Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2006.53
FC/sc
Lugano
21 settembre 2007
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
in diritto
Nel merito
Attività esigibili -senza (ri)formazione specifica
Calcolo CGR -senza (ri)formazione specifica
Attività esigibili -senza (ri)formazione specifica
Calcolo CGR -senza (ri)formazione specifica
Alla luce di questi accertamenti, lUfficio AI, mediante la decisione su opposizione impugnata del 23 gennaio 2006, ha annullato la decisione del 20 gennaio 2005 e riammesso lassicurato al diritto ai tre quarti di rendita dal
1. marzo 2005 (doc. AI 59; cfr. copra consid. 1.2).
Del resto linteressato nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto tra la perizia del 11 novembre 2005 e la decisione impugnata del 23 gennaio 2006.
Nemmeno di fronte al TCA RI 1, che peraltro non contesta le conclusioni del dr. __________ ma lamenta la presenza di altri disturbi di salute quali in particolare lincontinenza urinaria (cfr. I), ha prodotto documentazione medica atta indiziare che i disturbi lombari di cui egli è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato dallamministrazione, limitandosi a postulare leffettuazione di ulteriori indagini mediche di natura neurologica e dermatologica (I e VI).
Ciò nonostante va fatto presente allassicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
In concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze - soggettive ed oggettive che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione lamministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dellinvalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo dallapplicazione di quello straordinario.
Confrontati i due succitati redditi, ha così ottenuto un grado di invalidità del 66%.
Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ammesso dallamministrazione, il reddito da valido vada effettivamente fissato sulla base dei dati fiscali esistenti, quanto dichiarato come reddito percepito dal ricorrente medesimo nella domanda di prestazioni non potendo essere decisivo.
Conformemente alla prassi del TFA (cfr. in proposito AJP 1999 p. 484), occorre determinare tale valore basandosi sulla media dei redditi da indipendente conseguiti negli anni precedenti linsorgenza del danno alla salute e, quindi, nel 2000 (fr. 53'000.- secondo la notifica di tassazione 2001-2002 e il conto economico) e nel 2001 (fr. 64'468.- in base alla decisione fiscale e quella di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG), aggiornando poi tale valore al
2004. Solo in questo modo infatti si tiene adeguatamente conto dellandamento degli introiti avuto realmente dallattività indipendente del ricorrente.
Non è invece possibile seguire il ricorrente laddove vorrebbe considerare cifre ancora superiori (almeno fr. 70'000, cfr. V), non essendo rilevabili elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dellutile ancora superiore o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.
Ora, operandoun adeguamento di tale reddito al 2004 (momento decisivo per il confronto dei redditi; cfr. sopra consid. 2.3 e 2.9), si ottiene un reddito da valido di fr. 66119.- (61'934+ 2,5% tasso di rivalutazione 2001 + 1,8% tasso 2002 + 1.4% tasso 2003 + 0.9% tasso 2004 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista La vie économique 6/2003, pubblicata dal Seco).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti