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32.2009.64

Sulla sola base degli atti, in particolare vista la contradditorietà dei certificati medici, l'Ufficio AI non poteva ancora concludere che l'A. si fosse convenientemente reintegrato. Rinvio atti per accertamenti medici e resa di nuovo provvedimento. Annullamento di precedente STCA di irricevibilità

Ticino · 2009-02-03 · Italiano TI
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Sulla sola base degli atti, in particolare vista la contradditorietà dei certificati medici, l'Ufficio AI non poteva ancora concludere che l'A. si fosse convenientemente reintegrato. Rinvio atti per accertamenti medici e resa di nuovo provvedimento. Annullamento di precedente STCA di irricevibilità

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e

dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90

giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste

dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di

revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione

della sentenza.

La

revisione di una sentenza, che comporta l’annullamento della stessa, può anche

concernere giudizi di non entrata in materia (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 745, 750).

Nel

caso concreto la cancelleria del TCA è incorsa in un errore (cfr. consid. 1.5).

Di

tale errore la cancelleria si è accorta solo dopo l’inoltro delle osservazioni

11 maggio 2009 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.9 e IX/Bis).

In

precedenza, a seguito dello scritto 11 marzo 2009 (I, riprodotto in esteso al

consid. 1.5), all’assicurato era stata trasmessa per conoscenza l’ordinanza 12

marzo 2009 con cui all’Ufficio AI è stato assegnato un termine per la risposta

di causa e dalla quale risultava l’apertura del nuovo incarto 32.2009.64. Di

conseguenza, allorquando gli è stata intimata la sentenza 20 aprile 2009

cocernente l’incarto 32.2009.55 e con la quale il suo ricorso era stato

dichiarato irricevibile, l’assicurato, in buona fede – vista anche l’ordinanza

10 aprile 2009 con la quale gli è stata intimata la risposta di causa e

assegnato un termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (VI) –

poteva considerarla quale atto conseguente all’apertura di un nuovo incarto

(32.2009.64) e concludere che non fosse necessario impugnarla.

In

simili circostanze, visto l’errore commesso dalla cancelleria del TCA scoperto

contestualmente alle osservazioni 11 maggio 2009, si giustifica l’annullamento

della sentenza 20 aprile 2009, come postulato dall’insorgente con scritto

12 giugno 2009 (cfr. consid. 1.10).

Nel

merito

2.3.   Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 3 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale e ad

una rendita, è conforme o meno alla legislazione federale.

2.4.   L’art.

8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile,

stabilisce che:

"

Gli assicurati invalidi o

minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione per quanto:

a.  essi siano necessari e idonei per ripristinare,

conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di

svolgere le mansioni consuete; e

b.  le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute.

"

Al

riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.

3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (5

a

revisione

dell’AI) si legge che:

"

Capoverso 1:

il presente capoverso stabilisce le condizioni generali

d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili

rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una

minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge

precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere

assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia

le condizioni specifiche applicabili ai diversi

provvedimenti d’integrazione.

"

Fra

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.5.   L’art.

17 LAI prevede in particolare che

l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag,

110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

C

on riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid.

1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.6.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF 129 V 222; cfr. anche

STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7.   Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che, dopo avergli riconosciuto la garanzia

per un piano di lavoro su misura e per una sedia ergonomica (doc. AI 33/1-2 e

34/1-2), l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato e

senza un danno economico – ragione per la quale gli ha negato il diritto a prestazioni

– sulla base dei seguenti fatti:

Dalla nota interna 17 dicembre 2008 risulta che il consulente in

integrazione professionale ha concluso che: “(…) considero l’Assicurato

convenientemente reintegrato nel suo posto di lavoro tramite la trasformazione

e l’adegua-mento dello stesso. Inoltre non vi è nessun diritto a rendita in

quanto non vi è stata perdita di guadagno.” (doc. AI 35/1);

il dr. __________, viceprimario del Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________, nel rapporto 20 novembre 2008 all’intenzione della __________

(doc. AI 31/6-9), “(…) ha specificato che l’assicurato era in grado di riprendere

la sua abituale attività di pulitore di oreficeria nella misura del 100% a

partire dal 1° gennaio 2009. (…)” (V, pag. 2);

è su esplicita richiesta del dr. __________ che l’Ufficio AI ha

provveduto a sopraelevare la postazione di lavoro al fine di procurare

all’assicurato un appoggio adeguato ai suoi gomiti.

Al

riguardo il TCA rileva che il dr. __________, nel rapporto 20 novembre 2008

all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), ha attestato una incapacità lavorativa

del 100% senza specificare fino a quando e che alla domanda volta a sapere se

“(…) si può contare su una ripresa dell’attività professionale o su un aumento

delle possibilità di impiego? (…)” ha risposto “(…) sì […] 100% dal 1.1.09 (…)”

(doc. AI 31/8).

Il

consulente in integrazione ha poi concluso che l’assicurato sarebbe convenientemente

reintegrato ancora prima della modifica effettiva della posizione di lavoro

(cfr. la nota 17 dicembre 2008 nella quale è riportata la conclusione del consulente

in integrazione professionale [doc. AI 35/1] e la nota 12 gennaio 2009 dalla

quale risulta che il 23 gennaio 2009 si è “(…) provveduto alla modifica della postazione

di lavoro (rialzo piano lavoro), come discusso e concordato. (…)” [doc. AI

38/1]).

Nella

lettera 11 febbraio 2009 l’assicurato, rispondendo allo scritto 2 febbraio 2009

dell’Ufficio AI (doc. AI 40/1-3), ha indicato che ha “(…) ripreso già dal

09.02.2009 (per un periodo di prova) al 100% mia attività lavorativa.

Purtroppo

miei dolori sono insopportabili!

Già lavorando al 50% facevo fatica e con

quel lastra di legno è peggiorato! Come avevo richiesto a voi di alzare il

motore; della modifica io capivo

(alzare il motore)!

La mia convocazione

con la

dottoressa del AI

non mi ha soddisfatto per niente! La

dottoressa; oltre dei consigliarmi di giocare con altezza della sedia, non ha

fatto altro! (…)” (doc. AI 42/1).

La

dr.ssa __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 febbraio 2009 ha osservato:

"

(…)

In data 11.02.2009 contatto telefonico con l’A che

asserisce di non riuscire ad utilizzare il rialzo del bancone che anzi gli

procurerebbe un peggioramento del dolore alla schiena ed al collo.

Ho cercato di far capire all’A di utilizzare

correttamente la seduta ergonomia che abbiamo fornito, cercando sia di giocare

sull’altezza del sedile che di usare il poggiatesta, per non piegare il capo.

Inoltre ho ribadito il concetto dell’utilizzo del

rialzo stondato del bancone che serve per poggiare gli avambracci in modo tale

da non contrarre esageratamente i muscoli della schiena, del collo e delle

braccia ed anzi ha un’attività decontratturante; tale presidio necessita

comunque di qualche giorno di prova per imparare ad usarlo e per riassumere una

corretta postura. Le due mezze giornate lavorative durante le quali l’A

riferisce di aver utilizzato il ripiano sono sicuramente troppo poco per avere

un benché minimo effetto.

Inoltre ho nuovamente spiegato all’A, come già fatto

nel nostro incontro sul luogo di lavoro, che da un punto di vista pratico

risulta assai difficoltoso se non impossibile, alzare il bancone in toto poiché

questo è ancorato al pavimento od alzare la lucidatrice che è fissata al

bancone ed ha un sistema di aspirazione delle polveri prodotte durante l’attività.

I sistemi predetti di bloccaggio e di aspirazione sono fondamentali per la

sicurezza e non pericolosità per la salute derivante dall’uso del macchinario.

Da ultimo il macchinario stesso può essere utilizzato

anche da altre persone.

Durante tutto il colloquio l’A ha assunto un

atteggiamento di energica chiusura e rifiuto nei confronti dell’uso del rialzo

che inizialmente era stato studiato d’altezza pari a 4 o 5 cm, poi viste le

resistenze dell’A ad una tale presidio è stato fissato a 2 cm.

" (doc. AI 46/1)

Dalla

documentazione medica prodotta in sede di procedura risulta inoltre che:

il dr. __________, nel rapporto 9 aprile 2009 indirizzato alla

dr.ssa __________, ha attestato che: “(…) allo stato attuale il paziente è

ancora fortemente limitato nell’espletamento dell’attività lavorativa con

impossibilità al raggiungimento di una percentuale superiore al 50%. Il signor RI

1 è estremamente motivato ad una ripresa massimale dell’atti-vità lavorativa,

che gli consentiva anche degli straordinari e chiede di poter ottimizzare forza

e trofismo della muscolatura prossimale agli arti superiori, a tal fine

chiediamo gentilmente al collega Dr. __________ di poter esaminare la questione

in ambito specialistico in modo che il paziente possa essere preso a carico il

più presto possibile. Dal punto di vista dell’obiettività, segnaliamo

un’ipoestesia in C6, in parte anche il C7/C8 a ds ed una netta ipotrofia del

trapezio a ds. (…)” (doc. B/1);

il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 30 aprile 2009

indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. B/2)

rilevato che “(…) la

misura si è purtroppo rilevata inefficace e personalmente mi appare meno

ergonomica che la postura anteriore (vedi anche documentazione fotografica

prodotta dal paziente). Il decorso, benché nel contesto molto favorevole, non

ha per ora permesso se non per un breve intervallo di prova di alcuni giorni

durante il quale aveva avuto un rapido deteriorarsi della sintomatologia algica,

una ripresa dell’attività professionale ad una capacità lavorativa superiore al

50%. Gli ulteriori tentativi d’adattamen-to, messi a punto dal paziente stesso,

non hanno finora permesso di aumentare la tolleranza sul posto di lavoro. Il

paziente necessita di frequenti interruzioni alfine di diminuire la tensione sulla

muscolatura cervico-brachiale ed attenuare la componente del dolore reattivo.

(…)”

ha attestato che “(…) dall’approfondimento anamnestico e della

valutazione oggettiva, debbo ritenere che nonostante un’evoluzione molto

favorevole per il quadro clinico preesistente, il paziente

risulta oggi

ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella sua attività di

lucidatore.

Anche in considerazione della volontà del paziente di

proseguire in quest’attività e della sua volontà anche di ricercare ulteriori

soluzioni alternative per aumentare la sua capacità professionale, non posso

che confermare che le misure ed i provvedimenti d’integrazione professionale

proposti dell’Ufficio AI siano stati sino ad oggi insufficienti ed inefficaci. Consiglio

di richiedere di affidare al Servizio di ergoterapia della Croce Rossa Svizzera

di __________, un incarico di procedere ad un’approfondita rivalutazione delle

possibilità di miglioramento dell’ergonomia di lavoro nella sua attuale

professione, nell’intenzione sul medio termine, di poter ulteriormente

aumentare la capacità lavorativa. Con una storia anamnestica di deficit di

Vitamina B12, corporatura snella, mi appare in particolare importante

raccomandare di evitare ogni futuro appoggio dei gomiti su superfici rigide, in

quanto queste misure potrebbero favorire l’insorgenza di una neuropatia da

compressione nei siti esposti, in particolare al solco cubitale sull’ulnare. Al

momento, considerato che non sono neppure trascorsi 12 mesi dal secondo intervento

di chirurgia del rachide cervicale, mi appare prematuro potersi esprimere in

forma definitiva sulla capacità lavorativa del paziente. (…)”;

Ritenuto

che il dr. __________,

nel rapporto 20 novembre 2008

all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), aveva solo ipotizzato una

ripresa dell’attività lavorativa al 100% dal 1. gennaio 2009, considerate le

valutazioni dell’assicurato e del medico SMR e, soprattutto, v

ista la contraddittorietà dei certificati medici suesposti, questo

Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non

poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità che l’assicurato, dopo

le misure addottate, si fosse convenientemente reintegrato nella sua abituale

attività senza subire alcun danno economico.

2.8.   Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni:

o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere

personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560.

L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio

secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se

necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua

pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché appuri i motivi per i quali i quali la ditta __________ ha disdetto il

rapporto di lavoro con effetto al 31 luglio 2009 e faccia esperire al più

presto i necessari accertamenti medici al fine di chiarire se e in quale misura

effettivamente l’assicurato si era reintegrato nella sua abituale attività e

quale è stata l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nella sua e in

un’attività adeguata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà

nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.9.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico

dell’Ufficio AI. Vista la particolarità del presente caso il TCA rinuncia

eccezionalmente a procedere in questo senso.

Per

quanto riguarda invece le spese di fr. 200.-- accollate con la decisione 20

aprile 2009 (I, inc. 32.2009.55) la relativa fattura è stata annullata (XII).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2009 32.2009.64 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2009 32.2009.64 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.07.2009 32.2009.64

Sulla sola base degli atti, in particolare vista la contradditorietà dei certificati medici, l'Ufficio AI non poteva ancora concludere che l'A. si fosse convenientemente reintegrato. Rinvio atti per accertamenti medici e resa di nuovo provvedimento. Annullamento di precedente STCA di irricevibilità

Raccomandata Incarto n. 32.2009.64 FS Lugano 7 luglio 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2009 di RI 1 contro la decisione del 3 febbraio 2009 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1971, attivo quale pulitore di bracciali per orologi presso la __________ di __________ (doc. AI 12/1-8), nel mese di maggio 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 8/1-10). 1.2.   Dopo avergli riconosciuto la garanzia per un piano di lavoro su misura e per una sedia ergonomica (doc. AI 33/1-2 e 34/1-2) e esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 3 febbraio 2009 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 17 dicembre 2008 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni adducendo: " (…) La modifica della postazione lavorativa adattata su misura permette all’assicura-to di tornare abile al lavoro in misura completa nell’abituale attività quale gioielliere-orafo. L’assicurato risulta quindi convenientemente reintegrato senza un danno economico dovuto ad una diagnosi invalidante. Non vige quindi né un diritto ad una rendita AI né a provvedimenti professionali. (…)." (doc. AI 41/1) 1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. 1.4.   Con decreto 3 marzo 2009 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 15 giorni per completare il ricorso (III, inc. 32.2009.55). 1.5.   Con lettera raccomandata 11/12 marzo 2009 l’assicurato ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore: " (…)

a) Vedi allegati

b) Sono state fatte due modifiche. Purtroppo dopo aver provato a lavorare al 100%, non hanno migliorato situazione. Una modifica è stata quella di alzare il piano di lavoro con un asse di legno e l’altra di rialzare il motore. I miei datori di lavoro hanno collaborato al massimo e hanno dimostrato una grande umanità nei miei confronti.

c)  Le modifiche non sufficienti a permettermi di lavorare senza o con pochi dolori. Ho provato dal 9 al 16 febbraio 2009 di lavorare a tempo pieno. Purtroppo già dal primo giorno ho avuto dolori cervicali e alle spalle. I dolori mi disturbano pure nella vita quotidiana. Sto prendendo antinfiammatori con scarso effetto.

d) Non sono in grado di lavorare al 100% con le modifiche effettuate. Ho però continuato a lavorare al 50%. Attendo la visita il 7 aprile 2009 dal dr. __________ il neurochirurgo che mi ha operato! Ho anche chiesto un appuntamento per un controllo dal mio neurologo dr. __________. (…)." (I, inc. 32.2009.64) Per un errore commesso dalla cancelleria del TCA – che registrando in modo impreciso il cognome del ricorrente non ha permesso di ritenere lo scritto in parola quale completamento del ricorso inoltrato il 20 febbraio 2009 per il quale già era stato aperto l’incarto sub n. 32.2009.55 (cfr. consid. 1.3 e nota 29 gennaio 2009 del segretario di camera [IV inc. 32.2009.55 = IX/Bis inc. 32.2009.64) – è stato aperto un nuovo incarto sub n. 32.2009.64. 1.6.   Con decisione 20 aprile 2009 il vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso 20 febbraio 2009 (I, inc. n. 32.2009.55). 1.7.   Con la risposta di causa – osservato, in particolare che “(…) una volta adattato ad hoc il posto di lavoro dell’assicurato mediante l’installazione dei due mezzi ausiliari du cui sopra (cfr. doc. 33 e 34 incarti AI), il consulente in integrazione professionale è giunto alla seguente conclusione: “[…] Considero l’assicurato convenientemente reintegrato nel suo posto di lavoro tramite la trasformazione e l’adeguamento dello stesso. Inoltre non vi è nessun diritto a rendita in quanto non vi è stata perdita di guadagno” (cfr. doc. 35 incarto AI). Non va del resto dimenticato che lo stesso curante Dr. __________ – nel proprio rapporto del 22.11.2008 (cfr. doc. 31-8 incarto AI) – ha specificato che l’assicurato era in grado di riprendere la sua abituale attività di pulitore di oreficeria nella misura del 100% a partire dal 1° gennaio 2009. Infine, va inoltre precisato che l’amministrazione, su esplicita richiesta del curante Dr. __________ (cfr. doc. 37 incarto AI), ha provveduto a sopraelevare la postazione di lavoro dell’assicurato al fine di procurare un appoggio adeguato ai gomiti di quest’ultimo (cfr. doc. 38 incarto AI). Alla luce di quanto precede, la modifica della postazione lavorativa (adattata su misura) permette perciò all’assicurato di essere abile al lavoro in misura completa nell’abituale attività di pulitore-orafo; l’assicurato risulta quindi convenientemente reintegrato senza subire alcun discapito economico. Egli non ha pertanto diritto né a provvedimenti professionali né ad una rendita d’invalidità. (…)” – l’Ufficio AIha chiesto di respingere il ricorso. 1.8.   Con lettera 4 maggio 2009 l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e fotografica. 1.9.   Con osservazioni 11 maggio 2009 l’Ufficio AI, osservato che con decisione 20 aprile 2009 il vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato, ha rilevato che “(…) se l’assicurato non si trova d’accordo con il contenuto della decisione emanata da codesto lodevole TCA, egli potrà ad ogni buon conto impugnare – entro 30 giorni dalla comunicazione – il giudizio 20.4.2009 di cui sopra mediante ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Scweizerhofquai 6, 6004 Lucerna. (…)” (IX) 1.10.   Con lettere raccomandate a mano del 12 giugno 2009 l’assi-curato – trasmessi lo scritto 24 aprile 2009 con il quale la __________ gli ha confermato la chiusura del suo caso a far tempo dall’8 febbraio 2009 (doc. C1) e lo scritto 26 maggio 2009 con il quale la ditta __________ gli ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto dal 31 luglio 2009 (doc. C2) – ha chiesto che “(…) venga meglio adeguato il posto di lavoro presso la ditta __________ (e che questa mi riassuma) o venga aiutato a trovare un nuovo lavoro adeguato: non voglio fare “l’invalido”: desidero poter lavorare in un lavoro adeguato che l’AI dovrebbe aiutarmi a trovare. (…)” (X) e – osservato che “(…) richiamato il colloquio telefonico di qualche tempo fa col vostro segretario sig. __________, ho preso conoscenza che il decreto del 20 aprile 2009 è stato emanato a seguito di una svista nella registrazione della cancelleria del Tribunale (alla ricezione del ricorso “completato” è stato aperto un nuovo incarto invece che continuare quello della causa già avviata). Al riguardo ho preso atto che la fattura di fr. 200.-- è stata nel frattempo annullata. (…)” – che “(…) il decreto di irricevibilità venga annullato perché emanato su premesse errate. (…)” (XII). Al riguardo l’Ufficio AI, con osservazioni 18 giugno 2009, ha concluso che “(…) visto e considerato che la sentenza 20.4.2009 emanata dal TCA è definitiva, l’assicurato in questione – al fine di poter beneficiare di eventuali ulteriori prestazioni da parte dell’assicurazione federale per l’invalidità – dovrà inoltrare una nuova domanda presso il competente Ufficio AI del Canton Ticino a Bellinzona. (…)” (XIV). considerato in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 2.2.   Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. La revisione di una sentenza, che comporta l’annullamento della stessa, può anche concernere giudizi di non entrata in materia (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 745, 750). Nel caso concreto la cancelleria del TCA è incorsa in un errore (cfr. consid. 1.5). Di tale errore la cancelleria si è accorta solo dopo l’inoltro delle osservazioni 11 maggio 2009 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.9 e IX/Bis). In precedenza, a seguito dello scritto 11 marzo 2009 (I, riprodotto in esteso al consid. 1.5), all’assicurato era stata trasmessa per conoscenza l’ordinanza 12 marzo 2009 con cui all’Ufficio AI è stato assegnato un termine per la risposta di causa e dalla quale risultava l’apertura del nuovo incarto 32.2009.64. Di conseguenza, allorquando gli è stata intimata la sentenza 20 aprile 2009 cocernente l’incarto 32.2009.55 e con la quale il suo ricorso era stato dichiarato irricevibile, l’assicurato, in buona fede – vista anche l’ordinanza 10 aprile 2009 con la quale gli è stata intimata la risposta di causa e assegnato un termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (VI) – poteva considerarla quale atto conseguente all’apertura di un nuovo incarto (32.2009.64) e concludere che non fosse necessario impugnarla. In simili circostanze, visto l’errore commesso dalla cancelleria del TCA scoperto contestualmente alle osservazioni 11 maggio 2009, si giustifica l’annullamento della sentenza 20 aprile 2009, come postulato dall’insorgente con scritto 12 giugno 2009 (cfr. consid. 1.10). Nel merito 2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 3 febbraio 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale e ad una rendita, è conforme o meno alla legislazione federale. 2.4.   L’art. 8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile, stabilisce che: " Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

a.  essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b.  le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. " Al riguardo, nel Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130) concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (5 a revisione dell’AI) si legge che: " Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione. " Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI). 2.5.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità. C on riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110; DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131). Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108). 2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.7.   Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che, dopo avergli riconosciuto la garanzia per un piano di lavoro su misura e per una sedia ergonomica (doc. AI 33/1-2 e 34/1-2), l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato e senza un danno economico – ragione per la quale gli ha negato il diritto a prestazioni

– sulla base dei seguenti fatti: ● Dalla nota interna 17 dicembre 2008 risulta che il consulente in integrazione professionale ha concluso che: “(…) considero l’Assicurato convenientemente reintegrato nel suo posto di lavoro tramite la trasformazione e l’adegua-mento dello stesso. Inoltre non vi è nessun diritto a rendita in quanto non vi è stata perdita di guadagno.” (doc. AI 35/1); ● il dr. __________, viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________, nel rapporto 20 novembre 2008 all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), “(…) ha specificato che l’assicurato era in grado di riprendere la sua abituale attività di pulitore di oreficeria nella misura del 100% a partire dal 1° gennaio 2009. (…)” (V, pag. 2); ● è su esplicita richiesta del dr. __________ che l’Ufficio AI ha provveduto a sopraelevare la postazione di lavoro al fine di procurare all’assicurato un appoggio adeguato ai suoi gomiti. Al riguardo il TCA rileva che il dr. __________, nel rapporto 20 novembre 2008 all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), ha attestato una incapacità lavorativa del 100% senza specificare fino a quando e che alla domanda volta a sapere se “(…) si può contare su una ripresa dell’attività professionale o su un aumento delle possibilità di impiego? (…)” ha risposto “(…) sì […] 100% dal 1.1.09 (…)” (doc. AI 31/8). Il consulente in integrazione ha poi concluso che l’assicurato sarebbe convenientemente reintegrato ancora prima della modifica effettiva della posizione di lavoro (cfr. la nota 17 dicembre 2008 nella quale è riportata la conclusione del consulente in integrazione professionale [doc. AI 35/1] e la nota 12 gennaio 2009 dalla quale risulta che il 23 gennaio 2009 si è “(…) provveduto alla modifica della postazione di lavoro (rialzo piano lavoro), come discusso e concordato. (…)” [doc. AI 38/1]). Nella lettera 11 febbraio 2009 l’assicurato, rispondendo allo scritto 2 febbraio 2009 dell’Ufficio AI (doc. AI 40/1-3), ha indicato che ha “(…) ripreso già dal 09.02.2009 (per un periodo di prova) al 100% mia attività lavorativa. Purtroppo miei dolori sono insopportabili! Già lavorando al 50% facevo fatica e con quel lastra di legno è peggiorato! Come avevo richiesto a voi di alzare il motore; della modifica io capivo (alzare il motore)! La mia convocazione con la dottoressa del AI non mi ha soddisfatto per niente! La dottoressa; oltre dei consigliarmi di giocare con altezza della sedia, non ha fatto altro! (…)” (doc. AI 42/1). La dr.ssa __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 febbraio 2009 ha osservato: " (…) In data 11.02.2009 contatto telefonico con l’A che asserisce di non riuscire ad utilizzare il rialzo del bancone che anzi gli procurerebbe un peggioramento del dolore alla schiena ed al collo. Ho cercato di far capire all’A di utilizzare correttamente la seduta ergonomia che abbiamo fornito, cercando sia di giocare sull’altezza del sedile che di usare il poggiatesta, per non piegare il capo. Inoltre ho ribadito il concetto dell’utilizzo del rialzo stondato del bancone che serve per poggiare gli avambracci in modo tale da non contrarre esageratamente i muscoli della schiena, del collo e delle braccia ed anzi ha un’attività decontratturante; tale presidio necessita comunque di qualche giorno di prova per imparare ad usarlo e per riassumere una corretta postura. Le due mezze giornate lavorative durante le quali l’A riferisce di aver utilizzato il ripiano sono sicuramente troppo poco per avere un benché minimo effetto. Inoltre ho nuovamente spiegato all’A, come già fatto nel nostro incontro sul luogo di lavoro, che da un punto di vista pratico risulta assai difficoltoso se non impossibile, alzare il bancone in toto poiché questo è ancorato al pavimento od alzare la lucidatrice che è fissata al bancone ed ha un sistema di aspirazione delle polveri prodotte durante l’attività. I sistemi predetti di bloccaggio e di aspirazione sono fondamentali per la sicurezza e non pericolosità per la salute derivante dall’uso del macchinario. Da ultimo il macchinario stesso può essere utilizzato anche da altre persone. Durante tutto il colloquio l’A ha assunto un atteggiamento di energica chiusura e rifiuto nei confronti dell’uso del rialzo che inizialmente era stato studiato d’altezza pari a 4 o 5 cm, poi viste le resistenze dell’A ad una tale presidio è stato fissato a 2 cm. " (doc. AI 46/1) Dalla documentazione medica prodotta in sede di procedura risulta inoltre che: ● il dr. __________, nel rapporto 9 aprile 2009 indirizzato alla dr.ssa __________, ha attestato che: “(…) allo stato attuale il paziente è ancora fortemente limitato nell’espletamento dell’attività lavorativa con impossibilità al raggiungimento di una percentuale superiore al 50%. Il signor RI 1 è estremamente motivato ad una ripresa massimale dell’atti-vità lavorativa, che gli consentiva anche degli straordinari e chiede di poter ottimizzare forza e trofismo della muscolatura prossimale agli arti superiori, a tal fine chiediamo gentilmente al collega Dr. __________ di poter esaminare la questione in ambito specialistico in modo che il paziente possa essere preso a carico il più presto possibile. Dal punto di vista dell’obiettività, segnaliamo un’ipoestesia in C6, in parte anche il C7/C8 a ds ed una netta ipotrofia del trapezio a ds. (…)” (doc. B/1); ● il dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 30 aprile 2009 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. B/2) – rilevato che “(…) la misura si è purtroppo rilevata inefficace e personalmente mi appare meno ergonomica che la postura anteriore (vedi anche documentazione fotografica prodotta dal paziente). Il decorso, benché nel contesto molto favorevole, non ha per ora permesso se non per un breve intervallo di prova di alcuni giorni durante il quale aveva avuto un rapido deteriorarsi della sintomatologia algica, una ripresa dell’attività professionale ad una capacità lavorativa superiore al 50%. Gli ulteriori tentativi d’adattamen-to, messi a punto dal paziente stesso, non hanno finora permesso di aumentare la tolleranza sul posto di lavoro. Il paziente necessita di frequenti interruzioni alfine di diminuire la tensione sulla muscolatura cervico-brachiale ed attenuare la componente del dolore reattivo. (…)” – ha attestato che “(…) dall’approfondimento anamnestico e della valutazione oggettiva, debbo ritenere che nonostante un’evoluzione molto favorevole per il quadro clinico preesistente, il paziente risulta oggi ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella sua attività di lucidatore. Anche in considerazione della volontà del paziente di proseguire in quest’attività e della sua volontà anche di ricercare ulteriori soluzioni alternative per aumentare la sua capacità professionale, non posso che confermare che le misure ed i provvedimenti d’integrazione professionale proposti dell’Ufficio AI siano stati sino ad oggi insufficienti ed inefficaci. Consiglio di richiedere di affidare al Servizio di ergoterapia della Croce Rossa Svizzera di __________, un incarico di procedere ad un’approfondita rivalutazione delle possibilità di miglioramento dell’ergonomia di lavoro nella sua attuale professione, nell’intenzione sul medio termine, di poter ulteriormente aumentare la capacità lavorativa. Con una storia anamnestica di deficit di Vitamina B12, corporatura snella, mi appare in particolare importante raccomandare di evitare ogni futuro appoggio dei gomiti su superfici rigide, in quanto queste misure potrebbero favorire l’insorgenza di una neuropatia da compressione nei siti esposti, in particolare al solco cubitale sull’ulnare. Al momento, considerato che non sono neppure trascorsi 12 mesi dal secondo intervento di chirurgia del rachide cervicale, mi appare prematuro potersi esprimere in forma definitiva sulla capacità lavorativa del paziente. (…)”; Ritenuto che il dr. __________, nel rapporto 20 novembre 2008 all’intenzione della __________ (doc. AI 31/6-9), aveva solo ipotizzato una ripresa dell’attività lavorativa al 100% dal 1. gennaio 2009, considerate le valutazioni dell’assicurato e del medico SMR e, soprattutto, v ista la contraddittorietà dei certificati medici suesposti, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la sufficiente tranquillità che l’assicurato, dopo le misure addottate, si fosse convenientemente reintegrato nella sua abituale attività senza subire alcun danno economico. 2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, pag. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, pag. 560. L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 176). Il risultato della giurisprudenza citata è – secondo l'autore – quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato – a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza – costi che, invece, incombono agli assicuratori. Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche. In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la Corte federale ha ricordato – facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 – che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché appuri i motivi per i quali i quali la ditta __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 luglio 2009 e faccia esperire al più presto i necessari accertamenti medici al fine di chiarire se e in quale misura effettivamente l’assicurato si era reintegrato nella sua abituale attività e quale è stata l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nella sua e in un’attività adeguata. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministra-zione si determinerà nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato. 2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- andrebbero poste a carico dell’Ufficio AI. Vista la particolarità del presente caso il TCA rinuncia eccezionalmente a procedere in questo senso. Per quanto riguarda invece le spese di fr. 200.-- accollate con la decisione 20 aprile 2009 (I, inc. 32.2009.55) la relativa fattura è stata annullata (XII). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.8.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti