opencaselaw.ch

32.2014.6

Riduzione della rendita (da intera a un quarto) in via di revisione. Non provato il miglioramento dello stato di salute. Il diritto alla rendita intera va confermato. Assisteza giudiziaria

Ticino · 2013-11-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Riduzione della rendita (da intera a un quarto) in via di revisione. Non provato il miglioramento dello stato di salute. Il diritto alla rendita intera va confermato. Assisteza giudiziaria

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 pag. 261;

115 V 133

consid. 2 pag. 134;

114 V 310

consid. 3c pag. 314;

105 V 156

consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico

(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'

art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al

valore probatorio delle perizie SAM,

sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi vedi la

DTF 136 V 376

.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59

cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile

in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

E. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.5.   Nel

caso in esame, con decisioni del 17 maggio 2000 l’assi-curata è stata posta al

beneficio di una rendita intera dal 1. settembre 1998 essendo stato

riconosciuto un grado d’invali-dità dell’80% (cfr. consid. 1.1).

L’Ufficio

AI aveva fondato il proprio provvedimento sulla base della perizia

pluridisciplinare del 20 maggio 1999 del SAM (doc. AI 16/1-11) nella quale i

periti

poste le seguenti

diagnosi principali e secondarie:

“(…) grave sindrome somatoforme da dolore

persistente e diffuso in paziente con depressione nervosa reattiva latente, nel

quadro di un disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anacastico.

Fibromialgia. Sindrome lombovertebrale cronica su leggera instabilità lombare a

livello L4-L5 su spondilosi bilat. e presenza di una rachischisi. […]

Metatarsalgia su morbo di Köhler raggio 2 ed iniziale alluce valgo su avampiede

trasverso a ds.. Cefalee muscolo tensive croniche (…)”

(doc. AI 16/8) e

espressa la seguente valutazione

“(…)

Patologia psichiatrica

L’esplora-zione psichiatrica effettuata presso il SAM ci permette da un lato di

confermare quanto già espresso agli atti (vedasi atto del 16.06.1998)

dall’altro di meglio descrivere la struttura psichica di questa A., che

presenta un disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anacastico. E’

appunto sulla base di questa struttura che si è sviluppata la grave sindrome

somatoforme da dolore persistente e la depressione reattiva, attualmente però

latente. Il nostro consulente psichiatra ritiene che una presa a carico

psichiatrica e psicoterapica regolare ed intensa sia indicata e possa portare

ad un importante miglioramento sia della qualità di vita che della capacità

lavorativa dell’A. Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo lungamente

discusso questa indicazione con l’A. che ci è apparsa ben disposta ed inoltre

incline a riconoscere (premessa importante) una componente psicopatologica ai

disturbi lamentati. Attualmente pertanto l’A. è da valutare come totalmente

inabile al lavoro nell’attività svolta, con tuttavia prognosi valetudinaria

favorevole nel quadro di una presa a carico specialistica, per cui il caso

dovrà essere rivalutato tra ca. un anno.

Patologia reumatologica

Pure in

questo ambito possiamo confermare quanto descritto agli atti. Il nostro consulente

reumatologico evidenzia due problematiche: da una parte la sindrome polialgica

diffusa, nel quadro di una fibromialgia, con associazione di disturbi

neurovegetativi molto importante e dall’altra una sindrome algica localizzata

in una sindrome lombo vertebrale su turbe statiche della colonna. La combinazione

di queste due problematiche portano ad un giudizio della capacità lavorativa –

reumatologica – all’incirca del 60% per quanto riguarda la funzione di donna ai

piani o donna di pulizia o donna tutto fare. Per quanto riguarda invece

l’ultima attività svolta dall’A. (ragazza buffet) la capacità lavorativa è

superiore e quantificabile al 70% ca. In attività professionali essenzialmente

di carattere leggero ed ergonomicamente adatte, dal punto di vista

reumatologico, la capacità lavorativa potrà raggiungere una misura ancora

maggiore. Attualmente possiamo pertanto valutare la capacità lavorativa medico

– teorica globale dell’A. nella misura dello 0%, specialmente in considerazione

degli aspetti psichiatrici sopra descritti. Sempre sulla base di quanto

descritto sopra sarà utile rivalutare l’aspetto psichico tra ca. un anno, onde

poter confermare la prognosi valetudinaria che rimane favorevole, nel quadro di

un trattamento specialistico regolare ed intenso. (…)”

(doc. AI 16/9-10)

, alle domande circa il grado di capacità

di lavoro nell’attività abituale e la possibilità di migliorare la capacità

lavorativa, avevano risposto:

"

(…)

Dagli atti in nostro possesso sappiamo

che l’A. ha potuto lavorare al 100% in qualità di ragazza buffet presso un

albergo sino al 3.09.1997. A partire da questa data è da considerare totalmente

inabile al lavoro per i motivi descritti nel capitolo discussione.

Da allora la capacità di lavoro non ha

presentato sviluppi favorevoli; va sottolineato il fatto che finora l’A. non è

stata messa a beneficio di un trattamento psichiatrico specialistico regolare

ed intensivo.

Riteniamo che, con l’aiuto di un

trattamento specialistico coordinato (medico curante, reumatologo, psichiatra),

ci si possa attendere in futuro un miglioramento dello stato di salute psichica

dell’A. e di riflesso un miglioramento progressivo della capacità lavorativa.

[…]

Riteniamo che tramite provvedimenti

sanitari si possa ottenere un miglioramento della capacità lavorativa. Il

trattamento possibile è un approccio di tipo biopsicosociale, dove l’intervento

specialistico psichiatrico è sicuramente indicato e dovrà comportare una presa

a carico regolare ed intensa ed inoltre coordinata con i medici curanti già

implicati. La durata probabile di questo trattamento è attualmente

difficilmente valutabile, ma si dovrà estendere almeno sull’arco di uno - due

anni. La capacità di lavoro prevista in seguito potrà essere inizialmente del

50%, per poi raggiungere almeno il 70 se non l’80%. L’A. è stata informata di

questa nostra proposta e si è dimostrata ben disposta nei riguardi di una presa

a carico specialistica psichiatrica.

Provvedimenti d’ordine professionale

risultano attualmente prematuri, bisognerà dapprima ridurre la sindrome algica

presente. Riteniamo tuttavia che l’A. possa inserirsi nell’ambito alberghiero

da lei conosciuto e dove ha potuto anche essere gratificata.

(…)" (doc. AI 16/10-11).

Come

suesposto, nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 2000 e nell’aprile

2002 l’Ufficio AI, con comunicazioni del 10 aprile 2001 e del 24 aprile 2003, ha confermato il diritto alla rendita intera (consid. 1.2).

In

quelle occasioni l’amministrazione si era fondata sulle proposte del 13 marzo

2001 e del 22 aprile 2003 (doc. AI 31/1 e 49/1) nelle quali il medico SMR dr. __________

aveva rilevato che:

"

(…)

Vi è una problematica reumatologica

grave con s. dolore cronico diffuso che è sicuramente invalidizzante ed una

componente psichiatrica altrettanto invalidizzante che sono state valutate al

SAM nella perizia del 5.1999 ed hanno portato ad una rendita AI del 80% con

attuale revisione. Si parlava allora di possibili miglioramenti con presa a

carico psichiatrica (Dr. __________) che purtroppo è stata fatta dal centro SPS

di __________ solo dalla fine 2000 e che pertanto non si può avere un decorso o

una loro presa di posizione per CL.

Cosa fare?

Da __________ 3.2000 abbiamo una

valutazione di IL 100% per mansioni medio-leggere dal punto di vista

reumatologico che viene confermato dal Dr. __________ nel Certificato medico

del 7.2000 con però possibilità di migliorare la CL in attività adatte.

Ma se non migliora con trattamento

psi. la situazione generale vi è la grave problematica reumatologica presente

per cui penso che per il momento va confermata dopo tutto questo lasso di tempo

la R1/1 e revisionata fra 1 anno dopo una presa a carico del SPS con trattamento

specifico.

(…)" (doc. AI 31/1)

"

(…)

R 80% dal 9.1998.

Nulla di nuovo con quadro stazionario

da parte del medico curante reumatologo dr. __________ di Locarno.

Purtroppo non vi è stata neppure una

presa a carico psichiatrica che forse potrebbe aiutare l'Ata nell'elaborazione

della patologia del dolore cronico.

Però anche se vi fosse stata

personalmente penso che non vi sarebbe un miglioramento sostanziale

dell'esigibilità lavorativa tale da poter rivalutare l'attuale rendita.

Per cui non reputo necessaria una

rivalutazione peritale specialmente di tipo psichiatrico e reputo giustificato

procedere con una IL come al SAM del 5.1999.

La prognosi appare sfavorevole a medio

lungo termine per la sua cronicizzazione e le ulteriori patologie somatiche.

(…)" (doc. AI 49/1)

Nell’ambito

della revisione intrapresa nell’aprile 2006 l’Ufficio AI ha ordinato al SAM una

nuova perizia pluridisciplinare (cfr. consid. 1.3).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-16) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento (e meglio durante i giorni 23, 28 marzo 2007

nonché il 3 aprile 2007), i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Fibromialgia.

Sindrome lombo vertebrale cronica con

leggera instabilità lombare a livello L4-L5 su:

►  spondilolisi

bilaterale e presenza di una rachischisi a livello L5.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

5.2 Diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente,

attualmente in remissione.

Metatarsalgia sul morbo di Köhler

raggio II ed iniziale alluce valgo su avampiede traverso a destra.

Cefalee muscolo tensive croniche

(…)" (doc. AI 70/11)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti e posta la seguente valutazione medico-teorica

globale dell’attuale capacità lavorativa:

“(…) l’attuale grado di capacità

lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività da ultimo svolta di

ragazza buffet, è valutabile nella misura del 70% (rendimento ridotto sull’arco

di un’intera giornata lavorativa). In qualità di casalinga la capacità

lavorativa dell’A. è valutabile nella misura dell’80% (…)”

(doc. AI 70/14),

il SAM ha concluso:

"

(…)

8                                                                             CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Come già discusso sopra possiamo

confermare un miglioramento dello stato valetudinario dell'A. per rapporto alla

prima valutazione SAM del 1999.

Sul piano psicologico e mentale vi è stato

un progressivo miglioramento del quadro depressivo e somatoforme. Attualmente appare

ancora una lieve depressione del tono dell'umore con una quota d'ansia e

d'angoscia che sono di lieve entità e che costituiscono gli unici elementi

fenomenologici che possono giustificare un'incapacità lavorativa che valutiamo

nella misura del 20%, giustificata dall'influsso di questi elementi sulla

resistenza, sull'efficacia e sulla continuità lavorativa.

Sul piano muscoloscheletrico possiamo

oggettivare pure un miglioramento con la regressione del numero dei punti

dolorosi e pure della dolorabilità di questi ultimi ed inoltre la persistenza

di una motilità della colonna vertebrale buona a tutti i segmenti.

In una valutazione d'assieme riteniamo

pertanto che l'attività da ultimo effettuata dall'A. quale ragazza di buffet è

attualmente ancora praticabile nella misura del 70%. Precisiamo che le

limitazioni funzionali, dal lato psicologico e mentale e muscoloscheletrico, si

manifestano entrambi per lo più sul rendimento e non sono pertanto cumulabili,

bensì da integrare.

In assenza di dati precisi agli atti a

nostra disposizione possiamo unicamente affermare che il miglioramento dello

stato valetudinario e quindi delle limitazioni della capacità di lavoro

dell'A., vanno considerati a partire dall'attuale perizia.

9.      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione professionale in quanto non potranno migliorare

sensibilmente l'attuale giudizio valetudinario.

In attività meglio adatte (in cui non

si debba alzare dei pesi superiori ai 5-7,5 kg regolarmente, si possa alternare la posizione seduta a quella eretta ed alla deambulazione, non si debbano

svolgere movimenti ripetitivi di flessione del tronco e di rotazione dello

stesso, non si debba mantenere per più di 30 min. la posizione statica con la

parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti) l'A. raggiunge una

capacità lavorativa almeno nella misura dell'80%.

10.    OSSERVAZIONI e RISPOSTE A

DOMANDE PARTICOLARI

Alle domande poste dal SMR AI

così possiamo rispondere:

1       Ritiene

che un trattamento psichiatrico sia necessario o meno ed ai fini assicurativi

sia esigibile o meno per poter sul lungo periodo portare a miglioramento della

sintomatica psichica e quindi dell'esigibilità lavorativa?

Come

già esposto sopra possiamo constatare un miglioramento della sintomatologia

psichica raggiunto non tanto da un trattamento specialistico regolare, bensì

dalla nascita dell'ultima figlia la quale ha dato all'A. nuova motivazione che le

ha permesso di attivarsi nella cura e nell'educazione della stessa. In questo

modo l'A. stessa afferma d'essere diventata più combattiva e meno passiva

rispetto ai tempi precedenti. Secondo il parere del nostro consulente in

psichiatria un trattamento psichiatrico potrebbe essere indicato nell'ambito di

un sostegno psicoterapico, mirato ad appoggiare l'A. nell'attuale situazione

che sta affrontando con la figlia al fine di prevenire un'eventuale ricaduta

della sua sindrome depressiva.

2.      Quali

sono le limitazioni globali in attività leggere ed adeguate dal lato reumatologico?

Vedasi capitolo 9.

Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al servizio medico

regionale, rispettivamente all'AI, la decisione di eventualmente inviare copia

della nostra perizia ai curanti.

(…)" (doc. AI 70/14-16)

Come

suesposto (cfr. consid. 1.3), con comunicazione 12 maggio 2009

visti il rapporto 28 novembre 2008 nel

quale il dr. __________ e la dr.ssa __________, medico capo servizio e medico

assistente del __________ di __________, hanno attestato che

“(…) la signora

è stata seguita presso il Servizio psico-sociale di__________ dal 5 febbraio

2008 al 31 luglio 2008 per una condizione ansioso-depressiva conseguente ad un

evento stressante acuto, che ha interessato un componente della sua famiglia.

La signora RI 1, in seguito a tale situazione, ha manifestato un quadro clinico

di rilevante entità, caratterizzato da ipervigilanza, insonnia e deflessione

del tono dell’umore. Il quadro descritto si è mantenuto per tutto il periodo

della presa a carico, terminata a causa del trasferimento in un altro Cantone

ed ha necessitato della prescrizione di una farmacoterapia ansiolitica e

antidepressiva. La paziente era già nota per una grave sindrome somatoforme da

dolore persistente e diffuso, in un contesto di depressione nervosa reattiva

latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggressivo ed

anacastico. (…)”

(doc. AI 96/2), la dichiarazione del 5 dicembre 2008 del

dr. Maiullari, capo servizio del Servizio medico-psicologico di __________, secondo

la quale

“(…) la signora RI 1 ha svolto dei colloqui psicologici presso

questo Servizio dal 25 giugno 2007 al 04.12.2007 per motivi familiari. (…)”

(doc. AI 98/2), il certificato medico del 3 dicembre 2008 nel quale il dr. __________,

FMH in medicina interna e reumatologia, ha attestato che

“(…) la signora RI

1 si è trasferita in agosto 2008 in Svizzera Interna ed ha preso un nuovo

domicilio a __________ Nel corso del 2008 sono capitati gravi fatti famigliari

che potrebbero aver scompensato significativamente la situazione psicologica

già precedentemente precaria. È pertanto possibile che l’interpretazione del

danno alla salute descritta nella perizia pluridisciplinare SAM datata

14.02.2007

[ndr. recte: 30 aprile 2007]

non sia più attuale. Ritengo

pertanto opportuna una verifica della situazione psichiatrica in modo da

ottenere una valutazione aggiornata. (…)”

(doc. AI 98/3), il rapporto del 4

dicembre 2008 nel quale il dr. __________

, FMH in reumatologia

e medicina interna, ha concluso che

“(…) nach meiner aktuellen Einschätzung

liegt also insgesamt eine deutliche Verschlechterung vor allem auf psychischer

Ebene vor, entsprechend haben sich auch die somatoformen Schmerzen wie auch die

durch degenerativen Veränderungen erklärbaren Schmerze durch die psychischen

Belastungen massiv akzentuiert. Eine Veränderung der Invalidität ist somit eher

im negativen Sinne zu sehen, sicherlich ist eine Verbesserung der

gesundheitlichen Situation, wie sie von der invalidenversicherung des Kantons

Tessins angenommen wird, nicht vorhanden.

(…)”

(doc. AI

98/4-5) e lo scritto del 13 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in

medicina interna, ha confermato che

“(…) ho sentito in seguito la signora RI

1 il 5.02.2008 telefonicamente, riferiva un importante stato ansioso-depressivo

dopo l’arresto di suo figlio da parte della polizia. La paziente rifiutava per

paura di uscire di casa di venire in studio, ragione per cui l’avevo messa in

contatto con la Dr.ssa __________ del Servizio Psicosociale di __________. Ho

risentito in seguito la signora RI 1 la quale mi aveva riferito che era stata

vista al proprio domicilio dal Servizio Psicosociale e che la situazione

psichica non era migliorata, per questo motivo avevo informato telefonicamente

la Dr.ssa __________ che avrebbe visto la paziente al Servizio Psicosociale il

17.03.2008 alle ore 13.30. (…)”

(doc. AI 98/6)

, l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione del 30 marzo

2009 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che

“(…) non vi

sono motivi significativi a livello medico assicurativo che giustifichino una

variazione della valutazione pluridisciplinare del SAM fino alla data del 2.2008

per cui propongo di mantenere valida la valutazione antecedente al progetto di

decisione. A partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita intera

ancora vigente attualmente. Propongo ciononostante una revisione a distanza di

un anno da ora che sarà da effettuarsi nel nuovo cantone di residenza (migliore

conoscenza dei nuovi medici curanti e pertanto migliori possibilità di

valutazioni medico funzionali). (…)”

(doc. AI 101/1), ha annullato e

sostituito il progetto di decisione del 7 novembre 2008 confermando il diritto

alla rendita intera (doc. AI 102/1-2).

Nell’ambito

della revisione intrapresa nel maggio 2010

visti i rapporti di decorso del 7 giugno 2010 del dr. __________ (doc. AI

115/1-7), del 9 giugno 2010 della dr.ssa __________ dell’Organizzazione __________

(doc. AI 116/1-7) e del 15 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-2)

l’Ufficio AI, con comunicazione del 22

luglio 2010, ha confermato il diritto alla rendita intera (cfr. consid. 1.4).

2.6.   Nell’ambito

della revisione intrapresa nell’agosto 2012 l’Ufficio AI ha ordinato al SAM una

nuova perizia pluridisciplinare (cfr. consid. 1.5).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento (e meglio durante i giorni 2 e 16 aprile 2013,

nonché 6 e 27 maggio 2013), i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di gravità media (F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore

persistente (F 45.4).

Sindrome lombo vertebrale cronica su:

-  leggera instabilità lombare

L4-L5;

-  spondilolisi bilaterale L4-L5

e rachisisi L5.

Morbo di Köhler al II dito del piede

ds. e deformazione in piede trasverso bilaterale, nonché tendenza ad alluce

valgo.

5.2 Diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa:

Fibromialgia.

Cefalee muscolo tensive croniche.

Pregressa anemia originata da

meno-metrorragie, trattata con infusioni di ferro, attualmente valori

ematologici nella norma.

Tendenza all’ipotensione arteriosa.

(…)" (doc. AI 151/16)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti e posta la seguente valutazione medico-teorica

globale dell’attuale capacità lavorativa:

“(…) l’attuale

[ndr.: grado]

di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività lucrativa

da ultimo svolta quale ragazza buffet, è valutabile nella misura del 40% (limitazioni

funzionali, di carico, ridotto rendimento sull’arco di un orario lavorativo di

ca 6 ore al giorno). In qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A. va

invece considerata nella misura del 60% (giornata lavorativa usuale con limiti

funzionali di carico, nonché ridotta continuità e affidabilità lavorativa).

(…)”

(doc. AI 151/22), il SAM ha concluso:

"

(…)

8                                                                             CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità

lavorativa dell'A. nell'attività lucrativa da ultimo esercitata in qualità di

ragazza di buffet, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai

disturbi constatati a livello psicologico e mentale e muscolo-scheletrico.

Sul piano psicologico e mentale, come

evidenziato dal nostro consulente e discusso sopra, possiamo confermare un peggioramento

del quadro clinico a decorrere da febbraio 2008 nell'ambito del grave evento

traumatico vissuto dal figlio maggiore dell'A. arrestato e incarcerato. Il

quadro depressivo e il dolore generalizzato hanno quindi avuto un importante

influsso sullo stato funzionale, rispettivamente sulla capacità di lavoro

dell'A. che da allora è rimasta nulla sino all'attuale nuova rivalutazione.

Attualmente la quota ansia, l'angoscia presentata unitamente alla moderata

compromissione delle funzioni biologiche, cognitive e volitive, rendono l'A.

meno resistente, discontinua, inaffidabile, con una minore caricabilità e

un'accentuata affaticabilità. Rispetto quindi alla precedente valutazione del

2007 il quadro depressivo e quello somatoforme hanno manifestato un

peggioramento sia della componente timica, sia delle funzioni cognitive, biologiche

e volitive, con un grado di gravità media, mentre, malgrado ciò, non è presente

un processo regressivo dell'apparato psichico.

Sul piano reumatologico, dalla

precedente valutazione del 2007 ad oggi, non ha presentato sostanziali

modifiche e va quindi considerato stazionario. Persistono quindi le limitazioni

per quanto riguarda le problematiche della colonna lombare: l'A. è limitata in

attività lavorative particolarmente pesanti, in cui debba alzare dei pesi

regolarmente superiori ai 5-7,5 kg, è pure limitata in attività in cui debba lavorare

in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, in movimenti ripetitivi

della colonna lombare, di flessione e rotazione del tronco. È anche limitata

nel mantenere delle posizioni statiche sia in posizione eretta, sia in

posizione seduta superiori a 30-60 min. Vanno inoltre evitate posizioni

statiche soprattutto con la parte superiore del corpo leggermente piegata in

avanti.

In una valutazione d'assieme possiamo

pertanto affermare che l'attività lucrativa da ultimo effettuata dall'A. quale

ragazza di buffet è attualmente ancora praticabile nella misura del 40% come

descritto al capitolo 7. Come in occasione della precedente perizia SAM

ribadiamo che le limitazioni evidenziate sul piano psichiatrico e sul piano

muscolo-scheletrico, si manifestano entrambe per lo più sul rendimento

lavorativo, sovrapponendosi e pertanto non sono cumulabili, bensì da integrare.

Per quanto riguarda la determinazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa dell'A. nell'attività

lucrativa esercitata quale ragazza di buffet possiamo confermare che a

decorrere da febbraio 2008 (evento traumatico che ha visto il figlio

primogenito dell'A. arrestato e incarcerato per aggressione mortale), il grado

di capacità lavorativa dell'A. va considerato nella misura dello 0% e ciò, in assenza

di dati precisi agli atti a nostra disposizione, sino al 6.5.2013, quando l'attuale

valutazione psichiatrica ci permette di considerare globalmente un grado di

capacità lavorativa nella misura del 40% come descritto al capitolo 7. Va

precisato che, a confronto della nostra precedente valutazione del 2007, l'attuale stato di salute, rispettivamente funzionale, si è modificato peggiorandosi (capacità

lavorativa attuale 40% rispetto al precedente 70%), quantunque vi sia stato un

miglioramento rispetto al periodo da febbraio 2008 a maggio 2013, durante il quale, come detto, la capacità lavorativa dell'A. va considerata

nulla. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine ci sembra possa

permettere ulteriori miglioramenti.

L'attuale nostra valutazione sul piano

psichiatrico si discosta chiaramente da quella espressa dallo psichiatra

curante nel suo recente rapporto medico per l'Ufficio AI del Canton Ticino del

22.2.2013 (capacità lavorativa 0%), principalmente per il fatto che le risorse

psichiche e mentali dell'A., non sono per nulla azzerate ed inoltre non è

presente un processo regressivo del suo apparato psichico.

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione della lunga assenza

dell'A. dal mondo del lavoro riteniamo utili e ragionevoli provvedimenti

professionali di aiuto al ricollocamento.

Per le sole ragioni mediche l'A. va

ritenuta in grado di svolgere altre attività meglio adatte, vale a dire

rispettose delle limitazioni di carico e funzionali descritte in ambito

reumatologico, inoltre non richiedenti intatte capacità cognitive, di adattamento

ed elevata affidabilità, nella misura del 50% (orario di lavoro normale con

ridotto rendimento) e ciò a decorrere da maggio 2013.

Sul piano terapeutico è indicato

continuare con il trattamento psichiatrico attualmente in corso; il nostro

consulente consiglia di valutare l'introduzione di altri farmaci antidepressivi

rispetto a quello attualmente prescritto (Jarsin) in quanto più incisivi ed

inoltre l'A. potrà continuare a trarre beneficio dalle sedute di fisioterapia

ambulatoriale e delle terapie farmacologiche prescritte dal reumatologo curante

Dr. med. __________. Al momento tuttavia non ci possiamo pronunciare su

eventuali ulteriori miglioramenti della capacità lavorativa dell'A., ciò che

dovrà essere valutato sulla base di dati precisi riguardanti la futura

evoluzione globale del caso.

10     OSSERVAZIONI

e RISPSOTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale,

rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra

perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 151/22-24)

La

valutazione del SAM é stata confermata dalla dr.ssa __________ nel rapporto

finale SMR del 25 giugno 2013 (doc. AI 152/1-4). Il medico SMR dr. __________

avuto riguardo ai rapporti del 3 ottobre

2013 del dr. __________ (doc. AI 168/1) e del 4 ottobre 2013 del dr. __________

(doc. AI 169/13)

nell’annotazio-ne

24 ottobre 2013 ha concluso:

“(…) assenza di nuovi elementi o modifica dello

stato di salute dell’assicurata. Il reumatologo riscontra unicamente una

tendenza al peggioramento mentre lo psichiatra conferma le note diagnosi. (…)”

(doc. AI 173/1).

L’Ufficio

AI

viste le suesposte risultanze

mediche e considerata la valutazione del consulente in integrazione

professionale dell’11 settembre 2013

con decisione 26 novembre 2013 ha quindi ridotto il diritto alla rendita da intera

ad un quarto con effetto dal 1. gennaio 2014 (cfr. consid. 1.5).

2.7.   Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),

al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente  esigibili dall'assicurato (

DTF 125 V 256

consid.

E. 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va

ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.

sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174 con riferimenti). (…)"

(STF

9C_524/2010

del 27 ottobre 2010

, consid.

2)

Va poi evidenziato

che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353

)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.8.   Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere le

conclusioni a cui è giunto il SMR che, sulla base della perizia

pluridisciplinare del 20 giugno 2013 del SAM (doc. AI 151/1-26), ha concluso

per un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto all’anno-tazione

del 30 marzo 2009 del dr. __________ sub doc. AI 101/1.

Al

riguardo va rilevato che, interpellata in merito, la dr.ssa __________, nel

complemento del 27 giugno 2013, ha osservato che

“(…) siccome ho ripreso la

valutazione dal 2008 ho scritto che è peggiorato. Le spiegazioni che sono state

date nel rapporto

[ndr.: si riferisce al rapporto finale del 25 giugno 2013

sub doc. AI 152/1-4]

permettono di capire che poi è migliorato. Altrimenti

devo scrivere sia peggiorato che migliorato. (…)”

(doc. AI 153/1).

Va

innanzitutto evidenziato che per la riduzione e/o soppressione del diritto ad

una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è

all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa l’importante

miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si

potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante,

per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione

resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella

composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che:

“(…)

Ist eine anspruchsherehebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit

überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellet, bleibt es nach dem Grundsatz der

materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81,

9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)”

(STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata

in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).

Per

un caso in cui, vista la violazione dell’obbligo d’informare o di collaborare,

è stato riconosciuto l’inversione dell’onere probatorio vedi la STF 9C_961/2008

del 30 novembre 2009: “(…)

6.3.3 L'application de l'art. 43

al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les

perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de

renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision,

empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse

les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En

principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable

des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend

réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon

inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits

conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque

l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves

nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve

(cf. consid.

2.2 non publié de l'ATF 129 III 181;

HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in

Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58).

Il

appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres

circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de

changer le taux d'invalidité qu'il présente.

(…)”

(STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.3.3 pubblicata in SVR 2010 IV

Nr 30 pag. 94 e confermata, tra le altre, nella STF 9C_312/2010 del 2 luglio

2010 nel caso in cui l’interessato si era rifiutato ingiustamente di sottoporsi

ad una perizia neurologica e psichiatrica).

L’Alta

Corte, nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2012, chiamata a pronunciarsi in un

caso in cui questo Tribunale aveva confermato un miglioramento del disturbo

depressivo, ha annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti al TCA affinché,

predisposta una perizia giudiziaria, si pronunciasse di nuovo. In

quell’evenienza il TF ha, in particolare, evidenziato che

“(…)

5.2 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,

considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del

diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova

attendibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione

retroattiva di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in

che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento

nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.

18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i

fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesistenti

si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura

rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in

particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti

concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità

lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima

dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro

nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid

4.3).

(…)”

(STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 5.2)

Vedi,

in questo senso, anche i considerandi 6.1.2 e 6.1.3 della succitata STF

8C_441/2012 del 25 luglio 2013 a 5 giudici.

In

concreto, nella perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007 il SAM ha concluso

per un miglioramento dell’aspetto extra somatico sulla base del consulto del 3

aprile 2007 (doc. AI 70/17-20) nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia

poste le diagnosi

di

“(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Sindrome

depressiva ricorrente, in remissione (ICD-10 F33.4) (…)”

(doc. AI 70/17)

, ha espresso la seguente valutazione:

“(…)

l’assicurata ha presentato un miglioramento complessivo del quadro clinico

constatato dal collega __________. Pure se l’assicurata non ha seguito, come

auspicava il collega, un regolare trattamento psicoterapeutico per la sua

allora problematica depressiva e somatoforme, ha dimostrato un progressivo

miglioramento nel corso degli anni. In tal senso, il decorso positivo spontaneo

parla a favore del fatto che siamo di fronte ad una sindrome depressiva lieve,

che al momento attuale presenta una quasi totale remissione. Senz’altro la

situazione attuale di preoccupazione nella quale si trova l’assicurata in

quanto confrontata con la problematica della sua piccola figlia è fonte di

ansia e angoscia, ma stando alla valutazione odierna è evidente una sua

modalità difensiva adeguata, consone e senza che l’intero apparato psichico sia

alterato. Le funzioni cognitive, volitive e fisiologiche sono pressoché

inalterate. Appare una lieve deflessione del tono dell’umore con una quota

d’ansia e d’angoscia che sono di lieve entità e che costituiscono gli unici

elementi fenomenologici che possono giustificare una incapacità lavorativa.

Un’altra problematica che potrebbe incidere sulla capacità lavorativa è la

sindrome dolorosa della quale si lamenta. Durante l’intero colloquio, però, non

è stata evidenziata una minima smorfia di dolore né l’adozio-ne di una

posizione antalgica. Complessivamente l’assicurata presenta una parziale

incapacità lavorativa. (…)”

(doc. AI 70/17).

Al

riguardo

a prescindere dal fatto

che il dr. __________ non si è pronunciato sul disturbo di personalità

passivo-aggressivo ed anacastico posto nelle diagnosi principali della perizia

pluridisciplinare del SAM del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) e che nemmeno

ha indicato i motivi per cui i danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero

esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente

l’asserito miglioramento è stato solo

transitorio, ritenuto il rapporto 28 novembre 2008 del Servizio psico-sociale

di __________ attestante che

“(…) la signora è stata seguita presso il

Servizio psico-sociale di __________ dal 5 febbraio 2008 al 31 luglio 2008 per

una condizione ansioso-depressiva conseguente ad un evento stressante acuto,

che ha interessato un componente della sua famiglia. La signora RI 1, in

seguito a tale situazione, ha manifestato un quadro clinico di rilevante

entità, caratterizzato da ipervigilanza, insonnia e deflessione del tono

dell’umore. Il quadro descritto si è mantenuto per tutto il periodo della presa

a carico, terminata a causa del trasferimento in un altro Cantone ed ha

necessitato della prescrizione di una farmacoterapia ansiolitica e

antidepressiva. La paziente era già nota per una grave sindrome somatoforme da

dolore persistente e diffuso, in un contesto di depressione nervosa reattiva

latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggres-sivo ed anancastico.

(…)”

(doc. AI 96/2) e viste le risultanze del certificato medico 3 dicembre

2008 del dr. __________ e del rapporto del 4 dicembre 2008 del dr. __________

(doc. AI 98/3 e 98/4-5 e consid. 2.6), il medico SMR dr. __________ ha concluso

che

“(…) a partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita ancora

vigente attualmente. (…)”

(doc. AI 101/1).

Come

visto (cfr. consid. 2.6), con comunicazione del 22 luglio 2010 (doc. AI 118/1),

l’Ufficio AI ha in seguito confermato il diritto alla rendita intera con un

grado d’invalidità dell’80%.

In

quel frangente il dr. Losa, nel rapporto di decorso del 27 maggio 2010 (doc. AI

115/1-7), aveva attestato uno stato di salute stazionario.

La

dr.ssa __________ e il dr. __________, nel rapporto di decorso del 9 giugno

2010 (doc. AI 116/1-7)

poste le

seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

“(…) Episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD10; F 32.2) nel quadro di un

disturbo di personalità passivo-aggressivo ed anacastico. Sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD10; F 45.4) (…)”

(doc. AI 116/2)

avevano constatato che

“(…) la signora

RI 1, a seguito del fatto accaduto nel febbraio 2008, ha manifestato un quadro clinico caratterizzato da insonnia, ipervigilanza e deflessione del

tono dell’umore. Sintomo cardine della sua patologia è una marcata astenia da

intendersi come sentimento soggettivo di stanchezza, debolezza e faticabilità

che compromettono sia le funzioni fisiche che psichiche. La signora è

beneficiaria di una rendita AI dal 1998. Al momento attuale, visto il lungo

trascorso di inabilità lavorativa, non siamo in grado di indicare la

percentuale di inabilità. (…)”

(doc. AI 116/4).

Il

dr. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2010 (doc. AI 117/1.2),

aveva, osservato che

“(…) la situazione reumatologica è da integrare con gli

aspetti psichiatrici. È evidente un’importante sofferenza della paziente che,

dal punto di vista reumatologico, si esprime con una parte della sintomatologia

algica nota. La prognosi è sfavorevole con rischio di scompenso psicologico

(oltre all’accentuazione dei dolori). Globalmente la situazione è invariata nel

tempo senza miglioramento alcuno. (…)”

(doc. AI 117/2).

Interpellati

nuovamente nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2012 (cfr.

consid. 2.7), sfociata nella decisione qui impugnata e oggetto della presente

vertenza, il dr. __________ e il dr. __________, nei rispettivi rapporti medici

di decorso del 22 e del 24 agosto 2012 (cfr. doc AI 131/1-7 e 132/1-8), hanno

attestato ancora uno stato di salute stazionario.

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

del 22 febbraio 2013 (doc. AI 147/1-4)

poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

“(…)

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media F 33.1

(ICD-10). Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 (ICD-10) (…)”

(doc. AI 147/1) e attestata un’incapacità lavorativa del 100%

ha osservato che

“(…) la situazione

personale, sociale e di malattia è globalmente immutata rispetto al resoconto

della collega Dr.ssa __________. Attualmente la paziente lamenta apatia, anedonia,

ritiro sociale, dolori generalizzati, crisi di pianto e mancanza di slancio

vitale. Paziente orientata rispetto ai 4 domini. Mimica triste. Leggero rallentamento

psicomotorio. Deflessione timica evidente. Non sono presente degli elementi di

stampo psicotico. (…)”

e, circa la prognosi, ha concluso che

“(…) lo

stato depressivo si è cristallizzato non permettendo di immaginare un ruolo

attivo al lavoro, anche in contesti di attività semplici. (…)”

(doc. AI

147/4).

Nella

perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) i periti del

SAM hanno confermato la valutazione del dr. __________ che, nel consulto del 3

giugno 2013 (doc. AI 151/27-34)

posta la diagnosi di

“(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD

10-F45.4). Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media

(ICD 10-F33.1) (…)”

(doc. AI 151/31)

ha concluso che

“(…) l’assicurata ha presentato un peggioramento rispetto

alla mia valutazione del 2007. Lo stress subito per il grave evento traumatico

come conseguenza degli eventi conseguenti all’incarcerazione del figlio ha

provocato in lei un franco peggioramento dello stato psichico. Alla luce della

valutazione clinica attuale il quadro depressivo e quello somatoforme hanno

manifestato un peggioramento. Il quadro depressivo mostra un peggioramento

globale sia della componente timica sia sulle funzioni cognitive, biologiche e

volitive con un grado di gravità media. Nonostante non è presente un processo

regressivo dell’apparato psichico. Il quadro algico somatoforme appare più

incisivo rispetto alla precedente valutazione. Ritengo che alla luce di tale

peggioramento si possa attestare che la diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente adempie i criteri di Förster in quanto si tratta di un

quadro che segue un decorso autonomo, si è mostrato resistente ai classici

trattamenti eseguiti, si assiste ad una modifica della sua quotidianità sul

piano individuale e sociale. È presente una comorbidità psicologica rilevante.

(…)”

(doc. AI 151/31-32).

Il

dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, poste le diagnosi note,

ha certificato che

“(…) con la presente attesto che seguo la paziente a

margine presso il mio studio dal 16.05.2011. Essa segue regolarmente la

psicoterapia individuale ed assume una terapia antidepressiva. La signora RI 1

partecipa con motivazione in maniera scrupolosa alle proposte terapeutiche

concordate assieme. Malgrado ciò constato che il quadro psicopatologico è

rimasto nel tempo immutato caratterizzato da una depressione di media gravità,

riduzione dello slancio vitale, ritiro sociale, algie generalizzate, riduzione

delle capacità cognitive. […] Attualmente con molta fatica ed abnegazione la

signora RI 1 cerca di accompagnare nella crescita i tre figli di cui

l’ultimogenita ha circa 9 anni. Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna

presso il carcere della __________ a Lugano. Questa situazione incide

notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di franco scoramento e pensieri autolesivi.

In considerazione di quanto sovraesposto non ritengo possibile una sua ripresa

lavorativa neanche parziale ed in lavori leggeri. Lo stato depressivo ed algico

si è cronicizzato nel tempo riducendo anche le mansioni quotidiane di

casalinga. (…)”

(doc. AI 169/13).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia ed estensore del consulto del

30 aprile 1999 (doc. AI 16/19-22) parte integrante della perizia del SAM del 20

maggio 1999, nel rapporto del 18 febbraio 2014 con allegate le analisi

testistiche effettuate nell’ambito della valutazione psicodiagnostica (doc. H),

ha concluso che

“(…) in base a quanto riportato sopra possiamo pertanto

ipotizzare come il quadro clinico, psicopatologico e valetudinario della

perizianda sia alquanto preoccupante, anche in considerazione di quanto

evidenziato nel corso di queste ultime settimane durante le quali abbiamo proceduto

ad effettuare i nostri approfondimenti e le nostre valutazioni cliniche psicodiagnostiche.

In particolare ipotizziamo, unitamente alle diagnosi già poste dal Collega Dr. __________

e dalla Dr.ssa __________ del SPS di __________, la presenza

[ndr.: di]

una

diagnosi ulteriore – particolarmente inquietante e ulteriormente invalidante –

riguardante la presenza di una possibile psicosi in stato preclinico e legata

ai vissuti di violenza sia personali che famigliari (dove il sospetto di una

violenza eventualmente subita dalla figlia rimane un serio punto interrogativo)

che senza un adeguato supporto e lavoro psicoterapeutico, psichiatrico e

psicosociale rischia di sfociare a breve-medio termine in una deriva

psicopatologica esplosiva e pericolosa per la vita della perizianda stessa.

Detto ciò, appare evidente che non sono presenti i presupposti di alcuna

abilità lavorativa e che la perizianda necessita di una presa a carico

specialistica assidua sul piano psicoterapeutico, psicosociale, psicoassistenziale

e psichiatrico così come fino ad ora è stato fatto con competenza dal Collega

Dr. med. __________. (…)”

(doc. H).

Il

dr. __________

invitato tramite

il SAM a rispondere alle precise domande formulate dalla dr.ssa __________

nell’annotazione del 4 marzo 2014 (VIII/1)

,

nel complemento dell’11 aprile 2014 (XIV/1), si è così espresso:

"

(…)

1.   Descrivere

esattamente le risorse dell’Assicurata ancora presenti in occasione della

valutazione psichiatrica.

Come da me descritto nonché ben

descritto dal collega Dr.med. __________ l'assicurata è in grado di occuparsi

della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________. Questa sua

capacità psicofisica non solo richiede un certo livello di capacità e di

resistenza fisica ma anche quella mentale e psicologica. Come lo è il fatto di

accudire e proteggere.

Come descritto nella gestione della

giornata l'assicurata si alza al mattino e prepara la colazione e accudisce la

figlia __________ che parte ogni mattina a scuola. Poi durante la giornata,

sebbene con delle interruzioni e pause, è in grado di fare i compiti casalinghi

e di preparare il pranzo che consuma insieme alla figlia. Poi al pomeriggio si

riposa dopodiché prepara la cena che consuma con i figli __________a e __________.

Per quanto concerne lo stato

cognitivo, volitivo e biologico siamo di fronte ad un quadro compromesso ma che

ancora appare funzionante e mantiene un certo livello di capacità.

Per quanto concerne la sua capacità

lavorativa come cameriera va detto che la mia valutazione segue un parametro

teorico in quanto siamo di fronte ad un quadro depressivo di grado medio (con

delle funzioni mentali ancora conservate parzialmente senza che ci sia un

minimo segno di regressione grave dell'apparto psichico, non sono presenti

segni di psicosi come sospetta il collega Dr.med__________). La sua paura di

essere pedinata dal marito è sicuramente un fatto reale accaduto e per questo è

che l'assicurata presenta una paura egodistonica congrua con tale evento.

Inoltre il quadro clinico va

accompagnato da una diminuzione di capacità fisica data dalla sindrome

somatoforme da dolore persistente.

Il fatto che l'assicurata sia in grado

di occuparsi giornalmente di diverse e svariate faccende domestiche e

casalinghe presuppone che la stessa possa occuparsi anche di faccende fisiche

come cameriera. Inoltre il quadro depressivo che presenta non è accompagnato da

una sintomatologia grave di fobia sociale (esce a fare le spese di casa e i

fine settimana fa le spese grandi insieme ai figli e si reca al penitenziario a

fare visita al figlio) bensì un adeguato senso di vergogna per quello che le è

accaduto con suo figlio. Pertanto anche per ragioni psichiche l'assicurata

potrebbe essere in grado di lavorare come cameriera. Le funzioni cognitive sono

parzialmente conservate e non totalmente compromesse.

2.   In che

cosa consiste il miglioramento dello stato di salute psichiatrico dell'assicurata

e in che modo esso ha portato ad un aumento della capacità di lavoro?

Il miglioramento dello stato di salute

è la conclusione da quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede

peritale. Dal mio punto di vista ho constatato uno status psichico differente

rispetto al quadro descritto dal collega Dr. med. __________.

Il collega dichiara una totale

compromissione delle funzioni cognitive e una totale limitata caricabilità. Il

fatto che l'assicurata si occupi ogni giorno della cura della propria

abitazione e dei figli non parla a favore di una totale compromissione psichica.

Sebbene in sede di valutazione ho riscontrato una compromissione delle funzioni

cognitive tuttavia si assiste ad una parziale conservazione. Testualmente ho

descritto:

"Le funzioni cognitive sono compromesse. Si denota una diminuzione

dell'attenzione, della concentrazione e una lieve compromissione della memoria

di fissazione. Non emerge una compromissione della memoria di evocazione.

L'assicurata è stata in grado di raccontare in dettaglio numerosi passaggi

della sua vita e degli ultimi avvenimenti accaduti nel corso degli ultimi 5

anni. Ha mostrato segni di stanchezza mentale in entrambi i colloqui durati 60

e 50 minuti"

.

Allo stesso tempo le funzioni

biologiche e volitive sono abbastanza conservate. Il tono dell'umore mantiene

una quota d'angoscia di grado medio fluttuante.

3.   Se

ritiene di poter confermare e argomentare il miglioramento dello stato

psichiatrico dell'assicurata come definito nella perizia SAM, giustifichi il

motivo per cui ha fatto iniziare tale miglioramento dal momento della prima

valutazione.

Ho fatto iniziare il miglioramento dal

momento della mia prima valutazione perchè l'esplorazione dello status psichico

da me constatato contrastava con quanto rilevato ed espresso dal suo medico

psichiatra Dr.med. __________ nel suo rapporto medico del 22.02.2013. Pertanto

ho ritenuto giustificato accettare lo stato di compromissione del suo stato

psichico ancora nel periodo dopo il rapporto stilato dal collega fino al giorno

della mia prima valutazione.

4.   Specifichi

sul piano terapeutico quale trattamento è ritenuto indicato per il caso

specifico dell'assicurata (tipo di antidepersivo, posologia, frequenza dei

controlli, ecc), la sua durata e di quanto in percentuale esso influirebbe

sulla capacità di lavoro dell'assicurata e in quanto tempo (criteri di

esigibilità alle cure).

Da un punto di vista terapeutico e

stando a quanto richiesto da un punto di vista assicurativo, l'assicurato deve

dimostrare di fare degli sforzi adeguati per migliorare la sua condizione di

salute e deve eseguire i trattamenti secondo le regole dell'arte medica.

Risulta poco comprensibile, nel caso

specifico dell'assicurata, come la stessa che presenta un quadro di una gravità

media venga trattata solo mediante un trattamento blando con un fitoterapia (Jarsin).

Mi sembra che nel caso specifico siano esigibili altri trattamenti da proporre

come ad esempio l'uso di serotoninergici (Fluoxentina 20-40 mg/dì, Paroxetina

20-30 mg /dì, Sertralina fino a 150 mg/dì. ecc) oppure di antidepressivi a

doppio attacco come ad esempio Agomelatina a dosaggi utili, fino a 120 mg /dì.

Si dovrà seguire anche sul piano

psicoterapico in modo tale da permettere alla stessa una migliore gestione dei

sentimenti di rabbia e tristezza. La frequenza potrebbe essere mensile ma a

lungo termine. Si dovrà abbinare un trattamento psicocorporeo con tecniche di

rilassamento progressivo (tipo Jacobson).

Come è noto, risulta difficile poter

esprimere un parere preciso su quanto potrebbe migliorare il quadro dopo tale

trattamento data la cronicità.

(…)" (XIV/1)

Questo

Tribunale, viste le suesposte risultanze mediche e conformemente alla succitata

giurisprudenza, ritiene che anche avuto riguardo al complemento peritale

dell’11 aprile 2014 nel quale il dr. __________ ha avuto la possibilità di

esprimersi compiutamente in merito, non risulta provato un miglioramento dello

stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita finora erogata.

In

effetti, e lo si ribadisce, già nel suo precedente consulto del 3 aprile 2007

(cfr. doc. AI 17/20) il dr. __________ non aveva indicato i motivi per cui i

danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero esplicato conseguenze

meno gravi rispetto al periodo precedente. In ogni caso, e anche questo lo si

ribadisce, l’asserito miglioramento di cui alla perizia del SAM del 30 aprile

2007 era stato superato dalla valutazione del 30 marzo 2009 nella quale il

medico SMR dr. __________ aveva concluso che l’attuale peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psichiatrica giustificava le antecedenti limitazioni in base alle quali era

stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (cfr. doc. AI 101/1). Del

resto, il dr. __________, invitato espressamente ad indicare in che cosa

consistesse il miglioramento dello stato di salute psichiatrico e in che modo

avesse portato ad un aumento della capacità lavorativa, si é limitato ad

indicare che

“(…) il miglioramento dello stato di salute é la conclusione da

quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede peritale. Dal mio

punto di vista ho constatato uno status psichico differente rispetto al quadro

descritto dal collega Dr. med. __________. (…)”

(XIV/1, risposta 2). Ora,

visto che il suesposto peggioramento dal febbraio 2008 aveva ripristinato la

situazione valetudinaria ritenuta con la prima perizia del SAM del 20 maggio

1999, il consulente psichiatra avrebbe dovuto confrontarsi con questa

situazione oltre che con le valutazioni del dr. __________. In particolare,

come visto sopra, il dr. __________ non si é espresso sul

“(…) quadro di

disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anancastico (…)”

(doc. AI

16/8) ripreso anche dai medici dr. __________ e Dr.ssa __________ nello scritto

del 28 novembre 2008 (doc. AI 96/2) e dalla dr.ssa __________ nel rapporto di

decorso del 9 giugno 2010 (doc. AI 116/1-7).

Nemmeno

é dato di capire per quali ragioni il dr. __________ abbia concluso per una

capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale di “ragazza buffet” e

del 50% in un’attività leggera (doc. AI 151/33-34, punti 3 e 7), allorquando

egli non aveva operato alcuna distinzione nel precedente consulto del 3 aprile

2007 (doc. AI 70/18, punti 3 e 7) e il dr. __________, nel consulto del 30

aprile 1999, aveva concluso, in generale, per un grado d’incapacità lavorativa

del 100% (doc. AI 16/22).

Inoltre,

per il solo fatto che l’insorgente sia stata ritenuta

“(…) in grado di

occuparsi della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________

(…)”

(XIV/1, risposta 1), non è ancora possibile concludere per un miglioramento

dello stato di salute.

Al

riguardo significativa è la STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013 nella quale

l’Alta Corte, ritenuta l’attività di madre diurna svolta dall’assicurata, al

fine di stabilire se fosse dato un motivo di revisione visto il migliore

adattamento al dolore, ha rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti al riguardo:

“(…)

Es ist somit ungenügend

erstellt, in welchem Umfang die Versicherte tatsächlich der Tätigkeit als

Tagesmutter nachkommt. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil ihr seit

Rentenzusprache im Umfang von vier Stunden täglich eine leichte bis mittelschwere

Tätigkeit zugemutet wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund des ungenügend

erstellten Sachverhalts keine Verbesserung des Leistungsvermögens

geschlussfolgert werden. Das Gleiche gilt für das als Tagesmutter erzielte

Einkommen, weshalb sich die Vorinstanz hinsichtlich der Invaliditätsbemessung

beim Einkommensvergleich auf Tabellenlöhne stützte. Die Sache ist deshalb an

die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie die tatsächlichen Verhältnisse

abkläre. Insbesondere wird sie zu prüfen haben, in welchem Umfang die

Versicherte ihre Tätigkeit als Tagesmutter aufgenommen hat und was sie dabei

verdient. Erst in der Folge kann darüber befunden werden, ob ein Revisionsgrund

wegen einer verbesserten Leidensanpassung gegeben ist.

(…)”

(STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013, consid. 3.4).

Del

resto, il dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, ha evidenziato che

“(…) attualmente con molta fatica ed abnegazione la signora RI 1 cerca di

accompagnare nella crescita i tre figli di cui l’ultimogenita ha circa 9 anni.

Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna presso il carcere della __________.

Questa situazione incide notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di

franco scoramento e pensieri autolesivi. (…)”

(doc. AI 169/13) e, dalla sentenza

del Pretore della Giurisdizione di __________ del 30 maggio 2012 (doc. AI

129/2-33), quanto alla custodia e autorità parentale sulla figlia __________

(2004), risulta che

“(…) i periti hanno evidenziato come sia emerso

dall’indagine “il rischio che la madre non sia in grado di accompagnare la

figlia in un armonioso sviluppo psicoaffettivo in quanto non é disposta, seppure

in buona fede e con l’intento di tutelare la bambina, di rispettare le

decisioni delle Autorità (e quindi un punto di vista diverso dal suo) e di

pervenire ad una sana interpretazione del “maschile” e del “paterno” nella

personalità della bambina” […] RI 1, come indicato dai periti, dovrà – per

poter sviluppare capacità genitoriali del tutto adeguate – “effettuare un

percorso individuale di sostegno psicologico con un terapeuta diverso da quello

della figlia, che la possa aiutare e sostenere nel processo di riavvicinamento

della figlia al padre, con tutti i vissuti che ciò potrà suscitare in lei” (…)”

(doc. AI 129/11-12).

Infine,

ancorché nel consulto del 30 aprile 2013 (doc. AI 151/35-41) il dr. __________

abbia attestato un decorso stazionario, non é dato a sapere per quali ragioni i

periti del SAM, nella perizia del 20 giugno 2013, hanno ritenuto la

fibromialgia quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr.

doc. AI 151/16) allorquando lo stesso SAM aveva in precedenza concluso

differentemente sia nella perizia del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) che in

quella del 30 aprile 2007 (cfr. doc. AI 70/11).

2.9.   In

simili circostanze, viste le suesposte risultanze mediche, questo Tribunale

deve concludere che in base al principio della verosimiglianza preponderante un

miglioramento dello stato di salute va negato.

Di

conseguenza il diritto alla rendita intera va confermato e la decisione

impugnata annullata (cfr. in questo senso la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013).

2.10.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

All’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in

complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

La

domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.11.2014 32.2014.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.11.2014 32.2014.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.11.2014 32.2014.6

Riduzione della rendita (da intera a un quarto) in via di revisione. Non provato il miglioramento dello stato di salute. Il diritto alla rendita intera va confermato. Assisteza giudiziaria

Raccomandata Incarto n. 32.2014.6 FS /sc Lugano 3 novembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 26 novembre 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1966, da ultimo attiva quale ragazza buffet presso l’Hotel __________ (doc. AI 3/3 e 7/1-3; l’Hotel __________ è stato in seguito venduto all’Hotel     __________ come risulta dalle risposte dell’Agenzia comunale AVS di __________ sub. doc. AI 4/2), nel settembre 1998 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito di “(…) dolori diffusi all’apparato locomotore invalidanti (…)” (doc. AI 2/1-7). Esperiti gli accertamenti del caso – in particolare il richiamo degli incarti cassa malati e disoccupazione e l’esecuzione della perizia pluridisciplinare del 20 maggio 2009 del SAM (doc. AI 16/1-11) –, con decisioni del 17 maggio 2000 l’Ufficio AI, ritenuto un grado d’invalidità dell’80%, ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera unitamente alle rendite completive per il marito e i due figli dal 1. settembre 1998 (doc. AI 21/1-2, 21/3-4, 21/5-6, 21/7-8, 21/9-10, 21/11-12, 21/13-14 e 21/15-16). 1.2.   Nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 2000 (doc. AI 22/1-2) e nell’aprile 2002 (doc. AI 35/1-2) l’Ufficio AI, con comunicazioni del 10 aprile 2001 (doc. AI 32/1-2) e del 24 aprile 2003 (doc. AI 50/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera. 1.3.   Nel mese di aprile 2006 è stata intrapresa un’altra revisione d’ufficio (doc. AI 56/1-3). In quel contesto sono stati interpellati il SAM (che ha reso una perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007; doc. AI 70/1-16) e il consulente in integrazione professionale (che si è espresso nel rapporto finale dell’11 febbraio 2008; doc. AI 83/1-3). Con comunicazione 12 maggio 2009 – viste le osservazioni del 1. dicembre 2008 (doc. AI 96/1) al “progetto di decisione” del 7 novembre 2008 con cui si preavvisava la soppressione della rendita (doc. AI 92/1-3) e la relativa documentazione medica (doc. AI 96/2, 98/2, 98/3, 98/4-5 e 98/6) –, sulla base dell’annotazione 30 marzo 2009 del medico SMR dr. __________ (che ha tenuto conto anche del trasferimento dell’assicurata in Svizzera interna; doc. AI 101/1), l’Ufficio AI ha annullato e sostituito il progetto di decisione del 7 novembre 2008 confermando il diritto alla rendita intera (doc. AI 102/1-2). 1.4.   Nell’ambito della revisione intrapresa nel maggio 2010 (doc. AI 113/1) – l’assicurata non risiedeva più nella Svizzera Interna, dal 16 marzo 2009 risultava infatti partita per __________ e dal 1. marzo 2010 domiciliata ad __________ (doc. AI 107/1 e 109/1) – l’Ufficio AI, con comunicazione del 22 luglio 2010 (doc. AI 118/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera. 1.5.   Nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2012 (doc. AI 125/1-2), con decisione 26 novembre 2013, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 13 settembre 2013 (doc. AI 160/1-3) – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26), del rapporto finale 25 giugno e dell’annotazione 24 ottobre 2013 dei medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ (doc. AI 152/1-4 e 173/1) nonché della valutazione 11 settembre 2013 del consulente in integrazione che ha considerato il nuovo calcolo CGR del 24 luglio 2013 (doc. AI 158/1-3 e 159/1) –, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita da intera ad un quarto con effetto dal 1. gennaio 2014 (XVIII e allegato doc. B). 1.6.   Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha interposto il presente ricorso con il quale, contestata la valutazione medica (in particolare l’assenza di un miglioramento dello stato di salute e l’integrale compensazione dei disturbi reumatologici con quelli psichiatrici) e quella economica (sostenendo che il reddito da valido va stabilito in base ai dati statistici, che al reddito da invalido andrebbe applicato il gap salariale e che la deduzione sociale si giustifica nella misura del 25%), ha chiesto di annullare la decisione impugnata. Contestualmente ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo la relativa documentazione. 1.7.   Con la risposta di causa – osservato che “(…) il SMR ha confermato le conclusioni peritali con stato valetudinario dapprima migliorato come da perizia SAM del 2007, poi peggiorato a seguito dell’evento del 2008, con successivo nuovo miglioramento come descritto nella recente perizia SAM. Le conclusioni peritali sono state ulteriormente confermate in fase di audizione (cfr. annotazione SMR del 24 ottobre 2013). L’ulteriore documentazione medica prodotta con il ricorso non propone nuovi elementi clinici atti a definire diversamente il caso. (…)” (IV) e ribadita la valutazione economica – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. 1.8.   Con scritto del 21 febbraio e del 16 aprile 2014 l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni e ha prodotto il referto del 18 febbraio 2014 del dr. __________ corredato dalle analisi testistiche effettuate nell’ambito della valutazione psicodiagnostica e il rapporto dell’11 aprile 2014 del dr. __________ (VI, XII e allegati doc. H e I). 1.9.   Dopo le chieste proroghe (VIII/1-2, IX, X/1 e XI), con osservazioni 2 maggio 2014 – visto il complemento peritale 11 aprile 2014 con il quale il dr. __________ ha risposto alle domande formulate dal medico SMR dr.ssa __________ e l’annotazione 28 aprile 2014 dei medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ (XIV/1 e XIV/2) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso (XIV). 1.10.   Con scritto 14 maggio 2014 l’insorgente – osservato che il dr. __________ esprime la sua opinione senza confrontarsi con la precedente valutazione del dr. __________ intervenuto, all’epoca, quale consulente del SAM – ribadisce che non sono adempiuti i presupposti per una revisione (XVI). 1.11.   Così richiesti, con scritto del 15 e con e-mail del 16 ottobre 2014, le parti hanno trasmesso al TCA la decisione impugnata nella sua versione completa (XVIII/1 e XIX/1). considerato in diritto 2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione il diritto alla rendita da intera ad un quarto con effetto dal 1. gennaio 2014. L’insorgente postula il mantenimento del diritto alla rendita intera. 2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). 2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). 2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; vedi anche STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti). Vi è motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze (ipotetiche) che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.5.   Nel caso in esame, con decisioni del 17 maggio 2000 l’assi-curata è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. settembre 1998 essendo stato riconosciuto un grado d’invali-dità dell’80% (cfr. consid. 1.1). L’Ufficio AI aveva fondato il proprio provvedimento sulla base della perizia pluridisciplinare del 20 maggio 1999 del SAM (doc. AI 16/1-11) nella quale i periti – poste le seguenti diagnosi principali e secondarie: “(…) grave sindrome somatoforme da dolore persistente e diffuso in paziente con depressione nervosa reattiva latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anacastico. Fibromialgia. Sindrome lombovertebrale cronica su leggera instabilità lombare a livello L4-L5 su spondilosi bilat. e presenza di una rachischisi. […] Metatarsalgia su morbo di Köhler raggio 2 ed iniziale alluce valgo su avampiede trasverso a ds.. Cefalee muscolo tensive croniche (…)” (doc. AI 16/8) e espressa la seguente valutazione “(…) Patologia psichiatrica L’esplora-zione psichiatrica effettuata presso il SAM ci permette da un lato di confermare quanto già espresso agli atti (vedasi atto del 16.06.1998) dall’altro di meglio descrivere la struttura psichica di questa A., che presenta un disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anacastico. E’ appunto sulla base di questa struttura che si è sviluppata la grave sindrome somatoforme da dolore persistente e la depressione reattiva, attualmente però latente. Il nostro consulente psichiatra ritiene che una presa a carico psichiatrica e psicoterapica regolare ed intensa sia indicata e possa portare ad un importante miglioramento sia della qualità di vita che della capacità lavorativa dell’A. Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo lungamente discusso questa indicazione con l’A. che ci è apparsa ben disposta ed inoltre incline a riconoscere (premessa importante) una componente psicopatologica ai disturbi lamentati. Attualmente pertanto l’A. è da valutare come totalmente inabile al lavoro nell’attività svolta, con tuttavia prognosi valetudinaria favorevole nel quadro di una presa a carico specialistica, per cui il caso dovrà essere rivalutato tra ca. un anno. Patologia reumatologica Pure in questo ambito possiamo confermare quanto descritto agli atti. Il nostro consulente reumatologico evidenzia due problematiche: da una parte la sindrome polialgica diffusa, nel quadro di una fibromialgia, con associazione di disturbi neurovegetativi molto importante e dall’altra una sindrome algica localizzata in una sindrome lombo vertebrale su turbe statiche della colonna. La combinazione di queste due problematiche portano ad un giudizio della capacità lavorativa – reumatologica – all’incirca del 60% per quanto riguarda la funzione di donna ai piani o donna di pulizia o donna tutto fare. Per quanto riguarda invece l’ultima attività svolta dall’A. (ragazza buffet) la capacità lavorativa è superiore e quantificabile al 70% ca. In attività professionali essenzialmente di carattere leggero ed ergonomicamente adatte, dal punto di vista reumatologico, la capacità lavorativa potrà raggiungere una misura ancora maggiore. Attualmente possiamo pertanto valutare la capacità lavorativa medico

– teorica globale dell’A. nella misura dello 0%, specialmente in considerazione degli aspetti psichiatrici sopra descritti. Sempre sulla base di quanto descritto sopra sarà utile rivalutare l’aspetto psichico tra ca. un anno, onde poter confermare la prognosi valetudinaria che rimane favorevole, nel quadro di un trattamento specialistico regolare ed intenso. (…)” (doc. AI 16/9-10) –, alle domande circa il grado di capacità di lavoro nell’attività abituale e la possibilità di migliorare la capacità lavorativa, avevano risposto: " (…) Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l’A. ha potuto lavorare al 100% in qualità di ragazza buffet presso un albergo sino al 3.09.1997. A partire da questa data è da considerare totalmente inabile al lavoro per i motivi descritti nel capitolo discussione. Da allora la capacità di lavoro non ha presentato sviluppi favorevoli; va sottolineato il fatto che finora l’A. non è stata messa a beneficio di un trattamento psichiatrico specialistico regolare ed intensivo. Riteniamo che, con l’aiuto di un trattamento specialistico coordinato (medico curante, reumatologo, psichiatra), ci si possa attendere in futuro un miglioramento dello stato di salute psichica dell’A. e di riflesso un miglioramento progressivo della capacità lavorativa. […] Riteniamo che tramite provvedimenti sanitari si possa ottenere un miglioramento della capacità lavorativa. Il trattamento possibile è un approccio di tipo biopsicosociale, dove l’intervento specialistico psichiatrico è sicuramente indicato e dovrà comportare una presa a carico regolare ed intensa ed inoltre coordinata con i medici curanti già implicati. La durata probabile di questo trattamento è attualmente difficilmente valutabile, ma si dovrà estendere almeno sull’arco di uno - due anni. La capacità di lavoro prevista in seguito potrà essere inizialmente del 50%, per poi raggiungere almeno il 70 se non l’80%. L’A. è stata informata di questa nostra proposta e si è dimostrata ben disposta nei riguardi di una presa a carico specialistica psichiatrica. Provvedimenti d’ordine professionale risultano attualmente prematuri, bisognerà dapprima ridurre la sindrome algica presente. Riteniamo tuttavia che l’A. possa inserirsi nell’ambito alberghiero da lei conosciuto e dove ha potuto anche essere gratificata. (…)" (doc. AI 16/10-11). Come suesposto, nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 2000 e nell’aprile 2002 l’Ufficio AI, con comunicazioni del 10 aprile 2001 e del 24 aprile 2003, ha confermato il diritto alla rendita intera (consid. 1.2). In quelle occasioni l’amministrazione si era fondata sulle proposte del 13 marzo 2001 e del 22 aprile 2003 (doc. AI 31/1 e 49/1) nelle quali il medico SMR dr. __________ aveva rilevato che: " (…) Vi è una problematica reumatologica grave con s. dolore cronico diffuso che è sicuramente invalidizzante ed una componente psichiatrica altrettanto invalidizzante che sono state valutate al SAM nella perizia del 5.1999 ed hanno portato ad una rendita AI del 80% con attuale revisione. Si parlava allora di possibili miglioramenti con presa a carico psichiatrica (Dr. __________) che purtroppo è stata fatta dal centro SPS di __________ solo dalla fine 2000 e che pertanto non si può avere un decorso o una loro presa di posizione per CL. Cosa fare? Da __________ 3.2000 abbiamo una valutazione di IL 100% per mansioni medio-leggere dal punto di vista reumatologico che viene confermato dal Dr. __________ nel Certificato medico del 7.2000 con però possibilità di migliorare la CL in attività adatte. Ma se non migliora con trattamento psi. la situazione generale vi è la grave problematica reumatologica presente per cui penso che per il momento va confermata dopo tutto questo lasso di tempo la R1/1 e revisionata fra 1 anno dopo una presa a carico del SPS con trattamento specifico. (…)" (doc. AI 31/1) " (…) R 80% dal 9.1998. Nulla di nuovo con quadro stazionario da parte del medico curante reumatologo dr. __________ di Locarno. Purtroppo non vi è stata neppure una presa a carico psichiatrica che forse potrebbe aiutare l'Ata nell'elaborazione della patologia del dolore cronico. Però anche se vi fosse stata personalmente penso che non vi sarebbe un miglioramento sostanziale dell'esigibilità lavorativa tale da poter rivalutare l'attuale rendita. Per cui non reputo necessaria una rivalutazione peritale specialmente di tipo psichiatrico e reputo giustificato procedere con una IL come al SAM del 5.1999. La prognosi appare sfavorevole a medio lungo termine per la sua cronicizzazione e le ulteriori patologie somatiche. (…)" (doc. AI 49/1) Nell’ambito della revisione intrapresa nell’aprile 2006 l’Ufficio AI ha ordinato al SAM una nuova perizia pluridisciplinare (cfr. consid. 1.3). Dalla perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-16) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento (e meglio durante i giorni 23, 28 marzo 2007 nonché il 3 aprile 2007), i periti hanno posto la seguente diagnosi: " (…) 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Fibromialgia. Sindrome lombo vertebrale cronica con leggera instabilità lombare a livello L4-L5 su: ►  spondilolisi bilaterale e presenza di una rachischisi a livello L5. Sindrome somatoforme da dolore persistente. 5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione. Metatarsalgia sul morbo di Köhler raggio II ed iniziale alluce valgo su avampiede traverso a destra. Cefalee muscolo tensive croniche (…)" (doc. AI 70/11) Considerati tutti gli atti medici raccolti e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività da ultimo svolta di ragazza buffet, è valutabile nella misura del 70% (rendimento ridotto sull’arco di un’intera giornata lavorativa). In qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A. è valutabile nella misura dell’80% (…)” (doc. AI 70/14), il SAM ha concluso: " (…) 8                                                                             CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Come già discusso sopra possiamo confermare un miglioramento dello stato valetudinario dell'A. per rapporto alla prima valutazione SAM del 1999. Sul piano psicologico e mentale vi è stato un progressivo miglioramento del quadro depressivo e somatoforme. Attualmente appare ancora una lieve depressione del tono dell'umore con una quota d'ansia e d'angoscia che sono di lieve entità e che costituiscono gli unici elementi fenomenologici che possono giustificare un'incapacità lavorativa che valutiamo nella misura del 20%, giustificata dall'influsso di questi elementi sulla resistenza, sull'efficacia e sulla continuità lavorativa. Sul piano muscoloscheletrico possiamo oggettivare pure un miglioramento con la regressione del numero dei punti dolorosi e pure della dolorabilità di questi ultimi ed inoltre la persistenza di una motilità della colonna vertebrale buona a tutti i segmenti. In una valutazione d'assieme riteniamo pertanto che l'attività da ultimo effettuata dall'A. quale ragazza di buffet è attualmente ancora praticabile nella misura del 70%. Precisiamo che le limitazioni funzionali, dal lato psicologico e mentale e muscoloscheletrico, si manifestano entrambi per lo più sul rendimento e non sono pertanto cumulabili, bensì da integrare. In assenza di dati precisi agli atti a nostra disposizione possiamo unicamente affermare che il miglioramento dello stato valetudinario e quindi delle limitazioni della capacità di lavoro dell'A., vanno considerati a partire dall'attuale perizia.

9.      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE Non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale in quanto non potranno migliorare sensibilmente l'attuale giudizio valetudinario. In attività meglio adatte (in cui non si debba alzare dei pesi superiori ai 5-7,5 kg regolarmente, si possa alternare la posizione seduta a quella eretta ed alla deambulazione, non si debbano svolgere movimenti ripetitivi di flessione del tronco e di rotazione dello stesso, non si debba mantenere per più di 30 min. la posizione statica con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti) l'A. raggiunge una capacità lavorativa almeno nella misura dell'80%.

10.    OSSERVAZIONI e RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI Alle domande poste dal SMR AI così possiamo rispondere: 1       Ritiene che un trattamento psichiatrico sia necessario o meno ed ai fini assicurativi sia esigibile o meno per poter sul lungo periodo portare a miglioramento della sintomatica psichica e quindi dell'esigibilità lavorativa? Come già esposto sopra possiamo constatare un miglioramento della sintomatologia psichica raggiunto non tanto da un trattamento specialistico regolare, bensì dalla nascita dell'ultima figlia la quale ha dato all'A. nuova motivazione che le ha permesso di attivarsi nella cura e nell'educazione della stessa. In questo modo l'A. stessa afferma d'essere diventata più combattiva e meno passiva rispetto ai tempi precedenti. Secondo il parere del nostro consulente in psichiatria un trattamento psichiatrico potrebbe essere indicato nell'ambito di un sostegno psicoterapico, mirato ad appoggiare l'A. nell'attuale situazione che sta affrontando con la figlia al fine di prevenire un'eventuale ricaduta della sua sindrome depressiva.

2.      Quali sono le limitazioni globali in attività leggere ed adeguate dal lato reumatologico? Vedasi capitolo 9. Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM. Domande particolari non sono poste. Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'AI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti. (…)" (doc. AI 70/14-16) Come suesposto (cfr. consid. 1.3), con comunicazione 12 maggio 2009 – visti il rapporto 28 novembre 2008 nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________, medico capo servizio e medico assistente del __________ di __________, hanno attestato che “(…) la signora è stata seguita presso il Servizio psico-sociale di__________ dal 5 febbraio 2008 al 31 luglio 2008 per una condizione ansioso-depressiva conseguente ad un evento stressante acuto, che ha interessato un componente della sua famiglia. La signora RI 1, in seguito a tale situazione, ha manifestato un quadro clinico di rilevante entità, caratterizzato da ipervigilanza, insonnia e deflessione del tono dell’umore. Il quadro descritto si è mantenuto per tutto il periodo della presa a carico, terminata a causa del trasferimento in un altro Cantone ed ha necessitato della prescrizione di una farmacoterapia ansiolitica e antidepressiva. La paziente era già nota per una grave sindrome somatoforme da dolore persistente e diffuso, in un contesto di depressione nervosa reattiva latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggressivo ed anacastico. (…)” (doc. AI 96/2), la dichiarazione del 5 dicembre 2008 del dr. Maiullari, capo servizio del Servizio medico-psicologico di __________, secondo la quale “(…) la signora RI 1 ha svolto dei colloqui psicologici presso questo Servizio dal 25 giugno 2007 al 04.12.2007 per motivi familiari. (…)” (doc. AI 98/2), il certificato medico del 3 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, ha attestato che “(…) la signora RI 1 si è trasferita in agosto 2008 in Svizzera Interna ed ha preso un nuovo domicilio a __________ Nel corso del 2008 sono capitati gravi fatti famigliari che potrebbero aver scompensato significativamente la situazione psicologica già precedentemente precaria. È pertanto possibile che l’interpretazione del danno alla salute descritta nella perizia pluridisciplinare SAM datata 14.02.2007 [ndr. recte: 30 aprile 2007] non sia più attuale. Ritengo pertanto opportuna una verifica della situazione psichiatrica in modo da ottenere una valutazione aggiornata. (…)” (doc. AI 98/3), il rapporto del 4 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, ha concluso che “(…) nach meiner aktuellen Einschätzung liegt also insgesamt eine deutliche Verschlechterung vor allem auf psychischer Ebene vor, entsprechend haben sich auch die somatoformen Schmerzen wie auch die durch degenerativen Veränderungen erklärbaren Schmerze durch die psychischen Belastungen massiv akzentuiert. Eine Veränderung der Invalidität ist somit eher im negativen Sinne zu sehen, sicherlich ist eine Verbesserung der gesundheitlichen Situation, wie sie von der invalidenversicherung des Kantons Tessins angenommen wird, nicht vorhanden. (…)” (doc. AI 98/4-5) e lo scritto del 13 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna, ha confermato che “(…) ho sentito in seguito la signora RI 1 il 5.02.2008 telefonicamente, riferiva un importante stato ansioso-depressivo dopo l’arresto di suo figlio da parte della polizia. La paziente rifiutava per paura di uscire di casa di venire in studio, ragione per cui l’avevo messa in contatto con la Dr.ssa __________ del Servizio Psicosociale di __________. Ho risentito in seguito la signora RI 1 la quale mi aveva riferito che era stata vista al proprio domicilio dal Servizio Psicosociale e che la situazione psichica non era migliorata, per questo motivo avevo informato telefonicamente la Dr.ssa __________ che avrebbe visto la paziente al Servizio Psicosociale il 17.03.2008 alle ore 13.30. (…)” (doc. AI 98/6) –, l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione del 30 marzo 2009 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) non vi sono motivi significativi a livello medico assicurativo che giustifichino una variazione della valutazione pluridisciplinare del SAM fino alla data del 2.2008 per cui propongo di mantenere valida la valutazione antecedente al progetto di decisione. A partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita intera ancora vigente attualmente. Propongo ciononostante una revisione a distanza di un anno da ora che sarà da effettuarsi nel nuovo cantone di residenza (migliore conoscenza dei nuovi medici curanti e pertanto migliori possibilità di valutazioni medico funzionali). (…)” (doc. AI 101/1), ha annullato e sostituito il progetto di decisione del 7 novembre 2008 confermando il diritto alla rendita intera (doc. AI 102/1-2). Nell’ambito della revisione intrapresa nel maggio 2010 – visti i rapporti di decorso del 7 giugno 2010 del dr. __________ (doc. AI 115/1-7), del 9 giugno 2010 della dr.ssa __________ dell’Organizzazione __________ (doc. AI 116/1-7) e del 15 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-2) – l’Ufficio AI, con comunicazione del 22 luglio 2010, ha confermato il diritto alla rendita intera (cfr. consid. 1.4). 2.6.   Nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2012 l’Ufficio AI ha ordinato al SAM una nuova perizia pluridisciplinare (cfr. consid. 1.5). Dalla perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) risulta che i periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________). Viste le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento (e meglio durante i giorni 2 e 16 aprile 2013, nonché 6 e 27 maggio 2013), i periti hanno posto la seguente diagnosi: " (…) 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (F 33.1). Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4). Sindrome lombo vertebrale cronica su:

-  leggera instabilità lombare L4-L5;

-  spondilolisi bilaterale L4-L5 e rachisisi L5. Morbo di Köhler al II dito del piede ds. e deformazione in piede trasverso bilaterale, nonché tendenza ad alluce valgo. 5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Fibromialgia. Cefalee muscolo tensive croniche. Pregressa anemia originata da meno-metrorragie, trattata con infusioni di ferro, attualmente valori ematologici nella norma. Tendenza all’ipotensione arteriosa. (…)" (doc. AI 151/16) Considerati tutti gli atti medici raccolti e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale [ndr.: grado] di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività lucrativa da ultimo svolta quale ragazza buffet, è valutabile nella misura del 40% (limitazioni funzionali, di carico, ridotto rendimento sull’arco di un orario lavorativo di ca 6 ore al giorno). In qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A. va invece considerata nella misura del 60% (giornata lavorativa usuale con limiti funzionali di carico, nonché ridotta continuità e affidabilità lavorativa). (…)” (doc. AI 151/22), il SAM ha concluso: " (…) 8                                                                             CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA Le conseguenze sulla capacità lavorativa dell'A. nell'attività lucrativa da ultimo esercitata in qualità di ragazza di buffet, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale e muscolo-scheletrico. Sul piano psicologico e mentale, come evidenziato dal nostro consulente e discusso sopra, possiamo confermare un peggioramento del quadro clinico a decorrere da febbraio 2008 nell'ambito del grave evento traumatico vissuto dal figlio maggiore dell'A. arrestato e incarcerato. Il quadro depressivo e il dolore generalizzato hanno quindi avuto un importante influsso sullo stato funzionale, rispettivamente sulla capacità di lavoro dell'A. che da allora è rimasta nulla sino all'attuale nuova rivalutazione. Attualmente la quota ansia, l'angoscia presentata unitamente alla moderata compromissione delle funzioni biologiche, cognitive e volitive, rendono l'A. meno resistente, discontinua, inaffidabile, con una minore caricabilità e un'accentuata affaticabilità. Rispetto quindi alla precedente valutazione del 2007 il quadro depressivo e quello somatoforme hanno manifestato un peggioramento sia della componente timica, sia delle funzioni cognitive, biologiche e volitive, con un grado di gravità media, mentre, malgrado ciò, non è presente un processo regressivo dell'apparato psichico. Sul piano reumatologico, dalla precedente valutazione del 2007 ad oggi, non ha presentato sostanziali modifiche e va quindi considerato stazionario. Persistono quindi le limitazioni per quanto riguarda le problematiche della colonna lombare: l'A. è limitata in attività lavorative particolarmente pesanti, in cui debba alzare dei pesi regolarmente superiori ai 5-7,5 kg, è pure limitata in attività in cui debba lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, in movimenti ripetitivi della colonna lombare, di flessione e rotazione del tronco. È anche limitata nel mantenere delle posizioni statiche sia in posizione eretta, sia in posizione seduta superiori a 30-60 min. Vanno inoltre evitate posizioni statiche soprattutto con la parte superiore del corpo leggermente piegata in avanti. In una valutazione d'assieme possiamo pertanto affermare che l'attività lucrativa da ultimo effettuata dall'A. quale ragazza di buffet è attualmente ancora praticabile nella misura del 40% come descritto al capitolo 7. Come in occasione della precedente perizia SAM ribadiamo che le limitazioni evidenziate sul piano psichiatrico e sul piano muscolo-scheletrico, si manifestano entrambe per lo più sul rendimento lavorativo, sovrapponendosi e pertanto non sono cumulabili, bensì da integrare. Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità lavorativa dell'A. nell'attività lucrativa esercitata quale ragazza di buffet possiamo confermare che a decorrere da febbraio 2008 (evento traumatico che ha visto il figlio primogenito dell'A. arrestato e incarcerato per aggressione mortale), il grado di capacità lavorativa dell'A. va considerato nella misura dello 0% e ciò, in assenza di dati precisi agli atti a nostra disposizione, sino al 6.5.2013, quando l'attuale valutazione psichiatrica ci permette di considerare globalmente un grado di capacità lavorativa nella misura del 40% come descritto al capitolo 7. Va precisato che, a confronto della nostra precedente valutazione del 2007, l'attuale stato di salute, rispettivamente funzionale, si è modificato peggiorandosi (capacità lavorativa attuale 40% rispetto al precedente 70%), quantunque vi sia stato un miglioramento rispetto al periodo da febbraio 2008 a maggio 2013, durante il quale, come detto, la capacità lavorativa dell'A. va considerata nulla. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine ci sembra possa permettere ulteriori miglioramenti. L'attuale nostra valutazione sul piano psichiatrico si discosta chiaramente da quella espressa dallo psichiatra curante nel suo recente rapporto medico per l'Ufficio AI del Canton Ticino del 22.2.2013 (capacità lavorativa 0%), principalmente per il fatto che le risorse psichiche e mentali dell'A., non sono per nulla azzerate ed inoltre non è presente un processo regressivo del suo apparato psichico. 9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE In considerazione della lunga assenza dell'A. dal mondo del lavoro riteniamo utili e ragionevoli provvedimenti professionali di aiuto al ricollocamento. Per le sole ragioni mediche l'A. va ritenuta in grado di svolgere altre attività meglio adatte, vale a dire rispettose delle limitazioni di carico e funzionali descritte in ambito reumatologico, inoltre non richiedenti intatte capacità cognitive, di adattamento ed elevata affidabilità, nella misura del 50% (orario di lavoro normale con ridotto rendimento) e ciò a decorrere da maggio 2013. Sul piano terapeutico è indicato continuare con il trattamento psichiatrico attualmente in corso; il nostro consulente consiglia di valutare l'introduzione di altri farmaci antidepressivi rispetto a quello attualmente prescritto (Jarsin) in quanto più incisivi ed inoltre l'A. potrà continuare a trarre beneficio dalle sedute di fisioterapia ambulatoriale e delle terapie farmacologiche prescritte dal reumatologo curante Dr. med. __________. Al momento tuttavia non ci possiamo pronunciare su eventuali ulteriori miglioramenti della capacità lavorativa dell'A., ciò che dovrà essere valutato sulla base di dati precisi riguardanti la futura evoluzione globale del caso. 10     OSSERVAZIONI e RISPSOTE a DOMANDE PARTICOLARI Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM. Domande particolari non sono poste. Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 151/22-24) La valutazione del SAM é stata confermata dalla dr.ssa __________ nel rapporto finale SMR del 25 giugno 2013 (doc. AI 152/1-4). Il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo ai rapporti del 3 ottobre 2013 del dr. __________ (doc. AI 168/1) e del 4 ottobre 2013 del dr. __________ (doc. AI 169/13) – nell’annotazio-ne 24 ottobre 2013 ha concluso: “(…) assenza di nuovi elementi o modifica dello stato di salute dell’assicurata. Il reumatologo riscontra unicamente una tendenza al peggioramento mentre lo psichiatra conferma le note diagnosi. (…)” (doc. AI 173/1). L’Ufficio AI – viste le suesposte risultanze mediche e considerata la valutazione del consulente in integrazione professionale dell’11 settembre 2013 – con decisione 26 novembre 2013 ha quindi ridotto il diritto alla rendita da intera ad un quarto con effetto dal 1. gennaio 2014 (cfr. consid. 1.5). 2.7.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente  esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376 . Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue: " (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere le conclusioni a cui è giunto il SMR che, sulla base della perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 del SAM (doc. AI 151/1-26), ha concluso per un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto all’anno-tazione del 30 marzo 2009 del dr. __________ sub doc. AI 101/1. Al riguardo va rilevato che, interpellata in merito, la dr.ssa __________, nel complemento del 27 giugno 2013, ha osservato che “(…) siccome ho ripreso la valutazione dal 2008 ho scritto che è peggiorato. Le spiegazioni che sono state date nel rapporto [ndr.: si riferisce al rapporto finale del 25 giugno 2013 sub doc. AI 152/1-4] permettono di capire che poi è migliorato. Altrimenti devo scrivere sia peggiorato che migliorato. (…)” (doc. AI 153/1). Va innanzitutto evidenziato che per la riduzione e/o soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherehebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellet, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134). Per un caso in cui, vista la violazione dell’obbligo d’informare o di collaborare, è stato riconosciuto l’inversione dell’onere probatorio vedi la STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009: “(…) 6.3.3 L'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente. (…)” (STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.3.3 pubblicata in SVR 2010 IV Nr 30 pag. 94 e confermata, tra le altre, nella STF 9C_312/2010 del 2 luglio 2010 nel caso in cui l’interessato si era rifiutato ingiustamente di sottoporsi ad una perizia neurologica e psichiatrica). L’Alta Corte, nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2012, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale aveva confermato un miglioramento del disturbo depressivo, ha annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti al TCA affinché, predisposta una perizia giudiziaria, si pronunciasse di nuovo. In quell’evenienza il TF ha, in particolare, evidenziato che “(…) 5.2 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che, considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova attendibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesistenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3). (…)” (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 5.2) Vedi, in questo senso, anche i considerandi 6.1.2 e 6.1.3 della succitata STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 a 5 giudici. In concreto, nella perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007 il SAM ha concluso per un miglioramento dell’aspetto extra somatico sulla base del consulto del 3 aprile 2007 (doc. AI 70/17-20) nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – poste le diagnosi di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Sindrome depressiva ricorrente, in remissione (ICD-10 F33.4) (…)” (doc. AI 70/17) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’assicurata ha presentato un miglioramento complessivo del quadro clinico constatato dal collega __________. Pure se l’assicurata non ha seguito, come auspicava il collega, un regolare trattamento psicoterapeutico per la sua allora problematica depressiva e somatoforme, ha dimostrato un progressivo miglioramento nel corso degli anni. In tal senso, il decorso positivo spontaneo parla a favore del fatto che siamo di fronte ad una sindrome depressiva lieve, che al momento attuale presenta una quasi totale remissione. Senz’altro la situazione attuale di preoccupazione nella quale si trova l’assicurata in quanto confrontata con la problematica della sua piccola figlia è fonte di ansia e angoscia, ma stando alla valutazione odierna è evidente una sua modalità difensiva adeguata, consone e senza che l’intero apparato psichico sia alterato. Le funzioni cognitive, volitive e fisiologiche sono pressoché inalterate. Appare una lieve deflessione del tono dell’umore con una quota d’ansia e d’angoscia che sono di lieve entità e che costituiscono gli unici elementi fenomenologici che possono giustificare una incapacità lavorativa. Un’altra problematica che potrebbe incidere sulla capacità lavorativa è la sindrome dolorosa della quale si lamenta. Durante l’intero colloquio, però, non è stata evidenziata una minima smorfia di dolore né l’adozio-ne di una posizione antalgica. Complessivamente l’assicurata presenta una parziale incapacità lavorativa. (…)” (doc. AI 70/17). Al riguardo – a prescindere dal fatto che il dr. __________ non si è pronunciato sul disturbo di personalità passivo-aggressivo ed anacastico posto nelle diagnosi principali della perizia pluridisciplinare del SAM del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) e che nemmeno ha indicato i motivi per cui i danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente – l’asserito miglioramento è stato solo transitorio, ritenuto il rapporto 28 novembre 2008 del Servizio psico-sociale di __________ attestante che “(…) la signora è stata seguita presso il Servizio psico-sociale di __________ dal 5 febbraio 2008 al 31 luglio 2008 per una condizione ansioso-depressiva conseguente ad un evento stressante acuto, che ha interessato un componente della sua famiglia. La signora RI 1, in seguito a tale situazione, ha manifestato un quadro clinico di rilevante entità, caratterizzato da ipervigilanza, insonnia e deflessione del tono dell’umore. Il quadro descritto si è mantenuto per tutto il periodo della presa a carico, terminata a causa del trasferimento in un altro Cantone ed ha necessitato della prescrizione di una farmacoterapia ansiolitica e antidepressiva. La paziente era già nota per una grave sindrome somatoforme da dolore persistente e diffuso, in un contesto di depressione nervosa reattiva latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggres-sivo ed anancastico. (…)” (doc. AI 96/2) e viste le risultanze del certificato medico 3 dicembre 2008 del dr. __________ e del rapporto del 4 dicembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 98/3 e 98/4-5 e consid. 2.6), il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) a partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita ancora vigente attualmente. (…)” (doc. AI 101/1). Come visto (cfr. consid. 2.6), con comunicazione del 22 luglio 2010 (doc. AI 118/1), l’Ufficio AI ha in seguito confermato il diritto alla rendita intera con un grado d’invalidità dell’80%. In quel frangente il dr. Losa, nel rapporto di decorso del 27 maggio 2010 (doc. AI 115/1-7), aveva attestato uno stato di salute stazionario. La dr.ssa __________ e il dr. __________, nel rapporto di decorso del 9 giugno 2010 (doc. AI 116/1-7) – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD10; F 32.2) nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggressivo ed anacastico. Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10; F 45.4) (…)” (doc. AI 116/2) – avevano constatato che “(…) la signora RI 1, a seguito del fatto accaduto nel febbraio 2008, ha manifestato un quadro clinico caratterizzato da insonnia, ipervigilanza e deflessione del tono dell’umore. Sintomo cardine della sua patologia è una marcata astenia da intendersi come sentimento soggettivo di stanchezza, debolezza e faticabilità che compromettono sia le funzioni fisiche che psichiche. La signora è beneficiaria di una rendita AI dal 1998. Al momento attuale, visto il lungo trascorso di inabilità lavorativa, non siamo in grado di indicare la percentuale di inabilità. (…)” (doc. AI 116/4). Il dr. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2010 (doc. AI 117/1.2), aveva, osservato che “(…) la situazione reumatologica è da integrare con gli aspetti psichiatrici. È evidente un’importante sofferenza della paziente che, dal punto di vista reumatologico, si esprime con una parte della sintomatologia algica nota. La prognosi è sfavorevole con rischio di scompenso psicologico (oltre all’accentuazione dei dolori). Globalmente la situazione è invariata nel tempo senza miglioramento alcuno. (…)” (doc. AI 117/2). Interpellati nuovamente nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2012 (cfr. consid. 2.7), sfociata nella decisione qui impugnata e oggetto della presente vertenza, il dr. __________ e il dr. __________, nei rispettivi rapporti medici di decorso del 22 e del 24 agosto 2012 (cfr. doc AI 131/1-7 e 132/1-8), hanno attestato ancora uno stato di salute stazionario. Dal canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 22 febbraio 2013 (doc. AI 147/1-4) – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media F 33.1 (ICD-10). Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 (ICD-10) (…)” (doc. AI 147/1) e attestata un’incapacità lavorativa del 100% – ha osservato che “(…) la situazione personale, sociale e di malattia è globalmente immutata rispetto al resoconto della collega Dr.ssa __________. Attualmente la paziente lamenta apatia, anedonia, ritiro sociale, dolori generalizzati, crisi di pianto e mancanza di slancio vitale. Paziente orientata rispetto ai 4 domini. Mimica triste. Leggero rallentamento psicomotorio. Deflessione timica evidente. Non sono presente degli elementi di stampo psicotico. (…)” e, circa la prognosi, ha concluso che “(…) lo stato depressivo si è cristallizzato non permettendo di immaginare un ruolo attivo al lavoro, anche in contesti di attività semplici. (…)” (doc. AI 147/4). Nella perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) i periti del SAM hanno confermato la valutazione del dr. __________ che, nel consulto del 3 giugno 2013 (doc. AI 151/27-34) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4). Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (ICD 10-F33.1) (…)” (doc. AI 151/31) – ha concluso che “(…) l’assicurata ha presentato un peggioramento rispetto alla mia valutazione del 2007. Lo stress subito per il grave evento traumatico come conseguenza degli eventi conseguenti all’incarcerazione del figlio ha provocato in lei un franco peggioramento dello stato psichico. Alla luce della valutazione clinica attuale il quadro depressivo e quello somatoforme hanno manifestato un peggioramento. Il quadro depressivo mostra un peggioramento globale sia della componente timica sia sulle funzioni cognitive, biologiche e volitive con un grado di gravità media. Nonostante non è presente un processo regressivo dell’apparato psichico. Il quadro algico somatoforme appare più incisivo rispetto alla precedente valutazione. Ritengo che alla luce di tale peggioramento si possa attestare che la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente adempie i criteri di Förster in quanto si tratta di un quadro che segue un decorso autonomo, si è mostrato resistente ai classici trattamenti eseguiti, si assiste ad una modifica della sua quotidianità sul piano individuale e sociale. È presente una comorbidità psicologica rilevante. (…)” (doc. AI 151/31-32). Il dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, poste le diagnosi note, ha certificato che “(…) con la presente attesto che seguo la paziente a margine presso il mio studio dal 16.05.2011. Essa segue regolarmente la psicoterapia individuale ed assume una terapia antidepressiva. La signora RI 1 partecipa con motivazione in maniera scrupolosa alle proposte terapeutiche concordate assieme. Malgrado ciò constato che il quadro psicopatologico è rimasto nel tempo immutato caratterizzato da una depressione di media gravità, riduzione dello slancio vitale, ritiro sociale, algie generalizzate, riduzione delle capacità cognitive. […] Attualmente con molta fatica ed abnegazione la signora RI 1 cerca di accompagnare nella crescita i tre figli di cui l’ultimogenita ha circa 9 anni. Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna presso il carcere della __________ a Lugano. Questa situazione incide notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di franco scoramento e pensieri autolesivi. In considerazione di quanto sovraesposto non ritengo possibile una sua ripresa lavorativa neanche parziale ed in lavori leggeri. Lo stato depressivo ed algico si è cronicizzato nel tempo riducendo anche le mansioni quotidiane di casalinga. (…)” (doc. AI 169/13). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia ed estensore del consulto del 30 aprile 1999 (doc. AI 16/19-22) parte integrante della perizia del SAM del 20 maggio 1999, nel rapporto del 18 febbraio 2014 con allegate le analisi testistiche effettuate nell’ambito della valutazione psicodiagnostica (doc. H), ha concluso che “(…) in base a quanto riportato sopra possiamo pertanto ipotizzare come il quadro clinico, psicopatologico e valetudinario della perizianda sia alquanto preoccupante, anche in considerazione di quanto evidenziato nel corso di queste ultime settimane durante le quali abbiamo proceduto ad effettuare i nostri approfondimenti e le nostre valutazioni cliniche psicodiagnostiche. In particolare ipotizziamo, unitamente alle diagnosi già poste dal Collega Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ del SPS di __________, la presenza [ndr.: di] una diagnosi ulteriore – particolarmente inquietante e ulteriormente invalidante – riguardante la presenza di una possibile psicosi in stato preclinico e legata ai vissuti di violenza sia personali che famigliari (dove il sospetto di una violenza eventualmente subita dalla figlia rimane un serio punto interrogativo) che senza un adeguato supporto e lavoro psicoterapeutico, psichiatrico e psicosociale rischia di sfociare a breve-medio termine in una deriva psicopatologica esplosiva e pericolosa per la vita della perizianda stessa. Detto ciò, appare evidente che non sono presenti i presupposti di alcuna abilità lavorativa e che la perizianda necessita di una presa a carico specialistica assidua sul piano psicoterapeutico, psicosociale, psicoassistenziale e psichiatrico così come fino ad ora è stato fatto con competenza dal Collega Dr. med. __________. (…)” (doc. H). Il dr. __________ – invitato tramite il SAM a rispondere alle precise domande formulate dalla dr.ssa __________ nell’annotazione del 4 marzo 2014 (VIII/1) –, nel complemento dell’11 aprile 2014 (XIV/1), si è così espresso: " (…)

1.   Descrivere esattamente le risorse dell’Assicurata ancora presenti in occasione della valutazione psichiatrica. Come da me descritto nonché ben descritto dal collega Dr.med. __________ l'assicurata è in grado di occuparsi della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________. Questa sua capacità psicofisica non solo richiede un certo livello di capacità e di resistenza fisica ma anche quella mentale e psicologica. Come lo è il fatto di accudire e proteggere. Come descritto nella gestione della giornata l'assicurata si alza al mattino e prepara la colazione e accudisce la figlia __________ che parte ogni mattina a scuola. Poi durante la giornata, sebbene con delle interruzioni e pause, è in grado di fare i compiti casalinghi e di preparare il pranzo che consuma insieme alla figlia. Poi al pomeriggio si riposa dopodiché prepara la cena che consuma con i figli __________a e __________. Per quanto concerne lo stato cognitivo, volitivo e biologico siamo di fronte ad un quadro compromesso ma che ancora appare funzionante e mantiene un certo livello di capacità. Per quanto concerne la sua capacità lavorativa come cameriera va detto che la mia valutazione segue un parametro teorico in quanto siamo di fronte ad un quadro depressivo di grado medio (con delle funzioni mentali ancora conservate parzialmente senza che ci sia un minimo segno di regressione grave dell'apparto psichico, non sono presenti segni di psicosi come sospetta il collega Dr.med__________). La sua paura di essere pedinata dal marito è sicuramente un fatto reale accaduto e per questo è che l'assicurata presenta una paura egodistonica congrua con tale evento. Inoltre il quadro clinico va accompagnato da una diminuzione di capacità fisica data dalla sindrome somatoforme da dolore persistente. Il fatto che l'assicurata sia in grado di occuparsi giornalmente di diverse e svariate faccende domestiche e casalinghe presuppone che la stessa possa occuparsi anche di faccende fisiche come cameriera. Inoltre il quadro depressivo che presenta non è accompagnato da una sintomatologia grave di fobia sociale (esce a fare le spese di casa e i fine settimana fa le spese grandi insieme ai figli e si reca al penitenziario a fare visita al figlio) bensì un adeguato senso di vergogna per quello che le è accaduto con suo figlio. Pertanto anche per ragioni psichiche l'assicurata potrebbe essere in grado di lavorare come cameriera. Le funzioni cognitive sono parzialmente conservate e non totalmente compromesse.

2.   In che cosa consiste il miglioramento dello stato di salute psichiatrico dell'assicurata e in che modo esso ha portato ad un aumento della capacità di lavoro? Il miglioramento dello stato di salute è la conclusione da quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede peritale. Dal mio punto di vista ho constatato uno status psichico differente rispetto al quadro descritto dal collega Dr. med. __________. Il collega dichiara una totale compromissione delle funzioni cognitive e una totale limitata caricabilità. Il fatto che l'assicurata si occupi ogni giorno della cura della propria abitazione e dei figli non parla a favore di una totale compromissione psichica. Sebbene in sede di valutazione ho riscontrato una compromissione delle funzioni cognitive tuttavia si assiste ad una parziale conservazione. Testualmente ho descritto: "Le funzioni cognitive sono compromesse. Si denota una diminuzione dell'attenzione, della concentrazione e una lieve compromissione della memoria di fissazione. Non emerge una compromissione della memoria di evocazione. L'assicurata è stata in grado di raccontare in dettaglio numerosi passaggi della sua vita e degli ultimi avvenimenti accaduti nel corso degli ultimi 5 anni. Ha mostrato segni di stanchezza mentale in entrambi i colloqui durati 60 e 50 minuti" . Allo stesso tempo le funzioni biologiche e volitive sono abbastanza conservate. Il tono dell'umore mantiene una quota d'angoscia di grado medio fluttuante.

3.   Se ritiene di poter confermare e argomentare il miglioramento dello stato psichiatrico dell'assicurata come definito nella perizia SAM, giustifichi il motivo per cui ha fatto iniziare tale miglioramento dal momento della prima valutazione. Ho fatto iniziare il miglioramento dal momento della mia prima valutazione perchè l'esplorazione dello status psichico da me constatato contrastava con quanto rilevato ed espresso dal suo medico psichiatra Dr.med. __________ nel suo rapporto medico del 22.02.2013. Pertanto ho ritenuto giustificato accettare lo stato di compromissione del suo stato psichico ancora nel periodo dopo il rapporto stilato dal collega fino al giorno della mia prima valutazione.

4.   Specifichi sul piano terapeutico quale trattamento è ritenuto indicato per il caso specifico dell'assicurata (tipo di antidepersivo, posologia, frequenza dei controlli, ecc), la sua durata e di quanto in percentuale esso influirebbe sulla capacità di lavoro dell'assicurata e in quanto tempo (criteri di esigibilità alle cure). Da un punto di vista terapeutico e stando a quanto richiesto da un punto di vista assicurativo, l'assicurato deve dimostrare di fare degli sforzi adeguati per migliorare la sua condizione di salute e deve eseguire i trattamenti secondo le regole dell'arte medica. Risulta poco comprensibile, nel caso specifico dell'assicurata, come la stessa che presenta un quadro di una gravità media venga trattata solo mediante un trattamento blando con un fitoterapia (Jarsin). Mi sembra che nel caso specifico siano esigibili altri trattamenti da proporre come ad esempio l'uso di serotoninergici (Fluoxentina 20-40 mg/dì, Paroxetina 20-30 mg /dì, Sertralina fino a 150 mg/dì. ecc) oppure di antidepressivi a doppio attacco come ad esempio Agomelatina a dosaggi utili, fino a 120 mg /dì. Si dovrà seguire anche sul piano psicoterapico in modo tale da permettere alla stessa una migliore gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza. La frequenza potrebbe essere mensile ma a lungo termine. Si dovrà abbinare un trattamento psicocorporeo con tecniche di rilassamento progressivo (tipo Jacobson). Come è noto, risulta difficile poter esprimere un parere preciso su quanto potrebbe migliorare il quadro dopo tale trattamento data la cronicità. (…)" (XIV/1) Questo Tribunale, viste le suesposte risultanze mediche e conformemente alla succitata giurisprudenza, ritiene che anche avuto riguardo al complemento peritale dell’11 aprile 2014 nel quale il dr. __________ ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente in merito, non risulta provato un miglioramento dello stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita finora erogata. In effetti, e lo si ribadisce, già nel suo precedente consulto del 3 aprile 2007 (cfr. doc. AI 17/20) il dr. __________ non aveva indicato i motivi per cui i danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente. In ogni caso, e anche questo lo si ribadisce, l’asserito miglioramento di cui alla perizia del SAM del 30 aprile 2007 era stato superato dalla valutazione del 30 marzo 2009 nella quale il medico SMR dr. __________ aveva concluso che l’attuale peggioramento clinico documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che psichiatrica giustificava le antecedenti limitazioni in base alle quali era stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (cfr. doc. AI 101/1). Del resto, il dr. __________, invitato espressamente ad indicare in che cosa consistesse il miglioramento dello stato di salute psichiatrico e in che modo avesse portato ad un aumento della capacità lavorativa, si é limitato ad indicare che “(…) il miglioramento dello stato di salute é la conclusione da quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede peritale. Dal mio punto di vista ho constatato uno status psichico differente rispetto al quadro descritto dal collega Dr. med. __________. (…)” (XIV/1, risposta 2). Ora, visto che il suesposto peggioramento dal febbraio 2008 aveva ripristinato la situazione valetudinaria ritenuta con la prima perizia del SAM del 20 maggio 1999, il consulente psichiatra avrebbe dovuto confrontarsi con questa situazione oltre che con le valutazioni del dr. __________. In particolare, come visto sopra, il dr. __________ non si é espresso sul “(…) quadro di disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anancastico (…)” (doc. AI 16/8) ripreso anche dai medici dr. __________ e Dr.ssa __________ nello scritto del 28 novembre 2008 (doc. AI 96/2) e dalla dr.ssa __________ nel rapporto di decorso del 9 giugno 2010 (doc. AI 116/1-7). Nemmeno é dato di capire per quali ragioni il dr. __________ abbia concluso per una capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale di “ragazza buffet” e del 50% in un’attività leggera (doc. AI 151/33-34, punti 3 e 7), allorquando egli non aveva operato alcuna distinzione nel precedente consulto del 3 aprile 2007 (doc. AI 70/18, punti 3 e 7) e il dr. __________, nel consulto del 30 aprile 1999, aveva concluso, in generale, per un grado d’incapacità lavorativa del 100% (doc. AI 16/22). Inoltre, per il solo fatto che l’insorgente sia stata ritenuta “(…) in grado di occuparsi della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________ (…)” (XIV/1, risposta 1), non è ancora possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute. Al riguardo significativa è la STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013 nella quale l’Alta Corte, ritenuta l’attività di madre diurna svolta dall’assicurata, al fine di stabilire se fosse dato un motivo di revisione visto il migliore adattamento al dolore, ha rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti al riguardo: “(…) Es ist somit ungenügend erstellt, in welchem Umfang die Versicherte tatsächlich der Tätigkeit als Tagesmutter nachkommt. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil ihr seit Rentenzusprache im Umfang von vier Stunden täglich eine leichte bis mittelschwere Tätigkeit zugemutet wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund des ungenügend erstellten Sachverhalts keine Verbesserung des Leistungsvermögens geschlussfolgert werden. Das Gleiche gilt für das als Tagesmutter erzielte Einkommen, weshalb sich die Vorinstanz hinsichtlich der Invaliditätsbemessung beim Einkommensvergleich auf Tabellenlöhne stützte. Die Sache ist deshalb an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie die tatsächlichen Verhältnisse abkläre. Insbesondere wird sie zu prüfen haben, in welchem Umfang die Versicherte ihre Tätigkeit als Tagesmutter aufgenommen hat und was sie dabei verdient. Erst in der Folge kann darüber befunden werden, ob ein Revisionsgrund wegen einer verbesserten Leidensanpassung gegeben ist. (…)” (STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013, consid. 3.4). Del resto, il dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, ha evidenziato che “(…) attualmente con molta fatica ed abnegazione la signora RI 1 cerca di accompagnare nella crescita i tre figli di cui l’ultimogenita ha circa 9 anni. Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna presso il carcere della __________. Questa situazione incide notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di franco scoramento e pensieri autolesivi. (…)” (doc. AI 169/13) e, dalla sentenza del Pretore della Giurisdizione di __________ del 30 maggio 2012 (doc. AI 129/2-33), quanto alla custodia e autorità parentale sulla figlia __________ (2004), risulta che “(…) i periti hanno evidenziato come sia emerso dall’indagine “il rischio che la madre non sia in grado di accompagnare la figlia in un armonioso sviluppo psicoaffettivo in quanto non é disposta, seppure in buona fede e con l’intento di tutelare la bambina, di rispettare le decisioni delle Autorità (e quindi un punto di vista diverso dal suo) e di pervenire ad una sana interpretazione del “maschile” e del “paterno” nella personalità della bambina” […] RI 1, come indicato dai periti, dovrà – per poter sviluppare capacità genitoriali del tutto adeguate – “effettuare un percorso individuale di sostegno psicologico con un terapeuta diverso da quello della figlia, che la possa aiutare e sostenere nel processo di riavvicinamento della figlia al padre, con tutti i vissuti che ciò potrà suscitare in lei” (…)” (doc. AI 129/11-12). Infine, ancorché nel consulto del 30 aprile 2013 (doc. AI 151/35-41) il dr. __________ abbia attestato un decorso stazionario, non é dato a sapere per quali ragioni i periti del SAM, nella perizia del 20 giugno 2013, hanno ritenuto la fibromialgia quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 151/16) allorquando lo stesso SAM aveva in precedenza concluso differentemente sia nella perizia del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) che in quella del 30 aprile 2007 (cfr. doc. AI 70/11). 2.9.   In simili circostanze, viste le suesposte risultanze mediche, questo Tribunale deve concludere che in base al principio della verosimiglianza preponderante un miglioramento dello stato di salute va negato. Di conseguenza il diritto alla rendita intera va confermato e la decisione impugnata annullata (cfr. in questo senso la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013). 2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. All’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa). La domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . § Di conseguenza la decisione impugnata del 26 novembre 2013 è annullata e il diritto alla rendita intera confermato.

2.   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI 1 fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti