opencaselaw.ch

32.2010.220

Provvedimenti sanitari per minori. Fisioterapia non a carico dell'AI quale provvedimento sanitario per il trattamento di scoliosi ideopatica

Ticino · 2010-06-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Provvedimenti sanitari per minori. Fisioterapia non a carico dell'AI quale provvedimento sanitario per il trattamento di scoliosi ideopatica

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 cpv. 1 LAI previsti per la cura di affezioni congenite.

2.3.

2.3.1.   Rientrano

in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non

alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale

e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a

evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera

e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno

patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a

proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a

correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,

oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di

prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI

(DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301

consid. 2a).

La

succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione

dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le

malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il

quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata

dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC

1981 p. 159 consid. 3a).

2.3.2.   Dal

requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente

stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati

minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa. L'art. 5 cpv. 2 LAI

prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano

un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8

capoverso 2 LPGA.

Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che

gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se

hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente

provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I

provvedimenti

sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa

possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed

essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,

dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono

essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad.

es. fisioterapia, ergoterapia),

ma comunque non illimitate

(RCC 1984

pag. 523) -

si otterrebbe una guarigione

incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,

pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131

V 21 consid. 4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la

sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti

che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio

di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I

436/05 del

10 novembre 2006 consid. 3.2).

Nel

caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario

d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile

che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione

di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere

esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale

quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione.

Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a

verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche

fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di

stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione

futura e per la capacità lucrativa (

STF I 436/05 del 10 novembre 2006

consid. 3.4 con riferimenti

).

2.4.   Riguardo

alla scoliosi idiopatica, di cui l’assicurata è (probabile) portatrice, secondo

il marg. 737/937.1/2 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari

d’integrazione dell’assicurazione invalidità, edita dall’UFAS, nella versione

in francese aggiornata al 1° gennaio 2010; non è stata redatta la versione aggiornata

in italiano):

"

En cas de scolioses

idiopathiques (affection non congénitale), le traitement conservateur (gymnastique,

physiothérapie, appareils de redressement) représente un traitement de

l’affection comme telle et n’est pas pris en charge par l’AI.

En cas de scoliose grave, le traitement est pris en

charge par l’AI sur la base du ch.m. 54 aussitôt et aussi longtemps qu’il y a

menace de séquelles graves. Cette situation doit être admise dès le moment où

un orthopédiste ordonne le port permanent d’un appareil de redressement (p.ex.

corsets 3 points ou stimulateurs externes de redressement) pendant une année au

moins.

L’obligation de prestations

de l’AI s’éteint aussitôt que l’appareil ne doit plus être porté.”

I

numeri 3 e 4 del citato marginale non concernono la fatti-

specie in esame.

A sua volta il marg. 54 delle CPSI dispone:

"

Per i minorenni l'AI può

assumere eccezionalmente provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art.

12 LAI anche se la situazione non è ancora stabile o è relativamente

stabilizzata, segnatamente se dall'applicazione di tali provvedimenti ci si può

aspettare con sufficiente affidabilità di poter prevenire in futuro la minaccia

di postumi stabili, solo difficilmente correggibili, che si percuoterebbero in

modo sostanziale sulla capacità al guadagno (cfr. anche N. 34) o sulla formazione

professionale (art. 8 cpv. 2 LPGA e art. 5 cpv. 2 LAI). Per questo è comunque

necessario che ci sia un danno alla salute. La semplice profilassi delle malattie

e i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato

sono invece esclusi. Per quanto riguarda la durata di questo provvedimenti v.

il N. 63."

2.5.   Nella

fattispecie concreta, esaminata attentamente la documentazione agli atti,

questa Corte non può che confermare l’operato dell’Ufficio AI nel senso di non

riconoscere i costi di fisioterapia richiesti dall’assicurata, portatrice di

una scoliosi idiopatica toraco-lombare a convessità destra (cfr. rapporto 10

settembre 2009 del dr. __________, Capo del Servizio di chirurgia pediatrica

presso l’Ospedale Regionale di __________; doc. AI 5-5).

Va

qui fatto presente che l’assicurata non presenta una scoliosi idiopatica grave

tale da dover portare un corsetto ortopedico.

Dal

rapporto 8 ottobre 2009 stilato dal dr. __________, specialista in malattie

della colonna vertebrale presso la __________ di __________, risulta – come rilevato

dalla dr.ssa __________, attiva presso il SMR, nelle sue annotazioni 20 maggio

2010 (doc. AI 10) – che la bambina presenta una probabile (

wahrscheinliche

)

scoliosi idiopatica toracale con un angolo di Cobb di 11 gradi. Il dr. __________

ha inoltre specificato che il grado di curvatura vertebrale è molto discreto

ragione per cui in assenza della conoscenza della tipologia della curva non

sono per il momento necessarie delle terapie invasive (“

Der aktuelle Grad

der Kurve ist sehr diskret, sodass in Unkenntnis des Charakter der Kurve mit

einer invasiven Therapie vorläufig zugewartet werden kann

”), quale, come evidenziato

dalla citata sanitaria del SMR, l’adattamento di un corsetto ortopedico. Infatti

lo specialista zurighese ha consigliato una (più semplice) terapia volta

all’allenamento del portamento, un controllo radiografico della colonna

vertebrale dopo sei mesi, seguita da una valutazione terapeutica della scoliosi

e accertamenti per un’eventuale prescrizione di solette (“

Wir

empfehlende

di Aufnahme von

Haltungstraining, sowie eine Röntgenaufnahme Wirbelsäulenganzaufnahmen ap und

seitl. in 6 Monaten.

Dann erneute Beurteilung

der Therapiebedürftigkeit der Kurve, sowie Abklärungen über Notwendigkeit von

Schuheinlagen”).

Questo

TCA rileva che nel rapporto 10 settembre 2009 (precedente alla visita pressa la

__________) il dr. __________ aveva proposto di iniziare il trattamento con un

busto ortopedico per rallentare l’evoluzione della scoliosi, facendo presente

che la madre della bambina avrebbe chiamato per fare sapere se accettare o meno

tale proposta. Questa proposta, come si evince dal ricorso, non è stata accettata

visto che l’interessata, seguendo quindi la modalità di procedere della __________,

non porta il corsetto. Ciò non toglie che dal citato rapporto del dr. __________

non si evincono indizi che permettono di costatare che si tratti di una

scoliosi idiopatica grave, visto che lo stesso specialista ha costatato un gibbo

toracico destro di 10-12 mm, con un bacino leggermente obliquo a destra.

In

queste circostanze, dunque, dal momento che la scoliosi dell’assicurata è trattata

“unicamente “ con fisioterapia, sulla base della citata circolare – che questa

Corte non ha motivo di non applicare (sul ridotto

valore

giuridico delle direttive cfr. DTF 131 V 45 consid.

2.3,

130 V 172 consid.

4.3.1) –, la terapia in parola va ritenuta come cura

vera e propria dell'affezione a carico dell’assicuratore contro le

malattie e non volta, in maniera prelevante, all’integrazione professionale in

quanto tale (cfr. consid. 2.3.1).

Occorre poi rilevare, come giustamente

evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che le chieste sedute di

terapia si riferiscono ad una durata

illimitata

(“Le sedute di

fisioterapia si protrarranno per diversi anni nella frequenza di due per

settimana”; cfr. ricorso)

contrariamente a quanto sopra evidenziato in

relazione all'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3.2).

Ciò

non toglie che nel caso in cui lo stato della scoliosi dovesse peggiorare e

diventare grave ai sensi della citata circolare, l’assicurata, per il tramite

dei genitori, potrà sempre inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di assumersi le spese per la fisioterapia.

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto .
  2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                     Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2011 32.2010.220 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2011 32.2010.220 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.02.2011 32.2010.220

Provvedimenti sanitari per minori. Fisioterapia non a carico dell'AI quale provvedimento sanitario per il trattamento di scoliosi ideopatica

Raccomandata Incarto n. 32.2010.220 BS /sc Lugano 9 febbraio 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 12 agosto 2010 di RI 1 rappr. da:  RA 1 contro la decisione del 30 giugno 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 2001, nel mese di febbraio 2010 ha inoltrato, per il tramite dei propri genitori, una richiesta di prestazioni per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni. Essa ha in particolare chiesto l’assunzione da parte dell’AI delle spese relative a cure di fisioterapia poiché portatrice di una probabile scoliosi idiopatica toracale (doc. 1). 1.2.   Esaminata la documentazione medica, con decisione 30 giugno 2010 (preavvisata il 25 magio

2010) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni: " (…) Il trattamento di scoliosi in assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni di età viene assunto se sussiste la minaccia di un grave difetto. Quale presupposto, vi è la prescrizione, da parte di un medico specialista, di un corsetto di raddrizzamento, il quale dovrà essere portato per almeno un anno. Il diritto alla prestazione è dato fintanto che l'apparecchio viene portato, tuttavia al più tardi fino al compimento dei 20 anni di età. Dalla documentazione acquisita all’incarto risulta che attualmente non viene portato il corsetto ortopedico. La condizione sopraccitata non è dunque assolta " (Doc. AI 12-1) 1.3.   Contro la succitata decisione di rifiuto, l’assicurata, rappresentata dal padre, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto alla fisioterapia a titolo di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI. Fondandosi sulla documentazione medica allegata al gravame, l’insorgente ha evidenziato che la scelta di non portare il corsetto è stata presa dallo specialista della __________ e che i costi di fisioterapia sono inferiori a quelli legati all’ap- plicazione, al controllo ed all’adattamento del corsetto. Il padre della bambina conclude facendo rilevare l’importanza del danno alla salute e che le sedute di fisioterapia si protrarranno per diversi anni con una frequenza di due sedute settimanali. 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. In sostanza l’amministrazione rileva come la chiesta fisioterapia debba essere considerata vera e propria cura dell’affezione e quindi non di competenza dell’AI, ma dell’assicuratore contro le malattie. considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, d’età inferiore ai 20 anni, ha diritto ad un trattamento di fisioterapia. Tenuto conto che essa è affetta da (probabile) scoliosi idiopatica non di natura congenita, sono di conseguenza esclusi i provvedimenti sanitari ex art. 13 cpv. 1 LAI previsti per la cura di affezioni congenite. 2.3. 2.3.1.   Rientrano in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a). 2.3.2.   Dal requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure – che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2). Nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti). 2.4.   Riguardo alla scoliosi idiopatica, di cui l’assicurata è (probabile) portatrice, secondo il marg. 737/937.1/2 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità, edita dall’UFAS, nella versione in francese aggiornata al 1° gennaio 2010; non è stata redatta la versione aggiornata in italiano): " En cas de scolioses idiopathiques (affection non congénitale), le traitement conservateur (gymnastique, physiothérapie, appareils de redressement) représente un traitement de l’affection comme telle et n’est pas pris en charge par l’AI. En cas de scoliose grave, le traitement est pris en charge par l’AI sur la base du ch.m. 54 aussitôt et aussi longtemps qu’il y a menace de séquelles graves. Cette situation doit être admise dès le moment où un orthopédiste ordonne le port permanent d’un appareil de redressement (p.ex. corsets 3 points ou stimulateurs externes de redressement) pendant une année au moins. L’obligation de prestations de l’AI s’éteint aussitôt que l’appareil ne doit plus être porté.” I numeri 3 e 4 del citato marginale non concernono la fatti- specie in esame. A sua volta il marg. 54 delle CPSI dispone: " Per i minorenni l'AI può assumere eccezionalmente provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art. 12 LAI anche se la situazione non è ancora stabile o è relativamente stabilizzata, segnatamente se dall'applicazione di tali provvedimenti ci si può aspettare con sufficiente affidabilità di poter prevenire in futuro la minaccia di postumi stabili, solo difficilmente correggibili, che si percuoterebbero in modo sostanziale sulla capacità al guadagno (cfr. anche N. 34) o sulla formazione professionale (art. 8 cpv. 2 LPGA e art. 5 cpv. 2 LAI). Per questo è comunque necessario che ci sia un danno alla salute. La semplice profilassi delle malattie e i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato sono invece esclusi. Per quanto riguarda la durata di questo provvedimenti v. il N. 63." 2.5.   Nella fattispecie concreta, esaminata attentamente la documentazione agli atti, questa Corte non può che confermare l’operato dell’Ufficio AI nel senso di non riconoscere i costi di fisioterapia richiesti dall’assicurata, portatrice di una scoliosi idiopatica toraco-lombare a convessità destra (cfr. rapporto 10 settembre 2009 del dr. __________, Capo del Servizio di chirurgia pediatrica presso l’Ospedale Regionale di __________; doc. AI 5-5). Va qui fatto presente che l’assicurata non presenta una scoliosi idiopatica grave tale da dover portare un corsetto ortopedico. Dal rapporto 8 ottobre 2009 stilato dal dr. __________, specialista in malattie della colonna vertebrale presso la __________ di __________, risulta – come rilevato dalla dr.ssa __________, attiva presso il SMR, nelle sue annotazioni 20 maggio 2010 (doc. AI 10) – che la bambina presenta una probabile (wahrscheinliche) scoliosi idiopatica toracale con un angolo di Cobb di 11 gradi. Il dr. __________ ha inoltre specificato che il grado di curvatura vertebrale è molto discreto ragione per cui in assenza della conoscenza della tipologia della curva non sono per il momento necessarie delle terapie invasive (“ Der aktuelle Grad der Kurve ist sehr diskret, sodass in Unkenntnis des Charakter der Kurve mit einer invasiven Therapie vorläufig zugewartet werden kann ”), quale, come evidenziato dalla citata sanitaria del SMR, l’adattamento di un corsetto ortopedico. Infatti lo specialista zurighese ha consigliato una (più semplice) terapia volta all’allenamento del portamento, un controllo radiografico della colonna vertebrale dopo sei mesi, seguita da una valutazione terapeutica della scoliosi e accertamenti per un’eventuale prescrizione di solette (“ Wir empfehlende di Aufnahme von Haltungstraining, sowie eine Röntgenaufnahme Wirbelsäulenganzaufnahmen ap und seitl. in 6 Monaten. Dann erneute Beurteilung der Therapiebedürftigkeit der Kurve, sowie Abklärungen über Notwendigkeit von Schuheinlagen”). Questo TCA rileva che nel rapporto 10 settembre 2009 (precedente alla visita pressa la __________) il dr. __________ aveva proposto di iniziare il trattamento con un busto ortopedico per rallentare l’evoluzione della scoliosi, facendo presente che la madre della bambina avrebbe chiamato per fare sapere se accettare o meno tale proposta. Questa proposta, come si evince dal ricorso, non è stata accettata visto che l’interessata, seguendo quindi la modalità di procedere della __________, non porta il corsetto. Ciò non toglie che dal citato rapporto del dr. __________ non si evincono indizi che permettono di costatare che si tratti di una scoliosi idiopatica grave, visto che lo stesso specialista ha costatato un gibbo toracico destro di 10-12 mm, con un bacino leggermente obliquo a destra. In queste circostanze, dunque, dal momento che la scoliosi dell’assicurata è trattata “unicamente “ con fisioterapia, sulla base della citata circolare – che questa Corte non ha motivo di non applicare (sul ridotto valore giuridico delle direttive cfr. DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1) –, la terapia in parola va ritenuta come cura vera e propria dell'affezione a carico dell’assicuratore contro le malattie e non volta, in maniera prelevante, all’integrazione professionale in quanto tale (cfr. consid. 2.3.1). Occorre poi rilevare, come giustamente evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che le chieste sedute di terapia si riferiscono ad una durata illimitata (“Le sedute di fisioterapia si protrarranno per diversi anni nella frequenza di due per settimana”; cfr. ricorso) contrariamente a quanto sopra evidenziato in relazione all'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3.2). Ciò non toglie che nel caso in cui lo stato della scoliosi dovesse peggiorare e diventare grave ai sensi della citata circolare, l’assicurata, per il tramite dei genitori, potrà sempre inoltrare una nuova domanda di prestazioni. In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assumersi le spese per la fisioterapia. Ne consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. 2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                     Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti