 2.5). Quanto al reddito da invalido, ritenuto come l’assicurato con il danno alla salute sia adeguatamente inserito quale tecnico in informatica al 50% (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha correttamente fatto riferimento al salario da informatico percepito dalla ditta __________, per fr. 57'463.-- (salario al 50%). Dal raffronto dei redditi ( 115'419 - 57'463 x 100: 115'419 ) l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 50%. Allo stesso risultato si giunge anche procedendo al cosiddetto raffronto percentuale dei redditi (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011, 32.2010.209 del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). A tale riguardo, per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale - come è il caso in esame - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G). Visto quanto sopra, scaduto il termine di attesa, dal 1° novembre 2012 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita. 2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale, un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 23 giugno 2015 è annullata. §§ RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1° novembre 2012. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2015.129
BS
Lugano
5 settembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 23 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Va ricordato che, secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013,per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderantequale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
La giurisprudenza federale ha anche stabilito che qualora un assicurato, che ha terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla salute) e quindi senza aver intrapreso una riformazione professionale, non riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione imparata, occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito nellattività appresa senza limpedimento, riservato tuttavia il caso di un eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa (STF I 134/96 del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre 2002 consid. 5.3.2 con riferimenti).
Nellambito della definizione del reddito da valido di un assicurato posto al beneficio di una riformazione professionale, come nel caso in esame lAlta Corte trattandosi di un assicurato che a motivo della sua invalidità ha cambiato la professione da montatore (Servicemonteur) a collaboratore servizio esterno (Aussendienstmitarbeiter) meglio retribuito questultima attività svolta senza interruzioni per due anni ma in seguito ridotta per motivi di salute ha preso in considerazione quale reddito da valido quello di collaboratore servizio esterno al 100% invece del salario delloriginaria attività di montatore meno retribuita (STFA non pubblicata M 20/87 del 19 ottobre 1988 citato nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3).
Allo stesso modo lAlta Corte ha concluso nel caso di un assicurato che, prima di un infortunio, aveva esercitato per dieci anni lattività di contadino e che a seguito di tale evento è stato riformato quale sellaio e mastro sellaio (Sattler und Sattlermeister), questultima professione svolta per 12 anni senza problemi di salute. È solo a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute che lassicurato ha dovuto ridurre tale attività, presentato unincapacità lavorativa con successiva assegnazione di una rendita dinvalidità parziale. In quella fattispecie il TF aveva preso in considerazione quale reddito da valido quello di sellaio, attività più redditizia che ha svolto per diversi anni a pieno rendimento (STF citata 8C_767/2007 consid. 4).
2.6. Nella fattispecie in esame, a seguito dellinoltro della seconda domanda di prestazioni, con la decisione impugnata lUfficio AI ha definito il salario da valido secondo il dato salariale statistico riferito al settore 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche (corrispondente alla professione appresa senza il danno alla salute) per un importo di fr. 63'817.--. Il ricorrente sostiene invece che debba essere considerato il salario conseguito quale informatico.
In sede di risposta di causa lUfficio AI ritiene:
Ciò anche considerato che, come visto poc'anzi, mentre svolgeva l'attività di montatore ausiliario, egli era iscritto nel contempo alla disoccupazione. Tuttavia, ammontando il reddito in questione a CHF 64'491.- per l'anno 2012, il grado «linvalidità sarebbe pari all11%, comunque inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Va ricordato che dal formulario relativo alla prima domanda di prestazioni risulta che lassicurato, nonostante linfortunio del 1983, ha concluso regolarmente la sua formazione scolastica. Dopo due esperienze lavorative, quale elettricista e meccanico per ufficio, ha esercitato lattività di venditore dal 1991 al 1993, concludendo con il relativo certificato di capacità (doc. AI 1). Dal 1° dicembre 1994 al 30 settembre 1995 egli è stato alle dipendenze della __________ in qualità di montatore ausiliario, attività che ha svolto con difficoltà per motivi di salute (cfr. questionario per il datore di lavoro in doc. AI 12), percependo successivamente sino al 30 giugno 1995 delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 inc. Disoccupazione).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 23 giugno 2015 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1° novembre 2012.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti