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32.2010.215

Rinvio atti all'Ufficio AI. Non è possibile concludere, senza ulteriori accertamenti, che l'assicurata qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un'attività lavorativa almeno parziale (30-50%), come d'altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica

Ticino · 2010-06-16 · Italiano TI
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Rinvio atti all'Ufficio AI. Non è possibile concludere, senza ulteriori accertamenti, che l'assicurata qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un'attività lavorativa almeno parziale (30-50%), come d'altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

2.5.       Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non

esercitanti un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.3.) ritenendo la ricorrente,

prima del danno alla salute, casalinga a tempo pieno.

L’assicurata

ha contestato questo metodo di calcolo.

Quanto

alla critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del

metodo specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.

2.6.       Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze

,

se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec

les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels (

ATF 117 V 195

consid.

3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être

tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la

décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de vraisemblance prépondérante (

ATF 130 V 396

consid.

3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7.   Nel

formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 9 luglio 2008 RI 1 al

pto. 5.4. ha precisato di aver lavorato come impiegata d’ufficio al 30% presso

la __________ dal giugno 2004 al 31 dicembre 2006. Mentre al pto. 5.6. ha

indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 2007 a tutt’oggi (doc. AI 1-5/6).

Nel

verbale di “

1° Colloquio intervento tempestivo

” del 28 agosto 2008, per

quanto riguarda la situazione scolastica, formativa e professionale la

consulente in collocamento ha precisato quanto segue:

"

(…)

Scuole dell’obbligo a __________ e __________,

dopodiché ha conseguito il diploma di impiegata d’ufficio a __________. Ha

lavorato al 100% fino al 2000, ha smesso perché voleva cambiare lavoro e nel

frattempo è rimasta incinta, per cui non ha più cercato.

Ha lavorato ca. 30% presso la fabbrica del

marito, che ha una fabbrica di punte diamantate per i trapani. Impiegata in

minima percentuale perché principalmente faceva la mamma.

Ha smesso dopo la separazione, è casalinga quindi

al 100% da gennaio 2007. Al momento vuole continuare ad essere casalinga,

almeno finché le figlie sono cosi piccole.” (doc. AI 10-2).

Interpellata

dall’Ufficio AI, in merito alle intenzioni di svolgere un’attività lucrativa

nel caso in cui non avesse avuto problemi di salute, l’assicurata il 23 ottobre

2008 ha fornito le seguenti risposte (doc. AI 12-1; 13-1):

"

(…)

Considerato che ho concluso la mia formazione di

impiegata d’ufficio ed ho pure lavorato, non esito a dire che se non avessi

problemi di salute, oggi avrei sicuramente scelto di lavorare per poter

provvedere sia al mio personale mantenimento sia a quello delle mie due figlie,

__________ di 7 anni per la quale ricevo gli alimenti dal mio ex marito (dal

quale sono in procinto di divorziare) e __________ di 9 mesi, figlia di un

padre diverso che non li versa invece regolarmente.

Con i miei problemi di salute è per me

impensabile ipotizzare una ripresa lavorativa: ho pure difficoltà nella quotidiana

gestione delle mie due figlie per le quali ricevo a tutt’oggi il regolare aiuto

di una rete sociale

(…)

Quindi se fossi stata in salute avrei potuto

lavorare al 100% e coordinare la rete di sostegno per le mie due bambine” (doc.

AI 13-1).

L’assicurata

ha poi aggiunto, in data 19 novembre 2008, quanto segue:

"

(…)

-

Sono stata iscritta presso l’Ufficio Regionale

di Collocamento a __________ dal 12 gennaio al 23 marzo 2007. Tale iscrizione è

stata da me annullata il 23 marzo 2007 a seguito del peggioramento del mio stato di salute che ha necessitato di due ricoveri in Clinica (marzo-luglio

2007).

-

Nel breve periodo in cui sono stata iscritta

all’URC ho effettuato qualche ricerca di lavoro senza nessun esito.

-

Nei mesi di gennaio-marzo 2007 non ho percepito

indennità di disoccupazione perché, a causa del disagio dovuto alle mie

condizioni di salute, non ho completato le procedure previste con la relativa

Cassa di disoccupazione” (doc. AI 15-1).

Nello

scritto del 23 settembre 2009 l’assicurata ha nuovamente confermato che se non

avesse problemi di salute “

cercherei immediatamente un posto di lavoro per

garantirmi un reddito di fr. 2'500.-- al mese…

” (doc. AI 33-1).

2.8.   Alla luce di

quanto appena esposto, a mente di questa Corte non può essere condiviso

l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al

momento dell’emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice, il metodo specifico di valutazione dell’invalidità

considerandola unicamente casalinga.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per

determinare lo statuto di un

'

assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l

'

essenziale della sua attività all

'

economia domestica o ad un

'

occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.

3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere

in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto

interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I

693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Nella presente

fattispecie questa Corte rileva che RI 1, dopo aver conseguito il diploma di

impiegata d’ufficio e aver svolto varie esperienze lavorative a tempo pieno

negli anni 80’ e ’90 (cfr. curriculum vitae e certificati lavorativi, doc. AI

2-3; 2-21; 2-22; 22-23, 2-24; 2-25; 2-26), dopo la nascita della figlia __________

nel 2001, non ha più svolto un’attività lucrativa fino al mese di giugno del 2004,

quando ha iniziato a lavorare presso la __________ (amministratore unico il

marito), ad una percentuale del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 10-2).

L’attività

lavorativa presso la __________ si è quindi conclusa il 31 dicembre 2006

conseguentemente al divorzio da __________, amministratore della società (doc.

AI 8-11).

Dal 12

gennaio al 23 marzo 2007 l’assicurata è quindi stata iscritta quale persona in

cerca d’impiego al 50% presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(URC) (doc. AI 15-10; 15-11). L’iscrizione è stata annullata a causa del

peggioramento della patologia psichiatrica.

Dalla

refertazione medica agli atti emerge che il danno alla salute è da ricondurre

al mese di giugno 2007. In precedenza vi erano stati dei ricoveri

dell’assicurata nel 1996, nel 2003 e poi dal 2004 al 2008 (in cinque

circostanze), riuscendo tuttavia a riprendersi tra un ricovero e l’altro e fino

al mese di dicembre 2006 potendo lavorare nell’azienda del marito nella

misura del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 8-11; 28-5).

Il TCA

ritiene verosimile che l’insorgente, qualora non fosse subentrato il danno alla

salute e considerato pure che nel dicembre del 2007 è nata la seconda figlia __________,

non avrebbe ripreso un’attività lavorativa a tempo pieno (100%). Le

argomentazioni del patrocinatore dell’assicurata, d'altronde, vanno pure in

questa direzione “

Se comunque si volesse tener conto del fatto che non tutte

le due bambine frequentano già la scuola e che dopo la separazione dal marito

l’assicurata si è iscritta all’Ufficio Regionale di Collocamento solo in

ragione del 50%, ecco che per lo meno si dovrebbe considerarla salariata in

tale misura

…” (doc. I, pag. 6).

Non

risulta invece pienamente convincente la tesi dell’amministrazione che

considera RI 1, qualora non fosse subentrato il danno alla salute, casalinga al

100%.

Va

infatti rilevato che l’inabilità lavorativa completa è fissata dai periti del

CPAS e dal SMR a partire dal mese di giugno 2007 (doc. AI 28-6; 29-2), che

l’interruzione dell’attività lavorativa al mese di dicembre 2006 è conseguente

al divorzio con l’ex marito e che quando era ancora in salute, l’assicurata si

era iscritta a tempo parziale all’assicurazione disoccupazione per la ricerca

di un’attività lucrativa.

La

ricorrente inoltre, sia nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti

del 9 luglio 2008 che nel verbale di “

1° Colloquio intervento tempestivo

del 28 agosto 2008, non ha mai affermato che avrebbe svolto l’attività di

casalinga a tempo pieno anche in assenza del danno alla salute, bensì di essere

a quel momento casalinga, era il mese di luglio 2008, rispettivamente il

mese di agosto 2008, dunque già quando il danno alla salute era iniziato (cfr.

doc. AI 1-5/6; 10-2).

Interpellata

successivamente dall’UAI, proprio perché tale questione non risultava chiarita,

l’assicurata il 23 ottobre 2008 e il 23 settembre 2009 ha chiaramente asserito che se non avesse avuto problemi di salute avrebbe svolto un’attività

lavorativa (doc. AI 13-1; 33-1).

In

conclusione il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti concludere con sufficiente tranquillità che l’assicurata, qualora

non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un’attività

lavorativa almeno a tempo parziale (30-50%), come d’altronde già svolgeva prima

del peggioramento della patologia psichica.

2.9.   Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto rinviato

all'amministrazione affinché compia ulteriori accertamenti (sentendo

personalmente l’assicurata), al fine di chiarire se ella, prima dell’insorgere

del danno alla salute, avrebbe svolto un’attività lavorativa e in caso

affermativo in quale percentuale. In quell’occasione l’amministrazione

accerterà pure se la nascita della seconda figlia nel dicembre 2007 avrebbe

cambiato oppure no la situazione, indipendentemente dal danno alla salute.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova

valutazione, se del caso tramite il metodo misto di graduazione

dell’invalidità, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell'assicurata.

2.10.   Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.11.   Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2011 32.2010.215 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2011 32.2010.215 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2011 32.2010.215

Rinvio atti all'Ufficio AI. Non è possibile concludere, senza ulteriori accertamenti, che l'assicurata qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un'attività lavorativa almeno parziale (30-50%), come d'altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica

Raccomandata Incarto n. 32.2010.215 LG /DC/ sc Lugano 7 febbraio 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 29 luglio 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 16 giugno 2010 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1965, casalinga, in data 9 luglio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando che “ dal 2006 c’è stato un peggioramento delle mie condizioni di salute a livello psichico con attacchi di panico, depressione ” (doc. AI 1-1/7). 1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 28-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 34-1), l’UAI con decisione del 10 giugno 2010 (doc. AI 54-1), preavvisata con progetto del 30 ottobre 2009 (doc. AI 36-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI (grado 41%), a far tempo dal 1° giugno 2008. 1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (doc. I). La ricorrente ha, in particolare, contestato l’operato dell’amministrazione laddove ha considerato __________ casalinga al 100%. A mente del patrocinatore l’assicurata avrebbe inizialmente affermato al consulente in integrazione professionale di voler continuare ad essere casalinga, ma a causa della sua patologia psichiatrica “ non era in grado di comprendere completamente la richiesta e di dare una risposta lucida su cosa avrebbe fatto senza danno alla salute ” (doc. I, pag. 5, 6). La risposta non sarebbe dunque “ proiettata in un’ipotetica situazione di buona salute ”, ma la soluzione più semplice e immediata per riuscire a gestire almeno una delle due attività (quella lucrativa e la cura delle figlie) (doc. I, pag. 6). __________ ha inoltre sempre lavorato a tempo pieno, in seguito al 30% durante il matrimonio, per poi iscriversi, dopo il licenziamento, all’Ufficio di collocamento con una disponibilità del 50% (doc. I, pag. 6). Ella andrebbe considerata, perlomeno, salariata al 50% e calcolato il grado d’invalidità mediante il metodo misto (doc. I, pag. 6). Ritenuto come dalla perizia psichiatrica emerga un’inabilità lavorativa al 50% nelle mansioni di casalinga, contrariamente alla valutazione della consulente in integrazione professionale che prevedeva un 41%, secondo il patrocinatore il grado d’invalidità sarebbe quindi del 75% (50 X 50% + 50 X 100%). 1.4. Nella risposta del 6 agosto 2010 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). 1.5.   In data 25 agosto 2010 la RA 1, ha sostanzialmente riconfermato le proprie argomentazioni contestando gli elementi probatori sui quali l’Ufficio AI ha fondato le proprie argomentazioni per ritenere l’assicurata casalinga a tempo pieno (doc. VI). Lo scritto del 25 agosto 2010 è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII). 1.6.   Con le osservazioni del 1° settembre 2010 l’UAI ha ritenuto non rilevante l’iscrizione all’URC nella percentuale del 50%, in quanto la situazione famigliare con la nascita della seconda figlia si sarebbe modificata. Determinanti sarebbero dunque le dichiarazioni iniziali riportate nella richiesta di prestazioni del mese di luglio 2008 e confermate durante il primo colloquio dell’agosto 2008 (doc. VIII). I doc. VII, VIII sono stati inviati alla RA 1 per conoscenza (doc. IX). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2008. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504. 2.5.       Nella presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata, l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.3.) ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, casalinga a tempo pieno. L’assicurata ha contestato questo metodo di calcolo. Quanto alla critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue. 2.6.       Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s). Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che: " 2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).” 2.7.   Nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 9 luglio 2008 RI 1 al pto. 5.4. ha precisato di aver lavorato come impiegata d’ufficio al 30% presso la __________ dal giugno 2004 al 31 dicembre 2006. Mentre al pto. 5.6. ha indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 2007 a tutt’oggi (doc. AI 1-5/6). Nel verbale di “ 1° Colloquio intervento tempestivo ” del 28 agosto 2008, per quanto riguarda la situazione scolastica, formativa e professionale la consulente in collocamento ha precisato quanto segue: " (…) Scuole dell’obbligo a __________ e __________, dopodiché ha conseguito il diploma di impiegata d’ufficio a __________. Ha lavorato al 100% fino al 2000, ha smesso perché voleva cambiare lavoro e nel frattempo è rimasta incinta, per cui non ha più cercato. Ha lavorato ca. 30% presso la fabbrica del marito, che ha una fabbrica di punte diamantate per i trapani. Impiegata in minima percentuale perché principalmente faceva la mamma. Ha smesso dopo la separazione, è casalinga quindi al 100% da gennaio 2007. Al momento vuole continuare ad essere casalinga, almeno finché le figlie sono cosi piccole.” (doc. AI 10-2). Interpellata dall’Ufficio AI, in merito alle intenzioni di svolgere un’attività lucrativa nel caso in cui non avesse avuto problemi di salute, l’assicurata il 23 ottobre 2008 ha fornito le seguenti risposte (doc. AI 12-1; 13-1): " (…) Considerato che ho concluso la mia formazione di impiegata d’ufficio ed ho pure lavorato, non esito a dire che se non avessi problemi di salute, oggi avrei sicuramente scelto di lavorare per poter provvedere sia al mio personale mantenimento sia a quello delle mie due figlie, __________ di 7 anni per la quale ricevo gli alimenti dal mio ex marito (dal quale sono in procinto di divorziare) e __________ di 9 mesi, figlia di un padre diverso che non li versa invece regolarmente. Con i miei problemi di salute è per me impensabile ipotizzare una ripresa lavorativa: ho pure difficoltà nella quotidiana gestione delle mie due figlie per le quali ricevo a tutt’oggi il regolare aiuto di una rete sociale (…) Quindi se fossi stata in salute avrei potuto lavorare al 100% e coordinare la rete di sostegno per le mie due bambine” (doc. AI 13-1). L’assicurata ha poi aggiunto, in data 19 novembre 2008, quanto segue: " (…) - Sono stata iscritta presso l’Ufficio Regionale di Collocamento a __________ dal 12 gennaio al 23 marzo 2007. Tale iscrizione è stata da me annullata il 23 marzo 2007 a seguito del peggioramento del mio stato di salute che ha necessitato di due ricoveri in Clinica (marzo-luglio 2007). - Nel breve periodo in cui sono stata iscritta all’URC ho effettuato qualche ricerca di lavoro senza nessun esito. - Nei mesi di gennaio-marzo 2007 non ho percepito indennità di disoccupazione perché, a causa del disagio dovuto alle mie condizioni di salute, non ho completato le procedure previste con la relativa Cassa di disoccupazione” (doc. AI 15-1). Nello scritto del 23 settembre 2009 l’assicurata ha nuovamente confermato che se non avesse problemi di salute “ cercherei immediatamente un posto di lavoro per garantirmi un reddito di fr. 2'500.-- al mese… ” (doc. AI 33-1). 2.8.   Alla luce di quanto appena esposto, a mente di questa Corte non può essere condiviso l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il metodo specifico di valutazione dell’invalidità considerandola unicamente casalinga. Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un ' assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l ' essenziale della sua attività all ' economia domestica o ad un ' occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.). Nella presente fattispecie questa Corte rileva che RI 1, dopo aver conseguito il diploma di impiegata d’ufficio e aver svolto varie esperienze lavorative a tempo pieno negli anni 80’ e ’90 (cfr. curriculum vitae e certificati lavorativi, doc. AI 2-3; 2-21; 2-22; 22-23, 2-24; 2-25; 2-26), dopo la nascita della figlia __________ nel 2001, non ha più svolto un’attività lucrativa fino al mese di giugno del 2004, quando ha iniziato a lavorare presso la __________ (amministratore unico il marito), ad una percentuale del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 10-2). L’attività lavorativa presso la __________ si è quindi conclusa il 31 dicembre 2006 conseguentemente al divorzio da __________, amministratore della società (doc. AI 8-11). Dal 12 gennaio al 23 marzo 2007 l’assicurata è quindi stata iscritta quale persona in cerca d’impiego al 50% presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) (doc. AI 15-10; 15-11). L’iscrizione è stata annullata a causa del peggioramento della patologia psichiatrica. Dalla refertazione medica agli atti emerge che il danno alla salute è da ricondurre al mese di giugno 2007. In precedenza vi erano stati dei ricoveri dell’assicurata nel 1996, nel 2003 e poi dal 2004 al 2008 (in cinque circostanze), riuscendo tuttavia a riprendersi tra un ricovero e l’altro e fino al mese di dicembre 2006 potendo lavorare nell’azienda del marito nella misura del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 8-11; 28-5). Il TCA ritiene verosimile che l’insorgente, qualora non fosse subentrato il danno alla salute e considerato pure che nel dicembre del 2007 è nata la seconda figlia __________, non avrebbe ripreso un’attività lavorativa a tempo pieno (100%). Le argomentazioni del patrocinatore dell’assicurata, d'altronde, vanno pure in questa direzione “ Se comunque si volesse tener conto del fatto che non tutte le due bambine frequentano già la scuola e che dopo la separazione dal marito l’assicurata si è iscritta all’Ufficio Regionale di Collocamento solo in ragione del 50%, ecco che per lo meno si dovrebbe considerarla salariata in tale misura …” (doc. I, pag. 6). Non risulta invece pienamente convincente la tesi dell’amministrazione che considera RI 1, qualora non fosse subentrato il danno alla salute, casalinga al 100%. Va infatti rilevato che l’inabilità lavorativa completa è fissata dai periti del CPAS e dal SMR a partire dal mese di giugno 2007 (doc. AI 28-6; 29-2), che l’interruzione dell’attività lavorativa al mese di dicembre 2006 è conseguente al divorzio con l’ex marito e che quando era ancora in salute, l’assicurata si era iscritta a tempo parziale all’assicurazione disoccupazione per la ricerca di un’attività lucrativa. La ricorrente inoltre, sia nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 9 luglio 2008 che nel verbale di “ 1° Colloquio intervento tempestivo ” del 28 agosto 2008, non ha mai affermato che avrebbe svolto l’attività di casalinga a tempo pieno anche in assenza del danno alla salute, bensì di essere a quel momento casalinga, era il mese di luglio 2008, rispettivamente il mese di agosto 2008, dunque già quando il danno alla salute era iniziato (cfr. doc. AI 1-5/6; 10-2). Interpellata successivamente dall’UAI, proprio perché tale questione non risultava chiarita, l’assicurata il 23 ottobre 2008 e il 23 settembre 2009 ha chiaramente asserito che se non avesse avuto problemi di salute avrebbe svolto un’attività lavorativa (doc. AI 13-1; 33-1). In conclusione il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti concludere con sufficiente tranquillità che l’assicurata, qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un’attività lavorativa almeno a tempo parziale (30-50%), come d’altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica. 2.9.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560. L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176). Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche. In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché compia ulteriori accertamenti (sentendo personalmente l’assicurata), al fine di chiarire se ella, prima dell’insorgere del danno alla salute, avrebbe svolto un’attività lavorativa e in caso affermativo in quale percentuale. In quell’occasione l’amministrazione accerterà pure se la nascita della seconda figlia nel dicembre 2007 avrebbe cambiato oppure no la situazione, indipendentemente dal danno alla salute. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova valutazione, se del caso tramite il metodo misto di graduazione dell’invalidità, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell'assicurata. 2.10.   Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2). 2.11.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione del 16 giugno 2010 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.9 ..

2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti