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32.2005.33

ricorso dichiarato non ricevibile perché non emendato nel termine assegnato dal TCA a tale scopo

Ticino · 2005-02-10 · Italiano TI
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ricorso dichiarato non ricevibile perché non emendato nel termine assegnato dal TCA a tale scopo

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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2005 32.2005.33 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2005 32.2005.33 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2005 32.2005.33

ricorso dichiarato non ricevibile perché non emendato nel termine assegnato dal TCA a tale scopo

Raccomandata Incarto n. 32.2005.33 rg /fz Lugano 9 maggio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo sul ricorso del 11 marzo 2005 di RI 1 contro la decisione del 10 febbraio 2005 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità letti ed esaminati gli atti; richiamato il decreto 14.03.05 del Tribunale con il quale, costatato che il ricorso non ossequiava ai requisiti di cui all'art. 1 a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di 20 giorni per completare  il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (II); ritenuto che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso l’interessata non avendo proceduto nei suoi incombenti né scusato la propria omissione; richiamati gli art. 1 a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961 e 61 b LPGA decreta 1.-   Il ricorso non è ricevibile . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti