Dispositiv
- § Gli atti sono trasmessi allUfficio AI affinché proceda ad emettere una decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2010.210
FS
Lugano
11 agosto 2010
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2010 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
richiamato il Progetto di decisione Nessun diritto ad una rendita dinvalidità dell8 luglio 2010 con il quale lUfficio AIesposti i motivi in base ai quali RI 1 non presenta un grado dinvalidità pensionabileha indicato che: ( ) le presentiamo di seguito un progetto di decisione accordandole la possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali osservazioni contro le presenti conclusioni o di chiedere delle informazioni complementari al riguardo. Le osservazioni devono essere firmate, contenere un esposto succinto dei fatti, dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate da eventuali mezzi di prova. E anche possibile un incontro, su appuntamento. Trascorso il termine di 30 giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata la decisione formale. ( ) (doc. A);
visto lo scritto 15 luglio 2010 con il quale lassicurata, invitata a trasmettere al TCA la decisione contro la quale ha inoltrato ricorso, ha trasmesso il progetto di decisione dell8 luglio 2010;
considerato:
che secondo lart. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, lUfficio AI comunica allassicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. Lassicurato ha diritto di essere sentito conformemente allart. 42 LPGA;
che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sullassicurazione per linvalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa lart. 57a cpv. 1 LAI si osserva che: ( )questa disposizione mira a garantire agli assicurati il diritto di essere sentiti ai sensi dellarticolo 42 primo periodo LPGA prima che lufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate allaccertamento dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere sentiti continua tuttavia ad essere garantito conformemente allarticolo 42 LPGA. Dato che, in deroga allarticolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI potranno ora essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di preavviso conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo informale sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni. Ciò significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sullesito dellassunzione delle prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene per tempo. ( ) (FF 2005, pag. 2760) (vedi in questo senso anche la STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1);
che secondo lart. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
che lart. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dellufficio AI;
che per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da unautorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti);
che, in concreto, contro il progetto di decisione dell8 luglio 2010, era quindi possibile unicamente inoltrare delle osservazioni allUfficio AI;
che il presente ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e (ancorché già inviato allUfficio AI con lettera raccomandata del 12 luglio 2010 sub doc. AI 125/1-3) trasmesso allUfficio AI affinché, trattato alla stregua di osservazioni al progetto di decisione dell8 luglio 2010, proceda ad emettere una decisione impugnabile. Soluzione questa peraltro rettamente proposta anche dallamministrazione con la risposta di causa: ( ) si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler dichiarare irricevibile il ricorso del 12 luglio 2010 presentato dalla Signora RI 1 (prima di poter eventualmente ricorrere davanti al TCA, lamministrazione dovrà in effetti emettere una decisione impugnabile). ( ) (VI);
che giusta lart. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
che viste le particolarità del caso soprattutto il fatto che nel progetto di decisione 8 luglio 2010 non è indicato con sufficiente chiarezza che eventuali osservazioni sono da presentare allUfficio AI si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese.
Per questi motivi
§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI affinché proceda ad emettere una decisione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti