Dispositiv
- § Gli atti sono trasmessi allUfficio AI affinché esamini il ricorso dellassicurato quali osservazioni e proceda ad emettere una decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2008.95
FS
Lugano
9 giugno 2008
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 6 maggio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
richiamato il progetto dassegnazione di rendita del 6 maggio 2008 con il quale lUfficio AI riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1. settembre 2003 al 31 dicembre 2004 ha indicato che: () le presentiamo di seguito un progetto di decisione accordandole la possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali osservazioni contro le presenti conclusioni o di chiedere delle informazioni complementari al riguardo. Le osservazioni devono essere firmate, contenere un esposto succinto dei fatti, dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate da eventuali mezzi di prova. E anche possibile un incontro, su appuntamento. Trascorso il termine di 30 giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata la decisione formale. () (doc. A1);
ritenuto
che secondo lart. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, lUfficio AI comunica allassicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. Lassicurato ha diritto di essere sentito conformemente allart. 42 LPGA;
che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sullassicurazione per linvalidità [misure di semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa lart. 57a cpv. 1 LAI si osserva che: ()questa disposizione mira a garantire agli assicurati il diritto di essere sentiti ai sensi dellarticolo 42 primo periodo LPGA prima che lufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate allaccertamento dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere sentiti continua tuttavia ad essere garantito conformemente allarticolo 42 LPGA. Dato che, in deroga allarticolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI potranno ora essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di preavviso conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo informale sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni. Ciò significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sullesito dellassunzione delle prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene per tempo. () (FF 2005, pag. 2760);
che lart. 69 cpv. 1 lett. b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dellufficio AI;
che, in concreto, contro il progetto dassegnazione di rendita del 6 maggio 2008, era quindi possibile unicamente inoltrare delle osservazioni allUfficio AI;
che il presente ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e trasmesso allUfficio AI affinché, trattato alla stregua di osservazioni al progetto di decisione 6 maggio 2008, proceda ad emettere una decisione impugnabile. Soluzione questa peraltro rettamente proposta anche dallUfficio AI con la risposta di causa;
che giusta lart. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
che viste le particolarità del caso specifico in sede di ricorso lassicurato non è più rappresentato dallavv. __________ e, soprattutto, nel progetto di decisione 6 maggio 2008 non è indicata con sufficiente chiarezza che eventuali osservazioni sono da presentare allUfficio AI si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese.
Per questi motivi
§ Gli atti sono trasmessi allUfficio AI affinché esamini il ricorso dellassicurato quali osservazioni e proceda ad emettere una decisione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti