Dispositiv
- Il ricorso èrespinto. § Gli atti vanno trasmessi allUfficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
- L'istanza di assistenza giudiziaria èaccolta.
- Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito dellesonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2015.108
rg/sc
Lugano
8 settembre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 18 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - nellaprile 2011 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni precisando di soffrire di depressione da agosto 2010 (doc. AI 3);
- esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia effettuata dagli psichiatri dr. __________ e dr. __________ che avevano concluso per unincapacità lavorativa dell80% in qualsiasi attività a causa della gravità del disturbo di personalità emotivamente instabile al limite della psicosi e degli attacchi di panico (doc. AI 35 e 38) e uninchiesta domiciliare concludente per unincapacità del 23% quale casalinga (doc. AI 44), per decisione 6 giugno 2012 cresciuta incontestata in giudicato l'Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni per assenza d'invalidità pensionabile (grado AI del 19%, doc. AI 56);
- nel marzo 2015 lassicurata ha presentato una nuova doman-da di prestazioni, indicando, per quanto qui interessa, di soffrire da anni di malattia psichica e di essere ricoverata a __________, a __________, a __________ (ogni anno un ricovero ca.), (doc. AI 58);
- con decisione 18 maggio 2015, preavvisata il 23 marzo 2015, lamministrazione sulla base del parere medico SMR al quale è stata sottoposta per esame la nuova domanda di pre-stazioni unitamente al rapporto medico SPS di __________ del 30 marzo 2015 prodotto, tramite la curatrice RA 1, nel-lambito delle osservazioni al progetto di decisione del 23 marzo 2015 ha emesso una decisione di non entrata in materia;
- con il ricorso in rassegna lassicurata, sempre rappresentata dalla curatrice, contesta suddetta decisione osservando in particolare come la documentazione medica agli atti (segnatamente il rapporto SPS del 30 marzo 2015 e il successivo rapporto SPS dell11 giugno 2015 prodotto con il gravame) attesti un peggioramento dello stato psichico giustificante un riesame della domanda e degli approfondimenti medico-specialistici per determinare nel merito delleventuale diritto ad una rendita. Postula altresì lesenzione da eventuali costi legati alla procedura in considerazione della situazione finanziaria;
- con la risposta di causa lamministrazione, sulla scorta del pa-rere nel frattempo espresso dal SMR (cfr. V/1) in relazione alla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (rapporto SPS dell11 giugno 2015), postula la reiezione del ricorso ribadendo come linsorgente non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale da giustificare unentra-ta nel merito della nuova richiesta di prestazioni;
- dopo aver trasmesso i documenti relativi allistanza di esonero dal pagamento delle spese di procedura (cfr. VII), linsor-gente ha prodotto un ulteriore rapporto medico SPS datato 7 luglio 2015 nonché della documentazione riguardante il suo soggiorno, tramite i Servizio accompagnamento sociale __________ rispettivamente dellUSSI, in un hotel stante limpossibilità di gestire il proprio appartamento;
- preso atto di suddetta nuova documentazione, sottoposta an-chessa al vaglio del SMR (X/1), con osservazioni 24 luglio 2015 lamministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del gravame (cfr. infra);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande i-dentiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86).Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la mo-difica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallam-ministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lav-vertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
-nellambito dellart. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nellambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere lamministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto allultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che unanalisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata;SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (()Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder we-niger hohe Anforderungen zu stellen sind(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(),riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3);
- in concreto con decisione 6 giugno 2012 cresciuta in giudicato lUfficio AI, dopo aver determinato un grado dinvalidità del 19% in applicazione del metodo misto, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da nella-prile 2011(doc. AI 56);
- come accennato, nel contesto della nuova domanda di prestazioni del marzo 2015 (nella quale linteressata si è limitata ad indicare, per quanto riguarda il danno alla salute, di soffrire di disturbi nervosi e di essere in cura da anni presso il SPS di __________ per malattia psichiatrica) e più precisamente nellambito delle proprie osservazioni al progetto di de-cisione del 23 marzo 2015 con cui lamministrazione ha statu-ito la non entrata in materia sulla nuova richiesta, lassicurata ha prodotto un rapporto medico del SPS di __________ datato 30 marzo 2015 (doc. AI 66/5-7);
- con il provvedimento qui impugnato lamministrazione ha confermato la non entrata in materia evidenziando sulla scorta del parere espresso dal medico SMR secondo cui la certificazione del 30.03.2015 descrive uno status psichico del tutto sovrapponibile a quanto descritto in perizia psichiatrica dal Dr. __________ nel febbraio 2012 (doc. AI 68/1);
- nelle more della presente procedura lassicurata, rappresentata dalla curatrice RA 1, ha prodotto due ulteriori rapporti medici del SPS. In relazione al secondo certificato prodotto e datato 7 luglio 2015, lamministrazione sulla scorta del parere SMR secondo cui solo dalla certificazione 07.07.2015, abbiamo a disposizione elementi oggettivi per unentrata in materia, ha osservato che la prova prodotta solo ora in sede di ricorso, ossia lo scritto 7.7.2015 del Servizio psico-sociale di __________ (doc. B6 incarto TCA), non può essere presa in considerazioni nellambito della procedura di ricorso poiché tardiva e che non avendo lassicurata reso verosimile una rilevante modifica ... la decisione impugnata va confermata;
- con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nellambito di una nuova domandadi prestazioni,lassicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado dinvalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno farriferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione atti a rendere verosimile lasserita modifica. In questo secondo caso lammini-strazione deve impartire allinteressato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nellambito di una nuova domanda (STF8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dallAlta Corte si trattava di unassicurata alla qualedopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado dinvali-dità pensionabile e lUfficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto lagire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nel-lambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto(()Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG)()).
Nella STF I 734/05 dell8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. LAlta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado dinvalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi allobbligo per lamministrazione di fissare un termine allassi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove lassicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede al-lamministrazione di acquisire dufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, lamministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui allart. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nellambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in esame allassunto dellamministrazione secondo cui la modifica non è stata resa verosimile nellambito della procedura amministrativa, quindi prima dellemanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Un peggioramento della situazione rispetto a quella accertata nellambito della procedura sfociata nella decisione di diniego del6 giugno 2012 (cfr. in particolare la perizia psichiatrica dr. __________ e dr. __________ sub. doc. AI 36 e 38), risulta essere stato sostanziato, ovvero reso verosimile ai sensi della summenzio-nata giurisprudenza, solamente dopo lemanazione della decisione oggetto dimpugnativa. E solo infatti nel rapporto medico SPS dell11 giugno 2015, prodotto col gravame, che gli specialisti hanno precisato in che cosa consiste il peggioramento assai genericamente attestato nel precedente rapporto medico del 30 marzo 2015. In tal senso anche se circostan-za senza ripercussioni sullesito dellodierno giudizio non appare condivisibile (alla luce della giurisprudenza federale stante la quale, come detto, èsufficiente che vi siano indizi per una modifica della situazione invalidante, anche se sussiste la possibilità che unanalisi ulteriore approfondita dimostri che il cambiamento rilevante in realtà non vi è stato)il giudizio espresso dal SMR nella sua annotazione del 20 luglio 2015, secondo cui una modifica sostanziale giustificante unentrata in materia sia stata dimostrata unicamente con il rapporto del 7 luglio 2015, dove gli specialisti del SPS hanno apportato precisazioni quo alle limitazioni inerenti alle attività domestiche che presenta lassicurata (doc. B/6). Tale ulteriore rapporto (facente stato di peggioramenti nel suo quadro psicopatologico che lhanno resa inabile al 100% per quel che concerne non solo lambito lavorativo, ma anche quello casalingo, considerata la forte disorganizzazione strutturale che lhanno portata fino allo scorso anno allo sfratto di tutti gli appartamenti finora ottenuti, nonché la documentazione prodotta dalla ricorrente concernente il suo soggiorno in hotel (doc. B/7), hanno ulteriormente specificato il peggioramento in sé già attestato nel rapporto SPS dell11 giugno 2015 dove gli psichiatri avevano in particolare certificato, sulla scorta anche di test psicologici (doc. AI 72/44-47) una marcata disorganizzazione del pensiero e di conseguenza del comportamento,caratterizzato da scivolamenti psicotici, si intravedono chiare le grosse difficoltà di relazionare, di lavorare e di prendere in mano la propria vita nonché un funzionamento mentale e psico-affettivo fortemente perturbato, il mondo intero povero e caratterizzato da una confusione disorganizzante, dove emerge unangoscia di vuoto che la fa ricorrere a difese di tipo primitivo che si rivelano tuttavia poco efficaci, ciò che può validamente essere considerato nel caso concreto elemento sufficiente a giustificare unentrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni;
-in conclusione nonavendo lassicurata reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dellemanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con questultima merita conferma;
-il ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso allUfficio AI affinché, tenuto conto in particolare dei rapporti medici SPS dell11 giugno e del 7 luglio 2005, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti, renda unprovvedimento in merito al diritto del-lassicurata a prestazioni AI;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese della presente procedura.
Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che lautorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patro-cinare, se del caso, lassistenza giudiziaria. Lart. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dellassistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A norma dellart. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, lassistenza giudiziaria si estende allesenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali (e allammissione al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se listante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie lo stato dindigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza dal 2007, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 2 luglio 2015 (cfr. VII). Ritenuto inoltre come il gravame non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavore-vole, la domanda di assistenza giudiziaria (esonero dal paga-mento delle spese di procedura) merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica del-l'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
§ Gli atti vanno trasmessi allUfficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria èaccolta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito dellesonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti