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32.2013.215

Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità rilevante; negati anche provvedimenti professionali

Ticino · 2013-11-19 · Italiano TI
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Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità rilevante; negati anche provvedimenti professionali

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84)

.

2.4.   Nel

caso in esame, l’assicurato, di formazione panettiere, ha interrotto la propria

attività lamentando di essere sofferente di allergia alla farina. Nell’ottobre 2007 ha inoltrato una notifica di infortunio alla __________ (assicuratrice LAINF del datore di

lavoro), la quale, con decisione 25 ottobre 2007, ha negato la presenza di una malattia professionale ritenendo che i disturbi lamentati agli

organi della respirazione erano essenzialmente causati dalla pollinosi su

ipersensibilità a numerosi pollini e graminacee e non all’attività

professionale svolta (doc. AI 5-3). L’assicuratore infortuni si è basato su

un’approfondita valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, spec.

FMH in medicina interna, immunologia clinica e allergologia. Nel suo rapporto

inoltrato il 7 maggio 2007 al dr. __________, generalista e curante

dell’assicurato, lo specialista, eseguiti test allergologici, ha posto le

diagnosi di “

Possibile leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri

sintomi di rinocongiuntivite sul posto di lavoro, possibile leggero eritema

alle mani, sospetto non confermato di asma bronchiale), Pollinosi su

ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee, allergia

anamnestica alla penicillina”

e dopo aver ricordato che l’assicurato, sin

da piccolo

sofferente di una moderata rino-congiuntivite stagionale,

aveva lamentato da alcuni mesi l'apparizione dì una leggera rino-congiuntivite

e di un arrossamento delle mani quando si trova sul posto di lavoro, con

disturbi a livello oculare e nasale, ha riferito di un reperto del Dosaggio

delle IgE specifiche (valutazione in 6 classi) positivo (in classe 2) per la

farina di grano, ma negativo per la farina di grano saraceno, l'avena, il mais

e la segale. Ha quindi formulato la seguente valutazione:

"

Il signor RI 1 è senza

ombra di dubbio un soggetto atopico dato che soffre da quattro anni di una

classica pollinosi. Il bilancio allergologico ha in effetti evidenziato una chiara

ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee che sicuramente possono

spiegare la sintomatologia stagionale di cui soffre il tuo giovane paziente da

circa quattro anni. Negli ultimi mesi il signor RI 1 ha notato l'apparizione di

una moderata rinocongiuntivite e di un eritema alle mani quando maneggia la

farina sul posto di lavoro. Il bilancio allergologico ha evidenziato un

risultato dubbio, per quanto riguarda i test cutanei effettuati con la tecnica

del Prick Prick con varie farine ed ha dato esito leggermente positivo al CAP

RAST per quanto riguarda la farina di grano. Non è dunque escluso che il tuo

paziente possa iniziare attualmente una allergia alla farina a cui è esposto professionalmente

come panettiere. Va detto che al momento attuale la sintomatologia sembra

essere piuttosto discreta e ho avuto l'impressione, discutendo con il tuo paziente,

che il signor RI 1 non sia più motivato a lavorare come panettiere e vorrebbe

poter beneficiare di una riqualifica professionale pagata dalla __________ In

tale contesto ho ritenuto indicato inviare il paziente al dr. __________, Pneumologo,

di cui puoi leggere in allegato le conclusioni. Al momento attuale è pertanto

assai difficile poter stabilire con certezza se vi sia una reale allergia alla

farina (la positività dei test cutanei e degli esami sierologici possono essere

dovuti unicamente ad una reazione crociata con i pollini di graminacee senza

obbligatoriamente che questi abbiano una conseguenza clinica rilevante). Dato

che iI tuo paziente non è più tornato alla mia consultazione dopo la

valutazione pneumologica non ho potuto discutere con il signor RI 1 la sua

problematica. Personalmente non ritengo, al momento attuale, che vi siano attualmente

gli estremi per annunciarlo come malattia professionale, ma non è escluso che,

tale problematica, possa svilupparsi con il tempo. D’altro canto, vista la

scarsa motivazione del paziente a proseguire la sua attività professionale come

panettiere e il rischio che in futuro possa realmente sviluppare problemi

allergici con la farina, si potrebbe annunciarlo alla __________ affinché venga

effettuata una prima valutazione dai loro specialisti. Sarebbe in effetti

peccato che il signor RI 1 sviluppi oggettivamente una severa allergia alla

farina nel corso dei prossimi anni, quando poi sarà più difficile

riqualificarlo professionalmente.”

Al referto ha allegato il rapporto reso il 26 marzo 2007 dal dr. __________,

pneumologo dell’Ospedale regionale di __________, il quale, effettuati i relativi

esami funzionali, ha negato la presenza di sicure affezioni respiratorie suggestive

per una sicura o probabile componente asmatica di una rinocongiuntivite

allergica di recente insorgenza. Ha quindi ammesso una lieve iperreagibilità

bronchiale che comunque non era tale da confermare la presenza di un’asma

bronchiale  (doc. AI 6-12).

Dal

canto suo, con certificato del 11 giugno 2013, il curante dr. __________ si è

limitato a certificare che il paziente presentava “

una possibile leggera

allergia alla farina con sintomatologia di rinocongiuntivite e eritema alle

mani

” e in data 17 settembre 2013 a confermare la diagnosi di allergia alla

farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite, precisando che

“un’attività

professionale nell’ambito della ristorazione non è indicata dal profilo salute

(doc. AI 6-1, 6-2).

Sulla

base di questi atti medici e dopo analisi della documentazione richiamata dalla

__________, l’amministrazio-ne ha concluso, mediante il progetto del 10 ottobre

2013 dapprima e la decisione contestata poi, che le problematiche respiratorie

lamentate non erano tali da determinare un’inca-pacità lavorativa, i sintomi

relativi alle diagnosi formulate potendo essere contenuti mediante semplici

accorgimenti come l’utilizzo di mascherine e guanti (doc. AI 7, 8).

L’assicurato,

che nel frattempo ha intrapreso un apprendistato quale selvicoltore, con

attribuzione di assegni di formazione, ha contestato questa decisione allegando

un nuovo certificato del medico curante del 14 ottobre 2013 attestante la

diagnosi di “

allergia alla farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite,

dermatite alle mani

”, precisando che un tentativo di porto di guanti aveva

portato ad una dermatite disidrosica per eccessiva sudorazione. Secondo il dr. __________,

la ripresa di un’attività necessitante tali accorgimenti era da evitare (doc.

AI 11-19).

Ha

prodotto inoltre un rapporto del 18 novembre 2013 relativo ad una visita medica

di controllo su incarico dell’Ufficio regionale di collocamento del dr. __________,

internista (doc. A4).

2.5.   Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF

9C_524/2010

del 27 ottobre 2010

, consid.

2)

Va poi evidenziato

che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353

)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6.   Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA

ritiene che rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato alcuna limitazione della

capacità lavorativa dell’assicurato. In particolare, richiamata la su- esposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non si vedono

motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia

eseguita dal dr. __________ per il quale essenzialmente era data una possibile

leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri sintomi di rinocongiuntivite

sul posto di lavoro, possibile leggero eritema alle mani, sospetto di asma

bronchiale), confermata solo in misura lieve (d

osaggio delle IgE

specifiche, positivo in classe 2 su una valutazione in 6 classi e test cutanei

effettuati con la tecnica del Prick Prick con varie farine con esito

leggermente positivo per la farina di grano) dai test e

seguiti dal dr. __________.

La

rinocongiuntivite è stata definita moderata e pur non

escludendo che il paziente potesse sviluppare un’allergia alla farina, ha

osservato in sostanza di aver piuttosto avuto l'impressione che l’interessato non

fosse più motivato a lavorare come panettiere, volendo poter beneficiare di una

riqualifica professionale pagata dalla __________. Ha quindi ritenuto dubbia

l’esistenza di una reale allergia alla farina, la positività dei test cutanei e

degli esami sierologici potendo essere dovuti unicamente ad una reazione

crociata con i pollini di graminacee e negando la presenza di una malattia

professionale. In sostanza, sulla base degli accertamenti esperiti, anche per

conto dell’assicu-ratore infortuni coinvolto, non era stato possibile escludere

o confermare a priori una componente professionale nei disturbi allergici lamentati,

peraltro moderati, dal paziente.

del resto l’insorgente ha prodotto, nel corso della procedura amministrativa o

in questa sede, documentazione medica idonea a contraddire la succitata concludente

valutazione specialistica rispettivamente a sostenere e a comprovare un

peggioramento delle sue condizioni rispetto alla valutazione del dr. __________

del maggio 2007. In particolare, con riferimento agli stringati e non motivati

certificati resi dal dr. __________, ribadite le considerazioni che si

impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti;

cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr.

consid. 2.5), la differente valutazione del curante in punto alla esigibilità

dell’attività precedentemente svolta è peraltro spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile

di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto,

su un parere specialistico, non da ultimo anche considerando come il dr. __________

è generalista e quindi non specialista della materia che qui interessa.

In

sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 novembre 2013 del dr. __________,

internista e medico di fiducia della LADI, il quale ha sostenuto:

"

Valutazioni e proposte:

Si tratta quindi di un panettiere-pasticciere 29enne,

con una pollinosi dall'età di 22 anni che sarebbe nettamente diminuita

d'importanza nel giro di 4-5 anni e che nel 2007 ha interrotto la sua attività professionale per dei disturbi allergici a livello ORL e alle

mani. La valutazione allergologica effettuata nel 2007 non permetteva di

concludere con sicurezza per una malattia professionale (allergia alla farina)

e la decisione dell'__________ di non riconoscere una malattia professionale

non è purtroppo a quel momento stata impugnata dall'Assicurato. In seguito anche

l'AI ha quindi considerato abile il Signor RI 1 nella sua attività di panettiere-pasticciere

con l'ausilio di piccoli accorgimenti.

Purtroppo nel 2007 non era stata sufficientemente

approfondita la questione, avendo l'Assicurato optato per un'altra professione.

Basandomi tuttavia sull'anamnesi del paziente, che riferisce di non essere

praticamente più allergico ai pollini ma di aver accusato regolarmente entrando

in contatto con la farina sintomi quali eritemi alle mani e rinocongiuntivite (anche

nella professione di aiuto-cuoco), un'allergia alla farina sembra verosimile e

la ripresa di un'attività lavorativa quale panettiere-pasticciere presenterebbe

a mio avviso un rischio rilevante di peggiorare le manifestazioni allergiche.

In questo caso la conseguenza sarebbe quella di dover poi procedere a una

riqualifica professionale nel prossimo futuro. L'utilizzo di mascherine, oltre

a non proteggere gli occhi appare problematico per periodi prolungati;

l'utilizzo di guanti ha portato ad un'ipersudorazione con manifestazioni di

eczemi come documentato dal MC dr. __________.

In definitiva, anche se per i motivi elencati non si

può concludere con sicurezza per la presenza di una malattia professionale, il

rischio di sviluppo di una severa allergia alla farina in caso di'ripresa di

un'attività quale panettiere-pasticciere appare concreto.

Per fare chiarezza, una possibilità per il Signor RI 1

sarebbe stata quella di presentare delle osservazioni entro 30 giorni a

progetto a decisione AI, chiedendo una valutazione più approfondita. Se questo

non è stato fatto, per i motivi esposti ritengo ragionevole evitare di esporre

nuovamente il Signor RI 1 al rischio di peggioramento dell'allergia in

attività a contatto con la farina (panettiere-pasticciere; aiuto cuoco).

L'attività quale selvicoltore non presenta invece controindicazioni. Restando a

disposizione per eventuale ulteriore discussione, saluto cordialmente.” (doc.

A4)

Ora,

tale rapporto - che non si capisce se si sia basato su una valutazione clinica

o soltanto su una valutazione degli atti - si  limita in sostanza ad una riesposizione

della situazione e degli accertamenti effettuati nel 2007, senza apportare

nuovi elementi e trae le sue conclusioni senza aver effettuato alcun

accertamento o esame ulteriore. Si evince quindi la conferma di disturbi allergici,

ma unicamente la presenza di un “rischio” di sviluppo di una severa allergia

alla farina in caso di ripresa di un’attività quale panettiere.

Questa

Corte non misconosce quindi l’esistenza di una  problematica allergica, ma

tuttavia concorda con la valutazione 16 dicembre 2013 del SMR nel ritenere che

la documentazione medica prodotta non sia suscettibile di modificare le

conclusioni dell’amministrazione e di indicare una modifica dello stato di

salute dell’assicurato e tantomeno una nuova patologia. In effetti, rettamente

il SMR rileva che:

"

(…)

-    dalla documentazione presentata non risulta

verosimile che l’attività di panettiere-pasticciere non possa più essere svolta

per motivi di salute

-    difficile ritenere l’attività di selvicoltore più

adatta per motivi medici in considerazione del fatto che nel 2007 era stata

diagnosticata una pollinosi con ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e

di graminacei." (Doc. IV/bis)

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

agli atti, che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute

dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere

tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati),

che l’assicurato appare

abile nell'abituale attività

di panettiere-pasticciere con dei piccoli accorgimenti, quali per esempio l'utilizzo

di mascherine o di guanti.

In

assenza di un'incapacità lavorativa e, quindi di un grado d'invalidità, a ragione

l’amministrazione ha negato la concessione di una rendita.

2.7.

P

er quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, segnatamente

una riqualifica professionale, l’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV

Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

per riformazione

professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere

o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche

Pratique

VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

Nella

specie gli stessi non entrano in considerazione, considerato come in base al

provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna riduzione della

capacità lavorativa e, quindi, nemmeno una perdita di guadagno.

In proposito val

la pena comunque evidenziare che l’assicu-rato sta già seguendo una

riformazione professionale quale selvicoltore che egli ha scelto di sua

spontanea volontà.

I

n queste circostanze, dunque, la mancata

concessione di provvedimenti professionali va confermata.

Ne consegue

che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.8.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2014 32.2013.215 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2014 32.2013.215 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2014 32.2013.215

Respinta domanda di prestazioni in assenza di un grado di invalidità rilevante; negati anche provvedimenti professionali

Raccomandata Incarto n. 32.2013.215 FC Lugano 21 agosto 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2013 di RI 1 contro la decisione del 19 novembre 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel 1984, già diplomato come panettiere e attivo come apprendista selvicoltore, nell’ottobre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI lamentando un’aller-gia alla farina (doc. AI 1). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 19 novembre 2013 (preavvisata il 10 ottobre 2013), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta ritenuto come dagli atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da ritenersi abile nell’abituale attività di panettiere pasticciere con dei piccoli accorgimenti quali per esempio l’utilizzo di mascherine o guanti (doc. AI 11). 1.3.   L’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, contestando la decisione querelata, sulla base di documentazione già agli atti e due nuovi certificati medici (I). 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando, sulla base dell’allegato parere del SMR, la valutazione medica posta alla base della decisione. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti professionali o ad una rendita. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . 2.4.   Nel caso in esame, l’assicurato, di formazione panettiere, ha interrotto la propria attività lamentando di essere sofferente di allergia alla farina. Nell’ottobre 2007 ha inoltrato una notifica di infortunio alla __________ (assicuratrice LAINF del datore di lavoro), la quale, con decisione 25 ottobre 2007, ha negato la presenza di una malattia professionale ritenendo che i disturbi lamentati agli organi della respirazione erano essenzialmente causati dalla pollinosi su ipersensibilità a numerosi pollini e graminacee e non all’attività professionale svolta (doc. AI 5-3). L’assicuratore infortuni si è basato su un’approfondita valutazione specialistica effettuata dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna, immunologia clinica e allergologia. Nel suo rapporto inoltrato il 7 maggio 2007 al dr. __________, generalista e curante dell’assicurato, lo specialista, eseguiti test allergologici, ha posto le diagnosi di “ Possibile leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri sintomi di rinocongiuntivite sul posto di lavoro, possibile leggero eritema alle mani, sospetto non confermato di asma bronchiale), Pollinosi su ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee, allergia anamnestica alla penicillina” e dopo aver ricordato che l’assicurato, sin da piccolo sofferente di una moderata rino-congiuntivite stagionale, aveva lamentato da alcuni mesi l'apparizione dì una leggera rino-congiuntivite e di un arrossamento delle mani quando si trova sul posto di lavoro, con disturbi a livello oculare e nasale, ha riferito di un reperto del Dosaggio delle IgE specifiche (valutazione in 6 classi) positivo (in classe 2) per la farina di grano, ma negativo per la farina di grano saraceno, l'avena, il mais e la segale. Ha quindi formulato la seguente valutazione: " Il signor RI 1 è senza ombra di dubbio un soggetto atopico dato che soffre da quattro anni di una classica pollinosi. Il bilancio allergologico ha in effetti evidenziato una chiara ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacee che sicuramente possono spiegare la sintomatologia stagionale di cui soffre il tuo giovane paziente da circa quattro anni. Negli ultimi mesi il signor RI 1 ha notato l'apparizione di una moderata rinocongiuntivite e di un eritema alle mani quando maneggia la farina sul posto di lavoro. Il bilancio allergologico ha evidenziato un risultato dubbio, per quanto riguarda i test cutanei effettuati con la tecnica del Prick Prick con varie farine ed ha dato esito leggermente positivo al CAP RAST per quanto riguarda la farina di grano. Non è dunque escluso che il tuo paziente possa iniziare attualmente una allergia alla farina a cui è esposto professionalmente come panettiere. Va detto che al momento attuale la sintomatologia sembra essere piuttosto discreta e ho avuto l'impressione, discutendo con il tuo paziente, che il signor RI 1 non sia più motivato a lavorare come panettiere e vorrebbe poter beneficiare di una riqualifica professionale pagata dalla __________ In tale contesto ho ritenuto indicato inviare il paziente al dr. __________, Pneumologo, di cui puoi leggere in allegato le conclusioni. Al momento attuale è pertanto assai difficile poter stabilire con certezza se vi sia una reale allergia alla farina (la positività dei test cutanei e degli esami sierologici possono essere dovuti unicamente ad una reazione crociata con i pollini di graminacee senza obbligatoriamente che questi abbiano una conseguenza clinica rilevante). Dato che iI tuo paziente non è più tornato alla mia consultazione dopo la valutazione pneumologica non ho potuto discutere con il signor RI 1 la sua problematica. Personalmente non ritengo, al momento attuale, che vi siano attualmente gli estremi per annunciarlo come malattia professionale, ma non è escluso che, tale problematica, possa svilupparsi con il tempo. D’altro canto, vista la scarsa motivazione del paziente a proseguire la sua attività professionale come panettiere e il rischio che in futuro possa realmente sviluppare problemi allergici con la farina, si potrebbe annunciarlo alla __________ affinché venga effettuata una prima valutazione dai loro specialisti. Sarebbe in effetti peccato che il signor RI 1 sviluppi oggettivamente una severa allergia alla farina nel corso dei prossimi anni, quando poi sarà più difficile riqualificarlo professionalmente.” Al referto ha allegato il rapporto reso il 26 marzo 2007 dal dr. __________, pneumologo dell’Ospedale regionale di __________, il quale, effettuati i relativi esami funzionali, ha negato la presenza di sicure affezioni respiratorie suggestive per una sicura o probabile componente asmatica di una rinocongiuntivite allergica di recente insorgenza. Ha quindi ammesso una lieve iperreagibilità bronchiale che comunque non era tale da confermare la presenza di un’asma bronchiale  (doc. AI 6-12). Dal canto suo, con certificato del 11 giugno 2013, il curante dr. __________ si è limitato a certificare che il paziente presentava “ una possibile leggera allergia alla farina con sintomatologia di rinocongiuntivite e eritema alle mani ” e in data 17 settembre 2013 a confermare la diagnosi di allergia alla farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite, precisando che “un’attività professionale nell’ambito della ristorazione non è indicata dal profilo salute ” (doc. AI 6-1, 6-2). Sulla base di questi atti medici e dopo analisi della documentazione richiamata dalla __________, l’amministrazio-ne ha concluso, mediante il progetto del 10 ottobre 2013 dapprima e la decisione contestata poi, che le problematiche respiratorie lamentate non erano tali da determinare un’inca-pacità lavorativa, i sintomi relativi alle diagnosi formulate potendo essere contenuti mediante semplici accorgimenti come l’utilizzo di mascherine e guanti (doc. AI 7, 8). L’assicurato, che nel frattempo ha intrapreso un apprendistato quale selvicoltore, con attribuzione di assegni di formazione, ha contestato questa decisione allegando un nuovo certificato del medico curante del 14 ottobre 2013 attestante la diagnosi di “ allergia alla farina di grano con sintomatologia di rinocongiuntivite, dermatite alle mani ”, precisando che un tentativo di porto di guanti aveva portato ad una dermatite disidrosica per eccessiva sudorazione. Secondo il dr. __________, la ripresa di un’attività necessitante tali accorgimenti era da evitare (doc. AI 11-19). Ha prodotto inoltre un rapporto del 18 novembre 2013 relativo ad una visita medica di controllo su incarico dell’Ufficio regionale di collocamento del dr. __________, internista (doc. A4). 2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato. Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue: " (…) per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.6.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA ritiene che rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato alcuna limitazione della capacità lavorativa dell’assicurato. In particolare, richiamata la su- esposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non si vedono motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente perizia eseguita dal dr. __________ per il quale essenzialmente era data una possibile leggera allergia debuttante alla farina (con leggeri sintomi di rinocongiuntivite sul posto di lavoro, possibile leggero eritema alle mani, sospetto di asma bronchiale), confermata solo in misura lieve (d osaggio delle IgE specifiche, positivo in classe 2 su una valutazione in 6 classi e test cutanei effettuati con la tecnica del Prick Prick con varie farine con esito leggermente positivo per la farina di grano) dai test e seguiti dal dr. __________. La rinocongiuntivite è stata definita moderata e pur non escludendo che il paziente potesse sviluppare un’allergia alla farina, ha osservato in sostanza di aver piuttosto avuto l'impressione che l’interessato non fosse più motivato a lavorare come panettiere, volendo poter beneficiare di una riqualifica professionale pagata dalla __________. Ha quindi ritenuto dubbia l’esistenza di una reale allergia alla farina, la positività dei test cutanei e degli esami sierologici potendo essere dovuti unicamente ad una reazione crociata con i pollini di graminacee e negando la presenza di una malattia professionale. In sostanza, sulla base degli accertamenti esperiti, anche per conto dell’assicu-ratore infortuni coinvolto, non era stato possibile escludere o confermare a priori una componente professionale nei disturbi allergici lamentati, peraltro moderati, dal paziente. Né del resto l’insorgente ha prodotto, nel corso della procedura amministrativa o in questa sede, documentazione medica idonea a contraddire la succitata concludente valutazione specialistica rispettivamente a sostenere e a comprovare un peggioramento delle sue condizioni rispetto alla valutazione del dr. __________ del maggio 2007. In particolare, con riferimento agli stringati e non motivati certificati resi dal dr. __________, ribadite le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la differente valutazione del curante in punto alla esigibilità dell’attività precedentemente svolta è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è  manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto, su un parere specialistico, non da ultimo anche considerando come il dr. __________ è generalista e quindi non specialista della materia che qui interessa. In sede di ricorso l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 novembre 2013 del dr. __________, internista e medico di fiducia della LADI, il quale ha sostenuto: " Valutazioni e proposte: Si tratta quindi di un panettiere-pasticciere 29enne, con una pollinosi dall'età di 22 anni che sarebbe nettamente diminuita d'importanza nel giro di 4-5 anni e che nel 2007 ha interrotto la sua attività professionale per dei disturbi allergici a livello ORL e alle mani. La valutazione allergologica effettuata nel 2007 non permetteva di concludere con sicurezza per una malattia professionale (allergia alla farina) e la decisione dell'__________ di non riconoscere una malattia professionale non è purtroppo a quel momento stata impugnata dall'Assicurato. In seguito anche l'AI ha quindi considerato abile il Signor RI 1 nella sua attività di panettiere-pasticciere con l'ausilio di piccoli accorgimenti. Purtroppo nel 2007 non era stata sufficientemente approfondita la questione, avendo l'Assicurato optato per un'altra professione. Basandomi tuttavia sull'anamnesi del paziente, che riferisce di non essere praticamente più allergico ai pollini ma di aver accusato regolarmente entrando in contatto con la farina sintomi quali eritemi alle mani e rinocongiuntivite (anche nella professione di aiuto-cuoco), un'allergia alla farina sembra verosimile e la ripresa di un'attività lavorativa quale panettiere-pasticciere presenterebbe a mio avviso un rischio rilevante di peggiorare le manifestazioni allergiche. In questo caso la conseguenza sarebbe quella di dover poi procedere a una riqualifica professionale nel prossimo futuro. L'utilizzo di mascherine, oltre a non proteggere gli occhi appare problematico per periodi prolungati; l'utilizzo di guanti ha portato ad un'ipersudorazione con manifestazioni di eczemi come documentato dal MC dr. __________. In definitiva, anche se per i motivi elencati non si può concludere con sicurezza per la presenza di una malattia professionale, il rischio di sviluppo di una severa allergia alla farina in caso di'ripresa di un'attività quale panettiere-pasticciere appare concreto. Per fare chiarezza, una possibilità per il Signor RI 1 sarebbe stata quella di presentare delle osservazioni entro 30 giorni a progetto a decisione AI, chiedendo una valutazione più approfondita. Se questo non è stato fatto, per i motivi esposti ritengo ragionevole evitare di esporre nuovamente il Signor RI 1 al rischio di peggioramento dell'allergia in attività a contatto con la farina (panettiere-pasticciere; aiuto cuoco). L'attività quale selvicoltore non presenta invece controindicazioni. Restando a disposizione per eventuale ulteriore discussione, saluto cordialmente.” (doc. A4) Ora, tale rapporto - che non si capisce se si sia basato su una valutazione clinica o soltanto su una valutazione degli atti - si  limita in sostanza ad una riesposizione della situazione e degli accertamenti effettuati nel 2007, senza apportare nuovi elementi e trae le sue conclusioni senza aver effettuato alcun accertamento o esame ulteriore. Si evince quindi la conferma di disturbi allergici, ma unicamente la presenza di un “rischio” di sviluppo di una severa allergia alla farina in caso di ripresa di un’attività quale panettiere. Questa Corte non misconosce quindi l’esistenza di una  problematica allergica, ma tuttavia concorda con la valutazione 16 dicembre 2013 del SMR nel ritenere che la documentazione medica prodotta non sia suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione e di indicare una modifica dello stato di salute dell’assicurato e tantomeno una nuova patologia. In effetti, rettamente il SMR rileva che: " (…)

-    dalla documentazione presentata non risulta verosimile che l’attività di panettiere-pasticciere non possa più essere svolta per motivi di salute

-    difficile ritenere l’attività di selvicoltore più adatta per motivi medici in considerazione del fatto che nel 2007 era stata diagnosticata una pollinosi con ipersensibilità a numerosi pollini di alberi e di graminacei." (Doc. IV/bis) Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze agli atti, che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’insorgente e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’assicurato appare abile nell'abituale attività di panettiere-pasticciere con dei piccoli accorgimenti, quali per esempio l'utilizzo di mascherine o di guanti. In assenza di un'incapacità lavorativa e, quindi di un grado d'invalidità, a ragione l’amministrazione ha negato la concessione di una rendita. 2.7. P er quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, segnatamente una riqualifica professionale, l’art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb). Nella specie gli stessi non entrano in considerazione, considerato come in base al provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna riduzione della capacità lavorativa e, quindi, nemmeno una perdita di guadagno. In proposito val la pena comunque evidenziare che l’assicu-rato sta già seguendo una riformazione professionale quale selvicoltore che egli ha scelto di sua spontanea volontà. I n queste circostanze, dunque, la mancata concessione di provvedimenti professionali va confermata. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. 2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti