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32.2006.53

Sostituzione di una rendita di invalidità intera con tre quarti per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute. Confronto redditi. Assicurato con attività lucrativa indipendente

Ticino ·21 · 2005-01-20 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2006.53

FC/sc

Lugano

21 settembre 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2006 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

in diritto

Nel merito

Attività esigibili -senza (ri)formazione specifica

Calcolo CGR -senza (ri)formazione specifica

Attività esigibili -senza (ri)formazione specifica

Calcolo CGR -senza (ri)formazione specifica

Alla luce di questi accertamenti, l’Ufficio AI, mediante la decisione su opposizione impugnata del 23 gennaio 2006, ha annullato la decisione del 20 gennaio 2005 e riammesso l’assicurato al diritto ai tre quarti di rendita dal

1. marzo 2005 (doc. AI 59; cfr. copra consid. 1.2).

Del resto l’interessato nel corso della procedura amministrativa non ha mai prodotto alcuna certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento del suo stato di salute intervenuto tra la perizia del 11 novembre 2005 e la decisione impugnata del 23 gennaio 2006.

Nemmeno di fronte al TCA RI 1, che peraltro non contesta le conclusioni del dr. __________ ma lamenta la presenza di altri disturbi di salute quali in particolare l’incontinenza urinaria (cfr. I), ha prodotto documentazione medica atta indiziare che i disturbi lombari di cui egli è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dal perito incaricato dall’amministrazione, limitandosi a postulare l’effettuazione di ulteriori indagini mediche di natura neurologica e dermatologica (I e VI).

Ciò nonostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

In concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze - soggettive ed oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo dall’applicazione di quello straordinario.

Confrontati i due succitati redditi, ha così ottenuto un grado di invalidità del 66%.

Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valido vada effettivamente fissato sulla base dei dati fiscali esistenti, quanto dichiarato come reddito percepito dal ricorrente medesimo nella domanda di prestazioni non potendo essere decisivo.

Conformemente alla prassi del TFA (cfr. in proposito AJP 1999 p. 484), occorre determinare tale valore basandosi sulla media dei redditi da indipendente conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute e, quindi, nel 2000 (fr. 53'000.- secondo la notifica di tassazione 2001-2002 e il conto economico) e nel 2001 (fr. 64'468.- in base alla decisione fiscale e quella di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG), aggiornando poi tale valore al

2004.  Solo in questo modo infatti si tiene adeguatamente conto dell’andamento degli introiti avuto realmente dall’attività indipendente del ricorrente.

Non è invece possibile seguire il ricorrente laddove vorrebbe considerare cifre ancora superiori (“almeno fr. 70'000”, cfr. V), non essendo rilevabili elementi tali da lasciar presumere che in futuro la sua attività avrebbe subito un incremento dell’utile ancora superiore o che in altra maniera le cifre dedotte dagli atti fiscali non siano rappresentative.

Ora, operandoun adeguamento di tale reddito al 2004 (momento decisivo per il confronto dei redditi; cfr. sopra consid. 2.3 e 2.9), si ottiene un reddito da valido di fr. 66’119.- (61'934+ 2,5% tasso di rivalutazione 2001 + 1,8% tasso 2002 + 1.4%  tasso 2003 + 0.9% tasso 2004 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “ La vie économique 6/2003”, pubblicata dal Seco).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti