Domanda di revisione. Conferma perizia multidisciplinare. Assistenza giudiziaria respinta
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Avviata
la procedura di revisione, l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il SAM di
eseguire una perizia multidisciplinare. Dal rapporto, datato 19 agosto 2010
(doc. AI 120), risulta che i periti, dopo aver riassunto gli atti medici ed
esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consulti specialistici
esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
media gravità ICD-10 F 33.1.
Sindrome lombospondilogena cronica, con/su:
- incipiente osteocondrosi L5-S1.
Sindrome dolorosa cronica e lieve disfunzione della
spalla ds., con/su:
- sospetta ri-rottura della cuffia
dei rotatori;
- stato dopo infortunio
nel 1999 e nel 2001, con rottura del sottoscapolare e capo lungo del bicipite;
- stato dopo
stabilizzazione anteriore nel 1999 e ricostruzione dei tendini lesi nel 2002.
Parziale anchilosi del retro piede ds., con/su:
- stato dopo frattura esposta nel
1985;
- stato dopo due interventi chirurgici
anamnestici;
- stato dopo intervento correttivo
per contrattura delle dita nel 2004.
Stato dopo amputazione traumatica parziale delle
falangi distali delle dita III-IV mano sin. nel 1985.
Stato dopo distorsione del I dito mano ds. con lesione
parziale del legamento collaterale ulnare nel 2004.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Asma bronchiale leggera con componente allergica.
Stato dopo tonsillectomia. (…)" (Doc. AI
120/13-14)
Visti
i singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al
50% nella sua precedente attività di magazziniere, in modo invariato rispetto
alla precedente perizia del 28 luglio 2004. I periti hanno posto la seguente
valutazione delle singole patologie in merito alla capacità lavorativa:
"
(…)
A causa della patologia psichiatrica, non sono indicate
misure d'integrazione professionale e l'A. risulta inabile al lavoro nella
misura del 50% per ogni attività professionale, in modo invariato dal 2003.
Per la patologia reumatologica, in un'attività adatta,
l'A. sarebbe abile al lavoro in misura non inferiore al 60%. Dovrebbe trattarsi
di un'attività leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena,
eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione/rotazione del
tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla ds. e movimenti
ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore ds., eviti lunghi
spostamenti a piedi o spostamenti frequenti, nonché spostamenti su terreno
accidentato o salire/scendere le scale, particolarmente scale a pioli.
A causa della concomitante malattia polmonare, deve
inoltre essere evitata l'esposizione a sostanze irritanti per le vie
respiratorie.
Le percentuali d'incapacità lavorativa per le varie
patologie non deve essere sommate, compensandosi vicendevolmente. L'A. risulta
quindi complessivamente inabile al lavoro nella misura del 50% per ogni
attività, in modo invariato dal 2003.
Nonostante la capacità lavorativa residua del 50%, l'A.
non esercita nessuna attività lavorativa dall'estate 2003.
Per l'attività di casalingo, l'A. mantiene una capacità
lavorativa non inferiore all'80%. (…)" (Doc. AI 120/18-19)
In
merito alle attività adeguate essi hanno concluso:
"
(…)
L'incapacità lavorativa del 50%, intesa come
diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, rimasta invariata
rispetto alla precedente valutazione peritale SAM del 28.7.2004, è giustificata
dalla concomitante presenza delle patologie psichiatrica e
reumatologico-ortopedica.
La patologia psichiatrica è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto alla precedente valutazione peritale e implica, come già
allora, un'incapacità lavorativa del 50% con prognosi stazionaria.
Anche la patologia reumatologico-ortopedica non ha
subìto variazioni di rilievo negli ultimi anni e implica una diminuzione della
capacità lavorativa del 50%, rimasta invariata rispetto alla precedente valutazione
del 28.7.2004.
In questo senso non può essere condivisa la valutazione
della capacità lavorativa formulata dallo specialista neurologo Dr. med. __________
in occasione della sua visita di inizio 2009 (vedasi atto 21.1.2009), quando
considerava necessario portare la rendita AI al 100%, senza fornire elementi oggettivi
a supporto nella sua valutazione, essendo anche da parte sua confermato un
quadro clinico stabile e cronico, caratterizzato da una sindrome algica a
livello lombare sulla nota discopatia L5-S1, senza sintomi neurologici.
Non riscontriamo altre patologie con influsso sulla
capacità lavorativa.
Le percentuali di incapacità lavorativa per la
patologia somatica e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate,
in quanto si compensano vicendevolmente. (…)" (Doc. AI 120-18)
La
perizia del SAM è stata fatta propria dal SMR con rapporto 30 agosto 2010 (doc.
AI 122).
Ritenendo
l’attuale valutazione sovrapponibile a quella del 2004, con la decisione
contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione e confermato
l’erogazione della mezza rendita.
2.6. Con
il presente ricorso l’assicurato sostiene invece un peggioramento delle proprie
condizioni di salute, in particolare per quanto riguarda l’aspetto reumatologico.
Occorre innanzitutto rilevare che l’insorgente non contesta
le risultanze della seconda perizia SAM, ma le conclusioni tratte dall’amministrazione.
Occorre del resto ricordare che, secondo giurisprudenza, l
e perizie affidate dagli organi dell'AI
o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni
o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni
su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di
forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in
causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007
), indizi che nel caso della perizia multidisciplinare qui in discussione
non sussistono.
Nell’ambito della
perizia SAM 28 luglio 2004, con
rapporto 29 giugno 2004
il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, aveva ritenuto
l’assicurato abile al 50% nella sua professione di magazziniere, manovale e
autista, spiegando che la riduzione della capacità lavorativa era dovuta alla
limitazione funzionale alla spalla destra, alla presenza di una osteocondrosi
lombosacrale ed alla rigidità parziale ma importante del retropiede destro.
In
merito all’esigibilità di altre attività lucrative egli aveva evidenziato:
"
8. Integrazione lavorativa
Una integrazione lavorativa è possibile in caso di
difficoltà sull'abituale posto di lavoro anche auspicabile. Il signor RI 1 non
ha ancora raggiunto i 50 anni. Appare importante evitare lavori fisicamente
molto pesanti, lavori che esigano degli sforzi al di sopra del livello delle
spalle e che esigano il trasporto di pesi rilevanti oltre i 12 kg. Sono pure nei limiti del possibile da evitare percorsi più lunghi su terreni accidentati. Si
pensa a attività lavorative nel campo della meccanica medio-leggera. È possibile
pure un'attività nel settore commerciale, nel sorteggio e nella distribuzione
di generi alimentari, ortofrutticoli eccetera. Pure un'attività in magazzino
entra in considerazione purché siano rispettate le riserve sopra espresse. Nella
migliore delle ipotesi comunque la capacità lavorativa raggiungerà al massimo
il 70%. Infatti le varie sequele provocano un certo ritardo nei movimenti e un
affaticamento rapido."
(sottolineatura del redattore; doc. AI 29-26)
Nel rapporto 3
maggio 2010, reso nell’ambito della seconda perizia SAM, poste le diagnosi
reumatologiche elencate al considerando precedente, con riferimento alla valutazione
del
29 giugno 2004 del dr. __________
del 2004 il dr. __________ ha concluso che
“in questi
anni la situazione è rimasta invariata per quanto riguarda la capacità
lavorativa dal punto di vista reumatologico/ortopedico”
(perizia p. 3; doc.
AI 120-124). Il perito ha infatti valutato l’assicurato inabile al 50% nella
sua attività precedentemente svolta, facendo presente, come lo fece allora il
dr. __________, che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai
problemi lombari, alla spalla destra ed al piede destro (perizia p. 5). Alla domanda
riguardo ad eventuali provvedimenti d’integrazione egli ha risposto che “
dal
punto di vista reumatologico teorico è possibile offrire all’assicurato
provvedimenti d’integrazione professionale in un’attività leggera ed adatta del
50%
” (perizia p. 6).
In merito alla
residua capacità lavorativa in altre attività (punto no. 8 della perizia), il
dr. __________ ha rilevato che:
"
(…)
L'assicurato è in grado di svolgere un'attività
leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena ed eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, che
eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla destra e movimenti
ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore destro, che eviti
lunghi spostamenti a piedi o spostamenti frequenti nonché spostamenti su
terreno accidentato o il salire e scendere le scale particolarmente scale a
pioli, a tempo pieno ma con un rendimento ridotto fino al 40%. (…)" (Doc.
AI 120-25)
Tenuto conto della
succitata risposta, l’assicurato non può concludere, come sostenuto nel ricorso
(p. 6), che “
l’abilità al lavoro del ricorrente è dal 40% in attività adatta
(leggera con limitazioni), con conseguente inabilità del 60%, come indicato dal
dr. __________ al punto 8 della propria perizia alla domanda specifica sulla
capacità lavorativa dell’assicurato di svolgere un’attività adatta”.
Piuttosto
si tratta, vista la riduzione del 40%, di una residua abilità in attività adeguate
del 60%.
Rispetto alla
valutazione medico-teorica del dr. __________ quanto sostenuto dal dr. __________
può apparire un peggioramento della componente reumatologica. Si tratta
tuttavia di una diversa valutazione di una situazione rimasta sostanzialmente
invariata.
Non
va tuttavia dimenticato che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta,
come nel 2004, un’abilità lavorativa in qualsiasi attività – quindi
anche nella propria – nella misura del 50%, valutazione, questa, confermata dal
consulto del 14 maggio 2010 della dr. __________, attiva presso il Servizio di __________
(cfr. rapporto 31 maggio 2010, doc. AI 120-27), rimasto incontestato.
Dal
momento che, come valutato dal SAM (cfr. perizia punto 8, p. 18; doc. AI
120-18), l’incapacità lavorativa per la patologia somatica e per la patologia
psichiatrica non devono essere sommate, in quanto si compensano vicendevolmente,
l’assicurato è da ritenere abile al 50% sia nella sua abituale che in altre
attività.
Del
resto, nella sentenza 3 ottobre 2005 questo TCA aveva evidenziato che:
"
In
casu, va ricordato che in base all’esito peritale il ricorrente è stato
ritenuto valido nella misura del 50% nella sua professione di magazziniere ed è
quindi in quell’attività che egli può mettere a maggior frutto la sua residua
capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono
motivi per non ritenere che l’assicurato, dal punto di vista economico, facendo
uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di
guadagno di pari grado.” (p. 11),
situazione che, come visto, è rimasta invariata.
In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di revisione, senza dover procedere ad un
accertamento economico e tantomeno ad un raffronto dei redditi, come sostenuto
dal ricorrente.
Ne consegue che il
ricorso va respinto.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.8. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in
sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,
di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, dopo un esame forzatamente sommario, la fondatezza delle
argomentazioni ricorsuali apparivano destinate all’insuccesso, in quanto le prospettive
di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la
causa.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2011 32.2010.352 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2011 32.2010.352 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2011 32.2010.352
Domanda di revisione. Conferma perizia multidisciplinare. Assistenza giudiziaria respinta
Raccomandata Incarto n. 32.2010.352 BS /sc Lugano 20 giugno 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione dell'11 novembre 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, classe 1958, da ultimo professionalmente attivo quale magazziniere, nel mese di luglio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti. Quale danno alla salute egli ha indicato una duplice caduta con susseguente lesione alla spalla destra esistente dall’aprile 1999, nonché una frattura alla gamba destra risalente al 1985 (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) datata 28 luglio 2004, con decisione 12 novembre 2004 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° luglio 2004 (doc. 45). Con decisione 28 aprile 2005 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato, nel senso di riconoscere un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, confermando per il resto l’erogazione della mezza rendita, il cui grado d’incapacità al guadagno è stato determinato mediante il raffronto dei redditi (fr. 59'020 di salario da valido e fr. 26'573 da invalido, doc. AI 53). Il ricorso contro la succitata decisione amministrativa è stato respinto dal TCA con sentenza del 3 ottobre 2005, cresciuta in giudicato (inc. 32.2005.70; doc. AI 65). 1.2. Nel mese di febbraio 2009 l’assicurato, per il tramite del suo medico curante, dr. __________, ha inoltrato una domanda di revisione della rendita, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 81). In data 20 maggio 2009 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione di non entrata nel merito della domanda di revisione (doc. AI 86), in seguito annullato avendo l’assicurato, con osservazioni 20 giugno 2009, reso verosimile una modifica delle circostanze. Entrando in materia, l’amministrazione ha ordinato al SAM l’esecuzione di un’altra perizia multidisciplinare, dal cui rapporto 19 luglio 2010 è risultato come lo stato di salute dell’assicurato non sia mutato rispetto alla precedente perizia del luglio 2004 (doc. AI 120). Fondandosi sulla perizia SAM, nonché sul rapporto 30 agosto 2010 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 11 novembre 2010, preavvisata il 13 settembre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione (doc. AI 123). 1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera per un grado d’invalidità del 72,2%. In sostanza, l’insorgente sostiene un peggioramento del suo stato di salute conferente il diritto ad una rendita intera. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI – ribadendo come dalla perizia SAM non risulti una modifica delle condizioni di salute – ha invece chiesto la reiezione del ricorso. 1.5. Il 10 gennaio 2011 l’insorgente ha confermato il proprio ricorso. considerando in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008). nel merito 2.2. O ggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente respinto la domanda di revisione. 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . 2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che s e il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. 2.5. Avviata la procedura di revisione, l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il SAM di eseguire una perizia multidisciplinare. Dal rapporto, datato 19 agosto 2010 (doc. AI 120), risulta che i periti, dopo aver riassunto gli atti medici ed esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi: " (…) Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità ICD-10 F 33.1. Sindrome lombospondilogena cronica, con/su:
- incipiente osteocondrosi L5-S1. Sindrome dolorosa cronica e lieve disfunzione della spalla ds., con/su:
- sospetta ri-rottura della cuffia dei rotatori;
- stato dopo infortunio nel 1999 e nel 2001, con rottura del sottoscapolare e capo lungo del bicipite;
- stato dopo stabilizzazione anteriore nel 1999 e ricostruzione dei tendini lesi nel 2002. Parziale anchilosi del retro piede ds., con/su:
- stato dopo frattura esposta nel 1985;
- stato dopo due interventi chirurgici anamnestici;
- stato dopo intervento correttivo per contrattura delle dita nel 2004. Stato dopo amputazione traumatica parziale delle falangi distali delle dita III-IV mano sin. nel 1985. Stato dopo distorsione del I dito mano ds. con lesione parziale del legamento collaterale ulnare nel 2004. 5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Asma bronchiale leggera con componente allergica. Stato dopo tonsillectomia. (…)" (Doc. AI 120/13-14) Visti i singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% nella sua precedente attività di magazziniere, in modo invariato rispetto alla precedente perizia del 28 luglio 2004. I periti hanno posto la seguente valutazione delle singole patologie in merito alla capacità lavorativa: " (…) A causa della patologia psichiatrica, non sono indicate misure d'integrazione professionale e l'A. risulta inabile al lavoro nella misura del 50% per ogni attività professionale, in modo invariato dal 2003. Per la patologia reumatologica, in un'attività adatta, l'A. sarebbe abile al lavoro in misura non inferiore al 60%. Dovrebbe trattarsi di un'attività leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione/rotazione del tronco, eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla ds. e movimenti ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore ds., eviti lunghi spostamenti a piedi o spostamenti frequenti, nonché spostamenti su terreno accidentato o salire/scendere le scale, particolarmente scale a pioli. A causa della concomitante malattia polmonare, deve inoltre essere evitata l'esposizione a sostanze irritanti per le vie respiratorie. Le percentuali d'incapacità lavorativa per le varie patologie non deve essere sommate, compensandosi vicendevolmente. L'A. risulta quindi complessivamente inabile al lavoro nella misura del 50% per ogni attività, in modo invariato dal 2003. Nonostante la capacità lavorativa residua del 50%, l'A. non esercita nessuna attività lavorativa dall'estate 2003. Per l'attività di casalingo, l'A. mantiene una capacità lavorativa non inferiore all'80%. (…)" (Doc. AI 120/18-19) In merito alle attività adeguate essi hanno concluso: " (…) L'incapacità lavorativa del 50%, intesa come diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, rimasta invariata rispetto alla precedente valutazione peritale SAM del 28.7.2004, è giustificata dalla concomitante presenza delle patologie psichiatrica e reumatologico-ortopedica. La patologia psichiatrica è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla precedente valutazione peritale e implica, come già allora, un'incapacità lavorativa del 50% con prognosi stazionaria. Anche la patologia reumatologico-ortopedica non ha subìto variazioni di rilievo negli ultimi anni e implica una diminuzione della capacità lavorativa del 50%, rimasta invariata rispetto alla precedente valutazione del 28.7.2004. In questo senso non può essere condivisa la valutazione della capacità lavorativa formulata dallo specialista neurologo Dr. med. __________ in occasione della sua visita di inizio 2009 (vedasi atto 21.1.2009), quando considerava necessario portare la rendita AI al 100%, senza fornire elementi oggettivi a supporto nella sua valutazione, essendo anche da parte sua confermato un quadro clinico stabile e cronico, caratterizzato da una sindrome algica a livello lombare sulla nota discopatia L5-S1, senza sintomi neurologici. Non riscontriamo altre patologie con influsso sulla capacità lavorativa. Le percentuali di incapacità lavorativa per la patologia somatica e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate, in quanto si compensano vicendevolmente. (…)" (Doc. AI 120-18) La perizia del SAM è stata fatta propria dal SMR con rapporto 30 agosto 2010 (doc. AI 122). Ritenendo l’attuale valutazione sovrapponibile a quella del 2004, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione e confermato l’erogazione della mezza rendita. 2.6. Con il presente ricorso l’assicurato sostiene invece un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare per quanto riguarda l’aspetto reumatologico. Occorre innanzitutto rilevare che l’insorgente non contesta le risultanze della seconda perizia SAM, ma le conclusioni tratte dall’amministrazione. Occorre del resto ricordare che, secondo giurisprudenza, l e perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007), indizi che nel caso della perizia multidisciplinare qui in discussione non sussistono. Nell’ambito della perizia SAM 28 luglio 2004, con rapporto 29 giugno 2004 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, aveva ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua professione di magazziniere, manovale e autista, spiegando che la riduzione della capacità lavorativa era dovuta alla limitazione funzionale alla spalla destra, alla presenza di una osteocondrosi lombosacrale ed alla rigidità parziale ma importante del retropiede destro. In merito all’esigibilità di altre attività lucrative egli aveva evidenziato: "
8. Integrazione lavorativa Una integrazione lavorativa è possibile in caso di difficoltà sull'abituale posto di lavoro anche auspicabile. Il signor RI 1 non ha ancora raggiunto i 50 anni. Appare importante evitare lavori fisicamente molto pesanti, lavori che esigano degli sforzi al di sopra del livello delle spalle e che esigano il trasporto di pesi rilevanti oltre i 12 kg. Sono pure nei limiti del possibile da evitare percorsi più lunghi su terreni accidentati. Si pensa a attività lavorative nel campo della meccanica medio-leggera. È possibile pure un'attività nel settore commerciale, nel sorteggio e nella distribuzione di generi alimentari, ortofrutticoli eccetera. Pure un'attività in magazzino entra in considerazione purché siano rispettate le riserve sopra espresse. Nella migliore delle ipotesi comunque la capacità lavorativa raggiungerà al massimo il 70%. Infatti le varie sequele provocano un certo ritardo nei movimenti e un affaticamento rapido." (sottolineatura del redattore; doc. AI 29-26) Nel rapporto 3 maggio 2010, reso nell’ambito della seconda perizia SAM, poste le diagnosi reumatologiche elencate al considerando precedente, con riferimento alla valutazione del 29 giugno 2004 del dr. __________ del 2004 il dr. __________ ha concluso che “in questi anni la situazione è rimasta invariata per quanto riguarda la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico/ortopedico” (perizia p. 3; doc. AI 120-124). Il perito ha infatti valutato l’assicurato inabile al 50% nella sua attività precedentemente svolta, facendo presente, come lo fece allora il dr. __________, che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi lombari, alla spalla destra ed al piede destro (perizia p. 5). Alla domanda riguardo ad eventuali provvedimenti d’integrazione egli ha risposto che “ dal punto di vista reumatologico teorico è possibile offrire all’assicurato provvedimenti d’integrazione professionale in un’attività leggera ed adatta del 50% ” (perizia p. 6). In merito alla residua capacità lavorativa in altre attività (punto no. 8 della perizia), il dr. __________ ha rilevato che: " (…) L'assicurato è in grado di svolgere un'attività leggera, che rispetti i criteri di ergonomia della schiena ed eviti movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi della spalla destra e movimenti ripetitivi attorno e sopra l'orizzontale con l'arto superiore destro, che eviti lunghi spostamenti a piedi o spostamenti frequenti nonché spostamenti su terreno accidentato o il salire e scendere le scale particolarmente scale a pioli, a tempo pieno ma con un rendimento ridotto fino al 40%. (…)" (Doc. AI 120-25) Tenuto conto della succitata risposta, l’assicurato non può concludere, come sostenuto nel ricorso (p. 6), che “ l’abilità al lavoro del ricorrente è dal 40% in attività adatta (leggera con limitazioni), con conseguente inabilità del 60%, come indicato dal dr. __________ al punto 8 della propria perizia alla domanda specifica sulla capacità lavorativa dell’assicurato di svolgere un’attività adatta”. Piuttosto si tratta, vista la riduzione del 40%, di una residua abilità in attività adeguate del 60%. Rispetto alla valutazione medico-teorica del dr. __________ quanto sostenuto dal dr. __________ può apparire un peggioramento della componente reumatologica. Si tratta tuttavia di una diversa valutazione di una situazione rimasta sostanzialmente invariata. Non va tuttavia dimenticato che dal punto di vista psichiatrico l’insorgente presenta, come nel 2004, un’abilità lavorativa in qualsiasi attività – quindi anche nella propria – nella misura del 50%, valutazione, questa, confermata dal consulto del 14 maggio 2010 della dr. __________, attiva presso il Servizio di __________ (cfr. rapporto 31 maggio 2010, doc. AI 120-27), rimasto incontestato. Dal momento che, come valutato dal SAM (cfr. perizia punto 8, p. 18; doc. AI 120-18), l’incapacità lavorativa per la patologia somatica e per la patologia psichiatrica non devono essere sommate, in quanto si compensano vicendevolmente, l’assicurato è da ritenere abile al 50% sia nella sua abituale che in altre attività. Del resto, nella sentenza 3 ottobre 2005 questo TCA aveva evidenziato che: " In casu, va ricordato che in base all’esito peritale il ricorrente è stato ritenuto valido nella misura del 50% nella sua professione di magazziniere ed è quindi in quell’attività che egli può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che l’assicurato, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.” (p. 11), situazione che, come visto, è rimasta invariata. In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione, senza dover procedere ad un accertamento economico e tantomeno ad un raffronto dei redditi, come sostenuto dal ricorrente. Ne consegue che il ricorso va respinto. 2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 2.8. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, dopo un esame forzatamente sommario, la fondatezza delle argomentazioni ricorsuali apparivano destinate all’insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta .
3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti