Contestazione del calcolo della rendita. Compensazione della rendita con la restituzione di indennità giornaliere LAINF
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione
è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le
modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia
ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato
presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al
genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.
52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.5. Nel
caso in esame, con la prima decisione contestata, relativa al periodo 1°
aprile 2008 – 31 gennaio 2009, l’Ufficio AI – e per esso la __________ (competente
per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI) –ha fissato l’ammontare
della rendita intera sulla base di una durata di contribuzione di 14 anni,
corrispondente alla scala di rendita 44, per un importo mensile di fr. 1'421.--
(adeguato a fr. 1'466.-- dal 1° gennaio 2009).
Nelle
risposte di causa, l’amministrazione, sulla base delle relative tabelle di
calcolo (doc. Cassa 195 – 203), ha dettagliatamente e correttamente spiegato il
conteggio della rendita.
2.5.1. Essendo
l’assicurato nato il __________ 1973, il suo periodo di contribuzione, non
contestato, inizia il 1° gennaio 1994 (anno susseguente il compimento del 20.o
anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della prima
rendita d’invalidità). Dall’esame dei conti individuali del ricorrente (dove
sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono
stati versati i contributi AVS; art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), risulta
inoltre che le lacune durante gli anni 1996 e 1997 sono state colmate con i
contributi versati prima del periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Pertanto
il periodo di contribuzione è di 14 anni, ciò che permette –mediante l’utilizzo
delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni
sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS) – di riconoscere la scala
(massima) di rendita 44.
2.5.2. Va
ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio determinante (di
seguito: RAM) è stato effettuato correttamente.
Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da
attività lucrativa, dalla ripartizione dei redditi coniugali e dagli eventuali
accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto
dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2007), diviso per gli anni di contribuzione
(in concreto 14 anni). Essendosi l’assicurato divorziato, l’amministrazione ha
proceduto anche al riparto dei redditi coniugali, più precisamente i redditi
dal 2001 (anno susseguente il matrimonio) fino al 2004 (anno precedente il
divorzio). Non avendo avuto figli, non è stato riconosciuto alcun accredito per
compito educativo.
Pertanto
l’amministrazione ha preso in considerazione tutti i redditi da attività
lucrativa iscritti nel conto individuale dell’assicurato per giungere ad un importo
complessivo di fr. 377'673.--. Al riguardo occorre ricordare che iscritti sono
i redditi provenienti da attività lucrativa sui quali sono stati versati i
contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS), motivo per cui non risultano
iscritte le prestazioni assicurative della LAINF, esenti da trattenuta
contributiva (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS). In questo contesto la proposta
dell’assicurato, per quanto dato di capire, di tenere conto del guadagno
assicurato delle indennità giornaliere dell’INSAI non è corretta. Siccome la prima
registrazione determinante nel conto individuale da prendere in considerazione
è quella del 1994, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta
essere l’1.000. L'importo rivalutato (fr. 377'673.--) va poi diviso per il
periodo di contribuzione (14 anni). Ne discende che il RAM corrisponde a fr.
27'846.--.
Tenuto
conto di una scala di rendita 44, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera
di fr. 1’421-- al mese dal 1° aprile 2008, adeguato a fr. 1'466 dal 1° gennaio
2009, così come risulta nella prima decisione contestata.
Ne
consegue che il ricorso contro la prima decisione contestata va respinto (inc.
31.2013.131).
2.6.
Per
quanto riguarda il periodo successivo al 1° ottobre 2012
, a
seguito di un
errore di calcolo, riesaminata la seconda decisione contestata, l’Ufficio AI ha
riconosciuto una rendita maggiore, intimando all’assicurato, prima della risposta
di causa, due nuove decisioni, una del 17 luglio 2013 (con effetto dal 1°
agosto 2013) e l’altra datata 12 settembre 2013 (relativa al periodo 1° ottobre
2012 – 31 luglio 2013).
Tali
decisioni sono state prodotte anche dall’assicurato, il quale non ha contestato
il loro tenore (cfr. consid. 1.5).
A
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2
Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa di fonda su
elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna
al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).
Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che
“l’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
Va
poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette
fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle
richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova
decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in
tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto
indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo
(RCC 1992 pag. 123 consid.
5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb,
113 V 237; Kieser, ATSG –Kommentar, ad art. 53 n. 47 p. 682).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume
il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei
sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid.
5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr.
anche Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 48 p. 682).
Rispetto
alla (seconda) decisione 5 giugno 2013, in sede di riconsiderazione l’amministrazione ha computato anche il periodo di contribuzione tra le due rendite ed i
relativi redditi (precisamente indennità giornaliere AI sulle quali sono versati
i contributi AVS ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS; cfr. doc. 153),
risultando quindi un periodo di contribuzione di 18 anni (in luogo dei 14 anni)
ed un RAM maggiore (da fr. 28'090.-- a fr. 29’232.--; fr. 29'484.-- dal 1°
gennaio 2013; cfr. doc. Cassa 152), con conseguente importo mensile di fr.
1'492.--; dal 1° gennaio 2013 fr. 1'505.--. Il calcolo risulta essere corretto.
Va
poi fatto presente che la compensazione (periodo 1° ottobre 2012 – 31 maggio
2013) con le prestazioni anticipate dalla __________ è rimasta uguale.
Ne
consegue che il ricorso contro la seconda decisione contestata (inc.
32.2013.132), visto il concludente assenso dell’assicurato, è stralciato dai ruoli
poiché divenuto privo di oggetto.
2.7. In
lite è pure l’ammontare della compensazione tra le rendite AI arretrate ed il credito
fatto valere dall’__________ indicato sul retro della prima decisione
contestata (inc. 32.2013.131).
Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50
cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
-
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett. a):
-
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione
ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni
legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115
V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi
anche RCC 1983 pag. 69).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Nel
caso concreto, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “
Circolare
concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF),
ha
pertinentemente spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra
l’AVS/AI e la LAINF, in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183.
L’assicurato contesta il credito dell’INSAI da porre in compensazione con le
rendite retroattive dell’AI. Come verrà detto in prosieguo, si tratta di
indennità giornaliere LAINF versate in eccesso all’assicurato.
Rettamente
dall’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al
diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione devono
essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo marg.
4009 CCAINF). In concreto, va fatto presente che con decisione formale 6 maggio
2013 l’INSAI aveva fra l’altro chiesto all’assicurato la restituzione di fr.
44'383,05 (ridotto in seguito a fr. 31'328,05, dopo la compensazione di fr.
13'055.-- con le rendite AI) d’indennità giornaliere versate in eccesso,
credito confermato, dopo l’opposizione 4 giugno 2013, con decisione su
opposizione 27 agosto 2013. Il ricorso inoltrato dall’assicurato contro tale
decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 19 febbraio 2014 (inc.
35.2013.71), contro cui è stato presentato ed è attualmente pendente un ricorso
dinanzi al TF. Al riguardo va fatto presente il marg. 4013 CCAINF che prevede:
“
Se il tribunale delle assicurazioni competente in una
procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto
alla restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in
questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”.
Visto quanto
sopra,
la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta
corretta.
2.8.
In conclusione, visto quanto sopra, il
ricorso contro la decisione 5
giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 deve
essere respinto (inc. 32.2013.131). A seguito delle nuove decisioni 17 luglio 2013
e 12 settembre 2013, il ricorso avverso la seconda decisione impugnata concernente
la rendita dal 1° ottobre 2012 è divenuto privo di oggetto e va di conseguenza
stralciato dai ruoli (inc. 31.2013. 132).
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI e del ricorrente in ragione di metà ciascuno.
Dispositiv
- Il ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 (inc. 32.2013.131) è respinto .
- Il ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° ottobre 2012 (inc. 32.2013.132) è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.04.2014 32.2013.131 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.04.2014 32.2013.131 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.04.2014 32.2013.131
Contestazione del calcolo della rendita. Compensazione della rendita con la restituzione di indennità giornaliere LAINF
Raccomandata Incarto n. 32.2013.131 + 132 BS / sc Lugano 1 aprile 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sui ricorsi del 4 luglio 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro le decisioni del 5 giugno 2013 emanate da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, classe 1973, di professione carpentiere, il 27 aprile 2007 ha subìto un infortunio sul lavoro che è stato preso a carico dall’__________, il quale gli ha versato delle indennità giornaliere dal 30 aprile 2007 all’11 aprile 2010, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità. Il 27 agosto 2012 egli è stato vittima di un incidente stradale, ricevendo dalla __________, agente quale assicuratore LAINF, le prestazioni di legge (cfr. STCA 35.2013.71 del 19 febbraio 2014). 1.2. Nel settembre 2007 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 4). Dopo aver proceduto ai dovuti accertamenti, egli è stato posto al beneficio di una riqualifica professionale quale disegnatore edile (cfr. al riguardo rapporto 2 luglio 2012 del consulente in integrazione professionale in doc. AI 108), interrotta a seguito del secondo infortunio. Di conseguenza, definiti i periodi d’incapacità lavorativa nella propria attività lucrativa (100% dal 30 aprile 2007) ed in attività adeguate (100% dal 30 aprile 2007 al 10 febbraio 2009; 0% dall’11 febbraio 2009 al 26 agosto 2012; 100% dal 27 agosto 2012 in avanti), con due separate decisioni del 5 giugno 2013 (preavvisate il 12 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e nuovamente dal 1° ottobre 2012 in poi. Con la prima decisione, relativa al periodo 1° aprile 2008 – 31 gennaio 2009, la rendita mensile di fr. 1'421.-- (1'466.-- dal 1° gennaio 2009) è stata calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 14 anni e di un reddito annuo medio determinante di fr. 28'728.-- e compensata con prestazioni già versate dall’__________ (fr. 13'055.--). Con la seconda decisione, l’amministrazione ha fissato la rendita, con effetto dal 1° ottobre 2012, a fr. 1'462.-- mensili (fr. 1'474.-- dal 1° gennaio 2013) e proceduto alla compensazione di fr. 10'282.-- con prestazioni versate dalla __________. 1.3. Contro le due succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato l’importo delle rendite erogate, come pure l’ammontare delle prestazioni compensate, chiedendo il versamento di importi maggiori. Dei singoli motivi si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo. 1.4. Con due distinte risposte di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, spiegando il calcolo dell’importo delle rendite. Confermando la compensazione a favore dell’__________, l’amministrazione, per quel che concerne la (seconda) rendita dal 1° ottobre 2012, ha tuttavia precisato: " (…) Decisione del 5 giugno 2013 – periodo dal 1.10.2012 al 31.05.2013. Per quanto il periodo in questione, si è potuto accertare un errore nel calcolo delle rendite AI che risultano più elevate. La Cassa ha così dato avvio al relativo iter procedurale, segnatamente con l'invio di un nuovo formulario di compensazione all'assicuratore LAINF che risulta essere, subentrando alla __________, la __________. Il formulario è poi rientrato alla Cassa il 2 agosto 2013. Ora, per l'articolo 53 cpv. 3 LPGA stabilisce che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Data questa facoltà la Cassa ha così riconsiderato la contestata decisione, che si allega alla presente." (doc. VI, inc. 32.2013.131) 1.5. Con scritto 3 ottobre 2013 il ricorrente ha prodotto le nuove decisioni del 7 luglio e 13 settembre 2013. considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata). 2.2. I ricorsi concernono il medesimo fatto e pongono gli stessi temi di diritto materiale; si giustifica perciò la congiunzione delle cause di cui agli inc. 32.2013.131 e inc. 32.2013.132 ai fini del giudizio (STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1, 127 V 157). Nel merito 2.3. Oggetto del contendere è l’ammontare delle rendite intere spettanti all’insorgente, come pure la compensazione eseguita dall’Ufficio AI tra le rendite arretrate e la pretesa di restituzione fatta valere dall’__________. 2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive. 2.4.1. Periodo di contribuzione/scala di rendita. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c). 2.4.2. Reddito annuo medio (RAM). La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS). Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS). 2.5. Nel caso in esame, con la prima decisione contestata, relativa al periodo 1° aprile 2008 – 31 gennaio 2009, l’Ufficio AI – e per esso la __________ (competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI) –ha fissato l’ammontare della rendita intera sulla base di una durata di contribuzione di 14 anni, corrispondente alla scala di rendita 44, per un importo mensile di fr. 1'421.-- (adeguato a fr. 1'466.-- dal 1° gennaio 2009). Nelle risposte di causa, l’amministrazione, sulla base delle relative tabelle di calcolo (doc. Cassa 195 – 203), ha dettagliatamente e correttamente spiegato il conteggio della rendita. 2.5.1. Essendo l’assicurato nato il __________ 1973, il suo periodo di contribuzione, non contestato, inizia il 1° gennaio 1994 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della prima rendita d’invalidità). Dall’esame dei conti individuali del ricorrente (dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS; art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), risulta inoltre che le lacune durante gli anni 1996 e 1997 sono state colmate con i contributi versati prima del periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Pertanto il periodo di contribuzione è di 14 anni, ciò che permette –mediante l’utilizzo delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS) – di riconoscere la scala (massima) di rendita 44. 2.5.2. Va ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio determinante (di seguito: RAM) è stato effettuato correttamente. Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, dalla ripartizione dei redditi coniugali e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2007), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 14 anni). Essendosi l’assicurato divorziato, l’amministrazione ha proceduto anche al riparto dei redditi coniugali, più precisamente i redditi dal 2001 (anno susseguente il matrimonio) fino al 2004 (anno precedente il divorzio). Non avendo avuto figli, non è stato riconosciuto alcun accredito per compito educativo. Pertanto l’amministrazione ha preso in considerazione tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell’assicurato per giungere ad un importo complessivo di fr. 377'673.--. Al riguardo occorre ricordare che iscritti sono i redditi provenienti da attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS), motivo per cui non risultano iscritte le prestazioni assicurative della LAINF, esenti da trattenuta contributiva (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS). In questo contesto la proposta dell’assicurato, per quanto dato di capire, di tenere conto del guadagno assicurato delle indennità giornaliere dell’INSAI non è corretta. Siccome la prima registrazione determinante nel conto individuale da prendere in considerazione è quella del 1994, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.000. L'importo rivalutato (fr. 377'673.--) va poi diviso per il periodo di contribuzione (14 anni). Ne discende che il RAM corrisponde a fr. 27'846.--. Tenuto conto di una scala di rendita 44, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’421-- al mese dal 1° aprile 2008, adeguato a fr. 1'466 dal 1° gennaio 2009, così come risulta nella prima decisione contestata. Ne consegue che il ricorso contro la prima decisione contestata va respinto (inc. 31.2013.131). 2.6. Per quanto riguarda il periodo successivo al 1° ottobre 2012, a seguito di un errore di calcolo, riesaminata la seconda decisione contestata, l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita maggiore, intimando all’assicurato, prima della risposta di causa, due nuove decisioni, una del 17 luglio 2013 (con effetto dal 1° agosto 2013) e l’altra datata 12 settembre 2013 (relativa al periodo 1° ottobre 2012 – 31 luglio 2013). Tali decisioni sono state prodotte anche dall’assicurato, il quale non ha contestato il loro tenore (cfr. consid. 1.5). A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa di fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.” Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG –Kommentar, ad art. 53 n. 47 p. 682). L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid. 5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr. anche Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 48 p. 682). Rispetto alla (seconda) decisione 5 giugno 2013, in sede di riconsiderazione l’amministrazione ha computato anche il periodo di contribuzione tra le due rendite ed i relativi redditi (precisamente indennità giornaliere AI sulle quali sono versati i contributi AVS ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS; cfr. doc. 153), risultando quindi un periodo di contribuzione di 18 anni (in luogo dei 14 anni) ed un RAM maggiore (da fr. 28'090.-- a fr. 29’232.--; fr. 29'484.-- dal 1° gennaio 2013; cfr. doc. Cassa 152), con conseguente importo mensile di fr. 1'492.--; dal 1° gennaio 2013 fr. 1'505.--. Il calcolo risulta essere corretto. Va poi fatto presente che la compensazione (periodo 1° ottobre 2012 – 31 maggio
2013) con le prestazioni anticipate dalla __________ è rimasta uguale. Ne consegue che il ricorso contro la seconda decisione contestata (inc. 32.2013.132), visto il concludente assenso dell’assicurato, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto. 2.7. In lite è pure l’ammontare della compensazione tra le rendite AI arretrate ed il credito fatto valere dall’__________ indicato sul retro della prima decisione contestata (inc. 32.2013.131). Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute: - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura (lett. a): - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b); - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett. c). Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti). La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi anche RCC 1983 pag. 69). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477). Nel caso concreto, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “ Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF), ha pertinentemente spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra l’AVS/AI e la LAINF, in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183. L’assicurato contesta il credito dell’INSAI da porre in compensazione con le rendite retroattive dell’AI. Come verrà detto in prosieguo, si tratta di indennità giornaliere LAINF versate in eccesso all’assicurato. Rettamente dall’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione devono essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo marg. 4009 CCAINF). In concreto, va fatto presente che con decisione formale 6 maggio 2013 l’INSAI aveva fra l’altro chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 44'383,05 (ridotto in seguito a fr. 31'328,05, dopo la compensazione di fr. 13'055.-- con le rendite AI) d’indennità giornaliere versate in eccesso, credito confermato, dopo l’opposizione 4 giugno 2013, con decisione su opposizione 27 agosto 2013. Il ricorso inoltrato dall’assicurato contro tale decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 19 febbraio 2014 (inc. 35.2013.71), contro cui è stato presentato ed è attualmente pendente un ricorso dinanzi al TF. Al riguardo va fatto presente il marg. 4013 CCAINF che prevede: “ Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”. Visto quanto sopra, la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta corretta. 2.8. In conclusione, visto quanto sopra, il ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 deve essere respinto (inc. 32.2013.131). A seguito delle nuove decisioni 17 luglio 2013 e 12 settembre 2013, il ricorso avverso la seconda decisione impugnata concernente la rendita dal 1° ottobre 2012 è divenuto privo di oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (inc. 31.2013. 132). 2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e del ricorrente in ragione di metà ciascuno. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 (inc. 32.2013.131) è respinto .
2. Il ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° ottobre 2012 (inc. 32.2013.132) è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti