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32.2010.210

Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI affinché, trattato lo stesso alla stregua di osservazioni al progetto di decisione, emetta una decisione impugnabile

Ticino · 2010-08-11 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. §    Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
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Incarto n.32.2010.210

FS

Lugano

11 agosto 2010

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2010 di

RI 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

richiamato il “Progetto di decisione Nessun diritto ad una rendita d’invalidità” dell’8 luglio 2010 con il quale l’Ufficio AI–esposti i motivi in base ai quali RI 1 non presenta un grado d’invalidità pensionabile–ha indicato che: “(…) le presentiamo di seguito un progetto di decisione accordandole la possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali osservazioni contro le presenti conclusioni o di chiedere delle informazioni complementari al riguardo. Le osservazioni devono essere firmate, contenere un esposto succinto dei fatti, dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate da eventuali mezzi di prova. E’ anche possibile un incontro, su appuntamento. Trascorso il termine di 30 giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata la decisione formale. (…)” (doc. A);

visto lo scritto 15 luglio 2010 con il quale l’assicurata, invitata a trasmettere al TCA la decisione contro la quale ha inoltrato ricorso, ha trasmesso il progetto di decisione dell’8 luglio 2010;

considerato:

che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA;

che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa l’art. 57a cpv. 1 LAI si osserva che: “(…)questa disposizione mira a garantire agli assicurati il diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 42 primo periodo LPGA prima che l’ufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate all’accertamento dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere sentiti continua tuttavia ad essere garantito conformemente all’articolo 42 LPGA. Dato che, in deroga all’articolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI potranno ora essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di preavviso conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo informale sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni. Ciò significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sull’esito dell’assunzione delle prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene per tempo. (…)” (FF 2005, pag. 2760) (vedi in questo senso anche la STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1);

che secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

che l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

che per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti);

che, in concreto, contro il progetto di decisione dell’8 luglio 2010, era quindi possibile unicamente inoltrare delle osservazioni all’Ufficio AI;

che il presente ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e (ancorché già inviato all’Ufficio AI con lettera raccomandata del 12 luglio 2010 sub doc. AI 125/1-3) trasmesso all’Ufficio AI affinché, trattato alla stregua di osservazioni al progetto di decisione dell’8 luglio 2010, proceda ad emettere una decisione impugnabile. Soluzione questa peraltro rettamente proposta anche dall’amministrazione con la risposta di causa: “(…) si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler dichiarare irricevibile il ricorso del 12 luglio 2010 presentato dalla Signora RI 1 (prima di poter eventualmente ricorrere davanti al TCA, l’amministrazione dovrà in effetti emettere una decisione impugnabile). (…)” (VI);

che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

che viste le particolarità del caso – soprattutto il fatto che nel progetto di decisione 8 luglio 2010 non è indicato con sufficiente chiarezza che eventuali osservazioni sono da presentare all’Ufficio AI – si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese.

Per questi motivi

§    Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti