Assegno per grandi invalidi. Decorrenza
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2008 32.2007.402 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2008 32.2007.402 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2008 32.2007.402
Assegno per grandi invalidi. Decorrenza
Raccomandata Incarto n. 32.2007.402 rg /td Lugano 18 gennaio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 28 novembre 2007 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità considerato in fatto e in diritto che - con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre 2005;
- con ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale – l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia stata presentata nell’ottobre 2007; - con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1. ottobre 2005;
- in effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16 ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5); - stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;
- stante l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente, patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è accolto . § In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007, ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1. ottobre 2005. 2.- Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa). 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti